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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/07/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 9.7.2025
Causa n. 100 / 2025
Parte_1
Sono comparsi dinanzi al Giudice del Lavoro dott. Antonio Gesumunno per la parte ricorrente l'Avv. Conti e per la parte convenuta nessuno compare
E' presente un testimone il quale si assume l'impegno di dire la verità e non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza e dichiara: “Sono TE
, nata a [...] il [...], residente a [...], dipendente della
[...]
ricorrente dal 2017 con mansioni di autista/soccorritore, sono anche responsabile della gestione del magazzino. Io da diversi anni consegno i
DPI ai dipendenti. Ho conosciuto il convenuto come collega di lavoro in
e sono stata presente quando gli sono stati consegnati i capi Parte_1
di vestiario indicati ai cap. 1,2, 3 del ricorso. Si tratta della dotazione standard che viene consegnata a tutti i dipendenti con mansioni di autista soccorritore. I dipendenti arrivano all'inizio del turno con gli abiti da lavoro già indossati per maggiore praticità e possono tornare a casa con
l'abbigliamento da lavoro indossato. Anche i ricambi vengono tenuti da ciascuno a casa propria. Quando cessa il rapporto di lavoro il dipendente deve restituire il materiale consegnato. Per il ritiro provvede la collega
. Mi risulta che non abbia restituito i capi di Parte_2 Parte_1
vestiario a lui consegnati.
Si dà atto che il verbale è stato letto al testimone ai sensi degli artt. 126 e
207 c.p.c. come modificati dall'art. 45 del DL 24/6/2014 n. 90 convertito con legge 114/14. ***
E' presente un testimone il quale si assume l'impegno di dire la verità e non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza e dichiara: “Sono PT
, nata a [...] il [...], residente a [...]del Garda,
[...]
dipendente della ricorrente dal 2014, con mansioni di coordinatrice, mi occupo di gestione delle ambulanze e dei servizi. Io ho conosciuto il convenuto come neo assunto dalla ricorrente e ho fatto io la consegna dei materiali di vestiario e confermo che si è trattato dei materiali indicati nei capp. 1,2,3 di parte ricorrente. Per gli acquisti del materiale io faccio l'ordine al rappresentante e poi il titolare si occupa degli acquisti. I dipendenti non lasciano in sede le divise consegnate e le tengono a casa e quindi possono arrivare al turno già vestiti e possono andare a casa con la divisa indossata.
I dipendenti alla cessazione del rapporto devono restituire tutti i materiali e
DPI consegnati che sono di proprietà della ricorrente. Il convenuto non ha mai restituito nulla di quanto gli era stato consegnato
Si dà atto che il verbale è stato letto al testimone ai sensi degli artt. 126 e
207 c.p.c. come modificati dall'art. 45 del DL 24/6/2014 n. 90 convertito con legge 114/14.
****
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita alla discussione e il procuratore di parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte in ricorso
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio ed all'esito, nessuno presente, pronuncia sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 9.7.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 100 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
16/01/2025 da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CONTI ALESSANDRO
Contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 16.1.2025 ha Parte_1
convenuto in giudizio esponendo: che il convenuto Controparte_1
era stato assunto alle dipendenze della società ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 01/10/2022 e con termine di scadenza convenuto al 30/09/2023; che il contratto prevedeva un periodo di prova di 6 mesi e il lavoratore era stato adibito alle mansioni proprie della figura professionale di autista soccorritore/soccorritore; che nei primi giorni del mese di gennaio 2023 la società ricorrente aveva consegnato al dipendente materiale strumentale per l'esecuzione delle prestazioni di lavoro costituito da 10 magliette con il logo ” del valore Parte_1
unitario di € 18,54, 3 pantaloni per divisa da lavoro del valore unitario di €
1 119,56, 3 magliette/giubbe con il logo “ ” il valore unitario di € Parte_1
107,36; che ciascun dipendente era depositario del materiale e dell'abbigliamento utilizzato nell'esecuzione delle sue mansioni;
che pertanto l'abbigliamento a fine giornata non veniva depositato in azienda ma veniva custodito sempre dal collaboratore per la più comoda gestione in vista del successivo turno di lavoro;
che il valore della merce consegnata al resistente era attestato dalle fatture di acquisto prodotte in giudizio;
che pertanto l'ammontare complessivo dei dispositivi aziendali affidati al convenuto era pari a € 866,16; che la società ricorrente operava in regime di esenzione Iva quale vettore sanitario e pertanto l'imposta sul valore aggiunto costituiva un costo ad ogni effetto;
di aver intimato al convenuto il recesso per mancato superamento del periodo di prova con lettera del
04/04/2023; che malgrado la risoluzione del rapporto e nonostante plurime richieste inoltrate in tal senso il dipendente non aveva provveduto alla restituzione dei beni aziendali sopra elencati;
che con lettera del 03/05/2024 ricevuta dal resistente il 10/05/2024 la società ricorrente, per il tramite del proprio legale, aveva reiterato la richiesta di restituzione senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
La società ricorrente, pertanto, vista la mancata restituzione dei beni affidati in deposito al convenuto, chiedeva la condanna del convenuto medesimo al risarcimento del danno mediante pagamento della somma di € 866,16 oltre interessi legali dal 06/04/2023 sino al saldo.
Il convenuto nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza e pertanto veniva dichiarato contumace. Il giudice ammetteva le prove testimoniali dedotte dalla parte convenuta. All'udienza del 09/07/2025 venivano sentiti i testimoni citati da parte ricorrente e all'esito, essendo la
2 causa matura per la decisione il giudice invitava alla discussione e pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere integralmente accolte.
La parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con il convenuto mediante produzione del contratto di lavoro (doc. 1)
e della lettera di comunicazione del recesso per mancato superamento del periodo di prova (doc. 4). La società attrice ha inoltre dimostrato mediante le dichiarazioni rese dai testimoni (v. verbale udienza 9.7.2025) che nel gennaio 2023 venne consegnato al convenuto l'abbigliamento da lavoro costituito da 10 magliette, 3 pantaloni per divisa di colore blu e inserti riflettenti laterali e 3 giubbe a corredo della divisa. Il valore di tali beni è stato dimostrato mediante la produzione delle fatture di acquisto dei capi di abbigliamento complessivamente acquistati dalla ricorrente. Nelle fatture in questione (documento 2 e 3) sono riportati i prezzi unitari dei singoli elementi di vestiario da lavoro che poi sono stati consegnati al convenuto.
La parte ricorrente ha anche allegato la lettera inviata dal proprio legale
(doc. 5) con la quale la datrice di lavoro aveva reiterato la richiesta di restituzione.
I testimoni hanno anche confermato che il vestiario sopra citato veniva consegnato in custodia a ciascun dipendente, il quale poteva tenerlo con sé anche dopo la fine del proprio turno di lavoro, in modo tale da giungere già correttamente abbigliato sul posto di lavoro nel successivo turno.
3 Il convenuto è rimasto contumace e pertanto non ha dimostrato di aver restituito in tutto o in parte i capi di vestiario a lui consegnati, nonostante la richiesta di restituzione da parte della datrice di lavoro.
La società ricorrente, pertanto, ha diritto ottenere il risarcimento del danno per equivalente mediante la condanna del convenuto al pagamento di una somma corrispondente al valore della merce non restituita, come risultante dalle fatture allegate in giudizio.
La domanda di parte ricorrente deve pertanto essere integralmente accolta e il convenuto deve essere condannato a pagare alla società ricorrente a titolo di risarcimento del danno la somma di € 866,16 oltre agli interessi legali dalla data della costituzione in mora (lettera ricevuta il 10.5.2024 contenente la richiesta di restituzione doc. 5)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa (€ 866,16) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie il ricorso e condanna il convenuto Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente la somma Parte_1
di € 866,16 oltre agli interessi legali dal 10/05/2024 sino al saldo.
2) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in € 500 per compensi e € 21,50 per rimborso del contributo unificato, oltre Cpa e rimborso forfetario 15%
Verona, 9.7.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
4
SEZIONE LAVORO
Udienza del 9.7.2025
Causa n. 100 / 2025
Parte_1
Sono comparsi dinanzi al Giudice del Lavoro dott. Antonio Gesumunno per la parte ricorrente l'Avv. Conti e per la parte convenuta nessuno compare
E' presente un testimone il quale si assume l'impegno di dire la verità e non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza e dichiara: “Sono TE
, nata a [...] il [...], residente a [...], dipendente della
[...]
ricorrente dal 2017 con mansioni di autista/soccorritore, sono anche responsabile della gestione del magazzino. Io da diversi anni consegno i
DPI ai dipendenti. Ho conosciuto il convenuto come collega di lavoro in
e sono stata presente quando gli sono stati consegnati i capi Parte_1
di vestiario indicati ai cap. 1,2, 3 del ricorso. Si tratta della dotazione standard che viene consegnata a tutti i dipendenti con mansioni di autista soccorritore. I dipendenti arrivano all'inizio del turno con gli abiti da lavoro già indossati per maggiore praticità e possono tornare a casa con
l'abbigliamento da lavoro indossato. Anche i ricambi vengono tenuti da ciascuno a casa propria. Quando cessa il rapporto di lavoro il dipendente deve restituire il materiale consegnato. Per il ritiro provvede la collega
. Mi risulta che non abbia restituito i capi di Parte_2 Parte_1
vestiario a lui consegnati.
Si dà atto che il verbale è stato letto al testimone ai sensi degli artt. 126 e
207 c.p.c. come modificati dall'art. 45 del DL 24/6/2014 n. 90 convertito con legge 114/14. ***
E' presente un testimone il quale si assume l'impegno di dire la verità e non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza e dichiara: “Sono PT
, nata a [...] il [...], residente a [...]del Garda,
[...]
dipendente della ricorrente dal 2014, con mansioni di coordinatrice, mi occupo di gestione delle ambulanze e dei servizi. Io ho conosciuto il convenuto come neo assunto dalla ricorrente e ho fatto io la consegna dei materiali di vestiario e confermo che si è trattato dei materiali indicati nei capp. 1,2,3 di parte ricorrente. Per gli acquisti del materiale io faccio l'ordine al rappresentante e poi il titolare si occupa degli acquisti. I dipendenti non lasciano in sede le divise consegnate e le tengono a casa e quindi possono arrivare al turno già vestiti e possono andare a casa con la divisa indossata.
I dipendenti alla cessazione del rapporto devono restituire tutti i materiali e
DPI consegnati che sono di proprietà della ricorrente. Il convenuto non ha mai restituito nulla di quanto gli era stato consegnato
Si dà atto che il verbale è stato letto al testimone ai sensi degli artt. 126 e
207 c.p.c. come modificati dall'art. 45 del DL 24/6/2014 n. 90 convertito con legge 114/14.
****
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita alla discussione e il procuratore di parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte in ricorso
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio ed all'esito, nessuno presente, pronuncia sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 9.7.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 100 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
16/01/2025 da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CONTI ALESSANDRO
Contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 16.1.2025 ha Parte_1
convenuto in giudizio esponendo: che il convenuto Controparte_1
era stato assunto alle dipendenze della società ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 01/10/2022 e con termine di scadenza convenuto al 30/09/2023; che il contratto prevedeva un periodo di prova di 6 mesi e il lavoratore era stato adibito alle mansioni proprie della figura professionale di autista soccorritore/soccorritore; che nei primi giorni del mese di gennaio 2023 la società ricorrente aveva consegnato al dipendente materiale strumentale per l'esecuzione delle prestazioni di lavoro costituito da 10 magliette con il logo ” del valore Parte_1
unitario di € 18,54, 3 pantaloni per divisa da lavoro del valore unitario di €
1 119,56, 3 magliette/giubbe con il logo “ ” il valore unitario di € Parte_1
107,36; che ciascun dipendente era depositario del materiale e dell'abbigliamento utilizzato nell'esecuzione delle sue mansioni;
che pertanto l'abbigliamento a fine giornata non veniva depositato in azienda ma veniva custodito sempre dal collaboratore per la più comoda gestione in vista del successivo turno di lavoro;
che il valore della merce consegnata al resistente era attestato dalle fatture di acquisto prodotte in giudizio;
che pertanto l'ammontare complessivo dei dispositivi aziendali affidati al convenuto era pari a € 866,16; che la società ricorrente operava in regime di esenzione Iva quale vettore sanitario e pertanto l'imposta sul valore aggiunto costituiva un costo ad ogni effetto;
di aver intimato al convenuto il recesso per mancato superamento del periodo di prova con lettera del
04/04/2023; che malgrado la risoluzione del rapporto e nonostante plurime richieste inoltrate in tal senso il dipendente non aveva provveduto alla restituzione dei beni aziendali sopra elencati;
che con lettera del 03/05/2024 ricevuta dal resistente il 10/05/2024 la società ricorrente, per il tramite del proprio legale, aveva reiterato la richiesta di restituzione senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
La società ricorrente, pertanto, vista la mancata restituzione dei beni affidati in deposito al convenuto, chiedeva la condanna del convenuto medesimo al risarcimento del danno mediante pagamento della somma di € 866,16 oltre interessi legali dal 06/04/2023 sino al saldo.
Il convenuto nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza e pertanto veniva dichiarato contumace. Il giudice ammetteva le prove testimoniali dedotte dalla parte convenuta. All'udienza del 09/07/2025 venivano sentiti i testimoni citati da parte ricorrente e all'esito, essendo la
2 causa matura per la decisione il giudice invitava alla discussione e pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere integralmente accolte.
La parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con il convenuto mediante produzione del contratto di lavoro (doc. 1)
e della lettera di comunicazione del recesso per mancato superamento del periodo di prova (doc. 4). La società attrice ha inoltre dimostrato mediante le dichiarazioni rese dai testimoni (v. verbale udienza 9.7.2025) che nel gennaio 2023 venne consegnato al convenuto l'abbigliamento da lavoro costituito da 10 magliette, 3 pantaloni per divisa di colore blu e inserti riflettenti laterali e 3 giubbe a corredo della divisa. Il valore di tali beni è stato dimostrato mediante la produzione delle fatture di acquisto dei capi di abbigliamento complessivamente acquistati dalla ricorrente. Nelle fatture in questione (documento 2 e 3) sono riportati i prezzi unitari dei singoli elementi di vestiario da lavoro che poi sono stati consegnati al convenuto.
La parte ricorrente ha anche allegato la lettera inviata dal proprio legale
(doc. 5) con la quale la datrice di lavoro aveva reiterato la richiesta di restituzione.
I testimoni hanno anche confermato che il vestiario sopra citato veniva consegnato in custodia a ciascun dipendente, il quale poteva tenerlo con sé anche dopo la fine del proprio turno di lavoro, in modo tale da giungere già correttamente abbigliato sul posto di lavoro nel successivo turno.
3 Il convenuto è rimasto contumace e pertanto non ha dimostrato di aver restituito in tutto o in parte i capi di vestiario a lui consegnati, nonostante la richiesta di restituzione da parte della datrice di lavoro.
La società ricorrente, pertanto, ha diritto ottenere il risarcimento del danno per equivalente mediante la condanna del convenuto al pagamento di una somma corrispondente al valore della merce non restituita, come risultante dalle fatture allegate in giudizio.
La domanda di parte ricorrente deve pertanto essere integralmente accolta e il convenuto deve essere condannato a pagare alla società ricorrente a titolo di risarcimento del danno la somma di € 866,16 oltre agli interessi legali dalla data della costituzione in mora (lettera ricevuta il 10.5.2024 contenente la richiesta di restituzione doc. 5)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa (€ 866,16) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie il ricorso e condanna il convenuto Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente la somma Parte_1
di € 866,16 oltre agli interessi legali dal 10/05/2024 sino al saldo.
2) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in € 500 per compensi e € 21,50 per rimborso del contributo unificato, oltre Cpa e rimborso forfetario 15%
Verona, 9.7.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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