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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere rel. ha pronunziato, all'udienza del 13 marzo 2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 319 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Vincenzo Vito Zaccagnino, come da mandato in atti ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla via E. Ciccotti n. 36/C;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. CP_1
Giampaolo Brienza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, alla via San Remo, n. 67;
APPELLATO
OGGETTO: esonero definitivo dal servizio - appello avverso la sentenza n. 818/2021 del 2.12.2021, del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, respingere la domanda proposta in primo grado da parte ricorrente, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio".
Per l'appellato: “Voglia la Corte d'Appello adita rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, integralmente confermare in ogni sua parte la sentenza n. 818/2021 del tribunale di Potenza con cui veniva accolta la domanda da lui proposta, con vittoria delle competenze di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 14 dicembre 2021, la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., chiedeva che, in accoglimento del proposto gravame, venisse respinta la domanda proposta in primo grado da parte ricorrente, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, depositava memoria CP_1
difensiva in cui concludeva per il rigetto dell'appello, stante la sua infondatezza e per la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 818/2021, del 2.12.2021, il giudice del lavoro presso il Tribunale di
Potenza accoglieva il ricorso proposto da nei confronti della CP_1 Pt_1
e, per l'effetto, ordinava alla resistente la reintegra nel posto di lavoro del
[...]
predetto, in mansioni compatibili con il suo stato di salute, condannandola al pagamento di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto in godimento dalla data della comunicazione iniziale di esonero definitivo dal servizio e fino alla reintegra, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal dovuto al saldo e condanna al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., con ricorso depositato in cancelleria il 14 dicembre 2021, proponeva appello nei confronti del chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, CP_1
venisse respinta la domanda proposta in primo grado da quest'ultimo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il 14 aprile 2022.
A seguito della rituale notifica del ricorso d'appello, con memoria depositata in data
23.03.2022, si costituiva in giudizio CP_1
Dopo una serie di rinvii, disposta la trattazione scritta della controversia in esame per l'odierna udienza, lette le note scritte fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte
d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, sulla scorta delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Con sentenza n. 818/2021, del 2.12.2021, il giudice del lavoro presso il Tribunale di
Potenza accoglieva il ricorso proposto da nei confronti della CP_1 Pt_1
e, per l'effetto, ordinava alla resistente la reintegra nel posto di lavoro del
[...]
predetto, in mansioni compatibili con il suo stato di salute, condannandola al pagamento di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto in godimento dalla data della comunicazione iniziale di esonero definitivo dal servizio e fino alla reintegra, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal dovuto al saldo e condanna al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente aveva agito in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità dell'esonero definitivo dal servizio comunicatogli il 28.12.2020, con decorrenza dal 3.01.2021, in quanto disposto in palese violazione dell'art. 46 del D.L. 18/2020 e per violazione dell'obbligo di repechage.
Secondo il primo giudice, il licenziamento disposto (tale dovendo qualificarsi l'esonero dal servizio senza retribuzione), in quanto adottato in aperto contrasto con la normativa emergenziale di cui all'art. 46 del D.L. n. 18 del 2020, entrata in vigore il 17.03.2020
e convertita con modificazioni nella L. n. 27 del 2020, per come confermata dal D.L.
n. 42 del 2021, era nullo, in quanto in violazione di norma imperativa. La circostanza che il datore di lavoro, pur avendo disposto in via definitiva l'esonero, avesse poi deciso di differirne solo formalmente l'efficacia, confermava tale ricostruzione, in quanto il collocamento forzoso del lavoratore in aspettativa senza assegni costituisce un palese aggiramento della norma imperativa producendo il medesimo risultato che la norma mirava a scongiurare. Precisava in diritto, sempre il primo giudice che, ai sensi dell'art. 1344 c.c., il contratto era nullo quando aveva rappresentato un mezzo per eludere una norma imperativa e, tenuto conto che le norme in materia di contratti sono applicabili agli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, ai sensi dell'art. 1324 c.c, non poteva non farsi rientrare in essi quello di recesso dal rapporto di lavoro di cui si tratta. Non era applicabile alla controversia, dunque, secondo il primo giudice, il regime previsto dall'art. 18 della L. n. 300/1970 con riferimento ai vizi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo atteso che, nella specie, si era in presenza di un recesso non semplicemente illegittimo ma radicalmente nullo.
Tanto premesso, la società appellante si è doluta del pronunciamento suddetto, rivendicando la piena legittimità del suo operato ed evidenziando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione dei fatti e delle prove offerte.
In particolare, alla luce della certificata inidoneità permanente a svolgere le mansioni di conducente di linea del proprio dipendente evidenziava di non avere CP_1
posti disponibili ai quali adibirlo e che, solo dopo avere atteso l'inutile spirare dei termini per la proposizione del ricorso avverso la valutazione medica ed in assenza di ulteriori certificazioni di tal fatta, ha confermato l'esonero dal servizio. Precisava che non si era trattato di licenziamento, per come erroneamente ritenuto dal primo giudice, facendolo decorrere dalla comunicazione iniziale del 28.12.2020, ma che aveva avuto decorrenza dall'1.11.2021, come dalla nota depositata dal lavoratore all'udienza del
2.12.2021. Aggiungeva che, non avendo avuto la possibilità di poter adibire il ad altre mansioni, aveva dovuto fare a meno della sua prestazione CP_1
lavorativa e che, trattandosi di contratto a prestazione corrispettive, tanto aveva determinato la mancata corresponsione della retribuzione.
Ritiene questa Corte che il ragionamento del primo giudice possa essere condiviso, anche alla luce delle censure che si leggono nell'atto di appello, per le ragioni di cui al seguito.
Incontestata è la circostanza che il a partire dal 28.12.2020, veniva CP_1
esonerato dal servizio e privato della retribuzione, a seguito del giudizio di non idoneità permanente al lavoro di cui alla visita medica del 10.12.2020.
Secondo il primo giudice, si era trattato di vero e proprio licenziamento per giustificato motivo oggettivo, tale dovendo qualificarsi l'esonero dal servizio senza retribuzione, recesso adottato in aperto contrasto con la normativa emergenziale di cui all'art. 46 del
D.L. n. 18 del 2020, entrata in vigore il 17.03.2020 e convertita con modificazioni nella
L. n. 27 del 2020, per come confermata dal D.L. n. 42 del 2021 e, pertanto, nullo in quanto in violazione di norma imperativa.
Ha previsto la suddetta norma che: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223 del
1991 è precluso per cinque mesi e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 1966 n. 604. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'art. 7 della L. n. 604 del 1966”. A fronte di tale ricostruzione la ditta appellante, nel rivendicare la piena legittimità del suo operato, si è limitata a sostenere di essere stata costretta a comunicare al CP_1
l'esonero definitivo dal servizio, essendo impossibilitata a ricollocarlo nel contesto aziendale, per le importanti perdite di esercizio subite dal 2018 al 2020, perdite che l'avevano costretta a rimodulare la propria pianta organica.
Ha ribadito che, nel concetto di giustificato motivo di licenziamento, rientrava l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato dall'impresa per la sua più economica gestione e che le scelte organizzative dirette ad una migliore efficienza gestionale e che abbiano comportato la soppressione di un posto di lavoro non potevano essere sindacate dal punto di vista della congruità ed opportunità.
Ritiene questa Corte che le argomentazioni poste a sostegno del proposto gravame, lungi dallo sconfessare il costrutto motivazionale del primo giudice, indirettamente lo confortano, risultando evidente, dalle stesse, che l'esonero definitivo dal servizio disposto nei confronti del altro non è stato che un licenziamento per CP_1
giustificato motivo oggettivo, ovvero proprio quello che la normativa emergenziale di cui sopra aveva inteso impedire nel periodo indicato.
E che tale ricostruzione sia quella corretta emerge ancor più, per come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, dallo slittamento degli effetti dell'esonero di cui si tratta al 31.03.2021, per come comunicato dalla società appellante in data 3.02.2021, ovvero ad epoca successiva a quella di efficacia della normativa emergenziale sopra indicata.
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'appello proposto deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia dichiarato tenuto al versamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 14.12.2021 da in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., nei confronti di avverso la sentenza del CP_1
giudice del lavoro presso il tribunale di Potenza n. 818/2021, del 2.12.2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante la pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 6.946,00, oltre IVA, CPA e CF, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
Potenza, 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere rel. ha pronunziato, all'udienza del 13 marzo 2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 319 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Vincenzo Vito Zaccagnino, come da mandato in atti ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla via E. Ciccotti n. 36/C;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. CP_1
Giampaolo Brienza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, alla via San Remo, n. 67;
APPELLATO
OGGETTO: esonero definitivo dal servizio - appello avverso la sentenza n. 818/2021 del 2.12.2021, del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, respingere la domanda proposta in primo grado da parte ricorrente, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio".
Per l'appellato: “Voglia la Corte d'Appello adita rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, integralmente confermare in ogni sua parte la sentenza n. 818/2021 del tribunale di Potenza con cui veniva accolta la domanda da lui proposta, con vittoria delle competenze di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 14 dicembre 2021, la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., chiedeva che, in accoglimento del proposto gravame, venisse respinta la domanda proposta in primo grado da parte ricorrente, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, depositava memoria CP_1
difensiva in cui concludeva per il rigetto dell'appello, stante la sua infondatezza e per la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 818/2021, del 2.12.2021, il giudice del lavoro presso il Tribunale di
Potenza accoglieva il ricorso proposto da nei confronti della CP_1 Pt_1
e, per l'effetto, ordinava alla resistente la reintegra nel posto di lavoro del
[...]
predetto, in mansioni compatibili con il suo stato di salute, condannandola al pagamento di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto in godimento dalla data della comunicazione iniziale di esonero definitivo dal servizio e fino alla reintegra, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal dovuto al saldo e condanna al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., con ricorso depositato in cancelleria il 14 dicembre 2021, proponeva appello nei confronti del chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, CP_1
venisse respinta la domanda proposta in primo grado da quest'ultimo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il 14 aprile 2022.
A seguito della rituale notifica del ricorso d'appello, con memoria depositata in data
23.03.2022, si costituiva in giudizio CP_1
Dopo una serie di rinvii, disposta la trattazione scritta della controversia in esame per l'odierna udienza, lette le note scritte fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte
d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, sulla scorta delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Con sentenza n. 818/2021, del 2.12.2021, il giudice del lavoro presso il Tribunale di
Potenza accoglieva il ricorso proposto da nei confronti della CP_1 Pt_1
e, per l'effetto, ordinava alla resistente la reintegra nel posto di lavoro del
[...]
predetto, in mansioni compatibili con il suo stato di salute, condannandola al pagamento di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto in godimento dalla data della comunicazione iniziale di esonero definitivo dal servizio e fino alla reintegra, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal dovuto al saldo e condanna al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente aveva agito in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità dell'esonero definitivo dal servizio comunicatogli il 28.12.2020, con decorrenza dal 3.01.2021, in quanto disposto in palese violazione dell'art. 46 del D.L. 18/2020 e per violazione dell'obbligo di repechage.
Secondo il primo giudice, il licenziamento disposto (tale dovendo qualificarsi l'esonero dal servizio senza retribuzione), in quanto adottato in aperto contrasto con la normativa emergenziale di cui all'art. 46 del D.L. n. 18 del 2020, entrata in vigore il 17.03.2020
e convertita con modificazioni nella L. n. 27 del 2020, per come confermata dal D.L.
n. 42 del 2021, era nullo, in quanto in violazione di norma imperativa. La circostanza che il datore di lavoro, pur avendo disposto in via definitiva l'esonero, avesse poi deciso di differirne solo formalmente l'efficacia, confermava tale ricostruzione, in quanto il collocamento forzoso del lavoratore in aspettativa senza assegni costituisce un palese aggiramento della norma imperativa producendo il medesimo risultato che la norma mirava a scongiurare. Precisava in diritto, sempre il primo giudice che, ai sensi dell'art. 1344 c.c., il contratto era nullo quando aveva rappresentato un mezzo per eludere una norma imperativa e, tenuto conto che le norme in materia di contratti sono applicabili agli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, ai sensi dell'art. 1324 c.c, non poteva non farsi rientrare in essi quello di recesso dal rapporto di lavoro di cui si tratta. Non era applicabile alla controversia, dunque, secondo il primo giudice, il regime previsto dall'art. 18 della L. n. 300/1970 con riferimento ai vizi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo atteso che, nella specie, si era in presenza di un recesso non semplicemente illegittimo ma radicalmente nullo.
Tanto premesso, la società appellante si è doluta del pronunciamento suddetto, rivendicando la piena legittimità del suo operato ed evidenziando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione dei fatti e delle prove offerte.
In particolare, alla luce della certificata inidoneità permanente a svolgere le mansioni di conducente di linea del proprio dipendente evidenziava di non avere CP_1
posti disponibili ai quali adibirlo e che, solo dopo avere atteso l'inutile spirare dei termini per la proposizione del ricorso avverso la valutazione medica ed in assenza di ulteriori certificazioni di tal fatta, ha confermato l'esonero dal servizio. Precisava che non si era trattato di licenziamento, per come erroneamente ritenuto dal primo giudice, facendolo decorrere dalla comunicazione iniziale del 28.12.2020, ma che aveva avuto decorrenza dall'1.11.2021, come dalla nota depositata dal lavoratore all'udienza del
2.12.2021. Aggiungeva che, non avendo avuto la possibilità di poter adibire il ad altre mansioni, aveva dovuto fare a meno della sua prestazione CP_1
lavorativa e che, trattandosi di contratto a prestazione corrispettive, tanto aveva determinato la mancata corresponsione della retribuzione.
Ritiene questa Corte che il ragionamento del primo giudice possa essere condiviso, anche alla luce delle censure che si leggono nell'atto di appello, per le ragioni di cui al seguito.
Incontestata è la circostanza che il a partire dal 28.12.2020, veniva CP_1
esonerato dal servizio e privato della retribuzione, a seguito del giudizio di non idoneità permanente al lavoro di cui alla visita medica del 10.12.2020.
Secondo il primo giudice, si era trattato di vero e proprio licenziamento per giustificato motivo oggettivo, tale dovendo qualificarsi l'esonero dal servizio senza retribuzione, recesso adottato in aperto contrasto con la normativa emergenziale di cui all'art. 46 del
D.L. n. 18 del 2020, entrata in vigore il 17.03.2020 e convertita con modificazioni nella
L. n. 27 del 2020, per come confermata dal D.L. n. 42 del 2021 e, pertanto, nullo in quanto in violazione di norma imperativa.
Ha previsto la suddetta norma che: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223 del
1991 è precluso per cinque mesi e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 1966 n. 604. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'art. 7 della L. n. 604 del 1966”. A fronte di tale ricostruzione la ditta appellante, nel rivendicare la piena legittimità del suo operato, si è limitata a sostenere di essere stata costretta a comunicare al CP_1
l'esonero definitivo dal servizio, essendo impossibilitata a ricollocarlo nel contesto aziendale, per le importanti perdite di esercizio subite dal 2018 al 2020, perdite che l'avevano costretta a rimodulare la propria pianta organica.
Ha ribadito che, nel concetto di giustificato motivo di licenziamento, rientrava l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato dall'impresa per la sua più economica gestione e che le scelte organizzative dirette ad una migliore efficienza gestionale e che abbiano comportato la soppressione di un posto di lavoro non potevano essere sindacate dal punto di vista della congruità ed opportunità.
Ritiene questa Corte che le argomentazioni poste a sostegno del proposto gravame, lungi dallo sconfessare il costrutto motivazionale del primo giudice, indirettamente lo confortano, risultando evidente, dalle stesse, che l'esonero definitivo dal servizio disposto nei confronti del altro non è stato che un licenziamento per CP_1
giustificato motivo oggettivo, ovvero proprio quello che la normativa emergenziale di cui sopra aveva inteso impedire nel periodo indicato.
E che tale ricostruzione sia quella corretta emerge ancor più, per come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, dallo slittamento degli effetti dell'esonero di cui si tratta al 31.03.2021, per come comunicato dalla società appellante in data 3.02.2021, ovvero ad epoca successiva a quella di efficacia della normativa emergenziale sopra indicata.
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'appello proposto deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia dichiarato tenuto al versamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 14.12.2021 da in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., nei confronti di avverso la sentenza del CP_1
giudice del lavoro presso il tribunale di Potenza n. 818/2021, del 2.12.2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante la pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 6.946,00, oltre IVA, CPA e CF, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
Potenza, 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo