TRIB
Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 08/10/2024, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 1187/2021 R.G.A.C. ud. 8.10.2024
E' presente per parte attrice l'avv. SAPORITO GIOVANNI.
E' presente per parte convenuta l'avv. NICOLA MOLINARI per delega orale dell'avv.
FORTE ANTONIO.
Il Giudice,
a questo punto, invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Ciascuno dei difensori presenti si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate in tutti i propri atti e nei verbali di causa. L'avv.
Saporito rinuncia alla domanda di risarcimento. L'avv. Molinari si riporta alle note difensive conclusionali
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
E' verbale.
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO Di LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, in funzione di giudice monocratico, al termine dell'udienza di discussione orale dell'8 ottobre 2024, pronunzia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1187/2021 R. G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Saporito, giusta mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Petina (Sa), alla via Giardinetti n. 8/7, attrice contro
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2
ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Forte, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sanza (Sa) alla via Roma n. 28,
convenuto
Oggetto: prelazione agraria.
Conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione del 21.09.2021, ritualmente notificato, ha citato Parte_1
innanzi al Tribunale di Lagonegro, per l'udienza del 18.01.2022, esponendo Controparte_1
di essere titolare della ditta individuale agricola Del Corvo Maria, iscritta dal 2.07.2018 nel registro delle imprese di Salerno al n. SA468098 R.E.P. presso la C.C.I.A.A. di Salerno;
di esercitare l'attività agricola dal mese di maggio 2018; di avere acquistato con atto pubblico per notar dott. del 2.08.2018 - rep. 26046 – racc. n. 12032, il terreno agricolo sito Persona_1
in agro di Petina (Sa) alla località “Rupaglia”, distinto al foglio 16 particelle n. 282 e n.299, coltivato rispettivamente a castagneto da frutto e a bosco ceduo;
di non avere venduto alcun terreno di proprietà né nel biennio di interesse, tanto meno di avere insediato presenze qualificate nella conduzione e coltivazione dei fondi di sua appartenenza provvedendo direttamente e personalmente alla loro coltivazione;
che il suddetto fondo confina ed è contiguo al terreno distinto in catasto al foglio 16, particella n. 300, coltivato a castagneto da frutto appartenente a e che con atto pubblico del 13.11.2020 questi CP_2 Persona_2
ultimi avevano venduto, per il tramite di procura in favore di che aveva agito Controparte_1
per loro conto, il fondo distinto al foglio 16 particella n. 300 al medesimo Controparte_1
che tale vendita era stata effettuata senza la preventiva notifica del preliminare di vendita all'attrice, quale proprietaria del fondo confinante con quello compravenduto;
che quindi l'atto pubblico di vendita andava annullato e/o comunque era inefficace nei confronti della deducente;
che era stato promosso procedimento di negoziazione assistita nei confronti delle parti venditrici e di al fine di denunciare la violazione e di tentare una definizione Controparte_1
della vertenza;
che non aveva partecipato all'incontro di negoziazione Controparte_1
rimanendo assente con conseguente esito negativo del procedimento.
Tanto premesso l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:”1. Previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 8 della legge n. 590/1965 in capo alla sig.ra , Parte_1 pronunciare declaratoria di annullamento e/o inefficacia dell'atto pubblico rogato per notar
in data 13.11.2020, con il quale i sigg.ri e Persona_3 CP_2 Per_2
vendevano, per il tramite del sig. che agiva in virtù di procura
[...] Controparte_1
conferitagli in data 6.3.2017, il fondo distinto in catasto al foglio 16, part.lla n. 300, e, per
l'effetto, dichiarare la sig.ra sostituita al sig. nell'atto Parte_1 Controparte_1
pubblico rogato per notar in data 13.11.2020 e, dunque, proprietaria Persona_3 del fondo distinto in catasto al foglio 16, part.lla n. 300, dietro pagamento dell'importo di €
8.000,00 da corrispondere entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della emananda sentenza;
2. Mandare al competente Conservatore dei RR.II per la trascrizione della
Sentenza ed al competente Ufficio del Catasto per la voltura;
3. Condannare, ancora, il convenuto al risarcimento del danno conseguente la mancata consegna del fondo dalla data del verbale negativo della negoziazione assistita, nella misura del mancato guadagno che sarebbe scaturito dalla raccolta delle castagne che verrà quantificato in corso di causa ed a seguito di CTU a disporsi, e tanto dalla stagione 2021 sino alla data dell'effettivo trasferimento ed immissione nel possesso;
4. Vinte le spese e competenze del giudizio, con aggravio di IVA,
C.A. e rimborso forfettario spese generali”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.12.2021 si è costituito CP_1
il quale ha dedotto che l'attrice aveva acquistato il suo fondo solo successivamente
[...] all'accettazione della proposta di acquisito del del fondo oggetto della domanda CP_1
giudiziale avvenuto, a suo dire, con il pagamento in data 6.03.2017 del saldo del corrispettivo della compravendita, come risultante anche dal rogito notarile;
che, quindi, alla data del 2017, gli obbligati non avrebbero dovuto notificare alcuna denuntiatio all'attrice non essendo questa proprietaria di alcun fondo limitrofo e non risultando iscritta nel registro delle imprese;
che siffatto obbligo non poteva pretendersi alla data della stipula dell'atto pubblico con cui le parti avevano soltanto formalizzato una cessione già definita;
che in ogni caso non sussistevano le condizioni soggettive e oggettive per l'esercizio del retratto;
che in ordine al requisito oggettivo non vi era alcuna prova della contiguità dei fondi intestati alla all'epoca Parte_1
della proposta di alienazione;
che difettava anche il requisito soggettivo, cioè la qualifica di coltivatore diretto della , titolare dell'omonima impresa individuale;
che non vi era Parte_1
prova che il fondo confinante fosse stato coltivato almeno nei due anni precedenti direttamente dal proprietario coltivatore diretto e che non abbia alienato propri fondi rustici nel biennio precedente;
che non era sufficiente la formale qualifica di coltivatore diretto essendo necessaria la presenza di una sostanziale ed effettiva attività agricola, mai esercitata dall'attrice.
Su tali premesse il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare inammissibile e infondata la domanda attrice, per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali.
All'odierna udienza, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa viene decisa ex art. art 281 sexies c.p.c. previo deposito di note finali sino a trenta giorni prima.
2. Giova preliminarmente precisare che in tema di prelazione agraria, il proprietario del fondo confinante che intenda esercitare il retratto, deve dimostrare il possesso di tutti, nessuno escluso,
i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge: la qualifica di coltivatore diretto secondo quanto indicato dall'art. 31 della legge n. 590/65; la coltivazione biennale del fondo agricolo confinante;
il possesso della forza lavorativa adeguata e il non aver effettuato vendita di fondi rustici nel biennio antecedente. Inoltre, è onere del retraente dimostrare che il fondo oggetto di retratto, in aggiunta a quello (confinante) di proprietà, non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, cioè non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le necessità della nuova azienda.
Si tratta di accertamenti che devono avere riguardo, sotto il profilo dell'oggetto della prova a carico del retraente, sia il momento della conclusione della vendita, sia il momento in cui la dichiarazione del retraente giunge a conoscenza del retrattato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità con costante orientamento ha affermato che "il coltivatore del fondo confinante che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 590, intenda esercitare il retratto, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla suddetta legge, ivi compreso quello relativo al possesso di una adeguata forza lavoro in grado di coltivare non solo la superficie oggetto della domanda di prelazione, ma l'intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato" (Cass. civile sez. III n. 12893 del
24.7.2012). Per poter essere qualificato coltivatore diretto, in funzione dell'esercizio del retratto agrario, è necessario il possesso dei requisiti indicati dall'art. 31 della legge 26.5.1965, n. 590.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui "al fine di determinare l'esistenza della qualità di coltivatore diretto, quale presupposto del diritto alla prelazione e del conseguente diritto di riscatto accordati all'affittuario del fondo che il proprietario concedente intende trasferire a titolo oneroso nonché' al proprietario di terreni confinanti con quello offerto in vendita, trova applicazione l'art. 31 della legge n. 590 del 1965 per il quale, ai fini da essa previsti, è considerato coltivatore diretto chi direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo ed al governo del bestiame, sempreché' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame" (Cass. civile sez. III n. 684 del 29.1.1996). Ancora: “Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è
l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto;
in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo” (Cass. civile n. 28374 dell'11.10.2023).
Con riferimento al requisito dell'abitualità la Suprema Corte ha precisato tuttavia che essa va intesa “quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga svolta in modo stabile e continuativo anche se non professionale, prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, ancorché secondario” (Cass. n. 759/1995). Su tali premesse la Corte di
Cassazione ha invero chiarito che: “La qualifica di coltivatore diretto, in relazione al requisito della "coltivazione abituale" previsto dall'art. 31 della L. 26 gennaio 1965, n. 590, in linea generale e, quindi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di quello succedaneo di riscatto, può essere attribuita anche a chi svolge altra attività lavorativa principale, poiché non è richiesto che l'attività di coltivazione sia esercitata professionalmente ovvero in modo tale che costituisca la principale fonte di reddito del soggetto, risultando sufficiente che sia abituale, intendendosi questo requisito quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche se secondario” (Cass. ord. n. 2019/2011).
3. Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta la prova dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge e posti a base dell'esercizio del diritto di prelazione in capo all'attrice.
Quanto alla qualità di coltivatore diretto (in senso sostanziale), non è sufficiente la mera documentazione prodotta dalla ovvero l'iscrizione presso la C.C.I.A.A. di Parte_1
Salerno con la qualifica di impresa agricola (all. atto introduttivo parte attrice), nonché le fatture di vendita delle castagne (all. n.4 memoria istruttoria dell'11.03.2022). Anche sotto il profilo delle prove testimoniali, le deposizioni dei testi non hanno offerto adeguata prova in ordine all'abituale e diretta coltivazione del terreno perché molto generiche.
E, invero, i testi e entrambi sentiti all'udienza del 27.11.2023 sui Testimone_1 Tes_2
capitoli di prova nn. 5 e 6 di cui alla memoria istruttoria dell'11.03.2020, limitatamente alla circostanza n. 5), hanno dichiarato di avere visto raccogliere le castagne e Parte_1 pulire il terreno con il rastrello;
precisamente il primo ha dichiarato: “confermo. Il terreno era un castagneto da frutto e sopra c'è una selva. Io ho visto personalmente l'attrice a volte con la madre e altre con la sorella che raccoglieva le castagne. Specifico che ero pastore fino al 2000
e ho un terreno poco distante e quindi passavo spesso per il terreno. Specifico che l'ho vista pulire il terreno e bruciare i ricci con rastrello”; il secondo ha affermato: “Io ci passo spesso quasi tutti i giorni perché passo per il castagneto di per andare dagli animali e poi ho Pt_1
un castagneto poco distante. Ho visto raccogliere le castagne e pulire anche Pt_1 Parte_1 con i genitori e la sorella che le danno una mano”.
Tanto non è sufficiente a dimostrare in concreto la qualità di coltivatore diretto della Parte_1 Non è invero emersa prova convincente in ordine all'attività agricola espletata dalla
[...]
, ai mezzi agricoli in proprietà all'azienda e a quelli utilizzati per la lavorazione del Parte_1
terreno dal momento che pulire il terreno e bruciare i ricci con il rastrello, quale unico mezzo agricolo emerso in sede istruttoria, non prova di per sé l'esercizio dell'attività agricola. Nulla di specifico è emerso, inoltre, con riferimento all'abitualità delle attività agricole eventualmente svolte e sotto il profilo della capacità lavorativa dell'attrice e della sua famiglia ai fini del limite minimo imposto dalla legge tenendo conto dei terreni già posseduti e di quello oggetto del retratto. ha allegato soltanto un certificato storico dello stato di famiglia (all. Parte_1
3 memoria istruttoria dell'11.03.2022), senza fornire alcuna prova dalla quale ricavare che la forza lavoro del suo nucleo familiare non è inferiore ad un terzo della forza lavoro necessaria per la lavorazione, secondo le colture abitualmente impiantate, dei terreni posseduti unitamente a quelli oggetto di retratto.
Del tutto assente è anche la prova in merito alla contiguità dei terreni oggetto di contestazione specifica da parte del convenuto. L'attrice non ha prodotto alcuna planimetria dalla quale evincere la contiguità tra il terreno di sua proprietà, distinto al foglio 16, particelle 282 e 299, rispetto al fondo oggetto di retratto censito al medesimo foglio 16, particella 300 né sul punto sono state dedotte prove testimoniali. Giova precisare che tale lacuna non poteva certamente essere superata da una ctu dal momento che parte attrice non aveva assolto al proprio onere di produzione documentale.
In conclusione, alla luce del complessivo quadro probatorio, la domanda non può essere accolta, non avendo l'attrice assolto all'onere della prova su di lei gravante, relativamente alla sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi funzionali al retratto agrario.
4. Il Tribunale prende atto della rinuncia alla domanda di risarcimento danni da parte dell'attore.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore e all'oggetto della causa e alle attività processuali effettivamente svolte, secondo i valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto in considerazione della natura non particolarmente complessa della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di retratto agrario;
2) condanna al pagamento in favore del convenuto delle spese di Parte_1
giudizio che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso ex art. 15%, Iva e Cap come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Lagonegro, 8.10.2024
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara