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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/09/2025, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10534/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Ceci Girolamo e Giglio Parte_1 Roberto);
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 24.09.2025 ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. In via preliminare, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della malattia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle risultanze documentali prodotte che la parte ricorrente era addetto all'attività di coltivatore diretto per l'intero arco temporale dedotto in ricorso. In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 31.01.2023, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio - le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- è stata confermata la natura professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente, e quantificandosi il danno biologico scaturitone nella misura del 6% con decorrenza dal 20.10.2025, “in ragione del danno biologico preesistente e coesistente a carico del rachide il complessivo quadro menomativo a carico del Sig. Parte_1 si identifica in un danno biologico quantificato in misura pari all'11 (undici)%”. Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo in capitale rapportato ad un danno biologico complessivo dell'11% tenuto
1 conto delle preesistenze, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 24.09.2024 Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Ceci Girolamo e Giglio Parte_1 Roberto);
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 24.09.2025 ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. In via preliminare, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della malattia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle risultanze documentali prodotte che la parte ricorrente era addetto all'attività di coltivatore diretto per l'intero arco temporale dedotto in ricorso. In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 31.01.2023, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio - le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- è stata confermata la natura professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente, e quantificandosi il danno biologico scaturitone nella misura del 6% con decorrenza dal 20.10.2025, “in ragione del danno biologico preesistente e coesistente a carico del rachide il complessivo quadro menomativo a carico del Sig. Parte_1 si identifica in un danno biologico quantificato in misura pari all'11 (undici)%”. Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo in capitale rapportato ad un danno biologico complessivo dell'11% tenuto
1 conto delle preesistenze, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 24.09.2024 Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Luigia Lambriola)
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