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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. MI De MA - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 868/2023 promossa in grado di appello d a e rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv. Enrico Nicolò Buscemi
APPELLANTI Contro
[...]
Controparte_1 in persona degli Assessori pro-tempore ,
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATI- APPELLANTI INCIDENTALI -
All'udienza del 18 settembre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso in data 23/9/2020 , e Parte_1 Parte_4 Parte_3
avevano agito contro l'Assessorato alla Funzione Pubblica della Regione Siciliana
[...]
e premesso di avere prestato servizio a partire dal 2004 alle dipendenze della amministrazione regionale sulla scorta di plurimi e continuativi contratti a termine all'esito dei quali era stata disposta la stabilizzazione con effetto dall'1/11/2019 ai sensi dell'art. 20 comma 1° D. Lgs n. 75/2017, avevano chiesto al G.L. del Tribunale di Palermo di: “a) accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni connessi alla
“precarizzazione” del proprio rapporto di lavoro con l'Amministrazione Regionale, in termini di danno patrimoniale ed alla carriera come analiticamente descritti in ricorso, e di danno non patrimoniale, e per l'effetto, condannare la resistente Amministrazione al pagamento in favore di ciascuno di essi di una somma a titolo di risarcimento danni ex art. 36 comma 5 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, e/o in subordine nella diversa misura che l'adito Tribunale, anche in via equitativa, dovesse accertare;
b) accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla ricostruzione giuridica ed economica della loro carriera, per l'effetto riconoscendo a ciascuno di essi – con le decorrenze di cui in narrativa (cfr. dal 01-03-2005 e dal 01-01-2008) – il diritto a vedersi riconosciute n.2 progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria di appartenenza, per l'effetto ordinando alla resistente Amministrazione di procedere alla chiesta ricostruzione di carriera, verso l'adeguamento del loro trattamento giuridico – economico, ed il pagamento degli arretrati stipendiali ad essi individualmente dovuti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
c) accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire per gli anni dal 2010 al 2019 la stessa quota capitaria prevista la voce economica accessoria “Piano di lavoro” per i dipendenti a tempo indeterminato di pari qualifica e livello e, di guisa, condannare la resistente Amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 4.983,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei singoli crediti annuali all'effettivo soddisfo. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 3/3/2023 il G.L. , rigettata la richiesta di riconoscimento del c.d. “danno comunitario” e negato il diritto alle due progressioni economiche orizzontali, condannava l'amministrazione convenuta al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di € 1.500,70, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna rata di credito sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive dovute per la voce economica accessoria “Piano di lavoro” dal 2015 al 2019. Tanto statuiva sul presupposto che:
-Alla luce dei principi dettati in materia dalla S.C. (sentenza n. 5072/2016) doveva ritenersi che l'effettiva intervenuta stabilizzazione dei ricorrenti posta in essere in applicazione dell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2017 configurasse misura equivalente idonea a sanzionare debitamente l'abuso, atteso che i ricorrenti avevano , comunque, ottenuto, in ragione della procedura di stabilizzazione, il "bene della vita".
- Quanto alla domanda volta al riconoscimento delle PEO di cui al CCRL 2002-2005 e 2008- 2009, i rivendicati incrementi retributivi costituivano un sistema premiante ancorato non al mero decorso del tempo bensì alla valutazione del datore di lavoro secondo la procedura ed i criteri di selezione dettati dagli att. 84 e 85 del CCRL del comparto non dirigenziale e che, di contro, l'art. 109 comma 1° sul quale i ricorrenti fondavano la pretesa doveva essere più correttamente qualificato come norma programmatica di carattere finanziario volta semplicemente ad individuare la quota del ((Fondo di Pt_5 amministrazione per il miglioramento delle prestazioni) da destinare al finanziamento delle progressioni economiche di categoria sicchè il precitato art. 109 laddove prevede(va) che la quota del da destinare al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali sia Pt_5
“determinata in modo da consentire a tutti i dipendenti l'acquisizione della posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta, con effetto dal 1° marzo 2005.”, (doveva) essere interpretato nel senso che del passaggio alla posizione economica superiore debbano fruire “tutti” i dipendenti che ne abbiano conseguito il diritto all'esito delle specifiche procedure selettive, legittimamente espletate, e non già, indistintamente, “tutti” i dipendenti regionali.
- In ordine alla domanda volta all'attribuzione della quota di retribuzione accessoria a titolo di compenso per la partecipazione al Piano di Lavoro ex art. 91 del CCRL 2002-2005 , riteneva che, nulla ostando che la remunerazione dei piani di lavoro fosse subordinata all'adozione di valutazioni finali per ciascun dipendente secondo criteri predeterminati, il fatto che operasse in materia un criterio antidiscriminatorio in ragione del quale il Fondo di Amministrazione deve essere utilizzato per le finalità di cui all'art. 88, ivi compresa quella di corrispondere i compensi correlati al merito, all'impegno ed alla qualità della prestazione individuale in modo selettivo ma tenendo conto del personale in servizio in ciascun dipartimento, senza operare alcuna distinzione tra le categorie del personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato […] a parità di mansioni, di positivi giudizi» (Cass. Sez. L. n. 11659/2012) e la circostanza , non contestata, che i ricorrenti nel corso degli anni avevano conseguito la valutazione prevista dall'art. 91 del CCRL in misura superiore all'85%, conferiva loro il diritto a percepire la quota capitaria del piano di Lavoro annuale nella sua interezza , quantificata in misura di € 1.500,70 cadauno dal 2015 al 2019. La sentenza in parola è stata impugnata in via principale dai lavoratori e incidentalmente dall' . CP_1
I primi lamentano che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 109 CCRL 2002/2005, da essi individuato quale titolo contrattuale del diritto al conseguimento della progressione economica a far data dal 2005. A loro dire, infatti, la norma, disponendo la previsione (a livello di contrattazione integrativa) di risorse economiche tali da consentire a tutti i dipendenti di acquisire la posizione economica successiva a quella posseduta – “In sede di contrattazione di cui all'art. 3 comma 3, per l'anno 2005 la quota del FAMP da destinare alle progressioni economiche orizzontali, sarà determinata in modo da consentire a tutti i dipendenti regionali l'acquisizione delle posizioni economiche successive a quelle giuridicamente possedute con effetto dall'1/3/2005” - aveva voluto in concreto attribuire detta progressione in modo indifferenziato a tutti i dipendenti;
tale interpretazione risulterebbe confermata dal comportamento negoziale successivamente assunto dalle parti contrattuali, avendo la pacificamente attribuito a tutti i CP_1 Part dipendenti a tempo indeterminato la a far data dal marzo 2005, ed avendola
(illegittimamente) esclusa ai soli lavoratori a tempo determinato, ritenendo tali progressioni incompatibili con il carattere provvisorio e precario del rapporto, che non Part avrebbe consentito l'effettuazione delle valutazioni sottese all'attribuzione della;
se dunque la ragione dell'esclusione era stata individuata dall'amministrazione regionale nella diversa tipologia del loro contratto di lavoro (a tempo determinato), essa non poteva sottrarsi alla censura di illegittimità, sia per violazione al principio di equiparazione retributiva sancito dall'art. 1 del CCRL 2002-2005 (applicabile a tutti i dipendenti regionali che adottano lo stesso contratto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato) sia, più in generale, al principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato. Al riguardo l' resiste , precisando in punto di fatto che, a partire dall'1/1/2008 CP_1 la copertura finanziaria garantita dal era stata garantita anche ai dipendenti a Pt_5 tempo determinato. Con autonomo motivo di appello incidentale l' impugna il capo della sentenza CP_1 che ha riconosciuto la retribuzione accessoria a titolo di partecipazione ai piani di lavoro. In proposito contesta l'impropria applicazione del principio di non contestazione relativamente alla circostanza dell'avvenuta valutazione positiva dei lavoratori, avendo il G.L. omesso di valutare gli altri presupposti costitutivi del diritto azionato in nessun modo allegati dai ricorrenti e che avrebbero imposto una adeguata dimostrazione della omogeneità delle mansioni e delle condizioni lavorative tali da non giustificare differenze sul piano del trattamento economico accessorio per ciascun periodo di riferimento.
L'Assessorato ha riproposto ad ogni buon conto l'eccezione di prescrizione delle differenze retributive reclamate dalle controparti maturate antecedentemente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso (2/11/2020).
******** Va, innanzi tutto, precisato che è coperta da giudicato la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno comunitario, non oggetto di impugnazione.
Per il resto , non vi sono ragioni di discostarsi dai principi affermati a questa Corte di appello in procedimento avente analogo oggetto (causa n. 118/2022 R.G.) . Ed invero, ai sensi dell'art. 80 del CCRL 2002/05, la struttura della retribuzione del personale appartenente al comparto regionale si compone delle seguenti voci: “a) stipendio tabellare;
b) indennità integrativa speciale (IIS); c) reddito differenziale di anzianità; d) indennità di amministrazione;
e) progressione economica di categoria, ove spettante; f) compensi di cui all'art. 88, ove spettanti;
g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
h) altri emolumenti previsti da specifiche disposizioni di legge.” Prevede poi il comma 11 del medesimo articolo: “La progressione economica di categoria di cui alla lettera “e“ del 1° comma del presente articolo costituisce la differenza tra le posizioni economiche all'interno delle categorie all' 1.1.2002 (Progressione economica orizzontale) di cui alla Tabella A dell' ”Ordinamento professionale del personale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art.1 della L.r.10/2000” di cui al DPRS 10/2001 e che viene disciplinata dagli artt. 84 e 85.” Part Se, dunque, la costituisce senz'altro un elemento della retribuzione, essa non spetta, tuttavia, in modo generalizzato ed automatico bensì alle condizioni e secondo i criteri disciplinati dagli artt. 84 e 85 - che ne dispongono la attribuibilità secondo criteri selettivi - e dalla contrattazione integrativa cui il CCRL rimette la disciplina di dettaglio e la determinazione delle risorse finanziarie da destinarvi. In particolare, l'art. 84 precisa che la progressione economica orizzontale risponde alla “maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale” e va correlata, all'interno di ciascuna categoria di appartenenza, “al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza e nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D.lgs.165 del 30.3.2001.” L'art. 85, poi, sottolinea con chiarezza il criterio di selettività per l'attribuzione degli incrementi economici in discorso: “
1. Lo sviluppo economico di cui all'art. 84, comma 2, è effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione collettiva regionale integrativa di cui all'art. 3 comma 3, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto in ciascuna categoria e dai risultati della valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti interessati.
2. Ai passaggi di posizione economica che avvengono con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno concorrono tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che rivestono la posizione organizzativa, con esclusione dei lavoratori inquadrati nei profili evoluti di cui all'art. 30. 3. Il numero dei dipendenti che acquisisce la posizione economica è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 4. I passaggi alle posizioni economiche successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione: a) esperienza professionale maturata;
b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati;
c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata, se garantiti dalla Amministrazione per la totalità dei dipendenti interessati alla selezione. Ove l'Amministrazione non attui i predetti corsi il presente criterio non può essere utilizzato.
5. I criteri selettivi di cui al comma 4 – integrabili nella contrattazione collettiva regionale integrativa di cui all'art. 3, comma 3
– saranno valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta dei candidati cui riconoscere lo sviluppo economico.
6. La contrattazione collettiva regionale integrativa individuerà, altresì, i criteri per regolare i casi in cui vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa graduatoria per l'attribuzione delle posizioni.”. Part Ciò posto, resta da valutare se la per l'anno 2005, come sostengono gli appellanti, in virtù dell'art. 109 del medesimo CCRL, spettasse a tutti i dipendenti a decorrere dal 1.3.2005 in modo automatico e generalizzato, in deroga ai menzionati criteri selettivi di cui ai citati artt. 84 e 85.
Il primo comma dell'art. 109 prevede testualmente: “In sede di contrattazione di cui all'art. 3, comma 3, per l'anno 2005 la quota del FAMP da destinare alle progressioni economiche sarà determinata in modo da consentire a tutti i dipendenti l'acquisizione della posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta, con effetto dal 1° marzo 2005”. Come noto, l'interpretazione delle disposizioni dei contratti collettivi sottostà alle norme di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., dovendosi pertanto tener conto, anzitutto, del loro tenore letterale, del loro significato come desumibile dalla comparazione sistematica con le disposizioni dell'intero atto negoziale, oltre che del comportamento complessivo delle parti, “coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette” (v. da ultimo Cass. n. 30141/2022). Ora, sebbene il tenore letterale della norma pattizia esprima unicamente un intervento a valere sulla determinazione del FAMP da destinare alle progressioni economiche, e non invece, in modo diretto, sull'attribuzione di queste ultime, tuttavia, tenuto conto della tendenziale corrispondenza tra tale voce del salario accessorio e le risorse ad esse destinate, l'aver espressamente autorizzato le parti sociali, in sede di contrattazione integrativa, a determinare il FAMP in misura tale da coprire le spese di una progressione economica generalizzata rivela già, di per sé, la volontà delle parti sociali di assicurare, almeno per il 2005, a tutti i dipendenti regionali tale miglioramento retributivo;
diversamente opinando, pare al Collegio che la predetta disposizione non avrebbe assunto alcuna concreta funzione, risultando del tutto pleonastica.
Del resto, il carattere derogatorio della disposizione in commento rispetto alle regole generali previste dagli art. 84 e 85 CCRL, lungi dal rivelare un'insanabile contraddizione con dette ultime disposizioni, si concilia, invece, con la sua natura eccezionale, essendo i suoi effetti espressamente circoscritti al solo anno 2005. Se poi si tiene conto del comportamento delle parti, non può non essere valorizzato il fatto che – come è incontestato – per il 2005 la “posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta” è stata riconosciuta a tutto il personale della (art. 1 CP_1 comma 1 CCRL 2002) senza espletamento di alcuna procedura, proprio in virtù del citato art. 109 del CCRL 2002/2005, conformemente a quanto precisato dall' con CP_2 circolare n. 3 del 17/06/2005, secondo cui l'art. 109 avrebbe costituito una deroga alle procedure e ai criteri previsti dall'art. 85 del medesimo contratto, cosicché l'acquisizione del beneficio economico in argomento sarebbe stata destinata a tutti i dipendenti della
CP_1
Tenuto conto dei superiori convergenti elementi deve, dunque, ritenersi che l'art. 109 del
CCRL 2002/2005, “in linea con un percorso generale di riclassificazione del personale regionale” (cui fa riferimento lo stesso Controparte_1
Pubblica), abbia effettivamente previsto, solo per il 2005, l'attribuzione generalizzata e destinata a tutto il personale, senza distinzione alcuna, di una posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta, espressamente delegando la contrattazione integrativa a destinarvi una quota del dimensionandola in modo tale da consentire Pt_5
a tutti i dipendenti di acquisire tale progressione. Ciò posto, non appare giustificata l'esclusione degli appellanti dall'ambito di efficacia di tale disposizione;
deduce, in proposito, l'amministrazione regionale, che tale progressione, almeno per il 2005, sarebbe spettata soltanto ai dipendenti regionali assunti a tempo indeterminato, in quanto il FAMP (Fondo per il Miglioramento delle Prestazioni, destinato in parte a coprire tali incrementi retributivi) sarebbe stato istituito per il personale a tempo determinato (con il CCRL 2006/2009, art.7 c.4) solo a decorrere dal 2008, in applicazione dell'art. 10 L. R. n. 1/2008; che, inoltre, per il passato, all'attribuzione della rivendicata progressione economica sarebbero state di ostacolo sia l'atipicità della posizione occupata dai ricorrenti nell'organizzazione amministrativa della Regione (priva di inquadramento in ruoli stabili) che la struttura retributiva, immobilizzata per accordo tra le parti. Tali obiezioni appaiono totalmente infondate. Anzitutto l'art. 10 della L. R. n. 1/2008 si limita a prevedere che «A decorrere dall'esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori”; pertanto l'espressa costituzione, con il CCRL del 2008, di un apposito FAMP per il personale a tempo determinato non è dipesa dalla necessità di dare attuazione alla norma citata;
semmai, recependo l'esigenza, di ordine finanziario, di provvedere a specifici e separati stanziamenti di bilancio per ogni diversa voce di salario accessorio, ha ritenuto di disciplinare in modo più dettagliato il fondo per il miglioramento delle prestazione (FAMP), distinguendo quello destinato a finanziare le progressioni economiche ed il salario accessorio del personale di ruolo da quello riservato, invece, al personale a tempo determinato. Sicché la circostanza che solo con il contratto collettivo del 2008 si sia per la prima volta disposta la costituzione del per il salario accessorio destinato ai lavoratori a tempo Pt_5 determinato, distinguendolo da quello invece destinato a finanziare analoghi oneri spettanti al personale di ruolo, non significa affatto che, prima di tale distinzione, il FAMP (ancora unico) non dovesse comprendere anche le risorse per il salario accessorio e le progressioni economiche attribuibili ai lavoratori a tempo determinato;
nessuna disposizione contenuta nel CCRL del 2005 supporta, infatti, tale interpretazione, riferendosi l'intero contratto (Art. 1) e, a caduta, ogni istituto in esso regolato, indistintamente a tutti i dipendenti, sia a quelli di ruolo che a quelli assunti con contratti a termine. Ad ogni modo, quindi, ogni interpretazione della menzionata disposizione contrattuale che escluda i lavoratori a tempo determinato dagli incrementi retributivi per cui è causa, solo per il fatto di essere titolari di un contratto a termine, violerebbe il principio di non discriminazione sancito dal diritto dell'unione. È noto, infatti, l'orientamento autorevole della Suprema Corte, (qui condiviso) secondo cui «la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato» non potendosi «escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato» (Cass. 8 marzo 2022, n. 7584; Cass. 18138/2022) . La Corte di Giustizia, con orientamento costante, ha affermato che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) ed ha precisato che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici Persona_1 italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi). La ragione oggettiva che giustifica la diversità di trattamento può essere ravvisata, secondo l'orientamento che la stessa Corte di Giustizia, nella recente decisione del 17 marzo 2021, in causa c-652/19, ha definito costante, solo in presenza « di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 25 luglio 2018, C-96/17, Persona_2
EU:C:2018:603, punto 39) » (punto 60). In quest'ottica – e calati i superiori principi al caso di specie - non possono certo costituire
“ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento le circostanze dedotte dall'amministrazione regionale, sopra ricordate, né il fatto che la progressione economica sia legata (non alla sola anzianità in sé, ma anche) alla valutazione positiva del lavoratore e che tale valutazione non vi sia stata, integrando semmai tale omissione un inadempimento contrattuale fonte di risarcimento del conseguente danno patito;
né, ancora, può essere considerata “ragione oggettiva” la mancata previsione di risorse a ciò sufficienti, essendo onere delle parti sociali approntare le risorse necessarie per adempiere a specifiche obbligazioni contrattuali. Non è pertanto revocabile in dubbio che anche agli odierni appellanti spettasse l'acquisizione della PEO per il 2005, in modo indifferenziato, così come riconosciuta a tutti gli altri dipendenti regionali. Va, tuttavia, osservato che le conseguenti differenze retributive, maturate sino al 2/11/2015 sono estinte per prescrizione (ritualmente eccepita dall'amministrazione regionale), dal momento che il primo atto interruttivo è – pacificamente - costituito dalla notifica del ricorso (risalente al 2/11/2020 e decorrendo la prescrizione anche in presenza di contratti a tempo determinato (v. Cass. n. 10219 del 28/05/2020: “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”- v. anche Cass. S.U. n.36197/2023). Venendo agli incrementi retributivi che gli appellanti rivendicano a far data dal 2008 (come detto, in ogni caso prescritti sino al 2/11/2015), a dimostrazione delle concrete chances di conseguirle gli appellanti nulla hanno prodotto in merito alla necessaria valutazione individuale, il cui esito positivo, in ogni caso, nulla è in grado di dimostrare circa la sussistenza di concrete possibilità di accedere alle progressioni rivendicate;
in considerazione, infatti, della recuperata operatività dei criteri selettivi per la loro attribuzione, avrebbero dovuto gli appellanti altresì allegare (e dimostrare) di possedere concrete chances dell'attribuzione di tali incrementi retributivi, in relazione al numero di progressioni consentite, anno per anno, dalla contrattazione decentrata integrativa, nonché all'importo ed alla capienza delle risorse all'uopo destinate;
difettando tali elementi la domanda dagli stessi proposta non può essere accolta.
E', altresì, infondata, oltre che, in parte, prescritta, la richiesta di condanna al pagamento della quota di retribuzione accessoria a titolo di compenso per la partecipazione al “Piano di Lavoro” che i ricorrenti rivendicano ai sensi dell'art. 91 e ss del CCLR, per gli anni 2010 al 2019. Sostengono che Il CCRL del comparto non dirigenziale biennio giuridico ed economico
2002-2005, il quale all'art.1 prevede la sua applicazione in favore del personale della Regione Siciliana con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo indeterminato, agli articoli 87-89 prevede l'istituzione del cosiddetto F.A.M.P. (Fondo Miglioramento Prestazioni), il quale è un vero e proprio contenitore di risorse economiche finalizzato a finanziare istituti economici cosiddetti accessori da erogare al personale regionale stesso. Tra le voci stipendiali accessori finanziate dal vi è anche il cosiddetto Piano di Pt_5 lavoro, emolumento che viene erogato al personale regionale con cadenza annuale in forma di acconto ad inizio anno e, poi, a saldo. In sede di accordi decentrati integrativi stipulati dall'ARAN per conto della e CP_1 dalle OO.SS., vengono stabilite le quota capitarie da erogare al personale regionale, distinto per categorie di inquadramento e posizioni economiche. Ferma restando la quota massima capitaria attribuibile al dipendente, l'importo ad esso erogabile è variabile in relazione alla risultante della scheda di valutazione (rendimento) assicurato dal dipendente stesso. Più in particolare, è previsto che su un punteggio complessivo di 100/100, qualora la valutazione sia inferiore a 71/100 al dipendente spetti solo una indennità pari al 70% della quota FAMP prevista per il profilo professionale rivestito;
qualora la valutazione sia invece compresa tra i 71/100 e 84/100 l'indennità è pari all'85%, mentre nell'ipotesi di valutazione superiore all'85/100 l'indennità è pari al 100%.
Gli elementi di valutazione del rendimento del dipendente sono previsti dall'art. 91 del CCRL di riferimento, e sono i seguenti: a) apporto al raggiungimento degli obiettivi;
b) competenza nello svolgimento delle attività; c) capacità di adattamento al contesto lavorativo;
d) interesse all'aggiornamento professionale ed alla innovazione;
e) autonomia nello svolgimento delle attività; f) attitudine alla pianificazione del lavoro.
La valutazione finale del dipendente spetta al Dirigente della struttura in cui esso presta la propria attività lavorativa. Ribadiscono i ricorrenti di avere sempre conseguito nel corso degli anni una valutazione superiore all'85%, con conseguente diritto a percepire la quota capitaria del Piano di Lavoro annuale nella sua interezza;
che, tuttavia, nel corso degli anni dal 2010 al 2019 (cfr. sebbene ad oggi le somme dovute a titolo di Piano di lavoro per l'anno 2019 non siano state ancora erogate né in misura di acconto, né di saldo), l'Amministrazione resistente (come comprovato dalle tabelle allegate), ha operato una ingiustificata decurtazione della quota del Piano di lavoro spettante ai dipendenti a tempo determinato, rispetto invece a quella superiore spettante ai dipendenti a tempo indeterminato;
difatti, tale decurtazione è stata effettuata dalla Amministrazione tramite allocazione delle risorse da distribuire a titolo di Piano di Lavoro, secondo un criterio che tiene conto esclusivamente della tipologia contrattuale posseduta dai dipendenti, sebbene i criteri in forza dei quali viene assegnata tale voce retributiva, quali previsti dalla contrattazione collettiva, non subiscono variazioni in ragione della diversità di tipologia contrattuale. Avevano allegato al ricorso apposita tabella riepilogativa, che prendeva a riferimento gli importi determinati dall'Amministrazione a titolo di quote capitarie per gli anni dal 2010 al 2019 Pt_5 per la categoria C1, del personale a tempo indeterminato e del personale tempo determinato, ove veniva evidenziata la corresponsione in favore del primo (personale a tempo indeterminato), di una maggiore somma di € 4.983,48 pari al totale delle differenze per ciascuna annualità. (v. sul punto anche la tabella riepilogativa delle differenze a titolo di quote AMP distinte per categorie e relative agli anni 2010-2019, riportate nella nota dell'Assessorato dell' 11.02.2021); avevano rappresentato che tale illegittimo operare dell'Amministrazione Regionale, si poneva in contrasto con il divieto di discriminazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e, quindi, in violazione dell'art.6 del D.Lgs.n.368-2001 e maggiormente dell'Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui alla Direttiva CEE 1999/70. Stabilisce detto art. 91 al comma 7: “Per la partecipazione al piano di lavoro viene riconosciuto un compenso che verrà erogato in due soluzioni, rispettivamente entro il 15 luglio dell'anno di riferimento ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo”; mentre, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
“Per incentivare questo miglioramento, al personale viene riconosciuto un compenso calcolato, sulla quota del Fondo destinato al piano di lavoro, sulla base dei parametri, distinti per categoria, di cui all'allegato “L” del presente contratto”. Dunque, il Contratto collettivo prevede un compenso in parte fisso e in parte variabile, tenuto conto dei parametri di riferimento, previsti tra un minimo e un massimo, successivamente integrati dalla contrattazione collettiva decentrata, ai sensi dell'art.
4. La diversificazione delle quote di partecipazione al piano di lavoro, a parità di categoria professionale e posizione economica, è una caratteristica fisiologica dell'emolumento, derivante dalla non fissità e dalla non prevedibilità ex ante al momento dello stanziamento dell'accessorio retributivo concretamente corrisposto. La relativa determinazione, infatti, discende da una complessa procedura in seno alla quale vengono considerate numerose variabili, tra le quali: il numero dei partecipanti agli eventuali progetti obiettivo autorizzati in sede di contrattazione, quello dei dipendenti aventi titolo al compenso per la qualità della prestazione professionale, l'entità dei dipendenti aventi titolo alle indennità sopra elencate, in particolare per quelle che non hanno un compenso fisso e predeterminato, le assenze dei dipendenti alla partecipazione al piano. Tale descritto meccanismo non implica, quindi, alcuna un'arbitraria disparità di trattamento tra i dipendenti in ragione della diversa tipologia del rapporto di lavoro (a termine o a tempo indeterminato) ove si consideri, peraltro, che il trattamento potenzialmente differenziato non riguarda soltanto i dipendenti a tempo determinato, ma può coinvolgere quelli di ruolo, appartenente alla medesima categoria professionale, che, in ragione del meccanismo descritto, possono percepire un salario accessorio diverso a seconda del Dipartimento presso cui prestano servizio Come osservato dalla Giurisprudenza di merito richiamata dagli stessi ricorrenti “il CCRL del comparto non dirigenziale, applicabile alle due categorie assegna alla contrattazione collettiva decentrata integrativa il compito, tra l'altro, di indicare i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di Amministrazione (art.4) che deve essere utilizzato per le finalità di cui all'art.88, ivi compresa quella di corrispondere i compensi correlati al merito, all'impegno ed alla qualità della prestazione individuale in modo selettivo, ma tenendo conto del personale in servizio a ciascun Dipartimento (vedi art.88, 89),ma senza operare alcuna distinzione tra le categorie di personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato. Se, dunque, in tesi, tale decurtazione in pregiudizio dei dipendenti a termine possa risultare contrastante con il principio di non discriminazione, tuttavia, l'attribuzione delle rivendicate quote del piano, in misura uguale a quelle accantonate per i dipendenti di ruolo di pari categoria – in modo da azzerare le differenze per annualità – presuppone oltre che parità di mansioni e di condizioni lavorative presso ciascun dipartimento o ufficio equiparato (che tenga conto di eventuali assenze, aspettative, part-time ecc.) anche parità di giudizi (mentre nulla hanno dimostrato i ricorrenti in ordine alle asserite valutazioni positive per ciascun anno oltre la soglia dell'85%); in altri termini, che non emergano differenze, sul piano della prestazione lavorativa individuale, tali da giustificare differenziazioni sul piano economico. Ricondotta l'odierna fattispecie all'interno della cornice ermeneutica definita dalle considerazioni che precedono, deve conclusivamente dichiararsi il diritto di
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, e ad ottenere la progressione Pt_1 Parte_4 Parte_3 economica orizzontale all'interno della categoria di appartenenza, limitatamente a quella prevista dall'art.109 del CCRL 2002/2005, con decorrenza dall'1 marzo 2005, nonché l'adeguamento del loro trattamento giuridico ed economico e, per l'effetto, condannarsi l'appellato al pagamento, in favore di ciascuno, Controparte_1 delle differenze retributive loro dovute dal 2 novembre 2015, nei limiti della prescrizione, con gli interessi legali sino al saldo. Ancora, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha riconosciuto a tutti i lavoratori il salario accessorio dipendente dalla partecipazione ai Piani di Lavoro stante la carente allegazione e dimostrazione dei sopra individuati elementi costitutivi del diritto azionato . Tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'esito alterno della controversia sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.443/2022, emessa dal Tribunale GL di Trapani il 14 ottobre 2022 dichiara il diritto di
, e , ad ottenere la Parte_1 Parte_2 Parte_3 progressione economica orizzontale all'interno della categoria di appartenenza, limitatamente a quella prevista dall'art.109 del CCRL 2002/2005, con decorrenza dall'1 marzo 2005, nonché l'adeguamento del loro trattamento giuridico ed economico e, per l'effetto, condanna l'appellato , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ciascuno, delle differenze retributive loro dovute dal 2 novembre 2015, nei limiti della prescrizione, con gli interessi legali sino al saldo. Rigetta la domanda proposta da tutti gli odierni appellanti principali volta al riconoscimento della quota capitaria per la voce accessoria “Piano di lavoro”. Compensa fra le parti le spese del precedente grado di giudizio, Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa le spese di questo grado di giudizio. Palermo 18 settembre 2025
Il Presidente est.
MI De MA