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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/08/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6392/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/10/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6392/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/10/1970,
E
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
17/12/1970, entrambi con il patrocinio dell'avv. DELLA VALLE TOMMASO ed elettivamente domiciliati, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
01/02/2003; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bellagio al n. 1, Serie A, Parte II
• ordinare al Comune di Bellagio (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) I figli e entrambi maggiorenni alla data della pronuncia della sentenza di Per_1 Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio continueranno ad abitare con la madre fintantoché non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
2) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli finché non avranno raggiunto l'indipendenza economica, la somma di €
1.000 (€ 500 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025 senza la rivalutazione in base agli indici Istat. Viene inoltre concordato che l'assegno unico erogato dall'INPS a favore dei figli a carico verrà accreditato integralmente sul conto della Sig.ra
Parte_1
3) I genitori si obbligano a pagare il 50% delle spese extra relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) Dichiarare che le parti hanno già regolato in sede di separazione tutti i loro rapporti patrimoniali e di dare-avere, e che non hanno altro a pretendere reciprocamente in ragione del pregresso vincolo coniugale, né ad altro titolo.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa in data 28.11.2024 (sent. n. 1083/24 – pubbl. in data 03.12.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (11.12.2004) e (21.01.2007) Per_1 Per_2
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 02/10/2024, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Bellagio (CO)in data 01/02/2003 (atto n.1, Parte II, Serie a, Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bellagio (CO)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bellagio (CO), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/10/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6392/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/10/1970,
E
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
17/12/1970, entrambi con il patrocinio dell'avv. DELLA VALLE TOMMASO ed elettivamente domiciliati, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
01/02/2003; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bellagio al n. 1, Serie A, Parte II
• ordinare al Comune di Bellagio (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) I figli e entrambi maggiorenni alla data della pronuncia della sentenza di Per_1 Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio continueranno ad abitare con la madre fintantoché non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
2) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli finché non avranno raggiunto l'indipendenza economica, la somma di €
1.000 (€ 500 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025 senza la rivalutazione in base agli indici Istat. Viene inoltre concordato che l'assegno unico erogato dall'INPS a favore dei figli a carico verrà accreditato integralmente sul conto della Sig.ra
Parte_1
3) I genitori si obbligano a pagare il 50% delle spese extra relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) Dichiarare che le parti hanno già regolato in sede di separazione tutti i loro rapporti patrimoniali e di dare-avere, e che non hanno altro a pretendere reciprocamente in ragione del pregresso vincolo coniugale, né ad altro titolo.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa in data 28.11.2024 (sent. n. 1083/24 – pubbl. in data 03.12.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (11.12.2004) e (21.01.2007) Per_1 Per_2
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 02/10/2024, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Bellagio (CO)in data 01/02/2003 (atto n.1, Parte II, Serie a, Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Bellagio (CO)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bellagio (CO), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona