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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2859/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2859/2023 promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIORGIA ALESI del Foro di Pavia;
ATTORE - CONV. IN RICONV. contro
Dott. (C.F: ; P.I: ), Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIA MELILLO del Foro di Milano;
CONVENUTO - ATT. IN RICONV.
e con la chiamata di
(C.F: P.I: ), già Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
GIUSEPPE LOMBONI del Foro di Milano;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale di Pavia adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Nel merito: – accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione di opera professionale intercorso tra le parti in causa per erronea, negligente, imperita ed inadeguata esecuzione degli interventi odontoiatrici descritti in atti, effettuati dal dott.
c.f. , in qualità di titolare e L.R.P.T. Del suo Controparte_1 C.F._2
studio dentistico con sede in Voghera (PV) Piazza Meardi n. 2, P.I. sulla P.IVA_1
paziente nel periodo a partire dal 02.12.2017 e sino al 07.04.2022; – e Parte_1
per l'effetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1458 co. 1 e 2033 c.c, condannare il dott. alla restituzione a favore della sig.ra delle Controparte_1 Parte_1
somme versate a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie, che si quantificano in complessivi € 29.450,00 o, in subordine della somma di € 25.950, calcolata sottraendo €
3.500, quota imputabile a lavori ritenuti dai CTU eseguiti correttamente, alla luce delle considerazioni espresse nell'elaborato peritale sub. 8, pag. 37, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
– nonché condannare il dott. al risarcimento a favore della Controparte_1
sig.ra dei danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1
conseguenza diretta del suddetto inadempimento contrattuale e/o del fatto illecito ascrivibile al medesimo ex art. 2043 c.c., come dettagliati in atti e comprensivi di danno biologico, danno morale ed esistenziale, danno emergente, rimborso per spese mediche e dell'importo preventivato o comunque che risulti necessario in corso di causa per rifacimento dei lavori viziati da errore, delle detrazioni fiscali non godute per mancata consegna delle fatture, con il pagamento di: € 25.000 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo, morale ed esistenziale (calcolato applicando i parametri di invalidità permanente e temporanea indicati dal consulente di parte al doc. 1, con una maggiorazione per la personalizzazione del danno di circa il 50%) € 2.790,00 a titolo di rimborso spese mediche € 36.590,00 per le spese che la paziente dovrà sostenere per le prestazioni correttive necessarie per emendare le conseguenze dell'operato del dott. viziato da errore;
€ 5.570,00 per detrazioni fiscali non godute a causa della CP_1
mancata consegna delle fatture per i pagamenti effettuati al dott. per un totale CP_1 complessivo di € 69.950,00, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino al saldo effettivo – o in via gradata e subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non accolga l'istanza risarcitoria come formulata in atto di citazione, alla luce delle considerazioni dei CTU espresse nell'elaborato peritale e nelle successive note integrative e per quanto concerne
l'oggetto dell'indagine tecnica svolta, voglia riconoscere alla sig.ra e Parte_1
dichiarare tenuta controparte al pagamento del danno biologico applicando i parametri di invalidità permanente in misura pari al 2% e di invalidità temporanea al 30% per un periodo di giorni 60 (40 + 20) e al 15% per un periodo di giorni 200, salvo errori o omissioni, oltre un aumento a titolo di personalizzazione del danno con scala 2 su 5, pari al
40%; oltre € 826,00 a titolo di rimborso spese mediche, ritenute congrue e pertinenti;
oltre
€ 20.160,00 per le spese che la paziente dovrà sostenere per le prestazioni correttive necessarie per emendare le conseguenze dell'operato del dott. SI viziato da errore, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino al saldo effettivo;
IN OGNI CASO - Rigettare tutte le domande del convenuto formulate in via riconvenzionale nei confronti della sig.ra in Parte_1
quanto manifestamente infondate sia in fatto che in diritto, come esposto ed argomentato in atti;
conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'attrice al convenuto dott.
– disporre con ordinanza ex art. 89 co. 2 c.p.c. che si cancellino le Controparte_1
espressioni sconvenienti ed offensive di cui alla comparsa del Dott. Controparte_1 pag. 4, punto n. 2 “E' giunta la notizia al convenuto che l'attrice ha diversi contenziosi
(stragiudiziali e giudiziali) e anche in sede penale” e considerato che esse sono estranee all'oggetto della causa Voglia assegnare d'ufficio alla sig.ra la somma a titolo di Pt_1
risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia e che pare equo quantificare in € 3.000,00; - condannare il convenuto ex art. 96, comme 3, c.p.c. per lite temeraria e per l'effetto condannare il medesimo al pagamento a favore dell'attrice di una somma equitativamente determinata, tenuto conto della pretestuosità delle eccezioni e domande sollevate, del comportamento processuale e stragiudiziale del convenuto, e che pare equo quantificare in € 3.000,00; – Con vittoria di spese, competenze ed onorari, sia giudiziali sia stragiudiziali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, come da nota spese allegata. IN VIA ISTRUTTORIA (…)”;
- parte convenuta: “*Riservata ogni azione in separato giudizio di richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'attrice, anche in ragione del danno all'immagine, all'onere e alla reputazione ed ogni ulteriore danno subito e subendo, Voglia, l'Ecc.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. in relazione all'assenza di prestazioni professionali rese nel CP_1
periodo dal 5 settembre 2020 sino al 2022 (e comunque ad oggi), nonché in relazione a tutti gli elementi dentari estranei al giudizio, in quanto diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati da parte attrice nell'atto introduttivo, nonché dal Consulente di parte dott. Per_1
(che ha indicato i soli “elementi 16-27-37-43”, comunque contestati) per tutte le motivazioni esposte in atti;
2) dichiarare la nullità o comunque viziato l'elaborato peritale inclusa sua integrazione redatto dai Dott. e Dott. , in quanto, con esso, si Per_2 Per_3
estende la verifica ad elementi dentali non oggetto del contendere, ovvero si accertano fatti principali diversi da quelli allegati da parte attrice, con conseguente violazione del principio della domanda e del contraddittorio, vista la attribuzione di un danno permanente del 2% a fronte di una dichiarazione di totale emendabilità, per tutte le motivazioni esposte in atti, ivi incluse le note scritte di udienza del 09.04.2024 e i verbali di udienza del
26.09.2024 e del 12.12.204; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 3) rigettare tutte le domande dell'attrice formulate nei confronti del dott. in quanto tutte Controparte_1
infondate ovvero manifestamente infondate sia in fatto che in diritto, come esposto in atti;
4) rigettare altresì la domanda formulata in via subordinata dall'attrice, in quanto affetta da nullità e/o invalidità per omissione e assoluta incertezza e indeterminatezza della domanda proposta dall'attrice, come meglio esposto in atti;
5) dichiarare che nulla è dovuto da parte del convenuto dott. nei confronti dell'attrice per nessuno dei titoli e per Controparte_1 le causali dedotte in giudizio dall'attrice, come esposto in atti;
6) rigettare la domanda di risarcimento dell'attrice per asserito danno all'immagine, al decoro e alla reputazione per la somma di € 3.000,00, surrettiziamente avanzata con la memoria di cui all'art. 171ter n. 1
c.p.c., in quanto inammissibile, improcedibile, tardiva ed in ogni caso manifestamente infondata;
7) rigettare l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dall'attrice per insussistenza dei presupposti di legge, ed in quanto manifestamente infondata;
8) rigettare la domanda di condanna, formulata dall'attrice al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96
c.p.c., in quanto non provata e manifestamente infondata per tutte le ragioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA 9) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attrice, tenuto conto della chiamata in causa della società
[...]
ora in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 Controparte_2 tempore, dichiarare l'Assicurazione tenuta a garantire parte convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande dell'attrice, e, per l'effetto, condannare la società in virtù della polizza assicurativa di responsabilità Civile Controparte_2
Professionale stipulata dal convenuto, al pagamento, in favore dell'attrice, di quanto verrà accertato e liquidato dal Giudice;
IN VIA RICONVENZIONALE 10) condannare l'attrice, in relazione alle prestazioni professionali rese dal dott. e non Controparte_1
contestate, come risultano dal diario clinico (doc.
1.4 parte attrice) non contestato, al pagamento in favore del convenuto della somma di € 9.290,00, ovvero della diversa somma determinata di giustizia, come esposto in atti, oltre interessi dal dovuto alla data di effettivo pagamento;
IN OGNI CASO 11) condannare l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle competenze, spese esenti (CU – marca – spese notifica etc.), oltre il rimborso forfettario (15%) per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, del presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 nella misura massima, oltre ad un aumento del 30% del compenso in virtù dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 (collegamenti ipertestuali e navigazione all'interno dell'atto), oltre alle spese relative a CTU e ai Consulenti Tecnici di Parte nominati dal convenuto;
12) condannare l'attrice al pagamento, in favore del terzo chiamato in causa, delle competenze, spese esenti, rimborso forfettario
(15%) per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e spese di CTU e delle spese del consulente tecnico di parte nominato dal terzo;
13) condannare parte attrice, ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., tenuto conto che ha agito in mala fede ovvero con colpa grave e tenuto conto del comportamento processuale anche sotto il profilo dell'art. 88
c.p.c., al pagamento di una somma misura pari alla mancata riscossione dell'importo delle prestazioni professionali rese per € 9.290,00, ovvero pari ad ¼ del compenso liquidando a titolo di spese legali, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o in via equitativa, tenuto conto della pretestuosità della lite, e dei danni arrecati al convenuto, oltre ad ulteriore aumento di € 3.000,00 in ragione dell'importo indicato dall'attrice stessa e delle minacce rese anche nel presente giudizio, riservata poi ogni azione in separato giudizio di richiesta di risarcimento del danno all'immagine ed alla reputazione, oltre ogni ulteriore danno subito e subendo;
IN VIA ISTRUTTORIA (…)”;
- terza chiamata: “Voglia l'On.le Tribunale adito: Nel merito 1) respingere le domande attoree in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto;
2) in via gradata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un danno risarcibile, determinarsi il quantum negli stretti limiti del giusto e provato, limitando qualsivoglia esborso di in Controparte_2
ossequio alle garanzie contrattuali di cui alla convenzione invocata, ivi compresi scoperti, franchigie, limiti di indennizzo e massimali per come descritti e risultanti dalla stessa polizza. In via istruttoria (…)”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 27.06.2023, conveniva in giudizio il dott. Parte_1
medico odontoiatra titolare di uno studio dentistico in Voghera (PV), per Controparte_1 sentire accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento ed ottenere la condanna del professionista alla restituzione di tutte le somme versate negli anni, in contanti, a titolo di compenso e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della non corretta esecuzione delle cure odontoiatriche eseguite nel periodo temporale tra il 2017 ed aprile 2022 siccome errate per negligenza ed imperizia, quantificati, rispettivamente, in complessivi € 29.450,00 a titolo di compenso ed € 69.950,00 a titolo risarcitorio (comprensivi di danno biologico, danno morale ed esistenziale, danno emergente, rimborso per spese mediche e dell'importo preventivato o comunque che risulti necessario in corso di causa per rifacimento dei lavori viziati da errore, delle detrazioni fiscali non godute per mancata consegna delle fatture), o nella diversa somma giudizialmente accertata, oltre rivalutazione e interessi, e con vittoria di spese e compensi per l'attività giudiziale e stragiudiziale.
A fondamento delle domande, l'attrice esponeva: - di essersi sempre avvalsa, da quando ne aveva memoria, delle prestazioni professionali rese dal convenuto e dai suoi dipendenti o collaboratori di studio in Voghera (PV); - che dall'anno 2017 in poi, dopo un trattamento di chemio e radioterapia, aveva attraversato un periodo di “particolari sofferenze a livello dentale e gengivale”, che richiedevano frequenti prestazioni odontoiatriche da parte del dott. sia di pulizia che per CP_1
otturazioni di varie carie;
- che la terapia di tipo conservativo ed estetico apprestata dal medico curante fino al luglio 2021 si mostrava del tutto inadatta alla propria condizione, continuando la stessa per mesi a lamentare dolori persistenti ed intensi su entrambe le arcate dentali;
- che particolari criticità si presentavano con riferimento al dente d43 a causa della formazione di una
“fistole piena di liquido purulento, maleodorante e fonte di dolore acuto”, poi trattata anche dai sanitari del Policlinico San Matteo di Pavia attraverso “l'aspirazione del liquido infetto accumulatosi nei tessuti sottostanti”, trattamento rivelatosi, però, solo temporaneo e non risolutivo
“perché il liquido si riformava subito dopo”; - che nel mese di aprile 2022 si era quindi rivolta a un altro dentista, dott. che, previa TAC e panoramica, giudicando la situazione Persona_4 come “particolarmente allarmante”, in data 11.04.2022 optava per l'immediata avulsione del d43, attestando che in precedenza non fosse stato adeguatamente trattato;
- che in seguito all'avulsione dell'elemento dentario, in effetti, non seguiva più la formazione della fistole con liquido infetto;
tuttavia, precisava che “l'applicazione di materiali inadeguati su monconi di denti in fase di demineralizzazione” stava portando “al graduale e continuo perimento dei denti sottostanti, con necessità di avulsione”, sicché il nuovo dentista dovette necessariamente intervenire “ad aprile- maggio 2022…con avulsione sul d43 con installazione di relativo provvisorio 43-44 per garantire la funzionalità della masticazione”, “a marzo 2023…avulsione dell'elemento d 26”, “a maggio
2023…avulsione dell'elemento d 25, che presentava condizioni analoghe al d 26”, nonché ricorrere dall'ottobre 2022 anche ad un “trattamento osteopatico con la consulente fisioterapista” rivelando
“…dolore oro-facciale e tensione muscolare…”; - che richiesta in data 30.05.2022 la copia della propria cartella clinica, il dott. ne consegnava solo una parte, siccome “ferma” ai CP_1
trattamenti eseguiti fino al 05.09.2020, nonostante dalle chat di “WhatsApp” intercorse con lo stesso medico e con la segretaria dello studio, nonché dalla certificazione datata 02.12.2021, emergesse certamente la prosecuzione del rapporto di cura fino al mese di aprile 2022; - che, sottopostasi in data 06.06.2022 a visita medico-legale presso il consulente di fiducia, il dott.
- con la relazione del 22.02.2023 - certificava una “grave responsabilità Persona_5 professionale nel trattamento della paziente in capo al dott. , giudicando “inadeguata CP_1 l'applicazione delle strategie di prevenzione e terapia indicate nella gestione del caso specifico, con scelta di materiali e cure del tutto inappropriate che hanno comportato il pressoché completo fallimento della prestazione ed il deterioramento del cavo orale con indubbi elementi di colpa professionale”, stante (in sintesi): 1) l'erronea esecuzione dell'igiene orale;
2) l'impiego di materiali errati, non conformi alle linee guida per il caso clinico specifico, utilizzati per le corone e le ricoperture e gli interventi restaurativi;
3) l'installazione di corone definitive in un momento in cui la demineralizzazione dei denti non era ancora stabilizzata;
4) l'inadeguato trattamento del dente d43; - che a causa degli errori ed omissioni censurate, ella aveva subito: a) una “quota di danno biologico permanente nell'ordine del 6%, in relazione all'aggravamento delle condizioni degli elementi 16, 27, 37 e 43, e della perdita di tessuto corono-dentinale necessaria alla protesizzazione dei 25 elementi dentari interessati dalle terapie incongrue. Tale quota è da ritenersi quasi completamente emendabile a seguito delle nuove terapie odontoiatriche previste”; b) una “inabilità temporanea parziale di gg. 20 al 50%, gg. 30 al 25% e gg. 360 al 10%, in relazione alla sofferenza e ai disagi conseguenti all'inefficace ciclo di terapie in analisi;
a tale arco temporaneo si aggiungono ulteriori gg. 30 al 25% connessi al tempo necessariamente occorrente per le ulteriori terapie e stabilizzazione clinica”, oltre al danno morale o da sofferenza particolarmente intensa per la sua fragile condizione e meritevole di massima “personalizzazione” in ragione delle ripercussioni avute sul piano delle relazioni sociali, per un totale complessivo di € 25.000,00 a titolo di danno non patrimoniale;
- che in conseguenza del grave inadempimento contrattuale e/o fatto illecito ascrivibile al convenuto, la paziente aveva subito danni patrimoniali, integrati dalle spese mediche sostenute per la perizia medico-legale, per l'acquisto di farmaci e per l'intervento correttivo del nuovo dentista, pari a complessivi € 2.790,00, e delle ulteriori spese da sostenersi per il ripristino di una situazione funzionale ed estetica dentaria pressoché integrale, pari a € 36.590,00 come da preventivo del dott. - che a tali somme doveva aggiungersi l'importo di € Parte_2
5.570,00, pari alla perdita delle detrazioni fiscali sul totale dei compensi corrisposti in contanti al convenuto e non seguite dall'emissione di alcuna fattura;
- che in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento del professionista, era dovuta anche la restituzione di tutti i compensi versati in contanti nel corso del rapporto, quantificabili (pur in mancanza delle fatture) in complessivi € 29.450,00, di cui € 22.600,00 riferiti al periodo da maggio 2020 a novembre 2021, come poteva evincersi dai frequenti prelievi di denaro contante dal proprio conto bancario in date prossime alle sedute odontoiatriche, dalle chat “WhatsApp” intercorse con il dott. e/o la CP_1
segretaria di studio e dalla sua stessa richiesta di finanziamento, in data 20.07.2020, per la somma di
€ 16.564,00, destinata alla copertura di “spese mediche”. Si costituiva tempestivamente in giudizio il dott. con comparsa di risposta del Controparte_1
20.09.2023, eccependo, in via pregiudiziale, il suo difetto di legittimazione passiva e la nullità della domanda risarcitoria azionata dall'attrice, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per assoluta indeterminatezza della “causa petendi”, oltre che del “petitum”.
Nel merito, il convenuto contestava la fondatezza delle avverse domande, di cui chiedeva il rigetto per manifesta infondatezza, deducendo: - di non aver reso prestazioni odontoiatriche all'attrice dopo il 05.09.2020 (data a cui risale l'ultima visita “in urgenza”), come risultava chiaramente dal diario clinico;
- che l'attrice si era pacificamente rivolta ad altre strutture sanitarie per ricevere cure negli ultimi tre anni, sia pubbliche (San Matteo di Pavia) che private (dott. , sicché, al di là di Per_4
affermazioni apodittiche, non vi era alcuna prova del nesso causale tra i pregiudizi lamentati e le prestazioni odontoiatriche da lui rese fino al periodo maggio-settembre 2020; - che le conversazioni estrapolate da “WhatsApp” erano palesemente “manomesse” risultando “incomplete e assenti interi periodi”, mentre le chat scambiate dal “telefono privato dell'impiegata, che non è uno strumento di studio autorizzato”, erano prive di valore probatorio e ne chiedeva l'espunzione dal fascicolo;
- che il suo comportamento professionale era stato improntato alla massima prudenza e correttezza verso la paziente oncologica e in piena adesione al “protocollo/linee guida utilizzate abitualmente presso il Reparto di emato-oncologia e odontoiatria dell'Ospedale San Gerardo di Monza”, che aveva frequentato per anni, mentre la bibliografia citata nella relazione di controparte era “obsoleta e superata”; - che lo stesso medico-legale attoreo dott. limitava l'attenzione ai quattro soli Per_1
elementi dentari 16, 27, 37 e 43 siccome (presuntivamente e infondatamente) interessati dal proprio trattamento, così smentendo il preventivo del dott. datato 26.07.2022 (dove non risultava Pt_2 neppure indicato l'elemento 27) e senza nemmeno rilevare le asserite disfunzioni muscolari o articolari, spesso causate da “problematiche emozionali” ovvero dalle stesse terapie intraprese (in evidente “over-treatment”) dal nuovo dentista di fiducia dott. - che l'avulsione degli Persona_6
elementi dentari 43, 25 e 26 era stata decisa ed eseguita dal nuovo medico curante in base a sue discrezionali valutazioni, che non potevano perciò essergli addebitate;
ad ogni modo, i riferiti
“deterioramenti” e le lamentate “infiltrazioni cariose” con conseguente perdita di alcuni elementi dentari non doveva stupire, in quanto causate dalla patologia di “xerostomia” e dalle problematiche connesse alla malattia oncologica di cui la paziente soffriva, oltre che da una scarsa igiene del cavo orale;
- che, infatti, anche nel periodo in cui era stata sua paziente, ossia dal 02.12.2017 fino al
05.09.2020, la paziente dimostrava “discontinuità negli appuntamenti” (non presentandosi a quelli fissati oppure presentandosi senza appuntamento in visita d'urgenza) e manifestava una “scarsa o insufficiente igiene orale domiciliare”, venendo costantemente invitata a tenere una buona igiene orale, tanto è vero che venne prescritta l'assunzione di “fluoro”, “clorexidina”, “idranti orali” e, nell'anno 2021, anche “mascherine di prevenzione in gel”, tuttavia dall'attrice mai ritirate;
- che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, la paziente nulla aveva versato a titolo di corrispettivo per le prestazioni odontoiatriche ricevute, né la documentazione bancaria prodotta dimostrava l'effettiva consegna del denaro contante a mani del dentista;
- che dal diario clinico emergeva, piuttosto, un debito dell'attrice pari ad € 9.290,00, mai saldato, di cui domandava il pagamento in via riconvenzionale.
Chiedeva, ancora, di essere autorizzato a chiamare in garanzia la CP_3 Controparte_3
con la quale era assicurato per la r.c. professionale, onde essere manlevato dalle pretese
[...] attoree, nonché la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Autorizzata ed operata la chiamata in causa del terzo, la Controparte_3 non si costituiva nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e veniva dichiarata contumace.
Rinnovate le verifiche preliminari e concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., si costituiva nelle more (subentrata nei contratti stipulati da Controparte_2 Controparte_3
a seguito di atto di scissione), associandosi, nel merito, alle difese svolte dal convenuto-
[...] assicurato quanto all'infondatezza delle pretese attoree, invocando l'espletamento di una CTU medico-legale per le verifiche sul nesso causale e per la corretta quantificazione dei danni lamentati;
nel rapporto assicurativo, la Compagnia eccepiva l'operatività della copertura assicurativa con le
“esclusioni, norme inderogabili, massimali, limiti di indennizzo, scoperto e franchigie”, tra cui quelli previsti dagli artt. 12, 24 e 32 delle c.g.a.
Tutte le parti depositavano, nei termini, le memorie integrative.
Per quanto ancora di stretto interesse, con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. parte attrice: i) precisava che il riferimento, nella perizia di parte, all'elemento dentario “27” era un mero refuso o errore di battitura del c.t.p., intendendo il consulente riferirsi all'elemento 26, in quanto quello indicato era stato già “estratto nel corso delle terapie dal professionista”; ii) eccepiva l'estinzione per prescrizione breve ex art. 2956 c.c. del credito vantato dal convenuto e oggetto di domanda riconvenzionale, essendo decorsi oltre tre anni in assenza di atti interruttivi della prescrizione;
iii) chiedeva la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni sconvenienti e offensive di cui a pag. 4, punto 2 della comparsa di costituzione e risposta e la condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato equitativamente in € 3.000,00, e di una somma di pari importo anche per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., invece, parte convenuta: i) contestava le domande
“nuove” di condanna ex art. 89 e 96 c.p.c., sollevando eccezioni;
ii) si opponeva alle produzioni documentali avversarie (in particolare: la registrazione di una conversazione telefonica intercorsa tra l'attrice e un terzo ed i messaggi scambiati in chat con la dipendente di studio) in quanto non autorizzate, frutto di illecita acquisizione e dunque non utilizzabili in giudizio;
iii) si opponeva alla
CTU medico-legale, ritenendola “tardiva”; iv) eccepiva la contraddittorietà delle difese relative all'eccezione di prescrizione triennale;
v) chiedeva la cancellazione di “tutte le frasi offensive ed estranee al giudizio (pag. 11 memoria avversaria)”.
Dopo la prima udienza ex art. 183 c.p.c. (v. ud. 28.02.2024), la causa veniva istruita (ord.
29.02.2024) mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, l'ordine di esibizione al convenuto ex art. 210 c.p.c. di una copia conforme del “diario clinico completo della paziente” e l'espletamento di una CTU medico-legale affidata agli ausiliari dott. (medico-legale) e dott. Persona_7 [...]
(specialista in odontoiatria) (v. ud. 11.04.2024), di cui era disposta integrazione al fine di Per_8
acquisire chiarimenti e precisazioni sui postumi permanenti e sul costo degli interventi per emendarli (ord. 28.09.2024).
Esaminata la relazione integrativa ed esaurita l'istruttoria (v. ud. 12.12.2024), la causa veniva infine rimessa in decisione per l'udienza cartolare del 20.03.2025, previa assegnazione dei termini intermedi per la precisazione delle conclusioni (rassegnate come in epigrafe) e per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via pregiudiziale, l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della domanda di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. è infondata.
1.1 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4 (invariato anche dopo la novella del D.lgs. n. 149 del 2022) si produce solo quando “l'esposizione dei fatti” prescritta dall'art. 163 c.p.c., n. 3 “costituenti le ragioni della domanda” sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda.
Perciò l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (cfr. Cass. 17023/2003, Cass. n. 27670 e 29241 del 2008; conf.
Cass., Sez. Un., n. 8077/2012).
1.2 Nel caso di specie, tale carenza espositiva non si ravvisa, avendo l'attrice diffusamente riportato in citazione la vicenda fattuale e desunto gli elementi (anche di colpa medica) sottesi alla responsabilità risarcitoria invocata nei confronti dell'odierno convenuto, sulla scorta dei quali nessuna omissione, genericità o incompatibilità può ravvisarsi nella prospettazione di una responsabilità a diverso titolo – contrattuale ed extracontrattuale -, peraltro proposte in via di subordinazione l'una all'altra. Ciò non ha comunque impedito al convenuto di difendersi in giudizio, indipendentemente dal “titolo” di responsabilità dedotto a fondamento delle domande, per cui non risulta essere stato menomato il suo diritto di difesa.
1.3 L'eccezione di rito è, comunque, superata dal rilievo (come si vedrà) che il rapporto diretto che si instaura tra il paziente e il medico curante in regime di libera professione (in particolare per le prestazioni proprie del professionista odontoiatra) è pacificamente di natura contrattuale, anche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 24 del 2017, giusta la salvezza prevista dall'art. 7, comma 3, da ciò conseguendo l'applicabilità dell'art. 1218 c.c. rispetto all'inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione di cura assunta dal medico dentista nei confronti del paziente, ancorché eseguita per il tramite di ausiliari, prospettazione che l'attrice ha posto a fondamento delle domande (principali) di risoluzione del contratto d'opera e conseguente restituzione del compenso versato e di risarcimento dei danni subiti.
§2. Sempre in via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta (e reiterata in tutti i successivi atti difensivi e nelle conclusioni) dal punto di vista processuale è infondata.
2.1 Come ripetutamente sancito dalla Corte di Cassazione (per tutte Cass., Sez. Un., n. 2951/2016;
v. anche Cass. n. 16744/2021; Cass. n. 25713/2024), la legittimazione “ad causam” è la condizione dell'azione necessaria e sufficiente per ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio, che attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda stessa.
La sussistenza o meno della legittimazione “ad causam” deve essere, quindi, verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto. Ai fini della legittimazione processuale è dunque sufficiente l'attribuzione che l'attore faccia al convenuto della titolarità dell'obbligo controverso, indipendentemente dalla fondatezza della domanda, sicché una concreta e autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
2.2 Orbene, nel caso di specie l'attrice ha sostenuto di essere stata “paziente” del medico dentista convenuto tra il 2017 e il mese di aprile 2022 e di avere subito danni in conseguenza dell'inadempimento (o inesatto adempimento) delle prestazioni odontoiatriche (principalmente di natura conservativa e endodontica), rese da quest'ultimo in asserita violazione delle linee guida e delle buone pratiche adeguate alle peculiarità del suo caso specifico;
tanto è sufficiente ai fini dell'affermazione della legittimazione passiva del sanitario in ordine alle pretese avanzate nei suoi riguardi.
2.3 Appartiene invece al merito della causa, concernendo la fondatezza della domanda,
l'accertamento in concreto se attrice e convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. n. 14468/2008).
A tale stregua, l'eccezione difensiva secondo cui il convenuto risulterebbe “completamente estraneo ai fatti, non avendo più eseguito alcuna cura alla paziente dal settembre 2020, ossia dopo l'ultima visita urgente del 5/9/2020”, difettando sul punto la prova del “contratto di prestazione d'opera professionale asseritamente sostenuto dall'attrice” e del “nesso di causa tra le prestazioni rese dal dott. e gli asseriti e non provati pregiudizi”, non attiene alla dedotta legitimatio ad causam, CP_1
concernendo, piuttosto, il merito della controversia.
2.4 Compreso, dunque, che la questione posta dalla deduzione difensiva attiene all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in lite, e chiarito che la sua negazione da parte del convenuto non è un'eccezione, ma integra una “mera difesa”, essa si riflette sul piano probatorio, trovando applicazione la regula iuris per la quale è onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697, comma 1 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare.
2.5 Nel caso in questione, in particolare, il riparto degli oneri di allegazione e prova deve tenere in considerazione la natura del rapporto diretto paziente-dentista e della responsabilità contrattuale sottesa all'azione principale, dovendo ribadirsi il principio - qui condiviso - affermato dalla S.C., secondo cui “il rapporto tra paziente e odontoiatra si colloca, infatti, nel contratto di prestazione
d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c. e il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. Cass. n. 21761/2023). 2.6 Vanno considerate, inoltre, le precisazioni che Corte regolatrice ha recentemente apportato al richiamato orientamento tradizionale (a partire da Cass. n. 18392/2017) in tema di responsabilità professionale medica, affermando che il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni semplici, non solo l'esistenza del rapporto contrattuale ma anche il nesso di causalità materiale, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta (attiva od omissiva) del medico in violazione delle regole di diligenza e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute
(ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista (cfr. ex multis
Cass. n. 14001/2024; Cass. n. 6386/2023; Cass. n. 5490/2023; Cass. n. 10050/2022; Cass. n.
26907/2020; Cass. n. 18102/2020; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 21008/2018).
§3. Tanto premesso in ordine alla natura del rapporto e ai criteri di riparto dell'onere della prova ritenuti applicabili al caso di specie, deve ritenersi innanzitutto pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale storicamente intercorso tra l'attrice e il convenuto a cominciare dall'anno 2017, trattandosi di una circostanza riconosciuta da entrambi, oltre che riscontrata documentalmente.
3.1 Può dirsi certo, in particolare, che quando si rivolse allo studio dentistico del Parte_1
dott. in Voghera (PV), dopo aver affrontato un ciclo di chemio e radioterapia Controparte_1
per la patologia oncologica di cui era pacificamente portatrice, presentava sicura necessità di terapie odontoiatriche.
3.2 La prima questione controversa attiene, piuttosto, all'effettiva durata di tale rapporto, atteso che il diario clinico della paziente riporta, come ultima visita eseguita (“in urgenza”) presso lo studio dentistico del dott. la data del 05.09.2020, laddove invece parte attrice - sostenendo fin dal CP_1 principio l'incompletezza del diario clinico prodotto in copia (cfr. doc.
1.4 fasc. att.), non diversamente da quello, poi, esibito ex art. 210 c.p.c. in copia conforme all'originale in possesso del convenuto nel corso del giudizio (cfr. doc. 13 fasc. conf.) - ha sempre sostenuto di essersi sottoposta alle cure odontoiatriche del dott. (o dei suoi ausiliari o collaboratori di studio) fino al CP_1
07.04.2022, data a cui risalirebbe l'ultima prestazione.
Allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità l'effettiva durata del rapporto d'opera professionale, protrattosi ben oltre la visita per ultima annotata nel registro tenuto dal sanitario,
l'attrice ha prodotto numerosi messaggi “whatsapp” (trascrivendone i passaggi salienti negli atti difensivi) scambiati in “chat” con il dottore (cfr. doc. 8 e 18 fasc. att.) e con la sua dipendente/segretaria ” (cfr. doc.
9-10 e 19-20 fasc. att.), il cui tenore, affatto equivoco Per_9
[trattasi di richieste e conferme di appuntamenti, disdette e riprogrammazione delle visite, comunicazioni sull'arrivo di “lavori” dal laboratorio, richieste di dischetti o lastre, comunicazioni per la consegna del bite, ecc.] offre elementi indiziari già di per sé sufficienti a corroborare la prosecuzione del rapporto fino a tale data.
3.3 In ordine all'utilizzabilità e alla rilevanza probatoria di tali documenti, occorre richiamare il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale i messaggi “whatsapp” conservati nella memoria di un telefono cellulare costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, che, pur se privi di firma, rientrano tra le “riproduzioni informatiche” e le “rappresentazioni meccaniche” di cui all'art. 2712 c.c. Come tali, essi formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr. in questo senso, Cass. n. 1254/2025; conf. Cass. n. 19622/2024; Cass. n. 11584/2024; Cass. n.
30186/2021; Cass. n. 11606/2018).
Secondo tale giurisprudenza, infatti, i messaggi “whatsapp” (come pure gli “sms”) contenuti nella memoria di un telefono cellulare sono da considerarsi documenti “in senso statico” e non
“dinamico”, e differiscono dalle intercettazioni, consistenti nella captazione, da parte di un terzo, dei colloqui intercorrenti tra due o più persone (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 11305/2023). Al riguardo, la Suprema Corte sia civile che penale ha chiaramente evidenziato che detti testi non rientrano nella nozione di “corrispondenza”, poiché tale è la messaggistica oggetto di attività di spedizione in corso ovvero avviata mediante consegna del mittente a terzi per il recapito;
nemmeno può ritenersi che si tratti di risultanze di un'attività di intercettazione la quale, per sua natura, implica la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, mentre (come nel caso di specie) i dati presenti nella memoria di un apparato telefonico cellulare acquisiti ex post rappresentano appunto la mera documentazione di un flusso comunicativo avvenuto (v. Cass., Sez. Un., n. 9733/2023; Cass. pen. n. 1822/2019).
3.3.1 Nel caso di specie, a fronte della produzione in copia dei documenti informatici offerti in comunicazione con l'atto di citazione (cfr. doc. 8, 9 e 10), il convenuto si è limitato ad una generica contestazione, principalmente rivolta all'utilizzabilità processuale dei documenti in sé, piuttosto che alla natura artefatta del loro contenuto, non essendo stato in grado di indicare quali supposte
“manomissioni” tali documenti avrebbero subito;
si presume, anzi, che la disponibilità integrale dei messaggi “whatsapp” sia parimenti conservata nella memoria del telefono cellulare in uso al convenuto, che, tuttavia, si è astenuto dal produrre. Ne consegue che l'eccepita inammissibilità della produzione documentale non ha pregio.
3.3.2 Non si ha motivo, poi, di dubitare della provenienza ed attendibilità delle suddette riproduzioni informatiche, anche per quelle intrattenute con terzi estranei alla lite, alla luce della successiva acquisizione - autorizzata - del supporto fisico contente i duplicati digitali dei documenti informatici memorizzati sul telefono cellulare “Apple iPhone 07 (MN8X2QL/A) ESN
C76V1AJ6HG7F IMEI: 356562083639657”, la cui estrapolazione tramite perito informatico risulta accompagnata da un dettagliato rapporto di estrazione e autenticata attraverso l'evidenziazione della c.d. impronta “hash” digitale (che, dal punto di vista informatico, rappresenta la sequenza di valori binari che ne identifica univocamente il contenuto), con le informazioni utili a risalire all'origine di ciascun messaggio di testo.
Nonostante il supporto fisico (usb) contenente i duplicati dei messaggi “whatsapp” estratti dalla memoria del telefono cellulare in uso all'attrice sia stato acquisito al fascicolo d'ufficio e reso disponibile alle controparti - espressamente autorizzate dal G.I. ad estrarne copia, disponendone la custodia in Cancelleria (v. ord. istr. del 29.02.2024) - nessuna idonea argomentazione logica o valutazione tecnica è stata svolta dal convenuto per confutarne l'origine o per contrastarne la conformità di contenuto;
sicché anche la doglianza relativa alle modalità di “formazione” e di acquisizione di tali documenti in asserita violazione del contraddittorio è generica e infondata.
3.4 In ogni caso, occorre evidenziare che, nella fattispecie, l'assoluta estraneità del convenuto a prestazioni odontoiatriche verso l'attrice successive alla data del 05.09.2020 (l'ultima riportata nel diario clinico) si pone in contrasto logico non solo con gli elementi (conferme di appuntamenti, comunicazioni, promemoria per lavori programmati, ecc.) desumibili dai suddetti documenti informatici e relativi allegati fotografici, ma anche con la stessa dichiarazione datata 02.12.2021 - recante timbro e firma del convenuto, non disconosciute - in cui il dott. Controparte_1
certificava che la sig.ra si era trattenuta presso il suo studio di Voghera (PV) il Parte_1 giorno 02.12.2021 dalle ore 16 alle 18 “per sottoporsi a terapie odontoiatriche” (cfr. doc. 13, pag. 3 fasc. att.).
3.5 Per il resto, come emerso anche dalla CTU e in assenza di credibili spiegazioni contrarie, è estremamente inverosimile che la paziente, per oltre un anno e mezzo, si informasse o ricevesse comunicazioni direttamente dal convenuto o per il tramite della sua dipendente in merito a visite, appuntamenti, interventi, ecc., salvo non presentarsi a nessuna seduta sin dal 05.09.2020.
3.6 A fronte di tali precisi elementi indiziari, univocamente convergenti nella dimostrazione della sussistenza del rapporto d'opera professionale e della esecuzione di ulteriori prestazioni odontoiatriche da parte del dott. fino agli inizi di aprile 2022, ingiustificatamente questi CP_1
insiste nel contestare la propria legittimazione (sostanziale) dal lato passivo, basandola sulle registrazioni del diario clinico, la cui incompletezza è, tuttavia, svelata dalle complessive risultanze del compendio istruttorio.
3.7 Tali considerazioni si riflettono anche con riferimento al preteso vizio di nullità della consulenza tecnica d'ufficio lamentato dalla difesa di parte convenuta, non essendo preclusa al consulente la lettura degli atti processuali e la ricognizione e percezione del contenuto oggettivo di tutti i documenti di causa, mercè i quali – nella disamina della complessiva vicenda strettamente clinica - è stata riscontrata l'irregolare tenuta del diario clinico da parte del medico convenuto.
3.8 Inoltre, come già motivatamente osservato da questo Giudice nel corso del sub-procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. (v. decreto del 31.05.2024 e l'ordinanza del 28.09.2024, a cui si rinvia),
l'attività dei Consulenti tecnici d'ufficio, riuniti in Collegio peritale, si ritiene sottratta alle censure di nullità per vizi processuali siccome prospettate dalla difesa di parte convenuta (v. anche comp. concl. par. II, pag. 14-15), bastando qui ribadire il principio (sul quale cfr. Cass. n. 8880/2024;
Cass. n. 26144/2023; Cass. n. 14258/2020; Cass. n. 12387/2020; Cass. n. 3717/2019; Cass. n.
6155/2009), secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi, peraltro, può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); pertanto la consulenza tecnica d'ufficio è un atto processuale che svolge sì la funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente), ma che, in determinati casi (come nell'ambito della responsabilità sanitaria, in cui si iscrive la fattispecie in esame), costituisce fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente)”.
3.9 Nella fattispecie in disamina, non potendosi attribuire rilievo determinante alle registrazioni e annotazioni contenute nel diario clinico tenuto dal dott. in quanto incompleto e non CP_1 aggiornato a fronte di “comprovate attività cliniche odontoiatriche-riabilitative”, i CTU hanno quindi prima - necessariamente e legittimamente - ricostruito la vicenda clinica della paziente in maniera coerente con le evidenze raccolte (v. pag. 29-31 rel. CTU).
3.9.1 Ebbene, dall'esame comparato dei suddetti elementi documentali, correttamente inquadrati
“nel contesto di una già compromessa condizione a carico del cavo orale (in gran parte sostenuta dalle terapie adiuvanti oncologiche eseguite)” [in anamnesi patologica remota - a pag. 25-26 dell'elaborato peritale - si segnalano: “2016 eseguito intervento per neoplasia laringea (carcinoma squamocellulare)”; a seguito di recidiva dopo 4 mesi (2017), ripresa chirurgica con svuotamento linfonodi in sede laterocervicale;
a seguire 32 sedute di chemio e 36 di radio (interrotta luglio
2017) con successivo follow-up ad escludere ripresa di malattia”], i CTU hanno valutato
“censurabili le condotte professionali nell'operato del dott. in particolare: CP_1
- Dente 17: pur a fronte di incongrua precedente devitalizzazione (come detto mancato trattamento della radice disto-vestibolare), il convenuto pare abbia proceduto ad applicare perno-moncone, corona provvisoria e definitiva senza preliminare completamento del trattamento endodontico (ritrattamento endodontico); una devitalizzazione incompleta è una condizione che predispone all'insorgenza di infezioni ricorrenti.
- Dente 15: malgrado fosse evidente una devitalizzazione incongrua (vedi rx maggio 2018), il dente non è mai stato ritrattato endodonticamente (cioè, rifatta la devitalizzazione). Tale omissione di trattamento da parte di convenuto ha consentito l'instaurarsi di una infezione cronica condizione atta a provocare dolori ricorrenti.
- Dente 25: anche tale elemento, come detto, aveva già subito trattamento endodontico con ricostruzione, con evidenza (alla Rx maggio 2018) di infiltrazione cariosa, sulla quale non risulta il dott. sia intervenuto nel periodo (05/2018→09/2020), omissione che si CP_1
ritiene abbia dato esito alla successiva perdita del dente.
- Dente 26: trattato endodonticamente (devitalizzato) incongruamente al primo intervento del
02/12/17 (come da evidente incompleta otturazione dei canali radicolari in Rx aprile 2022), ha reso necessari ulteriori trattamenti in giugno e settembre 2018, evolvendo poi (cfr TAC
27/12/19) con la formazione di una parodontite apicale cronica (comunemente chiamato
“granuloma”), vale a dire una infezione cronica a carico del dente.
- Dente 47: anche la devitalizzazione eseguita su tale elemento risulta incongrua, con sovrariempimento del canale radicolare ed estrusione di materiale (cono di guttaperca) oltre l'apice della radice del dente di circa 2 millimetri, circostanza che – ex post - rende ragione dell'accesso al PS del 23/01/19, ove venne posta diagnosi di “sospetta mucosite”.
Tale ipotesi risulta supportata dalla revisione immagini, avendo evidenziato alla TAC
27/12/19 una lesione ossea distale al dente 47, espressione caratteristica di una infezione cronica di probabile origine endodontica atta a provocare i disturbi ricorrenti lamentati dall'attrice. La terapia endodontica incongrua eseguita presso convenuto il 10/01/2019 su
47, può essere correlata anche alla necessità di accedere il 23/01/2019 presso il Policlinico
San Matteo di Pavia per valutare una lesione distale al dente stesso.
- Dente 37: finalizzato con nuova corona protesica definitiva da convenuto (16/05/2019) risulta già gravemente infiltrato da carie nell'aprile 2022 (vedi rx eseguita da nuovo curante). Si ritiene che il nuovo restauro, eseguito probabilmente su di un substrato dentale inidoneo (margine di chiusura su tessuto demineralizzato), abbia favorito l'insorgenza di carie destruente fino alla perdita del dente.
- Dente 43: anche la terapia canalare su 43 (in epoca successiva al settembre 2020), evidentemente effettuata in maniera incongrua, è all'origine della neoformazione a livello della gengiva in zona 42-43 (asportata chirurgicamente 08/03/22 c/o ORL S. Matteo), esitata poi con necessità di estrazione da parte di altro Sanitario (dott. in maggio Per_4
2022.”
3.9.2 Il Collegio peritale ha dunque affermato come le scelte e le condotte professionali del dott.
siccome analiticamente descritte nell'elaborato peritale, “con infezioni ricorrenti e CP_1 recidivanti”, siano “da ritenere causalmente all'origine del quadro algico progressivamente ingravescente lamentato dalla sig.ra . Pt_1
3.9.3 Inoltre, i CTU hanno anche rilevato come “non eseguite, o comunque non adeguatamente documentate: -più frequenti sedute di igiene orale e prevenzione, -più frequenti applicazioni topiche professionali di agenti remineralizzanti, -utilizzo costante di sostituti salivari, -impiego di materiali ricostruttivi e di fissaggio a rilascio di fluoro, (CVI) soprattutto per le otturazioni provvisorie (dal diario clinico non emergono elementi al riguardo), che le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica sollecitano per il trattamento di pazienti affetti da xerostomia.” (cfr. pag. 33-35 rel. CTU).
3.9.4 Alla stregua di tali considerazioni, i CTU hanno ravvisato l'esistenza di un nesso causale tra le condotte inadempienti imputabili al medico-dentista e i danni lamentati dalla paziente
(principalmente l'aggravamento della situazione patologica in atto già dal 2017), trovandovi riscontro nella documentazione depositata agli atti del giudizio.
3.9.5 Le risultanze dell'elaborato peritale pongono in rilievo la natura colposa del comportamento tenuto dal professionista convenuto nei confronti della paziente danneggiata.
In particolare, la puntuale ricostruzione della vicenda clinica effettuata dal Collegio peritale ha permesso di chiarire che, pur in presenza dell'iniziale deterioramento del cavo orale destinato ad aggravarsi per la complicanza iatrogena (“xerostomia”), nota al convenuto sin dalla visita del
02.12.2017, non si ponevano per il curante problematiche tecniche di speciale difficoltà per affrontare risolutivamente la situazione in atto, emergendo così - in relazione alle problematiche prestante all'epoca e ancora attualmente dalla paziente - l'inefficacia e il fallimento del piano terapeutico elaborato ed attuato dal dott. CP_1
3.9.6 Infatti, come rilevato dai CTU, se il dott. avesse adottato scelte e condotte CP_1
endodontiche diverse e più adeguate alle condizioni presentate dalle paziente in conformità alle c.d. leges artes vigenti all'epoca dei fatti (v. raccomandazioni ministeriali e linee guida nazionali citate a pag. 39 rel. CTU), ciò avrebbe permesso - con criterio di maggiore probabilità - di “raggiungere
l'obiettivo riabilitativo riducendo le “naturali” conseguenze del processo degenerativo in atto a carico degli elementi dentari, limitando altresì le infezioni di natura iatrogena e l'ingravescente quadro doloroso” (v. pag. 35 rel. CTU). 3.9.7 Per i plurimi aspetti censurati, invece, l'approccio terapeutico attuato dal convenuto si è rivelato inadeguato per imperizia e negligenza, ponendosi in connessione causale con la “perdita degli elementi dentari 25, 26, 37, 43” e con “l'aggravamento delle generali condizioni dell'apparato stomatognatico per le recidivanti alterazioni settiche locali” (v. pag. 36 rel. CTU).
3.10 All'esito della CTU medico-legale deve ritenersi, pertanto, provato che l'aggravamento della situazione clinica del cavo orale dell'attrice sia da attribuire agli interventi odontoiatrici non correttamente eseguiti e in parte omessi dal medico-dentista convenuto, atteso che - come ben spiegato dai periti dell'ufficio (v. pag. 37 rel. CTU) - una corretta e tempestiva adozione delle cure adeguate alle raccomandazioni e linee guida attuabili nel caso concreto avrebbe permesso di emendare quasi del tutto il quadro patologico a livello gengivale e dentario presentato dalla paziente
Parte_1
3.11 Ad avviso del Tribunale, nessun rimprovero può essere mosso alla CTU né sotto il profilo di validità dell'accertamento condotto, né quanto alla correttezza delle conclusioni raggiunte, le quali meritano di essere condivise, in quanto scevre da vizi logici e adeguatamente motivate sul piano scientifico.
3.11.1 Non è ravvisabile, rispetto alle conclusioni raggiunte, in particolare, l'asserita violazione da parte dei consulenti del principio dispositivo in senso materiale e delle preclusioni assertive ed istruttorie in relazione ai fatti principali, (a pena di nullità assoluta della CTU, rilevabile d'ufficio, di cui parte convenuta invoca la declaratoria).
Invero, nell'atto introduttivo l'attrice aveva espressamente sottoposto a censura “l'intero iter terapeutico intrapreso è stato giudicato indubbiamente errato, contrario alle linee guida e causa di danni patrimoniali e non patrimoniali per la paziente, essendo frutto di una inadeguata applicazione delle strategie di prevenzione e terapia indicate nella gestione del caso specifico, con scelta di materiali e cure del tutto inappropriate che hanno comportato il pressoché completo fallimento della prestazione ed il deterioramento del cavo orale con indubbi elementi di colpa professionale” (v. pag.
4 e ss. citazione), sostenendo che al fine di rimediare all'operato del dott. fosse necessario CP_1
“intervenire su tutti i denti”, richiamandosi a tal fine al preventivo del dott. che stimava Pt_2
l'intervento correttivo in complessivi € 36.590,00.
L'inadempimento allegato dall'attrice e sul quale fonda la responsabilità contrattuale del dott. abbracciava, quindi, sin dall'inizio sia condotte imperite ed omissive, sia il mancato CP_1
raggiungimento in concreto del migliore risultato odontoiatrico, ritenuto ottenibile senza particolari difficoltà nonostante la potenziale concausa della patologia in atto (xerostomia), le cui conseguenze lesive non sono state affatto limitate all'aggravamento dei soli quattro elementi dentari citati nella relazione del perito di parte [elementi 16, 37, 43 e 27, quest'ultimo poi corretto - con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. - nell'elemento 26], avendo ella, piuttosto, sostenuto la necessità di intervenire su molteplici elementi dentari (tra cui, appunto, quelli elencati nel preventivo del dott.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, Pt_2
45, 46, 47; doc.
1.14 fasc.att.) vuoi per la “perdita di tessuto corono-dentinale necessaria alla protesizzazione dei 25 elementi dentari interessati dalle terapie incongrue” (cfr. doc. 1 fasc. att.), vuoi per il graduale e progressivo perimento “nella situazione attuale” dei denti sottostanti “con necessità di avulsione”, dall'attrice e dal suo c.t.p. ricondotti alla “applicazione di materiali inadeguati su monconi di denti in fase di demineralizzazione” (cfr. punto 16 citazione).
Pertanto, l'avere i CTU ritenuto “censurabili scelte e condotte professionali nel trattamento [o mancato trattamento] degli elementi dentari 17-15-25-26-47-37-43”, in conseguenza dei quali l'attrice ha subito, tra l'altro, “la perdita degli elementi dentari 25-26-37-43”, non configura uno
“sconfinamento” delle indagini peritali (a pena di nullità) oltre il perimetro dei fatti materiali tempestivamente allegati a fondamento delle domande proposte e su cui si è sviluppato il contraddittorio tra le parti.
In ogni caso, con precipuo riferimento alle fattispecie di responsabilità sanitaria (in genere), va ricordato che, sebbene gravi su chi agisce l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento dell'azione risarcitoria proposta, tale onere “non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario”
(cfr. Cass. n. 9471/2004; Cass. n. 13269/2012; Cass. n. 7074/2024; Cass. n. 11137/2024).
3.12 Assolto dall'attrice l'onere della prova del rapporto contrattuale e l'esistenza del nesso causale, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra l'inadempimento (o inesatto adempimento) qualificato del medico-dentista (ossia della condotta non conforme a regole della buona pratica sanitaria astrattamente idonea a costituire causa o concausa del danno lamentato) e il danno subito
(mancato conseguimento del risultato ed insorgenza di aggravamento o di nuova patologia), grava allora in capo al medico convenuto dimostrare che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti negativi sono stati determinati da un evento imprevedibile e inevitabile (incluso il fatto del paziente), ovvero che le cure dal medesimo effettuate sul paziente, per quanto inutili sul piano del recupero della funzionalità dell'apparato dentario coinvolto, non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute che egli stesso aveva potuto sin dall'inizio constatare e apprezzare, anche tenuto conto del principio di vicinanza della prova (cfr. Cass. n. 5128/2020; conf. Cass. n. 18398/2017). 3.13 Tale onere probatorio non è stato assolto dal medico convenuto.
3.13.1 In primo luogo, questi tende a mettere in discussione la ricostruzione della vicenda clinica operata dall'attrice e, poi, anche dai CTU (circa la prosecuzione del rapporto di cura e di esecuzione di prestazioni odontoiatriche fino ad aprile 2022), senza tuttavia spiegare od offrire alcuna ricostruzione alternativa valida e che sia suffragata da idonea documentazione (tale non può essere, come detto, il diario clinico incompleto e lacunoso;
così anche i consulenti dell'ufficio, a pag. 31 e
40 dell'elaborato peritale), rimanendo allo stadio di mera deduzione difensiva.
3.13.2 Per altro verso, la sua difesa reitera strenuamente la possibilità dell'intervento di altri medici curanti fin “dal maggio 2019” e, soprattutto, il fatto storico che vede pacificamente intervenire sulla paziente il suo nuovo dentista di fiducia (dott. a far data dall'11.04.2022, in modo da Persona_6
evocare una pretesa - quanto indimostrata, se non sul piano meramente congetturale – interruzione o quantomeno una incertezza sulla riconducibilità causale dello stato menomativo del cavo orale al proprio operato. Si ritiene, tuttavia, che tale argomentare sia fondato su mere supposizioni e cioè che l'attrice si sia sottoposta a successive cure che avrebbero modificato in pejus lo stato preesistente, finendo così per addossarle - irritualmente - un onere probatorio che la stessa non ha.
L'esito della CTU ha comunque escluso che interventi più urgenti eseguiti presso il nuovo dentista di fiducia dott. [estrazione di 25, 26 e 43, corone provvisorie di 44-43 (per ripristinare il Persona_6
43 estratto) e trattamento osteopatico] possano avere avuto un'incidenza concausale sul quadro menomativo della paziente, ritenendoli anzi “temporaneamente risolutivi per talune problematiche imputabili alle prestazioni del convenuto” (pag. 38 rel. CTU).
3.13.3 Quanto, poi, al rilievo difensivo secondo cui il diario clinico prodotto in atti non riporti alcuna attività o prestazione del dott. dopo l'ultima registrazione del 05.09.2020, non può CP_1 certo ridondare a danno dell'attrice, essendo piuttosto vero il contrario, come sostenuto dal costante orientamento della Suprema Corte (cfr. ad es. Cass. n. 4424/2021: “In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente.”; conf. Cass.
n. 26428/2020; Cass. n. 26518/2017; Cass. n. 12218/2015).
3.14 Nel caso di specie, ad ogni modo, la sinergica combinazione delle risultanze desumibili dalla documentazione in atti ha determinato un quadro probatorio e indiziario univocamente favorevole alla sussistenza del nesso causale e di responsabilità medica imputabile al dott. che ne CP_1
risponde a titolo di colpa.
3.15 Le risultanze peritali escludono, inoltre, che possa attribuirsi alla “scarsa igiene orale domiciliare” ovvero al “ridotto flusso salivare” (causato dalla xerostomia), l'insorgenza delle infezioni acute con allegati dolori ricorrenti, provocate, invece, dai trattamenti endodontici giudicati incongrui. Nell'elaborato definitivo, in replica alle osservazioni dei c.t.p. di parte convenuta, i CTU
d'altronde sottolineano che “le procedure/prescrizioni a prevenire/limitare le temibili conseguenze della xerostomia, nella documentazione sanitaria esaminata (diario 2018-2020) risultano insufficienti ed anche trattamenti di igiene dentale che, come già detto, per pazienti come la sig.ra avrebbero dovuto prevedere ben più attento monitoraggio-trattamento” (pag. 42 rel. Pt_1
CTU).
3.16 Va infine osservato che, in generale, il professionista, nell'espletamento dell'attività promessa
(sia essa di mezzi o di risultato) è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale
è chiamato a rispondere anche per colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà,
e, in caso di colpa in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., con perdita del diritto al compenso (con riferimento alla professione medica: Cass. n. 17306/2006; ribadito da Cass. n.
5091/2006, in materia di prestazioni odontoiatriche;
v. anche, più di recente, Cass. n. 21761/2023).
3.17 Nel caso specifico, la responsabilità del medico-dentista convenuto non può ritenersi attenuata ai sensi dell'art. 2236 c.c., in quanto la prestazione professionale richiesta non implicava la soluzione di problemi tecnici di “speciale difficoltà”, così come ricavabile dalla stessa CTU (cfr. pag. 36 cit.), laddove, comunque, incombeva sul convenuto la prova dell'esistenza del predetto presupposto attenuativo (cfr. Cass. n. 15993/2011; conf. Cass. n. 8218/1990); nella specie, tale prova è rimasta insoddisfatta.
§4. Ciò posto, ravvisata la responsabilità contrattuale imputabile al convenuto, ne consegue che l'attrice ha diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione terapeutica per colpa professionale.
4.1 Ne deriva, altresì, l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento (arg. ex art. 1455 c.c.), ritenendo il Tribunale che l'inadempimento (o inesatto adempimento) del professionista abbia alterato in misura apprezzabile l'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato alla paziente e alla durata del protrarsi degli effetti negativi rispetto alla parziarietà delle prestazioni utilmente eseguite), avuto riguardo all'interesse della paziente all'esatto adempimento delle prestazioni odontoiatriche e al raggiungimento del miglior risultato possibile in relazione alla sua condizione di salute.
4.2 L'effetto solutorio di cui all'art. 1458 c.c. determina, pertanto, innanzitutto la perdita del diritto al compenso da parte del professionista, asseritamente non corrisposto dalla paziente, essendo stata dimostrata la sussistenza di una condotta negligente causativa di un danno effettivo;
risponde a principio generale che lo svolgimento di una qualunque attività professionale, totalmente inutile quando non dannosa, non attribuisca al professionista alcun diritto a percepire il compenso nei confronti del cliente.
4.3 In realtà, dagli esiti della CTU sono emerse come utilmente eseguite solamente le seguenti prestazioni: ▪ 07/09/2018 devitalizzazione di 16. ▪ 26/09/2018 devitalizzazione di 46. ▪ 20/10/2018 medicazione canalare di 46. ▪ 28/03/2019 perno moncone di 16. ▪ 16/05/2019 corona metal- ceramica di 16. ▪ 12/12/2019 devitalizzazione di 45. ▪ 13/12/2019 perno moncone di 45. ▪
20/12/2019 devitalizzazione di 44. ▪ 09/05/2020 devitalizzazione di 31,32,41,42, per un “costo medio” pari a c.a. € 3.500,00.
4.4 Andando oltre la questione della mancata emissione dei documenti fiscali, il Tribunale ritiene che il corrispettivo per tali prestazioni sia già stato versato in contanti dalla cliente nel corso del rapporto, come può desumersi dalla lettura incrociata del preventivo del 09.05.2020 (cfr. doc.
1.2 fasc. att.), delle date e cifre manoscritti su foglietti (ritenuti riferibili ad appunti contabili in occasione dei versamenti in contanti;
v. doc. 7 fasc.att.), nonché dal tenore delle conversazioni
“whatsapp” intercorse tra le parti (v. doc. 18 fasc.att., pag. 22 ss).
4.5 Non vi è traccia, invece, del versamento delle ulteriori somme per oltre € 25.000,00 che l'attrice riferisce di aver pagato sempre in contanti (e sempre senza l'emissione di fatture) per le prestazioni ricevute dal medesimo dentista;
l'unico capitolo di prova orale articolato sul punto (cap. 8 della II mem. ex art. 171-ter c.p.c.) è apparso generico per come formulato (rimettendo al giudice l'individuazione del documento “prospetto bancario” e al testimone la “selezione” degli elementi in esso ricavabili), incapace, come tale, di fornire la prova di quanto assunto.
4.6 Inadeguati allo scopo sono evidentemente anche gli stessi dati risultanti dagli estratti bancari prodotti (cfr. doc. 6 fasc.att.): l'attrice si è limitata, infatti, ad invocare il valore probatorio dei meri
“prelevamenti” di denaro contante dal conto corrente che non provano, tuttavia, neanche in via presuntiva, in assenza di altri elementi, l'avvenuta “consegna” di tutto il denaro a mani del dott. in funzione solutoria delle prestazioni odontoiatriche. CP_1
4.7 Coerentemente con tale impostazione, anche la richiesta da parte dell'attrice di un finanziamento per € 16.564,00 al fine di far fronte a “spese mediche” (cfr. doc. 5 fasc. att.) è elemento privo dei requisiti propri della prova presuntiva: esso non attribuisce, invero, un adeguato grado di attendibilità al fatto “ignorato” dell'avvenuto pagamento delle prestazioni del dott. CP_1 per oltre € 25.000,00, ma nemmeno della effettiva “destinazione d'uso” del capitale in prestito per far fronte alle cure odontoiatriche (considerando che l'attrice si è pacificamente sottoposta nel periodo a visite specialistiche e ad interventi di radio e chemioterapia per curare la patologia concorrente di cui era affetta).
4.8 Da quanto sin qui argomentato, consegue il rigetto delle reciproche domande:
- di restituzione del corrispettivo, non essendovi prova dei pagamenti effettuati dall'attrice in misura superiore a quanto spettante al convenuto per le prestazioni utilmente eseguite, che invece rimangono fermi;
- di pagamento, in via riconvenzionale, del saldo del compenso preteso dal professionista inadempiente per complessivi € 9.290,00.
4.9 Rimane logicamente assorbita l'eccezione di prescrizione del diritto del professionista a ricevere compensi per tali attività, sollevata ai sensi dell'art. 2956 c.c. dalla convenuta in riconvenzionale nel primo atto difensivo successivo alla proposizione dell'avversa domanda.
§5. Venendo a trattare della domanda risarcitoria, sul piano delle conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento professionale si osserva quanto segue.
5.1 In ordine alla valutazione del danno non patrimoniale, i CTU (pag. 35-37 rel. CTU) hanno stimato:
- per quanto riguarda l'inabilità temporanea conseguente agli eventi occorsi a far data dal dicembre 2017 (inizio attività presso il convenuto dott. al novembre 2023 (termine CP_1
attività presso altro Sanitario dott. : 40 (quaranta) giorni al 30% e 200 (duecento) Per_4
giorni al 15%, a cui si aggiungono 20 (venti) giorni al 30% quale ulteriore periodo d'inabilità temporanea che conseguirà ai futuri trattamenti curativi/riabilitativi, ove realizzati;
- per quanto riguarda l'invalidità permanente, conseguente agli errori professionali del convenuto, residua allo stato attuale un danno biologico pari al 6%, secondo i diffusi e aggiornati barèmes medico-legali di riferimento (v. pag. 39 rel. CTU).
5.2 Sotto tale ultimo profilo, i CTU hanno precisato che, tuttavia, con l'effettuazione di un “mirato” trattamento riabilitativo, il danno biologico di carattere permanente verrebbe ad essere emendato
“pressoché integralmente”; in questo caso, sarebbe quindi da considerare unicamente il danno da inabilità temporanea sopra indicato e comprensivo dei trattamenti futuri (cfr. pag. 41-42 rel. CTU).
5.3 Disposta l'integrazione della CTU per alcuni chiarimenti su tali ultime affermazioni, il Collegio peritale ha elencato per singolo elemento dentario le prestazioni correttive ritenute necessarie per eliminare le conseguenze derivanti dall'operato del dott. (cfr. pag.
1-3 rel. int. CTU), CP_1 indicando le relative voci di costo secondo i nomenclatori o tariffari di riferimento, stimando in €
20.160,00 la “spesa futura” occorrente per gli interventi riabilitativi.
5.4 Ora, va detto che nessuna contraddizione emerge dalla CTU, quando in particolare si sostiene che il danno biologico permanente possa essere emendato con interventi medici “ad hoc”.
Non bisogna infatti confondere la permanenza dei postumi con la loro definitività.
5.5 Peraltro, a discapito delle critiche sollevate sul punto dalla difesa del convenuto, è sufficiente richiamare le argomentazioni dei giudici di legittimità (v. ad. es. Cass. n. 11137/2024) che non dubitano della possibilità di emendare anche postumi permanenti consolidati, censurando, piuttosto, le decisioni di merito che considerano l'eventuale rifiuto del paziente di sottoporsi a trattamenti riabilitativi in chiave negativa, come un concorso di colpa della vittima nell'aggravamento del danno (art. 1227, comma 2 c.c.), sottolineando, in varie occasioni, l'esigenza del rispetto del diritto fondamentale della persona all'autodeterminazione terapeutica ex art. 32 Cost. (la non coercibilità di interventi medici migliorativi e l'inesistenza di un obbligo del danneggiato a sottoporvisi, ex art. 1227 c.c., era stata affermata già nel remoto precedente di Cass. n. 118/1959 e succ. ribadita da
Cass. n. 1476/1977; Cass. n. 772/1990; Cass. n. 6502/2001).
5.6 Se, dunque, il danneggiato ha sempre il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale di natura biologica, anche se eliminabile, totalmente o parzialmente, attraverso appositi interventi medici riparatori, non essendo obbligato a subire trattamenti sanitari contro la sua volontà, al contrario, ove questi manifesti, invece, la volontà di sottoporvisi a spese del danneggiante, il danno biologico da invalidità permanente andrà liquidato ponendo a base del calcolo non il grado di invalidità concretamente residuato al sinistro, ma soltanto quello che probabilmente residuerà dopo l'intervento correttivo. Il danno biologico da invalidità temporanea, in questo caso, andrà invece liquidato considerando sia l'effettiva durata della malattia causata dalla lesione, sia la presumibile durata dell'invalidità che conseguirà all'esecuzione dell'intervento correttivo.
5.7 Alla luce di tali considerazioni e criteri di liquidazione, tenuto conto delle condivisibili risultanze della CTU, può adesso procedersi con la quantificazione.
5.7.1 All'attrice spetta indubbiamente il ristoro dell'invalidità temporanea per la durata e il grado stimati dai periti dell'ufficio, dovendosi considerare sia il periodo invalidante sotteso alle cure inadeguate praticate dal dott. sia quello conseguito agli interventi correttivi affrontati CP_1 dall'attrice presso altro dentista per rimediare parzialmente e temporaneamente alle prime. Vanno inoltre aggiunti ulteriori 20 (venti) giorni di I.T.P. al 30% quale probabile durata dell'invalidità temporanea che conseguirà all'esecuzione degli interventi correttivi che la stessa ha chiaramente manifestato di voler affrontare. 5.7.2 Trattandosi di lesioni di lieve entità derivanti da responsabilità medica (art. 7, comma 4 L. n.
24/2017), occorre applicare parametri stabiliti dall'art. 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private), come aggiornato, da ultimo, con il D.M. 16 luglio 2024.
Deve dunque rilevarsi che il danno biologico da micropermanenti (definito dall'art. 139 cod. ass. come “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”) può essere “aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”, secondo la testuale disposizione della norma.
5.7.3 Come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. n.
6444/2023), sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
È stato al riguardo precisato che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (v. Cass. n. 7513/2018), anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti (cfr. Cass. n. 7766/2016; conf. Cass. n. 26985/2023).
Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili
(Cass. n. 23469/2018),
5.7.4 Nel caso di specie, la danneggiata ha chiesto la liquidazione massima del danno non patrimoniale, adeguatamente personalizzato con l'aumento dei parametri medi di liquidazione, allegando che per i dolori acuti ai denti “non riusciva a dormire la notte”, risentendo un “grave peggioramento della vita quotidiana, anche lavorativa”, vedendo ridursi la “capacità di concentrazione e lucidità mentale, offuscata dalla sofferenza fisica e dalle ore di sonno perse”; l'attrice ha inoltre affermato che, a causa del “male patito”, ha spesso rinunciato a partecipare ad eventi sociali con amici e parenti, “con conseguente grave sofferenza morale”; di aver “trascorso interi weekend nel letto, assumendo Toradol e camomilla, alimentandosi solo con cibi liquidi” e , ancora, di avere provato “vergogna” nel periodo in cui il dente d43 presentava cisti di liquido purulento e maleodorante e finanche un “trauma psicologico”, quando, di notte, si svegliava con “la paura che le cadessero improvvisamente tutti i denti uno ad uno”.
5.7.5 É convinzione del Tribunale che il danno da sofferenza interiore emerga dalle tempestive allegazioni puntualmente svolte dall'attrice e possa ritenersi provato, anche per massime di esperienza, tenuto conto della natura localizzata delle lesioni e della specificità dei fatti storici nel lungo periodo di malattia sofferto, siccome ricavabili in parte anche dal contenuto dei documenti prodotti (ad esempio nelle chat “whatsapp” sopra richiamate si parla di dolori acuti e frequenti ai denti, di riferita insonnia a causa del mal di denti, nonché della frustrazione verosimilmente provata dall'attrice davanti alla situazione degenerativa della bocca una volta compresi gli errori professionali poi contestati al dott. . CP_1
5.7.6 Sebbene lo stato soggettivo interiore normalmente influenzi anche le vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato, non si ritiene, tuttavia, che l'inadempimento professionale del convenuto abbia costituito un fattore determinante la compromissione della sfera dinamico- relazionale come allegata dall'attrice, la quale appare, semmai, segnata dalla patologia tumorale che l'affliggeva nel periodo interessato. Le riferite rinunce a momenti di svago non si riflettono, ad ogni modo, come conseguenze eccezionali ed anomale sul piano dinamico-relazionale, tanto da non poter giustificare la personalizzazione massima del risarcimento. Anche sotto il profilo della capacità lavorativa, i CTU hanno escluso che l'attuale quadro menomativo interferisca con l'attività lavorativa svolta dalla sig.ra (cfr. pag. 38-39 rel. CTU). Pt_1
5.7.7 Si ritiene, pertanto, che per la sola componente “morale” del danno non patrimoniale possa essere riconosciuta una somma pari al 10% del danno biologico (temporaneo e permanente) accertato nella CTU.
5.7.8 Tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del consolidamento dei postumi nel gennaio 2024 (v. pag. 4 rel. int. CTU), si procede, quindi, alla seguente liquidazione:
- invalidità temporanea parziale al 30% per 40 giorni: € 662,88;
- invalidità temporanea parziale al 15% per 200 giorni: € 1.657,20;
- danno morale al 10%: € 961,52.
Totale danno non patrimoniale “passato”: € 3.281,60. 5.8 Riguardo al danno biologico permanente, invece, come detto, l'attrice ha manifestato la volontà di eseguire i trattamenti riabilitativi e chiesto, allo scopo, il risarcimento del danno patrimoniale pari al costo dell'intervento correttivo, quantificato dai CTU in complessivi € 20.160,00.
5.8.1 Ora, non è qui in discussione l'affermazione di principio secondo cui le spese che la vittima di un illecito dovrà sostenere per le cure mediche sono risarcibili come danno emergente futuro tutte le volte in cui il giudice di merito maturi il convincimento che le stesse saranno sostenute, secondo un giudizio di “ragionevole e fondata attendibilità” (cfr. Cass. n. 14263/2011; Cass. n. 1215/2006;
Cass. n. 752/2002).
5.8.2 Tuttavia, nel caso di specie, la emendabilità “quasi” o “pressoché integrale” dell'invalidità permanente - così come affermato dai CTU - deve ritenersi non piena o totale, in altri termini non pari allo “zero”: coglie nel segno, ad avviso di questo Giudice, l'osservazione del consulente di parte attrice in sede di integrazione alla relazione di CTU, laddove evidenzia che la perdita degli elementi dentari “naturali” sia comunque una perdita irreversibile e non possa essere totalmente sostituita con l'inserimento di impianti.
5.8.3 Ebbene, lo scarto tra il danno effettivo e il danno emendabile può allora fissarsi nella misura dell'1% di I.P. futura, non potendo ignorarsi che sul potenziale “residuo menomativo” - per i CTU comunque non eccedente il 2% (v. pag. 6 rel. int. CTU) – inciderà, con ogni probabilità, anche la menomazione concorrente (xerostomia).
5.8.4 Vanno perciò riconosciuti all'attrice, con i medesimi criteri di liquidazione ed in base al principio dell'integralità del risarcimento, nei limiti di quanto oggetto di allegazione e prova, i seguenti ulteriori importi:
- invalidità temporanea parziale al 30% per 20 giorni: € 331,44;
- invalidità permanente residua futuro per 1%: € 710,48 (tenuto conto dell'età attuale della danneggiata: 60 anni);
- costo complessivo dell'intervento riparatore: € 20.160,00.
Totale danno futuro: € 21.201,92.
5.9 Quanto al danno patrimoniale, richiamate ancora una volta le valutazioni dei CTU (pag. 38 cit.), si ritiene congrua e pertinente la spesa sostenuta di € 826,00 per gli interventi di ripristino del dott. eseguiti tra l'11.04.2022 e il 06.11.2023 (cfr. doc. 22 fasc.att., pag. 2), in quanto Per_4 conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. dell'inadempimento professionale imputabile al convenuto.
5.10 Le ulteriori spese per l'assistenza tecnica del perito di parte, richieste e documentate, vanno parimenti riconosciute all'attrice e sono liquidate come segue, insieme alle spese legali, in quanto accostabili alle spese per l'attività difensiva e non per finalità strettamente medica. 5.11 Va, invece, integralmente respinta la pretesa risarcitoria - quantificata in € 5.570,00 – che l'attrice correla all'asserito danno da perdita delle (ndr. possibilità di) detrazioni fiscali sul totale dei
“compensi versati al dentista”, a causa del mancato rilascio delle fatture da parte di quest'ultimo: a tacer d'altro, infatti, manca la prova dell'avvenuto versamento in contanti degli ingenti importi su cui tale posta risarcitoria è stata calcolata.
5.12 Sulle somme liquidate a titolo risarcitorio vanno riconosciuti, anche d'ufficio, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi (entrambi peraltro richiesti), trattandosi di obbligazione risarcitoria (ancorché di natura contrattuale: Cass. n. 11021/2009) e, come tale, di valore e non di valuta.
5.12.1 Infatti, “l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione” (cfr. Cass. n.
5843/2010).
5.12.2 Quanto alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria va rilevato che “il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219 c.c., 2° co., il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell'illecito. Invece, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda” (cfr. Cass. n. 6856/1988; Cass. n. 4869/1994; Cass. n. 637/1996;
Cass. n. 9338/2009; in senso conf. Cass. n. 6545/2016; Cass. n. 20883/2019).
Detto principio si ritiene applicabile al caso di specie, allorché l'obbligazione risarcitoria (anche per il “danno futuro”; su cui v. Cass. n. 18049/2017) è associata – come da domanda - alla pronuncia
(costitutiva) di risoluzione del contratto d'opera professionale per inadempimento di non scarsa importanza del medico-dentista (v. anche, in motiv., Cass. n. 26202/2022).
5.12.3 Il tasso degli interessi compensativi viene, dunque, equitativamente determinato in quello legale ex art. 1284 c.c., comma 1, da applicarsi sul capitale rivalutato anno per anno (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 1712/1995), mentre la rivalutazione è determinata secondo gli indici ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati. Successivamente alla pubblicazione della sentenza il debito risarcitorio, ormai definitivamente liquidato, diviene di valuta, sicché su di esso matureranno gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma 1. 5.13 In definitiva, al parziale accoglimento delle domande attoree, segue la risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento del convenuto e la condanna del dott. CP_1
al risarcimento dei danni in favore di come sopra liquidati, oltre
[...] Parte_1
rivalutazione ed interessi come in parte motiva.
§6. Sono rigettate le reciproche istanze di cancellazione avanzate ai sensi dell'art. 89 c.p.c. e di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
6.1 Ed invero, non ricorrono i presupposti per la cancellazione e il consequenziale risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (cfr. Cass. n. 17325/2015).
Le espressioni utilizzate da entrambe le difese, seppure aspre e graffianti, nel contesto in cui sono rese non risultano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo ma conservano un rapporto con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, essendo preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la assoluta infondatezza delle sue affermazioni, né si rivelano lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.
6.2 Per quanto concerne, invece, la lite temeraria, posto che la responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata una soccombenza reciproca od una parziale soccombenza (cfr. Cass.21590/2009; Cass. n.
7409/2016; Cass. n. 24158/2017; Cass. n. 4212/2022).
§7. Passando alla domanda di chiamata in garanzia svolta dal convenuto nei confronti della propria
Compagnia assicurativa, si osserva che non vi è contestazione circa l'operatività della polizza “r.c. odontoiatra” stipulata dal dott. (in convenzionale “ANDI”) e prestata oggi dalla Controparte_1
(già . Controparte_2 Controparte_3
7.1 Il contratto assicurativo in questione copre i sinistri derivanti dall'esercizio dell'attività odontoiatrica in genere, compresi gli interventi di implantologia e le attività equiparate, come da frontespizio di polizza n. 2016.12.300195 (cfr. doc. 4 fasc. conv.), rientrandovi il caso di specie.
7.2 La polizza prevede un massimale di € 3.000.000,00 e uno scoperto per i sinistri riguardanti la responsabilità civile specifica delle attività in questione (grado di rischio B e C) elencate all'art. 12 c.g.a (v. doc. 1 fasc. terza e art. 24), pari al 10%, con il minimo di € 500,00 e il massimo di €
2.500,00.
7.3 Ciò posto, entro tali limiti e con l'applicazione dello scoperto contrattuale, la domanda subordinata di manleva dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore merita, quindi, di trovare accoglimento. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 1917 c.c., l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore anche delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale;
nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite del quarto della somma assicurata stabilito dall'art. 1917 c.c., comma 3 (cfr. Cass. n. 18076/2020; Cass. n. 26683/2023).
§8. Le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza, riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, che vede conclusivamente la parte attrice vittoriosa nei confronti della parte convenuta, sebbene in misura ridotta rispetto alle domande proposte e nei limiti di quanto riconosciuto come dovuto a titolo risarcitorio.
8.1 Per l'effetto, la regolamentazione delle spese di lite deve avvenire sulla scorta del valore determinato dal “decisum” ex art. 5, primo comma, quarto periodo, del D.M. n. 55/2014 (cfr. Cass.
n. 18929/2024; Cass. n. 30999/2023), che nella specie prevede di assumere come valore della causa lo scaglione inferiore da € 26.000 ad € 52.000, e non lo scaglione superiore rapportato al
“disputatum”, in modo da rendere la liquidazione adeguata e proporzionata al contenuto effettivo della decisione.
8.2 Meritevoli di integrale rimborso alla parte attrice vittoriosa sono le spese – documentate, non superflue né eccessive - per la mediazione obbligatoria in materia di responsabilità medica (doc. 15 fasc.att.) e per le perizie informatica (fatt. Techtlt per € 1.830,00, Iva inclusa;
doc. 23 fasc.att.) e medico-legale di parte (fatt. dott. per € 2.714,00 Iva inclusa, nei limiti della domanda;
doc. Per_1
3 fasc.att., nota spese ex art. 75 disp.att. e all. comp. concl.), poiché volte a supportare le allegazioni difensive sul piano tecnico e a contrastare in giudizio le plurime eccezioni opposte dalla difesa di parte convenuta.
8.3 Le spese processuali sono liquidate come nel dispositivo in base ai parametri dettati dal D.M.
55/2014 e s.m. dal D.M. 147/2022 (tutte le fasi, medi), con pagamento distratto ex art. 93 c.p.c. direttamente al difensore antistatario Avv. Giorgia Alesi.
8.4 Le spese della CTU medico-legale, liquidate con decreto del 12.12.2024, poiché volta a supportare la liquidazione del danno non patrimoniale con risultati sostanzialmente favorevoli a parte attrice, vanno altresì poste, per la quota anticipata da quest'ultima, a carico del convenuto soccombente. 8.5 Nel rapporto processuale tra il dott. e quest'ultima è Controparte_1 Controparte_2
parte soccombente e va dunque condannata ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese di lite in favore del chiamante, anche in mancanza di una esplicita richiesta (cfr. Cass. n. 30729/2022).
Tali spese si liquidano nel dispositivo in base ai parametri aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della manleva (tutte le fasi, medi).
8.6 Le spese documentate per il consulente tecnico di parte (fatt. dott. € 2.550,00) e di Per_10
CTU medico-legale per la quota del convenuto assicurato, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste, a carico della terza chiamata.
§9. Si à atto che, giusto il verbale negativo di mediazione del 27.04.2023 per la mancata comparizione della parte regolarmente invitata senza giustificato motivo (cfr. doc. 14 fasc.att.), sussistono i presupposti di cui all'art. 8, comma 4-bis del D.lgs. n. 28/2010 - nella versione ratione temporis applicabile (fino al 30 giugno 2023) – sussistono i presupposti per condannare la parte convenuta costituita al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
9.1 Invero, il “giustificato motivo” che solleva la parte invitata dal comparire personalmente o a mezzo di delegati al procedimento di mediazione obbligatoria non può che essere inteso in senso oggettivo, alla stregua di un “motivo impeditivo” (per la preferibile giurisprudenza di merito sulla portata oggettiva del “giustificato motivo”: v. Trib. Torino, n. 940/2019; Trib. Napoli n. 4823/2021;
Trib. Napoli Nord, n. 2075/2023; Trib. Roma, n. 11746/2023; Trib. Palermo, n. 3226/2023; Trib.
Firenze, n. 3281/2024), non anche quale mero “motivo soggettivo”: sicché la mancata comparizione della parte invitata non può mai essere “giustificata” dalla convinzione soggettiva circa l'infondatezza delle altrui pretese o dalla ritenuta inutilità del procedimento, poiché rimarrebbe altrimenti frustrato l'interesse generale alla funzione deflattiva del contenzioso perseguito dall'istituto.
9.2 La sanzione prevista dalla normativa richiamata (oggi art. 12-bis, comma 3 del D.lgs. cit.) prescinde dall'esito del giudizio ed è obbligatoria ogni qualvolta risultino integrati i presupposti per la sua applicazione;
a tanto si provvede nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o respinta come in parte motiva, così provvede:
• dichiara la risoluzione del contratto d'opera intellettuale intercorso tra ed Parte_1
il dott. per grave inadempimento del professionista, ai sensi degli artt. Controparte_1
1218, 1453 e 1455 c.c.;
• per l'effetto, condanna il dott. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dei seguenti importi: - € 3.281,60 a titolo di risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale da inabilità temporanea e danno morale;
- € 1.041,92 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da ulteriore inabilità temporanea e da invalidità permanente residua futura;
- € 826,00 a titolo di danno patrimoniale emergente;
- € 20.160,00 a titolo di danno patrimoniale emergente futuro, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati ed interessi al tasso di cui all'art. art. 1284 c.c., comma primo, sulle somme rivalutate anno per anno, il tutto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale alla data della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così ottenuta dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
• rigetta la domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di corrispettivo al dott.
in quanto infondata;
Controparte_1
• rigetta la domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento del Parte_1
saldo delle prestazioni odontoiatriche eseguite dal dott. in quanto Controparte_1
infondata;
• rigetta le reciproche domande ex artt. 89 e 96 c.p.c.;
• accertata l'operatività della assicurazione per la r.c. professionale del dott. CP_1
in forza di polizza r.c. odontoiatra n. 2016.12.300195, condanna
[...] Controparte_2
a manlevare e tenere indenne l'assicurato di quanto questi sarà tenuto a corrispondere
[...]
alla paziente danneggiata a titolo risarcitorio in forza della presente Parte_1
sentenza, fino a concorrenza del massimale pattuito e con applicazione dello scoperto Con contrattuale del con il minimo di € 500,00 e il massimo di € 2.500,00, oltre al carico delle spese legali di soccombenza e della quota di CTU come indicate nei punti seguenti e nei limiti del massimale;
• condanna il dott. a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
distraendone il pagamento in favore del difensore antistatario Avv. Giorgia Alesi, che si liquidano in € 56,12 per esborsi di mediazione obbligatoria, € 786,00 per spese esenti, €
4.544,00 per spese di ausiliari tecnici, € 7.616,00 per compensi di avvocato (così determinati: € 1.701,00 fase studio, € 1.204,00 fase intr., € 1.806,00 fase istr./tratt., €
2.905,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna al rimborso in favore del dott. delle Controparte_2 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese esenti, € 2.550,00 per spese di ausiliario,
€ 7.616,00 per compensi (così determinati: € 1.701,00 fase studio, € 1.204,00 fase intr., €
1.806,00 fase istr./tratt., € 2.905,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
• pone le spese di CTU medico-legale a carico del dott. per la quota Controparte_1 dell'attrice e di per la quota del convenuto, ferma l'operatività della Controparte_2
copertura assicurativa, nei limiti del massimale, quanto alla prima;
• condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una Controparte_1
somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria.
Così è deciso in Pavia, lì 16 giugno 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2859/2023 promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIORGIA ALESI del Foro di Pavia;
ATTORE - CONV. IN RICONV. contro
Dott. (C.F: ; P.I: ), Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIA MELILLO del Foro di Milano;
CONVENUTO - ATT. IN RICONV.
e con la chiamata di
(C.F: P.I: ), già Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
GIUSEPPE LOMBONI del Foro di Milano;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale di Pavia adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Nel merito: – accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione di opera professionale intercorso tra le parti in causa per erronea, negligente, imperita ed inadeguata esecuzione degli interventi odontoiatrici descritti in atti, effettuati dal dott.
c.f. , in qualità di titolare e L.R.P.T. Del suo Controparte_1 C.F._2
studio dentistico con sede in Voghera (PV) Piazza Meardi n. 2, P.I. sulla P.IVA_1
paziente nel periodo a partire dal 02.12.2017 e sino al 07.04.2022; – e Parte_1
per l'effetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1458 co. 1 e 2033 c.c, condannare il dott. alla restituzione a favore della sig.ra delle Controparte_1 Parte_1
somme versate a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie, che si quantificano in complessivi € 29.450,00 o, in subordine della somma di € 25.950, calcolata sottraendo €
3.500, quota imputabile a lavori ritenuti dai CTU eseguiti correttamente, alla luce delle considerazioni espresse nell'elaborato peritale sub. 8, pag. 37, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
– nonché condannare il dott. al risarcimento a favore della Controparte_1
sig.ra dei danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1
conseguenza diretta del suddetto inadempimento contrattuale e/o del fatto illecito ascrivibile al medesimo ex art. 2043 c.c., come dettagliati in atti e comprensivi di danno biologico, danno morale ed esistenziale, danno emergente, rimborso per spese mediche e dell'importo preventivato o comunque che risulti necessario in corso di causa per rifacimento dei lavori viziati da errore, delle detrazioni fiscali non godute per mancata consegna delle fatture, con il pagamento di: € 25.000 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo, morale ed esistenziale (calcolato applicando i parametri di invalidità permanente e temporanea indicati dal consulente di parte al doc. 1, con una maggiorazione per la personalizzazione del danno di circa il 50%) € 2.790,00 a titolo di rimborso spese mediche € 36.590,00 per le spese che la paziente dovrà sostenere per le prestazioni correttive necessarie per emendare le conseguenze dell'operato del dott. viziato da errore;
€ 5.570,00 per detrazioni fiscali non godute a causa della CP_1
mancata consegna delle fatture per i pagamenti effettuati al dott. per un totale CP_1 complessivo di € 69.950,00, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino al saldo effettivo – o in via gradata e subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non accolga l'istanza risarcitoria come formulata in atto di citazione, alla luce delle considerazioni dei CTU espresse nell'elaborato peritale e nelle successive note integrative e per quanto concerne
l'oggetto dell'indagine tecnica svolta, voglia riconoscere alla sig.ra e Parte_1
dichiarare tenuta controparte al pagamento del danno biologico applicando i parametri di invalidità permanente in misura pari al 2% e di invalidità temporanea al 30% per un periodo di giorni 60 (40 + 20) e al 15% per un periodo di giorni 200, salvo errori o omissioni, oltre un aumento a titolo di personalizzazione del danno con scala 2 su 5, pari al
40%; oltre € 826,00 a titolo di rimborso spese mediche, ritenute congrue e pertinenti;
oltre
€ 20.160,00 per le spese che la paziente dovrà sostenere per le prestazioni correttive necessarie per emendare le conseguenze dell'operato del dott. SI viziato da errore, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino al saldo effettivo;
IN OGNI CASO - Rigettare tutte le domande del convenuto formulate in via riconvenzionale nei confronti della sig.ra in Parte_1
quanto manifestamente infondate sia in fatto che in diritto, come esposto ed argomentato in atti;
conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'attrice al convenuto dott.
– disporre con ordinanza ex art. 89 co. 2 c.p.c. che si cancellino le Controparte_1
espressioni sconvenienti ed offensive di cui alla comparsa del Dott. Controparte_1 pag. 4, punto n. 2 “E' giunta la notizia al convenuto che l'attrice ha diversi contenziosi
(stragiudiziali e giudiziali) e anche in sede penale” e considerato che esse sono estranee all'oggetto della causa Voglia assegnare d'ufficio alla sig.ra la somma a titolo di Pt_1
risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia e che pare equo quantificare in € 3.000,00; - condannare il convenuto ex art. 96, comme 3, c.p.c. per lite temeraria e per l'effetto condannare il medesimo al pagamento a favore dell'attrice di una somma equitativamente determinata, tenuto conto della pretestuosità delle eccezioni e domande sollevate, del comportamento processuale e stragiudiziale del convenuto, e che pare equo quantificare in € 3.000,00; – Con vittoria di spese, competenze ed onorari, sia giudiziali sia stragiudiziali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, come da nota spese allegata. IN VIA ISTRUTTORIA (…)”;
- parte convenuta: “*Riservata ogni azione in separato giudizio di richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'attrice, anche in ragione del danno all'immagine, all'onere e alla reputazione ed ogni ulteriore danno subito e subendo, Voglia, l'Ecc.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. in relazione all'assenza di prestazioni professionali rese nel CP_1
periodo dal 5 settembre 2020 sino al 2022 (e comunque ad oggi), nonché in relazione a tutti gli elementi dentari estranei al giudizio, in quanto diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati da parte attrice nell'atto introduttivo, nonché dal Consulente di parte dott. Per_1
(che ha indicato i soli “elementi 16-27-37-43”, comunque contestati) per tutte le motivazioni esposte in atti;
2) dichiarare la nullità o comunque viziato l'elaborato peritale inclusa sua integrazione redatto dai Dott. e Dott. , in quanto, con esso, si Per_2 Per_3
estende la verifica ad elementi dentali non oggetto del contendere, ovvero si accertano fatti principali diversi da quelli allegati da parte attrice, con conseguente violazione del principio della domanda e del contraddittorio, vista la attribuzione di un danno permanente del 2% a fronte di una dichiarazione di totale emendabilità, per tutte le motivazioni esposte in atti, ivi incluse le note scritte di udienza del 09.04.2024 e i verbali di udienza del
26.09.2024 e del 12.12.204; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 3) rigettare tutte le domande dell'attrice formulate nei confronti del dott. in quanto tutte Controparte_1
infondate ovvero manifestamente infondate sia in fatto che in diritto, come esposto in atti;
4) rigettare altresì la domanda formulata in via subordinata dall'attrice, in quanto affetta da nullità e/o invalidità per omissione e assoluta incertezza e indeterminatezza della domanda proposta dall'attrice, come meglio esposto in atti;
5) dichiarare che nulla è dovuto da parte del convenuto dott. nei confronti dell'attrice per nessuno dei titoli e per Controparte_1 le causali dedotte in giudizio dall'attrice, come esposto in atti;
6) rigettare la domanda di risarcimento dell'attrice per asserito danno all'immagine, al decoro e alla reputazione per la somma di € 3.000,00, surrettiziamente avanzata con la memoria di cui all'art. 171ter n. 1
c.p.c., in quanto inammissibile, improcedibile, tardiva ed in ogni caso manifestamente infondata;
7) rigettare l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dall'attrice per insussistenza dei presupposti di legge, ed in quanto manifestamente infondata;
8) rigettare la domanda di condanna, formulata dall'attrice al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96
c.p.c., in quanto non provata e manifestamente infondata per tutte le ragioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA 9) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attrice, tenuto conto della chiamata in causa della società
[...]
ora in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 Controparte_2 tempore, dichiarare l'Assicurazione tenuta a garantire parte convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande dell'attrice, e, per l'effetto, condannare la società in virtù della polizza assicurativa di responsabilità Civile Controparte_2
Professionale stipulata dal convenuto, al pagamento, in favore dell'attrice, di quanto verrà accertato e liquidato dal Giudice;
IN VIA RICONVENZIONALE 10) condannare l'attrice, in relazione alle prestazioni professionali rese dal dott. e non Controparte_1
contestate, come risultano dal diario clinico (doc.
1.4 parte attrice) non contestato, al pagamento in favore del convenuto della somma di € 9.290,00, ovvero della diversa somma determinata di giustizia, come esposto in atti, oltre interessi dal dovuto alla data di effettivo pagamento;
IN OGNI CASO 11) condannare l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle competenze, spese esenti (CU – marca – spese notifica etc.), oltre il rimborso forfettario (15%) per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, del presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 nella misura massima, oltre ad un aumento del 30% del compenso in virtù dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 (collegamenti ipertestuali e navigazione all'interno dell'atto), oltre alle spese relative a CTU e ai Consulenti Tecnici di Parte nominati dal convenuto;
12) condannare l'attrice al pagamento, in favore del terzo chiamato in causa, delle competenze, spese esenti, rimborso forfettario
(15%) per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e spese di CTU e delle spese del consulente tecnico di parte nominato dal terzo;
13) condannare parte attrice, ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., tenuto conto che ha agito in mala fede ovvero con colpa grave e tenuto conto del comportamento processuale anche sotto il profilo dell'art. 88
c.p.c., al pagamento di una somma misura pari alla mancata riscossione dell'importo delle prestazioni professionali rese per € 9.290,00, ovvero pari ad ¼ del compenso liquidando a titolo di spese legali, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o in via equitativa, tenuto conto della pretestuosità della lite, e dei danni arrecati al convenuto, oltre ad ulteriore aumento di € 3.000,00 in ragione dell'importo indicato dall'attrice stessa e delle minacce rese anche nel presente giudizio, riservata poi ogni azione in separato giudizio di richiesta di risarcimento del danno all'immagine ed alla reputazione, oltre ogni ulteriore danno subito e subendo;
IN VIA ISTRUTTORIA (…)”;
- terza chiamata: “Voglia l'On.le Tribunale adito: Nel merito 1) respingere le domande attoree in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto;
2) in via gradata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un danno risarcibile, determinarsi il quantum negli stretti limiti del giusto e provato, limitando qualsivoglia esborso di in Controparte_2
ossequio alle garanzie contrattuali di cui alla convenzione invocata, ivi compresi scoperti, franchigie, limiti di indennizzo e massimali per come descritti e risultanti dalla stessa polizza. In via istruttoria (…)”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 27.06.2023, conveniva in giudizio il dott. Parte_1
medico odontoiatra titolare di uno studio dentistico in Voghera (PV), per Controparte_1 sentire accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento ed ottenere la condanna del professionista alla restituzione di tutte le somme versate negli anni, in contanti, a titolo di compenso e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della non corretta esecuzione delle cure odontoiatriche eseguite nel periodo temporale tra il 2017 ed aprile 2022 siccome errate per negligenza ed imperizia, quantificati, rispettivamente, in complessivi € 29.450,00 a titolo di compenso ed € 69.950,00 a titolo risarcitorio (comprensivi di danno biologico, danno morale ed esistenziale, danno emergente, rimborso per spese mediche e dell'importo preventivato o comunque che risulti necessario in corso di causa per rifacimento dei lavori viziati da errore, delle detrazioni fiscali non godute per mancata consegna delle fatture), o nella diversa somma giudizialmente accertata, oltre rivalutazione e interessi, e con vittoria di spese e compensi per l'attività giudiziale e stragiudiziale.
A fondamento delle domande, l'attrice esponeva: - di essersi sempre avvalsa, da quando ne aveva memoria, delle prestazioni professionali rese dal convenuto e dai suoi dipendenti o collaboratori di studio in Voghera (PV); - che dall'anno 2017 in poi, dopo un trattamento di chemio e radioterapia, aveva attraversato un periodo di “particolari sofferenze a livello dentale e gengivale”, che richiedevano frequenti prestazioni odontoiatriche da parte del dott. sia di pulizia che per CP_1
otturazioni di varie carie;
- che la terapia di tipo conservativo ed estetico apprestata dal medico curante fino al luglio 2021 si mostrava del tutto inadatta alla propria condizione, continuando la stessa per mesi a lamentare dolori persistenti ed intensi su entrambe le arcate dentali;
- che particolari criticità si presentavano con riferimento al dente d43 a causa della formazione di una
“fistole piena di liquido purulento, maleodorante e fonte di dolore acuto”, poi trattata anche dai sanitari del Policlinico San Matteo di Pavia attraverso “l'aspirazione del liquido infetto accumulatosi nei tessuti sottostanti”, trattamento rivelatosi, però, solo temporaneo e non risolutivo
“perché il liquido si riformava subito dopo”; - che nel mese di aprile 2022 si era quindi rivolta a un altro dentista, dott. che, previa TAC e panoramica, giudicando la situazione Persona_4 come “particolarmente allarmante”, in data 11.04.2022 optava per l'immediata avulsione del d43, attestando che in precedenza non fosse stato adeguatamente trattato;
- che in seguito all'avulsione dell'elemento dentario, in effetti, non seguiva più la formazione della fistole con liquido infetto;
tuttavia, precisava che “l'applicazione di materiali inadeguati su monconi di denti in fase di demineralizzazione” stava portando “al graduale e continuo perimento dei denti sottostanti, con necessità di avulsione”, sicché il nuovo dentista dovette necessariamente intervenire “ad aprile- maggio 2022…con avulsione sul d43 con installazione di relativo provvisorio 43-44 per garantire la funzionalità della masticazione”, “a marzo 2023…avulsione dell'elemento d 26”, “a maggio
2023…avulsione dell'elemento d 25, che presentava condizioni analoghe al d 26”, nonché ricorrere dall'ottobre 2022 anche ad un “trattamento osteopatico con la consulente fisioterapista” rivelando
“…dolore oro-facciale e tensione muscolare…”; - che richiesta in data 30.05.2022 la copia della propria cartella clinica, il dott. ne consegnava solo una parte, siccome “ferma” ai CP_1
trattamenti eseguiti fino al 05.09.2020, nonostante dalle chat di “WhatsApp” intercorse con lo stesso medico e con la segretaria dello studio, nonché dalla certificazione datata 02.12.2021, emergesse certamente la prosecuzione del rapporto di cura fino al mese di aprile 2022; - che, sottopostasi in data 06.06.2022 a visita medico-legale presso il consulente di fiducia, il dott.
- con la relazione del 22.02.2023 - certificava una “grave responsabilità Persona_5 professionale nel trattamento della paziente in capo al dott. , giudicando “inadeguata CP_1 l'applicazione delle strategie di prevenzione e terapia indicate nella gestione del caso specifico, con scelta di materiali e cure del tutto inappropriate che hanno comportato il pressoché completo fallimento della prestazione ed il deterioramento del cavo orale con indubbi elementi di colpa professionale”, stante (in sintesi): 1) l'erronea esecuzione dell'igiene orale;
2) l'impiego di materiali errati, non conformi alle linee guida per il caso clinico specifico, utilizzati per le corone e le ricoperture e gli interventi restaurativi;
3) l'installazione di corone definitive in un momento in cui la demineralizzazione dei denti non era ancora stabilizzata;
4) l'inadeguato trattamento del dente d43; - che a causa degli errori ed omissioni censurate, ella aveva subito: a) una “quota di danno biologico permanente nell'ordine del 6%, in relazione all'aggravamento delle condizioni degli elementi 16, 27, 37 e 43, e della perdita di tessuto corono-dentinale necessaria alla protesizzazione dei 25 elementi dentari interessati dalle terapie incongrue. Tale quota è da ritenersi quasi completamente emendabile a seguito delle nuove terapie odontoiatriche previste”; b) una “inabilità temporanea parziale di gg. 20 al 50%, gg. 30 al 25% e gg. 360 al 10%, in relazione alla sofferenza e ai disagi conseguenti all'inefficace ciclo di terapie in analisi;
a tale arco temporaneo si aggiungono ulteriori gg. 30 al 25% connessi al tempo necessariamente occorrente per le ulteriori terapie e stabilizzazione clinica”, oltre al danno morale o da sofferenza particolarmente intensa per la sua fragile condizione e meritevole di massima “personalizzazione” in ragione delle ripercussioni avute sul piano delle relazioni sociali, per un totale complessivo di € 25.000,00 a titolo di danno non patrimoniale;
- che in conseguenza del grave inadempimento contrattuale e/o fatto illecito ascrivibile al convenuto, la paziente aveva subito danni patrimoniali, integrati dalle spese mediche sostenute per la perizia medico-legale, per l'acquisto di farmaci e per l'intervento correttivo del nuovo dentista, pari a complessivi € 2.790,00, e delle ulteriori spese da sostenersi per il ripristino di una situazione funzionale ed estetica dentaria pressoché integrale, pari a € 36.590,00 come da preventivo del dott. - che a tali somme doveva aggiungersi l'importo di € Parte_2
5.570,00, pari alla perdita delle detrazioni fiscali sul totale dei compensi corrisposti in contanti al convenuto e non seguite dall'emissione di alcuna fattura;
- che in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento del professionista, era dovuta anche la restituzione di tutti i compensi versati in contanti nel corso del rapporto, quantificabili (pur in mancanza delle fatture) in complessivi € 29.450,00, di cui € 22.600,00 riferiti al periodo da maggio 2020 a novembre 2021, come poteva evincersi dai frequenti prelievi di denaro contante dal proprio conto bancario in date prossime alle sedute odontoiatriche, dalle chat “WhatsApp” intercorse con il dott. e/o la CP_1
segretaria di studio e dalla sua stessa richiesta di finanziamento, in data 20.07.2020, per la somma di
€ 16.564,00, destinata alla copertura di “spese mediche”. Si costituiva tempestivamente in giudizio il dott. con comparsa di risposta del Controparte_1
20.09.2023, eccependo, in via pregiudiziale, il suo difetto di legittimazione passiva e la nullità della domanda risarcitoria azionata dall'attrice, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per assoluta indeterminatezza della “causa petendi”, oltre che del “petitum”.
Nel merito, il convenuto contestava la fondatezza delle avverse domande, di cui chiedeva il rigetto per manifesta infondatezza, deducendo: - di non aver reso prestazioni odontoiatriche all'attrice dopo il 05.09.2020 (data a cui risale l'ultima visita “in urgenza”), come risultava chiaramente dal diario clinico;
- che l'attrice si era pacificamente rivolta ad altre strutture sanitarie per ricevere cure negli ultimi tre anni, sia pubbliche (San Matteo di Pavia) che private (dott. , sicché, al di là di Per_4
affermazioni apodittiche, non vi era alcuna prova del nesso causale tra i pregiudizi lamentati e le prestazioni odontoiatriche da lui rese fino al periodo maggio-settembre 2020; - che le conversazioni estrapolate da “WhatsApp” erano palesemente “manomesse” risultando “incomplete e assenti interi periodi”, mentre le chat scambiate dal “telefono privato dell'impiegata, che non è uno strumento di studio autorizzato”, erano prive di valore probatorio e ne chiedeva l'espunzione dal fascicolo;
- che il suo comportamento professionale era stato improntato alla massima prudenza e correttezza verso la paziente oncologica e in piena adesione al “protocollo/linee guida utilizzate abitualmente presso il Reparto di emato-oncologia e odontoiatria dell'Ospedale San Gerardo di Monza”, che aveva frequentato per anni, mentre la bibliografia citata nella relazione di controparte era “obsoleta e superata”; - che lo stesso medico-legale attoreo dott. limitava l'attenzione ai quattro soli Per_1
elementi dentari 16, 27, 37 e 43 siccome (presuntivamente e infondatamente) interessati dal proprio trattamento, così smentendo il preventivo del dott. datato 26.07.2022 (dove non risultava Pt_2 neppure indicato l'elemento 27) e senza nemmeno rilevare le asserite disfunzioni muscolari o articolari, spesso causate da “problematiche emozionali” ovvero dalle stesse terapie intraprese (in evidente “over-treatment”) dal nuovo dentista di fiducia dott. - che l'avulsione degli Persona_6
elementi dentari 43, 25 e 26 era stata decisa ed eseguita dal nuovo medico curante in base a sue discrezionali valutazioni, che non potevano perciò essergli addebitate;
ad ogni modo, i riferiti
“deterioramenti” e le lamentate “infiltrazioni cariose” con conseguente perdita di alcuni elementi dentari non doveva stupire, in quanto causate dalla patologia di “xerostomia” e dalle problematiche connesse alla malattia oncologica di cui la paziente soffriva, oltre che da una scarsa igiene del cavo orale;
- che, infatti, anche nel periodo in cui era stata sua paziente, ossia dal 02.12.2017 fino al
05.09.2020, la paziente dimostrava “discontinuità negli appuntamenti” (non presentandosi a quelli fissati oppure presentandosi senza appuntamento in visita d'urgenza) e manifestava una “scarsa o insufficiente igiene orale domiciliare”, venendo costantemente invitata a tenere una buona igiene orale, tanto è vero che venne prescritta l'assunzione di “fluoro”, “clorexidina”, “idranti orali” e, nell'anno 2021, anche “mascherine di prevenzione in gel”, tuttavia dall'attrice mai ritirate;
- che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, la paziente nulla aveva versato a titolo di corrispettivo per le prestazioni odontoiatriche ricevute, né la documentazione bancaria prodotta dimostrava l'effettiva consegna del denaro contante a mani del dentista;
- che dal diario clinico emergeva, piuttosto, un debito dell'attrice pari ad € 9.290,00, mai saldato, di cui domandava il pagamento in via riconvenzionale.
Chiedeva, ancora, di essere autorizzato a chiamare in garanzia la CP_3 Controparte_3
con la quale era assicurato per la r.c. professionale, onde essere manlevato dalle pretese
[...] attoree, nonché la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Autorizzata ed operata la chiamata in causa del terzo, la Controparte_3 non si costituiva nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e veniva dichiarata contumace.
Rinnovate le verifiche preliminari e concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., si costituiva nelle more (subentrata nei contratti stipulati da Controparte_2 Controparte_3
a seguito di atto di scissione), associandosi, nel merito, alle difese svolte dal convenuto-
[...] assicurato quanto all'infondatezza delle pretese attoree, invocando l'espletamento di una CTU medico-legale per le verifiche sul nesso causale e per la corretta quantificazione dei danni lamentati;
nel rapporto assicurativo, la Compagnia eccepiva l'operatività della copertura assicurativa con le
“esclusioni, norme inderogabili, massimali, limiti di indennizzo, scoperto e franchigie”, tra cui quelli previsti dagli artt. 12, 24 e 32 delle c.g.a.
Tutte le parti depositavano, nei termini, le memorie integrative.
Per quanto ancora di stretto interesse, con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. parte attrice: i) precisava che il riferimento, nella perizia di parte, all'elemento dentario “27” era un mero refuso o errore di battitura del c.t.p., intendendo il consulente riferirsi all'elemento 26, in quanto quello indicato era stato già “estratto nel corso delle terapie dal professionista”; ii) eccepiva l'estinzione per prescrizione breve ex art. 2956 c.c. del credito vantato dal convenuto e oggetto di domanda riconvenzionale, essendo decorsi oltre tre anni in assenza di atti interruttivi della prescrizione;
iii) chiedeva la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni sconvenienti e offensive di cui a pag. 4, punto 2 della comparsa di costituzione e risposta e la condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato equitativamente in € 3.000,00, e di una somma di pari importo anche per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., invece, parte convenuta: i) contestava le domande
“nuove” di condanna ex art. 89 e 96 c.p.c., sollevando eccezioni;
ii) si opponeva alle produzioni documentali avversarie (in particolare: la registrazione di una conversazione telefonica intercorsa tra l'attrice e un terzo ed i messaggi scambiati in chat con la dipendente di studio) in quanto non autorizzate, frutto di illecita acquisizione e dunque non utilizzabili in giudizio;
iii) si opponeva alla
CTU medico-legale, ritenendola “tardiva”; iv) eccepiva la contraddittorietà delle difese relative all'eccezione di prescrizione triennale;
v) chiedeva la cancellazione di “tutte le frasi offensive ed estranee al giudizio (pag. 11 memoria avversaria)”.
Dopo la prima udienza ex art. 183 c.p.c. (v. ud. 28.02.2024), la causa veniva istruita (ord.
29.02.2024) mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, l'ordine di esibizione al convenuto ex art. 210 c.p.c. di una copia conforme del “diario clinico completo della paziente” e l'espletamento di una CTU medico-legale affidata agli ausiliari dott. (medico-legale) e dott. Persona_7 [...]
(specialista in odontoiatria) (v. ud. 11.04.2024), di cui era disposta integrazione al fine di Per_8
acquisire chiarimenti e precisazioni sui postumi permanenti e sul costo degli interventi per emendarli (ord. 28.09.2024).
Esaminata la relazione integrativa ed esaurita l'istruttoria (v. ud. 12.12.2024), la causa veniva infine rimessa in decisione per l'udienza cartolare del 20.03.2025, previa assegnazione dei termini intermedi per la precisazione delle conclusioni (rassegnate come in epigrafe) e per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via pregiudiziale, l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della domanda di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. è infondata.
1.1 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4 (invariato anche dopo la novella del D.lgs. n. 149 del 2022) si produce solo quando “l'esposizione dei fatti” prescritta dall'art. 163 c.p.c., n. 3 “costituenti le ragioni della domanda” sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda.
Perciò l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (cfr. Cass. 17023/2003, Cass. n. 27670 e 29241 del 2008; conf.
Cass., Sez. Un., n. 8077/2012).
1.2 Nel caso di specie, tale carenza espositiva non si ravvisa, avendo l'attrice diffusamente riportato in citazione la vicenda fattuale e desunto gli elementi (anche di colpa medica) sottesi alla responsabilità risarcitoria invocata nei confronti dell'odierno convenuto, sulla scorta dei quali nessuna omissione, genericità o incompatibilità può ravvisarsi nella prospettazione di una responsabilità a diverso titolo – contrattuale ed extracontrattuale -, peraltro proposte in via di subordinazione l'una all'altra. Ciò non ha comunque impedito al convenuto di difendersi in giudizio, indipendentemente dal “titolo” di responsabilità dedotto a fondamento delle domande, per cui non risulta essere stato menomato il suo diritto di difesa.
1.3 L'eccezione di rito è, comunque, superata dal rilievo (come si vedrà) che il rapporto diretto che si instaura tra il paziente e il medico curante in regime di libera professione (in particolare per le prestazioni proprie del professionista odontoiatra) è pacificamente di natura contrattuale, anche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 24 del 2017, giusta la salvezza prevista dall'art. 7, comma 3, da ciò conseguendo l'applicabilità dell'art. 1218 c.c. rispetto all'inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione di cura assunta dal medico dentista nei confronti del paziente, ancorché eseguita per il tramite di ausiliari, prospettazione che l'attrice ha posto a fondamento delle domande (principali) di risoluzione del contratto d'opera e conseguente restituzione del compenso versato e di risarcimento dei danni subiti.
§2. Sempre in via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta (e reiterata in tutti i successivi atti difensivi e nelle conclusioni) dal punto di vista processuale è infondata.
2.1 Come ripetutamente sancito dalla Corte di Cassazione (per tutte Cass., Sez. Un., n. 2951/2016;
v. anche Cass. n. 16744/2021; Cass. n. 25713/2024), la legittimazione “ad causam” è la condizione dell'azione necessaria e sufficiente per ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio, che attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda stessa.
La sussistenza o meno della legittimazione “ad causam” deve essere, quindi, verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto. Ai fini della legittimazione processuale è dunque sufficiente l'attribuzione che l'attore faccia al convenuto della titolarità dell'obbligo controverso, indipendentemente dalla fondatezza della domanda, sicché una concreta e autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
2.2 Orbene, nel caso di specie l'attrice ha sostenuto di essere stata “paziente” del medico dentista convenuto tra il 2017 e il mese di aprile 2022 e di avere subito danni in conseguenza dell'inadempimento (o inesatto adempimento) delle prestazioni odontoiatriche (principalmente di natura conservativa e endodontica), rese da quest'ultimo in asserita violazione delle linee guida e delle buone pratiche adeguate alle peculiarità del suo caso specifico;
tanto è sufficiente ai fini dell'affermazione della legittimazione passiva del sanitario in ordine alle pretese avanzate nei suoi riguardi.
2.3 Appartiene invece al merito della causa, concernendo la fondatezza della domanda,
l'accertamento in concreto se attrice e convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. n. 14468/2008).
A tale stregua, l'eccezione difensiva secondo cui il convenuto risulterebbe “completamente estraneo ai fatti, non avendo più eseguito alcuna cura alla paziente dal settembre 2020, ossia dopo l'ultima visita urgente del 5/9/2020”, difettando sul punto la prova del “contratto di prestazione d'opera professionale asseritamente sostenuto dall'attrice” e del “nesso di causa tra le prestazioni rese dal dott. e gli asseriti e non provati pregiudizi”, non attiene alla dedotta legitimatio ad causam, CP_1
concernendo, piuttosto, il merito della controversia.
2.4 Compreso, dunque, che la questione posta dalla deduzione difensiva attiene all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in lite, e chiarito che la sua negazione da parte del convenuto non è un'eccezione, ma integra una “mera difesa”, essa si riflette sul piano probatorio, trovando applicazione la regula iuris per la quale è onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697, comma 1 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare.
2.5 Nel caso in questione, in particolare, il riparto degli oneri di allegazione e prova deve tenere in considerazione la natura del rapporto diretto paziente-dentista e della responsabilità contrattuale sottesa all'azione principale, dovendo ribadirsi il principio - qui condiviso - affermato dalla S.C., secondo cui “il rapporto tra paziente e odontoiatra si colloca, infatti, nel contratto di prestazione
d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c. e il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. Cass. n. 21761/2023). 2.6 Vanno considerate, inoltre, le precisazioni che Corte regolatrice ha recentemente apportato al richiamato orientamento tradizionale (a partire da Cass. n. 18392/2017) in tema di responsabilità professionale medica, affermando che il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni semplici, non solo l'esistenza del rapporto contrattuale ma anche il nesso di causalità materiale, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta (attiva od omissiva) del medico in violazione delle regole di diligenza e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute
(ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista (cfr. ex multis
Cass. n. 14001/2024; Cass. n. 6386/2023; Cass. n. 5490/2023; Cass. n. 10050/2022; Cass. n.
26907/2020; Cass. n. 18102/2020; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 21008/2018).
§3. Tanto premesso in ordine alla natura del rapporto e ai criteri di riparto dell'onere della prova ritenuti applicabili al caso di specie, deve ritenersi innanzitutto pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale storicamente intercorso tra l'attrice e il convenuto a cominciare dall'anno 2017, trattandosi di una circostanza riconosciuta da entrambi, oltre che riscontrata documentalmente.
3.1 Può dirsi certo, in particolare, che quando si rivolse allo studio dentistico del Parte_1
dott. in Voghera (PV), dopo aver affrontato un ciclo di chemio e radioterapia Controparte_1
per la patologia oncologica di cui era pacificamente portatrice, presentava sicura necessità di terapie odontoiatriche.
3.2 La prima questione controversa attiene, piuttosto, all'effettiva durata di tale rapporto, atteso che il diario clinico della paziente riporta, come ultima visita eseguita (“in urgenza”) presso lo studio dentistico del dott. la data del 05.09.2020, laddove invece parte attrice - sostenendo fin dal CP_1 principio l'incompletezza del diario clinico prodotto in copia (cfr. doc.
1.4 fasc. att.), non diversamente da quello, poi, esibito ex art. 210 c.p.c. in copia conforme all'originale in possesso del convenuto nel corso del giudizio (cfr. doc. 13 fasc. conf.) - ha sempre sostenuto di essersi sottoposta alle cure odontoiatriche del dott. (o dei suoi ausiliari o collaboratori di studio) fino al CP_1
07.04.2022, data a cui risalirebbe l'ultima prestazione.
Allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità l'effettiva durata del rapporto d'opera professionale, protrattosi ben oltre la visita per ultima annotata nel registro tenuto dal sanitario,
l'attrice ha prodotto numerosi messaggi “whatsapp” (trascrivendone i passaggi salienti negli atti difensivi) scambiati in “chat” con il dottore (cfr. doc. 8 e 18 fasc. att.) e con la sua dipendente/segretaria ” (cfr. doc.
9-10 e 19-20 fasc. att.), il cui tenore, affatto equivoco Per_9
[trattasi di richieste e conferme di appuntamenti, disdette e riprogrammazione delle visite, comunicazioni sull'arrivo di “lavori” dal laboratorio, richieste di dischetti o lastre, comunicazioni per la consegna del bite, ecc.] offre elementi indiziari già di per sé sufficienti a corroborare la prosecuzione del rapporto fino a tale data.
3.3 In ordine all'utilizzabilità e alla rilevanza probatoria di tali documenti, occorre richiamare il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale i messaggi “whatsapp” conservati nella memoria di un telefono cellulare costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, che, pur se privi di firma, rientrano tra le “riproduzioni informatiche” e le “rappresentazioni meccaniche” di cui all'art. 2712 c.c. Come tali, essi formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr. in questo senso, Cass. n. 1254/2025; conf. Cass. n. 19622/2024; Cass. n. 11584/2024; Cass. n.
30186/2021; Cass. n. 11606/2018).
Secondo tale giurisprudenza, infatti, i messaggi “whatsapp” (come pure gli “sms”) contenuti nella memoria di un telefono cellulare sono da considerarsi documenti “in senso statico” e non
“dinamico”, e differiscono dalle intercettazioni, consistenti nella captazione, da parte di un terzo, dei colloqui intercorrenti tra due o più persone (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 11305/2023). Al riguardo, la Suprema Corte sia civile che penale ha chiaramente evidenziato che detti testi non rientrano nella nozione di “corrispondenza”, poiché tale è la messaggistica oggetto di attività di spedizione in corso ovvero avviata mediante consegna del mittente a terzi per il recapito;
nemmeno può ritenersi che si tratti di risultanze di un'attività di intercettazione la quale, per sua natura, implica la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, mentre (come nel caso di specie) i dati presenti nella memoria di un apparato telefonico cellulare acquisiti ex post rappresentano appunto la mera documentazione di un flusso comunicativo avvenuto (v. Cass., Sez. Un., n. 9733/2023; Cass. pen. n. 1822/2019).
3.3.1 Nel caso di specie, a fronte della produzione in copia dei documenti informatici offerti in comunicazione con l'atto di citazione (cfr. doc. 8, 9 e 10), il convenuto si è limitato ad una generica contestazione, principalmente rivolta all'utilizzabilità processuale dei documenti in sé, piuttosto che alla natura artefatta del loro contenuto, non essendo stato in grado di indicare quali supposte
“manomissioni” tali documenti avrebbero subito;
si presume, anzi, che la disponibilità integrale dei messaggi “whatsapp” sia parimenti conservata nella memoria del telefono cellulare in uso al convenuto, che, tuttavia, si è astenuto dal produrre. Ne consegue che l'eccepita inammissibilità della produzione documentale non ha pregio.
3.3.2 Non si ha motivo, poi, di dubitare della provenienza ed attendibilità delle suddette riproduzioni informatiche, anche per quelle intrattenute con terzi estranei alla lite, alla luce della successiva acquisizione - autorizzata - del supporto fisico contente i duplicati digitali dei documenti informatici memorizzati sul telefono cellulare “Apple iPhone 07 (MN8X2QL/A) ESN
C76V1AJ6HG7F IMEI: 356562083639657”, la cui estrapolazione tramite perito informatico risulta accompagnata da un dettagliato rapporto di estrazione e autenticata attraverso l'evidenziazione della c.d. impronta “hash” digitale (che, dal punto di vista informatico, rappresenta la sequenza di valori binari che ne identifica univocamente il contenuto), con le informazioni utili a risalire all'origine di ciascun messaggio di testo.
Nonostante il supporto fisico (usb) contenente i duplicati dei messaggi “whatsapp” estratti dalla memoria del telefono cellulare in uso all'attrice sia stato acquisito al fascicolo d'ufficio e reso disponibile alle controparti - espressamente autorizzate dal G.I. ad estrarne copia, disponendone la custodia in Cancelleria (v. ord. istr. del 29.02.2024) - nessuna idonea argomentazione logica o valutazione tecnica è stata svolta dal convenuto per confutarne l'origine o per contrastarne la conformità di contenuto;
sicché anche la doglianza relativa alle modalità di “formazione” e di acquisizione di tali documenti in asserita violazione del contraddittorio è generica e infondata.
3.4 In ogni caso, occorre evidenziare che, nella fattispecie, l'assoluta estraneità del convenuto a prestazioni odontoiatriche verso l'attrice successive alla data del 05.09.2020 (l'ultima riportata nel diario clinico) si pone in contrasto logico non solo con gli elementi (conferme di appuntamenti, comunicazioni, promemoria per lavori programmati, ecc.) desumibili dai suddetti documenti informatici e relativi allegati fotografici, ma anche con la stessa dichiarazione datata 02.12.2021 - recante timbro e firma del convenuto, non disconosciute - in cui il dott. Controparte_1
certificava che la sig.ra si era trattenuta presso il suo studio di Voghera (PV) il Parte_1 giorno 02.12.2021 dalle ore 16 alle 18 “per sottoporsi a terapie odontoiatriche” (cfr. doc. 13, pag. 3 fasc. att.).
3.5 Per il resto, come emerso anche dalla CTU e in assenza di credibili spiegazioni contrarie, è estremamente inverosimile che la paziente, per oltre un anno e mezzo, si informasse o ricevesse comunicazioni direttamente dal convenuto o per il tramite della sua dipendente in merito a visite, appuntamenti, interventi, ecc., salvo non presentarsi a nessuna seduta sin dal 05.09.2020.
3.6 A fronte di tali precisi elementi indiziari, univocamente convergenti nella dimostrazione della sussistenza del rapporto d'opera professionale e della esecuzione di ulteriori prestazioni odontoiatriche da parte del dott. fino agli inizi di aprile 2022, ingiustificatamente questi CP_1
insiste nel contestare la propria legittimazione (sostanziale) dal lato passivo, basandola sulle registrazioni del diario clinico, la cui incompletezza è, tuttavia, svelata dalle complessive risultanze del compendio istruttorio.
3.7 Tali considerazioni si riflettono anche con riferimento al preteso vizio di nullità della consulenza tecnica d'ufficio lamentato dalla difesa di parte convenuta, non essendo preclusa al consulente la lettura degli atti processuali e la ricognizione e percezione del contenuto oggettivo di tutti i documenti di causa, mercè i quali – nella disamina della complessiva vicenda strettamente clinica - è stata riscontrata l'irregolare tenuta del diario clinico da parte del medico convenuto.
3.8 Inoltre, come già motivatamente osservato da questo Giudice nel corso del sub-procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. (v. decreto del 31.05.2024 e l'ordinanza del 28.09.2024, a cui si rinvia),
l'attività dei Consulenti tecnici d'ufficio, riuniti in Collegio peritale, si ritiene sottratta alle censure di nullità per vizi processuali siccome prospettate dalla difesa di parte convenuta (v. anche comp. concl. par. II, pag. 14-15), bastando qui ribadire il principio (sul quale cfr. Cass. n. 8880/2024;
Cass. n. 26144/2023; Cass. n. 14258/2020; Cass. n. 12387/2020; Cass. n. 3717/2019; Cass. n.
6155/2009), secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi, peraltro, può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); pertanto la consulenza tecnica d'ufficio è un atto processuale che svolge sì la funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente), ma che, in determinati casi (come nell'ambito della responsabilità sanitaria, in cui si iscrive la fattispecie in esame), costituisce fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente)”.
3.9 Nella fattispecie in disamina, non potendosi attribuire rilievo determinante alle registrazioni e annotazioni contenute nel diario clinico tenuto dal dott. in quanto incompleto e non CP_1 aggiornato a fronte di “comprovate attività cliniche odontoiatriche-riabilitative”, i CTU hanno quindi prima - necessariamente e legittimamente - ricostruito la vicenda clinica della paziente in maniera coerente con le evidenze raccolte (v. pag. 29-31 rel. CTU).
3.9.1 Ebbene, dall'esame comparato dei suddetti elementi documentali, correttamente inquadrati
“nel contesto di una già compromessa condizione a carico del cavo orale (in gran parte sostenuta dalle terapie adiuvanti oncologiche eseguite)” [in anamnesi patologica remota - a pag. 25-26 dell'elaborato peritale - si segnalano: “2016 eseguito intervento per neoplasia laringea (carcinoma squamocellulare)”; a seguito di recidiva dopo 4 mesi (2017), ripresa chirurgica con svuotamento linfonodi in sede laterocervicale;
a seguire 32 sedute di chemio e 36 di radio (interrotta luglio
2017) con successivo follow-up ad escludere ripresa di malattia”], i CTU hanno valutato
“censurabili le condotte professionali nell'operato del dott. in particolare: CP_1
- Dente 17: pur a fronte di incongrua precedente devitalizzazione (come detto mancato trattamento della radice disto-vestibolare), il convenuto pare abbia proceduto ad applicare perno-moncone, corona provvisoria e definitiva senza preliminare completamento del trattamento endodontico (ritrattamento endodontico); una devitalizzazione incompleta è una condizione che predispone all'insorgenza di infezioni ricorrenti.
- Dente 15: malgrado fosse evidente una devitalizzazione incongrua (vedi rx maggio 2018), il dente non è mai stato ritrattato endodonticamente (cioè, rifatta la devitalizzazione). Tale omissione di trattamento da parte di convenuto ha consentito l'instaurarsi di una infezione cronica condizione atta a provocare dolori ricorrenti.
- Dente 25: anche tale elemento, come detto, aveva già subito trattamento endodontico con ricostruzione, con evidenza (alla Rx maggio 2018) di infiltrazione cariosa, sulla quale non risulta il dott. sia intervenuto nel periodo (05/2018→09/2020), omissione che si CP_1
ritiene abbia dato esito alla successiva perdita del dente.
- Dente 26: trattato endodonticamente (devitalizzato) incongruamente al primo intervento del
02/12/17 (come da evidente incompleta otturazione dei canali radicolari in Rx aprile 2022), ha reso necessari ulteriori trattamenti in giugno e settembre 2018, evolvendo poi (cfr TAC
27/12/19) con la formazione di una parodontite apicale cronica (comunemente chiamato
“granuloma”), vale a dire una infezione cronica a carico del dente.
- Dente 47: anche la devitalizzazione eseguita su tale elemento risulta incongrua, con sovrariempimento del canale radicolare ed estrusione di materiale (cono di guttaperca) oltre l'apice della radice del dente di circa 2 millimetri, circostanza che – ex post - rende ragione dell'accesso al PS del 23/01/19, ove venne posta diagnosi di “sospetta mucosite”.
Tale ipotesi risulta supportata dalla revisione immagini, avendo evidenziato alla TAC
27/12/19 una lesione ossea distale al dente 47, espressione caratteristica di una infezione cronica di probabile origine endodontica atta a provocare i disturbi ricorrenti lamentati dall'attrice. La terapia endodontica incongrua eseguita presso convenuto il 10/01/2019 su
47, può essere correlata anche alla necessità di accedere il 23/01/2019 presso il Policlinico
San Matteo di Pavia per valutare una lesione distale al dente stesso.
- Dente 37: finalizzato con nuova corona protesica definitiva da convenuto (16/05/2019) risulta già gravemente infiltrato da carie nell'aprile 2022 (vedi rx eseguita da nuovo curante). Si ritiene che il nuovo restauro, eseguito probabilmente su di un substrato dentale inidoneo (margine di chiusura su tessuto demineralizzato), abbia favorito l'insorgenza di carie destruente fino alla perdita del dente.
- Dente 43: anche la terapia canalare su 43 (in epoca successiva al settembre 2020), evidentemente effettuata in maniera incongrua, è all'origine della neoformazione a livello della gengiva in zona 42-43 (asportata chirurgicamente 08/03/22 c/o ORL S. Matteo), esitata poi con necessità di estrazione da parte di altro Sanitario (dott. in maggio Per_4
2022.”
3.9.2 Il Collegio peritale ha dunque affermato come le scelte e le condotte professionali del dott.
siccome analiticamente descritte nell'elaborato peritale, “con infezioni ricorrenti e CP_1 recidivanti”, siano “da ritenere causalmente all'origine del quadro algico progressivamente ingravescente lamentato dalla sig.ra . Pt_1
3.9.3 Inoltre, i CTU hanno anche rilevato come “non eseguite, o comunque non adeguatamente documentate: -più frequenti sedute di igiene orale e prevenzione, -più frequenti applicazioni topiche professionali di agenti remineralizzanti, -utilizzo costante di sostituti salivari, -impiego di materiali ricostruttivi e di fissaggio a rilascio di fluoro, (CVI) soprattutto per le otturazioni provvisorie (dal diario clinico non emergono elementi al riguardo), che le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica sollecitano per il trattamento di pazienti affetti da xerostomia.” (cfr. pag. 33-35 rel. CTU).
3.9.4 Alla stregua di tali considerazioni, i CTU hanno ravvisato l'esistenza di un nesso causale tra le condotte inadempienti imputabili al medico-dentista e i danni lamentati dalla paziente
(principalmente l'aggravamento della situazione patologica in atto già dal 2017), trovandovi riscontro nella documentazione depositata agli atti del giudizio.
3.9.5 Le risultanze dell'elaborato peritale pongono in rilievo la natura colposa del comportamento tenuto dal professionista convenuto nei confronti della paziente danneggiata.
In particolare, la puntuale ricostruzione della vicenda clinica effettuata dal Collegio peritale ha permesso di chiarire che, pur in presenza dell'iniziale deterioramento del cavo orale destinato ad aggravarsi per la complicanza iatrogena (“xerostomia”), nota al convenuto sin dalla visita del
02.12.2017, non si ponevano per il curante problematiche tecniche di speciale difficoltà per affrontare risolutivamente la situazione in atto, emergendo così - in relazione alle problematiche prestante all'epoca e ancora attualmente dalla paziente - l'inefficacia e il fallimento del piano terapeutico elaborato ed attuato dal dott. CP_1
3.9.6 Infatti, come rilevato dai CTU, se il dott. avesse adottato scelte e condotte CP_1
endodontiche diverse e più adeguate alle condizioni presentate dalle paziente in conformità alle c.d. leges artes vigenti all'epoca dei fatti (v. raccomandazioni ministeriali e linee guida nazionali citate a pag. 39 rel. CTU), ciò avrebbe permesso - con criterio di maggiore probabilità - di “raggiungere
l'obiettivo riabilitativo riducendo le “naturali” conseguenze del processo degenerativo in atto a carico degli elementi dentari, limitando altresì le infezioni di natura iatrogena e l'ingravescente quadro doloroso” (v. pag. 35 rel. CTU). 3.9.7 Per i plurimi aspetti censurati, invece, l'approccio terapeutico attuato dal convenuto si è rivelato inadeguato per imperizia e negligenza, ponendosi in connessione causale con la “perdita degli elementi dentari 25, 26, 37, 43” e con “l'aggravamento delle generali condizioni dell'apparato stomatognatico per le recidivanti alterazioni settiche locali” (v. pag. 36 rel. CTU).
3.10 All'esito della CTU medico-legale deve ritenersi, pertanto, provato che l'aggravamento della situazione clinica del cavo orale dell'attrice sia da attribuire agli interventi odontoiatrici non correttamente eseguiti e in parte omessi dal medico-dentista convenuto, atteso che - come ben spiegato dai periti dell'ufficio (v. pag. 37 rel. CTU) - una corretta e tempestiva adozione delle cure adeguate alle raccomandazioni e linee guida attuabili nel caso concreto avrebbe permesso di emendare quasi del tutto il quadro patologico a livello gengivale e dentario presentato dalla paziente
Parte_1
3.11 Ad avviso del Tribunale, nessun rimprovero può essere mosso alla CTU né sotto il profilo di validità dell'accertamento condotto, né quanto alla correttezza delle conclusioni raggiunte, le quali meritano di essere condivise, in quanto scevre da vizi logici e adeguatamente motivate sul piano scientifico.
3.11.1 Non è ravvisabile, rispetto alle conclusioni raggiunte, in particolare, l'asserita violazione da parte dei consulenti del principio dispositivo in senso materiale e delle preclusioni assertive ed istruttorie in relazione ai fatti principali, (a pena di nullità assoluta della CTU, rilevabile d'ufficio, di cui parte convenuta invoca la declaratoria).
Invero, nell'atto introduttivo l'attrice aveva espressamente sottoposto a censura “l'intero iter terapeutico intrapreso è stato giudicato indubbiamente errato, contrario alle linee guida e causa di danni patrimoniali e non patrimoniali per la paziente, essendo frutto di una inadeguata applicazione delle strategie di prevenzione e terapia indicate nella gestione del caso specifico, con scelta di materiali e cure del tutto inappropriate che hanno comportato il pressoché completo fallimento della prestazione ed il deterioramento del cavo orale con indubbi elementi di colpa professionale” (v. pag.
4 e ss. citazione), sostenendo che al fine di rimediare all'operato del dott. fosse necessario CP_1
“intervenire su tutti i denti”, richiamandosi a tal fine al preventivo del dott. che stimava Pt_2
l'intervento correttivo in complessivi € 36.590,00.
L'inadempimento allegato dall'attrice e sul quale fonda la responsabilità contrattuale del dott. abbracciava, quindi, sin dall'inizio sia condotte imperite ed omissive, sia il mancato CP_1
raggiungimento in concreto del migliore risultato odontoiatrico, ritenuto ottenibile senza particolari difficoltà nonostante la potenziale concausa della patologia in atto (xerostomia), le cui conseguenze lesive non sono state affatto limitate all'aggravamento dei soli quattro elementi dentari citati nella relazione del perito di parte [elementi 16, 37, 43 e 27, quest'ultimo poi corretto - con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. - nell'elemento 26], avendo ella, piuttosto, sostenuto la necessità di intervenire su molteplici elementi dentari (tra cui, appunto, quelli elencati nel preventivo del dott.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, Pt_2
45, 46, 47; doc.
1.14 fasc.att.) vuoi per la “perdita di tessuto corono-dentinale necessaria alla protesizzazione dei 25 elementi dentari interessati dalle terapie incongrue” (cfr. doc. 1 fasc. att.), vuoi per il graduale e progressivo perimento “nella situazione attuale” dei denti sottostanti “con necessità di avulsione”, dall'attrice e dal suo c.t.p. ricondotti alla “applicazione di materiali inadeguati su monconi di denti in fase di demineralizzazione” (cfr. punto 16 citazione).
Pertanto, l'avere i CTU ritenuto “censurabili scelte e condotte professionali nel trattamento [o mancato trattamento] degli elementi dentari 17-15-25-26-47-37-43”, in conseguenza dei quali l'attrice ha subito, tra l'altro, “la perdita degli elementi dentari 25-26-37-43”, non configura uno
“sconfinamento” delle indagini peritali (a pena di nullità) oltre il perimetro dei fatti materiali tempestivamente allegati a fondamento delle domande proposte e su cui si è sviluppato il contraddittorio tra le parti.
In ogni caso, con precipuo riferimento alle fattispecie di responsabilità sanitaria (in genere), va ricordato che, sebbene gravi su chi agisce l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento dell'azione risarcitoria proposta, tale onere “non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario”
(cfr. Cass. n. 9471/2004; Cass. n. 13269/2012; Cass. n. 7074/2024; Cass. n. 11137/2024).
3.12 Assolto dall'attrice l'onere della prova del rapporto contrattuale e l'esistenza del nesso causale, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra l'inadempimento (o inesatto adempimento) qualificato del medico-dentista (ossia della condotta non conforme a regole della buona pratica sanitaria astrattamente idonea a costituire causa o concausa del danno lamentato) e il danno subito
(mancato conseguimento del risultato ed insorgenza di aggravamento o di nuova patologia), grava allora in capo al medico convenuto dimostrare che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti negativi sono stati determinati da un evento imprevedibile e inevitabile (incluso il fatto del paziente), ovvero che le cure dal medesimo effettuate sul paziente, per quanto inutili sul piano del recupero della funzionalità dell'apparato dentario coinvolto, non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute che egli stesso aveva potuto sin dall'inizio constatare e apprezzare, anche tenuto conto del principio di vicinanza della prova (cfr. Cass. n. 5128/2020; conf. Cass. n. 18398/2017). 3.13 Tale onere probatorio non è stato assolto dal medico convenuto.
3.13.1 In primo luogo, questi tende a mettere in discussione la ricostruzione della vicenda clinica operata dall'attrice e, poi, anche dai CTU (circa la prosecuzione del rapporto di cura e di esecuzione di prestazioni odontoiatriche fino ad aprile 2022), senza tuttavia spiegare od offrire alcuna ricostruzione alternativa valida e che sia suffragata da idonea documentazione (tale non può essere, come detto, il diario clinico incompleto e lacunoso;
così anche i consulenti dell'ufficio, a pag. 31 e
40 dell'elaborato peritale), rimanendo allo stadio di mera deduzione difensiva.
3.13.2 Per altro verso, la sua difesa reitera strenuamente la possibilità dell'intervento di altri medici curanti fin “dal maggio 2019” e, soprattutto, il fatto storico che vede pacificamente intervenire sulla paziente il suo nuovo dentista di fiducia (dott. a far data dall'11.04.2022, in modo da Persona_6
evocare una pretesa - quanto indimostrata, se non sul piano meramente congetturale – interruzione o quantomeno una incertezza sulla riconducibilità causale dello stato menomativo del cavo orale al proprio operato. Si ritiene, tuttavia, che tale argomentare sia fondato su mere supposizioni e cioè che l'attrice si sia sottoposta a successive cure che avrebbero modificato in pejus lo stato preesistente, finendo così per addossarle - irritualmente - un onere probatorio che la stessa non ha.
L'esito della CTU ha comunque escluso che interventi più urgenti eseguiti presso il nuovo dentista di fiducia dott. [estrazione di 25, 26 e 43, corone provvisorie di 44-43 (per ripristinare il Persona_6
43 estratto) e trattamento osteopatico] possano avere avuto un'incidenza concausale sul quadro menomativo della paziente, ritenendoli anzi “temporaneamente risolutivi per talune problematiche imputabili alle prestazioni del convenuto” (pag. 38 rel. CTU).
3.13.3 Quanto, poi, al rilievo difensivo secondo cui il diario clinico prodotto in atti non riporti alcuna attività o prestazione del dott. dopo l'ultima registrazione del 05.09.2020, non può CP_1 certo ridondare a danno dell'attrice, essendo piuttosto vero il contrario, come sostenuto dal costante orientamento della Suprema Corte (cfr. ad es. Cass. n. 4424/2021: “In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente.”; conf. Cass.
n. 26428/2020; Cass. n. 26518/2017; Cass. n. 12218/2015).
3.14 Nel caso di specie, ad ogni modo, la sinergica combinazione delle risultanze desumibili dalla documentazione in atti ha determinato un quadro probatorio e indiziario univocamente favorevole alla sussistenza del nesso causale e di responsabilità medica imputabile al dott. che ne CP_1
risponde a titolo di colpa.
3.15 Le risultanze peritali escludono, inoltre, che possa attribuirsi alla “scarsa igiene orale domiciliare” ovvero al “ridotto flusso salivare” (causato dalla xerostomia), l'insorgenza delle infezioni acute con allegati dolori ricorrenti, provocate, invece, dai trattamenti endodontici giudicati incongrui. Nell'elaborato definitivo, in replica alle osservazioni dei c.t.p. di parte convenuta, i CTU
d'altronde sottolineano che “le procedure/prescrizioni a prevenire/limitare le temibili conseguenze della xerostomia, nella documentazione sanitaria esaminata (diario 2018-2020) risultano insufficienti ed anche trattamenti di igiene dentale che, come già detto, per pazienti come la sig.ra avrebbero dovuto prevedere ben più attento monitoraggio-trattamento” (pag. 42 rel. Pt_1
CTU).
3.16 Va infine osservato che, in generale, il professionista, nell'espletamento dell'attività promessa
(sia essa di mezzi o di risultato) è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale
è chiamato a rispondere anche per colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà,
e, in caso di colpa in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., con perdita del diritto al compenso (con riferimento alla professione medica: Cass. n. 17306/2006; ribadito da Cass. n.
5091/2006, in materia di prestazioni odontoiatriche;
v. anche, più di recente, Cass. n. 21761/2023).
3.17 Nel caso specifico, la responsabilità del medico-dentista convenuto non può ritenersi attenuata ai sensi dell'art. 2236 c.c., in quanto la prestazione professionale richiesta non implicava la soluzione di problemi tecnici di “speciale difficoltà”, così come ricavabile dalla stessa CTU (cfr. pag. 36 cit.), laddove, comunque, incombeva sul convenuto la prova dell'esistenza del predetto presupposto attenuativo (cfr. Cass. n. 15993/2011; conf. Cass. n. 8218/1990); nella specie, tale prova è rimasta insoddisfatta.
§4. Ciò posto, ravvisata la responsabilità contrattuale imputabile al convenuto, ne consegue che l'attrice ha diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione terapeutica per colpa professionale.
4.1 Ne deriva, altresì, l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento (arg. ex art. 1455 c.c.), ritenendo il Tribunale che l'inadempimento (o inesatto adempimento) del professionista abbia alterato in misura apprezzabile l'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato alla paziente e alla durata del protrarsi degli effetti negativi rispetto alla parziarietà delle prestazioni utilmente eseguite), avuto riguardo all'interesse della paziente all'esatto adempimento delle prestazioni odontoiatriche e al raggiungimento del miglior risultato possibile in relazione alla sua condizione di salute.
4.2 L'effetto solutorio di cui all'art. 1458 c.c. determina, pertanto, innanzitutto la perdita del diritto al compenso da parte del professionista, asseritamente non corrisposto dalla paziente, essendo stata dimostrata la sussistenza di una condotta negligente causativa di un danno effettivo;
risponde a principio generale che lo svolgimento di una qualunque attività professionale, totalmente inutile quando non dannosa, non attribuisca al professionista alcun diritto a percepire il compenso nei confronti del cliente.
4.3 In realtà, dagli esiti della CTU sono emerse come utilmente eseguite solamente le seguenti prestazioni: ▪ 07/09/2018 devitalizzazione di 16. ▪ 26/09/2018 devitalizzazione di 46. ▪ 20/10/2018 medicazione canalare di 46. ▪ 28/03/2019 perno moncone di 16. ▪ 16/05/2019 corona metal- ceramica di 16. ▪ 12/12/2019 devitalizzazione di 45. ▪ 13/12/2019 perno moncone di 45. ▪
20/12/2019 devitalizzazione di 44. ▪ 09/05/2020 devitalizzazione di 31,32,41,42, per un “costo medio” pari a c.a. € 3.500,00.
4.4 Andando oltre la questione della mancata emissione dei documenti fiscali, il Tribunale ritiene che il corrispettivo per tali prestazioni sia già stato versato in contanti dalla cliente nel corso del rapporto, come può desumersi dalla lettura incrociata del preventivo del 09.05.2020 (cfr. doc.
1.2 fasc. att.), delle date e cifre manoscritti su foglietti (ritenuti riferibili ad appunti contabili in occasione dei versamenti in contanti;
v. doc. 7 fasc.att.), nonché dal tenore delle conversazioni
“whatsapp” intercorse tra le parti (v. doc. 18 fasc.att., pag. 22 ss).
4.5 Non vi è traccia, invece, del versamento delle ulteriori somme per oltre € 25.000,00 che l'attrice riferisce di aver pagato sempre in contanti (e sempre senza l'emissione di fatture) per le prestazioni ricevute dal medesimo dentista;
l'unico capitolo di prova orale articolato sul punto (cap. 8 della II mem. ex art. 171-ter c.p.c.) è apparso generico per come formulato (rimettendo al giudice l'individuazione del documento “prospetto bancario” e al testimone la “selezione” degli elementi in esso ricavabili), incapace, come tale, di fornire la prova di quanto assunto.
4.6 Inadeguati allo scopo sono evidentemente anche gli stessi dati risultanti dagli estratti bancari prodotti (cfr. doc. 6 fasc.att.): l'attrice si è limitata, infatti, ad invocare il valore probatorio dei meri
“prelevamenti” di denaro contante dal conto corrente che non provano, tuttavia, neanche in via presuntiva, in assenza di altri elementi, l'avvenuta “consegna” di tutto il denaro a mani del dott. in funzione solutoria delle prestazioni odontoiatriche. CP_1
4.7 Coerentemente con tale impostazione, anche la richiesta da parte dell'attrice di un finanziamento per € 16.564,00 al fine di far fronte a “spese mediche” (cfr. doc. 5 fasc. att.) è elemento privo dei requisiti propri della prova presuntiva: esso non attribuisce, invero, un adeguato grado di attendibilità al fatto “ignorato” dell'avvenuto pagamento delle prestazioni del dott. CP_1 per oltre € 25.000,00, ma nemmeno della effettiva “destinazione d'uso” del capitale in prestito per far fronte alle cure odontoiatriche (considerando che l'attrice si è pacificamente sottoposta nel periodo a visite specialistiche e ad interventi di radio e chemioterapia per curare la patologia concorrente di cui era affetta).
4.8 Da quanto sin qui argomentato, consegue il rigetto delle reciproche domande:
- di restituzione del corrispettivo, non essendovi prova dei pagamenti effettuati dall'attrice in misura superiore a quanto spettante al convenuto per le prestazioni utilmente eseguite, che invece rimangono fermi;
- di pagamento, in via riconvenzionale, del saldo del compenso preteso dal professionista inadempiente per complessivi € 9.290,00.
4.9 Rimane logicamente assorbita l'eccezione di prescrizione del diritto del professionista a ricevere compensi per tali attività, sollevata ai sensi dell'art. 2956 c.c. dalla convenuta in riconvenzionale nel primo atto difensivo successivo alla proposizione dell'avversa domanda.
§5. Venendo a trattare della domanda risarcitoria, sul piano delle conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento professionale si osserva quanto segue.
5.1 In ordine alla valutazione del danno non patrimoniale, i CTU (pag. 35-37 rel. CTU) hanno stimato:
- per quanto riguarda l'inabilità temporanea conseguente agli eventi occorsi a far data dal dicembre 2017 (inizio attività presso il convenuto dott. al novembre 2023 (termine CP_1
attività presso altro Sanitario dott. : 40 (quaranta) giorni al 30% e 200 (duecento) Per_4
giorni al 15%, a cui si aggiungono 20 (venti) giorni al 30% quale ulteriore periodo d'inabilità temporanea che conseguirà ai futuri trattamenti curativi/riabilitativi, ove realizzati;
- per quanto riguarda l'invalidità permanente, conseguente agli errori professionali del convenuto, residua allo stato attuale un danno biologico pari al 6%, secondo i diffusi e aggiornati barèmes medico-legali di riferimento (v. pag. 39 rel. CTU).
5.2 Sotto tale ultimo profilo, i CTU hanno precisato che, tuttavia, con l'effettuazione di un “mirato” trattamento riabilitativo, il danno biologico di carattere permanente verrebbe ad essere emendato
“pressoché integralmente”; in questo caso, sarebbe quindi da considerare unicamente il danno da inabilità temporanea sopra indicato e comprensivo dei trattamenti futuri (cfr. pag. 41-42 rel. CTU).
5.3 Disposta l'integrazione della CTU per alcuni chiarimenti su tali ultime affermazioni, il Collegio peritale ha elencato per singolo elemento dentario le prestazioni correttive ritenute necessarie per eliminare le conseguenze derivanti dall'operato del dott. (cfr. pag.
1-3 rel. int. CTU), CP_1 indicando le relative voci di costo secondo i nomenclatori o tariffari di riferimento, stimando in €
20.160,00 la “spesa futura” occorrente per gli interventi riabilitativi.
5.4 Ora, va detto che nessuna contraddizione emerge dalla CTU, quando in particolare si sostiene che il danno biologico permanente possa essere emendato con interventi medici “ad hoc”.
Non bisogna infatti confondere la permanenza dei postumi con la loro definitività.
5.5 Peraltro, a discapito delle critiche sollevate sul punto dalla difesa del convenuto, è sufficiente richiamare le argomentazioni dei giudici di legittimità (v. ad. es. Cass. n. 11137/2024) che non dubitano della possibilità di emendare anche postumi permanenti consolidati, censurando, piuttosto, le decisioni di merito che considerano l'eventuale rifiuto del paziente di sottoporsi a trattamenti riabilitativi in chiave negativa, come un concorso di colpa della vittima nell'aggravamento del danno (art. 1227, comma 2 c.c.), sottolineando, in varie occasioni, l'esigenza del rispetto del diritto fondamentale della persona all'autodeterminazione terapeutica ex art. 32 Cost. (la non coercibilità di interventi medici migliorativi e l'inesistenza di un obbligo del danneggiato a sottoporvisi, ex art. 1227 c.c., era stata affermata già nel remoto precedente di Cass. n. 118/1959 e succ. ribadita da
Cass. n. 1476/1977; Cass. n. 772/1990; Cass. n. 6502/2001).
5.6 Se, dunque, il danneggiato ha sempre il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale di natura biologica, anche se eliminabile, totalmente o parzialmente, attraverso appositi interventi medici riparatori, non essendo obbligato a subire trattamenti sanitari contro la sua volontà, al contrario, ove questi manifesti, invece, la volontà di sottoporvisi a spese del danneggiante, il danno biologico da invalidità permanente andrà liquidato ponendo a base del calcolo non il grado di invalidità concretamente residuato al sinistro, ma soltanto quello che probabilmente residuerà dopo l'intervento correttivo. Il danno biologico da invalidità temporanea, in questo caso, andrà invece liquidato considerando sia l'effettiva durata della malattia causata dalla lesione, sia la presumibile durata dell'invalidità che conseguirà all'esecuzione dell'intervento correttivo.
5.7 Alla luce di tali considerazioni e criteri di liquidazione, tenuto conto delle condivisibili risultanze della CTU, può adesso procedersi con la quantificazione.
5.7.1 All'attrice spetta indubbiamente il ristoro dell'invalidità temporanea per la durata e il grado stimati dai periti dell'ufficio, dovendosi considerare sia il periodo invalidante sotteso alle cure inadeguate praticate dal dott. sia quello conseguito agli interventi correttivi affrontati CP_1 dall'attrice presso altro dentista per rimediare parzialmente e temporaneamente alle prime. Vanno inoltre aggiunti ulteriori 20 (venti) giorni di I.T.P. al 30% quale probabile durata dell'invalidità temporanea che conseguirà all'esecuzione degli interventi correttivi che la stessa ha chiaramente manifestato di voler affrontare. 5.7.2 Trattandosi di lesioni di lieve entità derivanti da responsabilità medica (art. 7, comma 4 L. n.
24/2017), occorre applicare parametri stabiliti dall'art. 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private), come aggiornato, da ultimo, con il D.M. 16 luglio 2024.
Deve dunque rilevarsi che il danno biologico da micropermanenti (definito dall'art. 139 cod. ass. come “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”) può essere “aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”, secondo la testuale disposizione della norma.
5.7.3 Come ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. n.
6444/2023), sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
È stato al riguardo precisato che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (v. Cass. n. 7513/2018), anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti (cfr. Cass. n. 7766/2016; conf. Cass. n. 26985/2023).
Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili
(Cass. n. 23469/2018),
5.7.4 Nel caso di specie, la danneggiata ha chiesto la liquidazione massima del danno non patrimoniale, adeguatamente personalizzato con l'aumento dei parametri medi di liquidazione, allegando che per i dolori acuti ai denti “non riusciva a dormire la notte”, risentendo un “grave peggioramento della vita quotidiana, anche lavorativa”, vedendo ridursi la “capacità di concentrazione e lucidità mentale, offuscata dalla sofferenza fisica e dalle ore di sonno perse”; l'attrice ha inoltre affermato che, a causa del “male patito”, ha spesso rinunciato a partecipare ad eventi sociali con amici e parenti, “con conseguente grave sofferenza morale”; di aver “trascorso interi weekend nel letto, assumendo Toradol e camomilla, alimentandosi solo con cibi liquidi” e , ancora, di avere provato “vergogna” nel periodo in cui il dente d43 presentava cisti di liquido purulento e maleodorante e finanche un “trauma psicologico”, quando, di notte, si svegliava con “la paura che le cadessero improvvisamente tutti i denti uno ad uno”.
5.7.5 É convinzione del Tribunale che il danno da sofferenza interiore emerga dalle tempestive allegazioni puntualmente svolte dall'attrice e possa ritenersi provato, anche per massime di esperienza, tenuto conto della natura localizzata delle lesioni e della specificità dei fatti storici nel lungo periodo di malattia sofferto, siccome ricavabili in parte anche dal contenuto dei documenti prodotti (ad esempio nelle chat “whatsapp” sopra richiamate si parla di dolori acuti e frequenti ai denti, di riferita insonnia a causa del mal di denti, nonché della frustrazione verosimilmente provata dall'attrice davanti alla situazione degenerativa della bocca una volta compresi gli errori professionali poi contestati al dott. . CP_1
5.7.6 Sebbene lo stato soggettivo interiore normalmente influenzi anche le vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato, non si ritiene, tuttavia, che l'inadempimento professionale del convenuto abbia costituito un fattore determinante la compromissione della sfera dinamico- relazionale come allegata dall'attrice, la quale appare, semmai, segnata dalla patologia tumorale che l'affliggeva nel periodo interessato. Le riferite rinunce a momenti di svago non si riflettono, ad ogni modo, come conseguenze eccezionali ed anomale sul piano dinamico-relazionale, tanto da non poter giustificare la personalizzazione massima del risarcimento. Anche sotto il profilo della capacità lavorativa, i CTU hanno escluso che l'attuale quadro menomativo interferisca con l'attività lavorativa svolta dalla sig.ra (cfr. pag. 38-39 rel. CTU). Pt_1
5.7.7 Si ritiene, pertanto, che per la sola componente “morale” del danno non patrimoniale possa essere riconosciuta una somma pari al 10% del danno biologico (temporaneo e permanente) accertato nella CTU.
5.7.8 Tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del consolidamento dei postumi nel gennaio 2024 (v. pag. 4 rel. int. CTU), si procede, quindi, alla seguente liquidazione:
- invalidità temporanea parziale al 30% per 40 giorni: € 662,88;
- invalidità temporanea parziale al 15% per 200 giorni: € 1.657,20;
- danno morale al 10%: € 961,52.
Totale danno non patrimoniale “passato”: € 3.281,60. 5.8 Riguardo al danno biologico permanente, invece, come detto, l'attrice ha manifestato la volontà di eseguire i trattamenti riabilitativi e chiesto, allo scopo, il risarcimento del danno patrimoniale pari al costo dell'intervento correttivo, quantificato dai CTU in complessivi € 20.160,00.
5.8.1 Ora, non è qui in discussione l'affermazione di principio secondo cui le spese che la vittima di un illecito dovrà sostenere per le cure mediche sono risarcibili come danno emergente futuro tutte le volte in cui il giudice di merito maturi il convincimento che le stesse saranno sostenute, secondo un giudizio di “ragionevole e fondata attendibilità” (cfr. Cass. n. 14263/2011; Cass. n. 1215/2006;
Cass. n. 752/2002).
5.8.2 Tuttavia, nel caso di specie, la emendabilità “quasi” o “pressoché integrale” dell'invalidità permanente - così come affermato dai CTU - deve ritenersi non piena o totale, in altri termini non pari allo “zero”: coglie nel segno, ad avviso di questo Giudice, l'osservazione del consulente di parte attrice in sede di integrazione alla relazione di CTU, laddove evidenzia che la perdita degli elementi dentari “naturali” sia comunque una perdita irreversibile e non possa essere totalmente sostituita con l'inserimento di impianti.
5.8.3 Ebbene, lo scarto tra il danno effettivo e il danno emendabile può allora fissarsi nella misura dell'1% di I.P. futura, non potendo ignorarsi che sul potenziale “residuo menomativo” - per i CTU comunque non eccedente il 2% (v. pag. 6 rel. int. CTU) – inciderà, con ogni probabilità, anche la menomazione concorrente (xerostomia).
5.8.4 Vanno perciò riconosciuti all'attrice, con i medesimi criteri di liquidazione ed in base al principio dell'integralità del risarcimento, nei limiti di quanto oggetto di allegazione e prova, i seguenti ulteriori importi:
- invalidità temporanea parziale al 30% per 20 giorni: € 331,44;
- invalidità permanente residua futuro per 1%: € 710,48 (tenuto conto dell'età attuale della danneggiata: 60 anni);
- costo complessivo dell'intervento riparatore: € 20.160,00.
Totale danno futuro: € 21.201,92.
5.9 Quanto al danno patrimoniale, richiamate ancora una volta le valutazioni dei CTU (pag. 38 cit.), si ritiene congrua e pertinente la spesa sostenuta di € 826,00 per gli interventi di ripristino del dott. eseguiti tra l'11.04.2022 e il 06.11.2023 (cfr. doc. 22 fasc.att., pag. 2), in quanto Per_4 conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. dell'inadempimento professionale imputabile al convenuto.
5.10 Le ulteriori spese per l'assistenza tecnica del perito di parte, richieste e documentate, vanno parimenti riconosciute all'attrice e sono liquidate come segue, insieme alle spese legali, in quanto accostabili alle spese per l'attività difensiva e non per finalità strettamente medica. 5.11 Va, invece, integralmente respinta la pretesa risarcitoria - quantificata in € 5.570,00 – che l'attrice correla all'asserito danno da perdita delle (ndr. possibilità di) detrazioni fiscali sul totale dei
“compensi versati al dentista”, a causa del mancato rilascio delle fatture da parte di quest'ultimo: a tacer d'altro, infatti, manca la prova dell'avvenuto versamento in contanti degli ingenti importi su cui tale posta risarcitoria è stata calcolata.
5.12 Sulle somme liquidate a titolo risarcitorio vanno riconosciuti, anche d'ufficio, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi (entrambi peraltro richiesti), trattandosi di obbligazione risarcitoria (ancorché di natura contrattuale: Cass. n. 11021/2009) e, come tale, di valore e non di valuta.
5.12.1 Infatti, “l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione” (cfr. Cass. n.
5843/2010).
5.12.2 Quanto alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria va rilevato che “il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219 c.c., 2° co., il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell'illecito. Invece, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda” (cfr. Cass. n. 6856/1988; Cass. n. 4869/1994; Cass. n. 637/1996;
Cass. n. 9338/2009; in senso conf. Cass. n. 6545/2016; Cass. n. 20883/2019).
Detto principio si ritiene applicabile al caso di specie, allorché l'obbligazione risarcitoria (anche per il “danno futuro”; su cui v. Cass. n. 18049/2017) è associata – come da domanda - alla pronuncia
(costitutiva) di risoluzione del contratto d'opera professionale per inadempimento di non scarsa importanza del medico-dentista (v. anche, in motiv., Cass. n. 26202/2022).
5.12.3 Il tasso degli interessi compensativi viene, dunque, equitativamente determinato in quello legale ex art. 1284 c.c., comma 1, da applicarsi sul capitale rivalutato anno per anno (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 1712/1995), mentre la rivalutazione è determinata secondo gli indici ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati. Successivamente alla pubblicazione della sentenza il debito risarcitorio, ormai definitivamente liquidato, diviene di valuta, sicché su di esso matureranno gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma 1. 5.13 In definitiva, al parziale accoglimento delle domande attoree, segue la risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento del convenuto e la condanna del dott. CP_1
al risarcimento dei danni in favore di come sopra liquidati, oltre
[...] Parte_1
rivalutazione ed interessi come in parte motiva.
§6. Sono rigettate le reciproche istanze di cancellazione avanzate ai sensi dell'art. 89 c.p.c. e di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
6.1 Ed invero, non ricorrono i presupposti per la cancellazione e il consequenziale risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (cfr. Cass. n. 17325/2015).
Le espressioni utilizzate da entrambe le difese, seppure aspre e graffianti, nel contesto in cui sono rese non risultano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo ma conservano un rapporto con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, essendo preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la assoluta infondatezza delle sue affermazioni, né si rivelano lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.
6.2 Per quanto concerne, invece, la lite temeraria, posto che la responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata una soccombenza reciproca od una parziale soccombenza (cfr. Cass.21590/2009; Cass. n.
7409/2016; Cass. n. 24158/2017; Cass. n. 4212/2022).
§7. Passando alla domanda di chiamata in garanzia svolta dal convenuto nei confronti della propria
Compagnia assicurativa, si osserva che non vi è contestazione circa l'operatività della polizza “r.c. odontoiatra” stipulata dal dott. (in convenzionale “ANDI”) e prestata oggi dalla Controparte_1
(già . Controparte_2 Controparte_3
7.1 Il contratto assicurativo in questione copre i sinistri derivanti dall'esercizio dell'attività odontoiatrica in genere, compresi gli interventi di implantologia e le attività equiparate, come da frontespizio di polizza n. 2016.12.300195 (cfr. doc. 4 fasc. conv.), rientrandovi il caso di specie.
7.2 La polizza prevede un massimale di € 3.000.000,00 e uno scoperto per i sinistri riguardanti la responsabilità civile specifica delle attività in questione (grado di rischio B e C) elencate all'art. 12 c.g.a (v. doc. 1 fasc. terza e art. 24), pari al 10%, con il minimo di € 500,00 e il massimo di €
2.500,00.
7.3 Ciò posto, entro tali limiti e con l'applicazione dello scoperto contrattuale, la domanda subordinata di manleva dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore merita, quindi, di trovare accoglimento. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 1917 c.c., l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore anche delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale;
nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite del quarto della somma assicurata stabilito dall'art. 1917 c.c., comma 3 (cfr. Cass. n. 18076/2020; Cass. n. 26683/2023).
§8. Le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza, riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, che vede conclusivamente la parte attrice vittoriosa nei confronti della parte convenuta, sebbene in misura ridotta rispetto alle domande proposte e nei limiti di quanto riconosciuto come dovuto a titolo risarcitorio.
8.1 Per l'effetto, la regolamentazione delle spese di lite deve avvenire sulla scorta del valore determinato dal “decisum” ex art. 5, primo comma, quarto periodo, del D.M. n. 55/2014 (cfr. Cass.
n. 18929/2024; Cass. n. 30999/2023), che nella specie prevede di assumere come valore della causa lo scaglione inferiore da € 26.000 ad € 52.000, e non lo scaglione superiore rapportato al
“disputatum”, in modo da rendere la liquidazione adeguata e proporzionata al contenuto effettivo della decisione.
8.2 Meritevoli di integrale rimborso alla parte attrice vittoriosa sono le spese – documentate, non superflue né eccessive - per la mediazione obbligatoria in materia di responsabilità medica (doc. 15 fasc.att.) e per le perizie informatica (fatt. Techtlt per € 1.830,00, Iva inclusa;
doc. 23 fasc.att.) e medico-legale di parte (fatt. dott. per € 2.714,00 Iva inclusa, nei limiti della domanda;
doc. Per_1
3 fasc.att., nota spese ex art. 75 disp.att. e all. comp. concl.), poiché volte a supportare le allegazioni difensive sul piano tecnico e a contrastare in giudizio le plurime eccezioni opposte dalla difesa di parte convenuta.
8.3 Le spese processuali sono liquidate come nel dispositivo in base ai parametri dettati dal D.M.
55/2014 e s.m. dal D.M. 147/2022 (tutte le fasi, medi), con pagamento distratto ex art. 93 c.p.c. direttamente al difensore antistatario Avv. Giorgia Alesi.
8.4 Le spese della CTU medico-legale, liquidate con decreto del 12.12.2024, poiché volta a supportare la liquidazione del danno non patrimoniale con risultati sostanzialmente favorevoli a parte attrice, vanno altresì poste, per la quota anticipata da quest'ultima, a carico del convenuto soccombente. 8.5 Nel rapporto processuale tra il dott. e quest'ultima è Controparte_1 Controparte_2
parte soccombente e va dunque condannata ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese di lite in favore del chiamante, anche in mancanza di una esplicita richiesta (cfr. Cass. n. 30729/2022).
Tali spese si liquidano nel dispositivo in base ai parametri aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della manleva (tutte le fasi, medi).
8.6 Le spese documentate per il consulente tecnico di parte (fatt. dott. € 2.550,00) e di Per_10
CTU medico-legale per la quota del convenuto assicurato, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste, a carico della terza chiamata.
§9. Si à atto che, giusto il verbale negativo di mediazione del 27.04.2023 per la mancata comparizione della parte regolarmente invitata senza giustificato motivo (cfr. doc. 14 fasc.att.), sussistono i presupposti di cui all'art. 8, comma 4-bis del D.lgs. n. 28/2010 - nella versione ratione temporis applicabile (fino al 30 giugno 2023) – sussistono i presupposti per condannare la parte convenuta costituita al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
9.1 Invero, il “giustificato motivo” che solleva la parte invitata dal comparire personalmente o a mezzo di delegati al procedimento di mediazione obbligatoria non può che essere inteso in senso oggettivo, alla stregua di un “motivo impeditivo” (per la preferibile giurisprudenza di merito sulla portata oggettiva del “giustificato motivo”: v. Trib. Torino, n. 940/2019; Trib. Napoli n. 4823/2021;
Trib. Napoli Nord, n. 2075/2023; Trib. Roma, n. 11746/2023; Trib. Palermo, n. 3226/2023; Trib.
Firenze, n. 3281/2024), non anche quale mero “motivo soggettivo”: sicché la mancata comparizione della parte invitata non può mai essere “giustificata” dalla convinzione soggettiva circa l'infondatezza delle altrui pretese o dalla ritenuta inutilità del procedimento, poiché rimarrebbe altrimenti frustrato l'interesse generale alla funzione deflattiva del contenzioso perseguito dall'istituto.
9.2 La sanzione prevista dalla normativa richiamata (oggi art. 12-bis, comma 3 del D.lgs. cit.) prescinde dall'esito del giudizio ed è obbligatoria ogni qualvolta risultino integrati i presupposti per la sua applicazione;
a tanto si provvede nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o respinta come in parte motiva, così provvede:
• dichiara la risoluzione del contratto d'opera intellettuale intercorso tra ed Parte_1
il dott. per grave inadempimento del professionista, ai sensi degli artt. Controparte_1
1218, 1453 e 1455 c.c.;
• per l'effetto, condanna il dott. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dei seguenti importi: - € 3.281,60 a titolo di risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale da inabilità temporanea e danno morale;
- € 1.041,92 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da ulteriore inabilità temporanea e da invalidità permanente residua futura;
- € 826,00 a titolo di danno patrimoniale emergente;
- € 20.160,00 a titolo di danno patrimoniale emergente futuro, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati ed interessi al tasso di cui all'art. art. 1284 c.c., comma primo, sulle somme rivalutate anno per anno, il tutto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale alla data della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così ottenuta dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
• rigetta la domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di corrispettivo al dott.
in quanto infondata;
Controparte_1
• rigetta la domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento del Parte_1
saldo delle prestazioni odontoiatriche eseguite dal dott. in quanto Controparte_1
infondata;
• rigetta le reciproche domande ex artt. 89 e 96 c.p.c.;
• accertata l'operatività della assicurazione per la r.c. professionale del dott. CP_1
in forza di polizza r.c. odontoiatra n. 2016.12.300195, condanna
[...] Controparte_2
a manlevare e tenere indenne l'assicurato di quanto questi sarà tenuto a corrispondere
[...]
alla paziente danneggiata a titolo risarcitorio in forza della presente Parte_1
sentenza, fino a concorrenza del massimale pattuito e con applicazione dello scoperto Con contrattuale del con il minimo di € 500,00 e il massimo di € 2.500,00, oltre al carico delle spese legali di soccombenza e della quota di CTU come indicate nei punti seguenti e nei limiti del massimale;
• condanna il dott. a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
distraendone il pagamento in favore del difensore antistatario Avv. Giorgia Alesi, che si liquidano in € 56,12 per esborsi di mediazione obbligatoria, € 786,00 per spese esenti, €
4.544,00 per spese di ausiliari tecnici, € 7.616,00 per compensi di avvocato (così determinati: € 1.701,00 fase studio, € 1.204,00 fase intr., € 1.806,00 fase istr./tratt., €
2.905,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• condanna al rimborso in favore del dott. delle Controparte_2 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese esenti, € 2.550,00 per spese di ausiliario,
€ 7.616,00 per compensi (così determinati: € 1.701,00 fase studio, € 1.204,00 fase intr., €
1.806,00 fase istr./tratt., € 2.905,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
• pone le spese di CTU medico-legale a carico del dott. per la quota Controparte_1 dell'attrice e di per la quota del convenuto, ferma l'operatività della Controparte_2
copertura assicurativa, nei limiti del massimale, quanto alla prima;
• condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una Controparte_1
somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria.
Così è deciso in Pavia, lì 16 giugno 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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