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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
RG 272 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 272-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F.- P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Gian Franco GATTINO del Foro di Cuneo
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. e P.IVA ), con sede legale a San Controparte_1 P.IVA_2
Secondo di Pinerolo (TO), Via Valpellice n.103B
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 6 maggio 2025 ha Parte_1 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), con sede legale a San Secondo di Pinerolo
[...] P.IVA_2
(TO), Via Valpellice n.103B.
La Cancelleria il 15.5.2025 ha notificato, a mezzo pec, alla società convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza, senza che la società si sia costituita. ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 21.5.2025 ed CP_2
inserita nel fascicolo telematico il 23.5.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 40.220,23 di cui euro 31.567,70 “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 8.652,53 per importi definiti come “a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”.
All'udienza del 17.6.2025, nessuno è comparso per la società convenuta, la parte ricorrente ha insistito nella domanda e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che risulta creditrice, sulla base del decreto ingiuntivo n. 329/2024 del Giudice di Pace di Saluzzo e del successivo atto di precetto, di euro 3.880,71 (doc.6);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a San Secondo di Pinerolo (TO), Via Valpellice n.103B (cfr. visura camerale del 15.5.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII di , attesa la veste e Controparte_1
l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata semplificata, che svolge attività di carpenteria metallica e manutenzioni meccaniche, come risulta dalla visura camerale) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che l'ultimo bilancio depositato dalla società risale all'anno
2020 e che per il triennio antecedente il deposito della domanda (dal 2024 al 2022) non risultano dichiarazioni fiscali, nonostante il perdurare dell'attività dimostrato dal contratto di noleggio stipulato con la ricorrente nel 2023 (doc. 1), così che, tenuto conto dell'onere della prova in capo alla parte convenuta, non può ricavarsi alcun elemento per ritenere provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) n. 1 CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali
2 dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente nonostante l'esiguità dell'ammontare, inferiore a 4.000 euro;
il debito nei confronti dell'erario risultante dall'informativa sopra citata;
il mancato deposito di bilanci dopo il 2020; l'assenza di CP_2 dichiarazioni fiscali nell'ultimo triennio;
la mancata partecipazione al presente procedimento, nonostante l'avvenuta notifica via pec, circostanza che indica in via alternativa il disinteresse per le sorti dell'impresa o l'assenza di lettura della mail;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente e di . CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. e P.IVA , con sede legale a San Secondo di Pinerolo
[...] P.IVA_2
(TO), Via Valpellice n.103B; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore la dott.ssa , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 18 novembre 2025 alle ore 15:45 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le
4 domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti
è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.06.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 272-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F.- P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Gian Franco GATTINO del Foro di Cuneo
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. e P.IVA ), con sede legale a San Controparte_1 P.IVA_2
Secondo di Pinerolo (TO), Via Valpellice n.103B
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 6 maggio 2025 ha Parte_1 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), con sede legale a San Secondo di Pinerolo
[...] P.IVA_2
(TO), Via Valpellice n.103B.
La Cancelleria il 15.5.2025 ha notificato, a mezzo pec, alla società convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza, senza che la società si sia costituita. ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 21.5.2025 ed CP_2
inserita nel fascicolo telematico il 23.5.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 40.220,23 di cui euro 31.567,70 “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 8.652,53 per importi definiti come “a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”.
All'udienza del 17.6.2025, nessuno è comparso per la società convenuta, la parte ricorrente ha insistito nella domanda e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che risulta creditrice, sulla base del decreto ingiuntivo n. 329/2024 del Giudice di Pace di Saluzzo e del successivo atto di precetto, di euro 3.880,71 (doc.6);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a San Secondo di Pinerolo (TO), Via Valpellice n.103B (cfr. visura camerale del 15.5.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII di , attesa la veste e Controparte_1
l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata semplificata, che svolge attività di carpenteria metallica e manutenzioni meccaniche, come risulta dalla visura camerale) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che l'ultimo bilancio depositato dalla società risale all'anno
2020 e che per il triennio antecedente il deposito della domanda (dal 2024 al 2022) non risultano dichiarazioni fiscali, nonostante il perdurare dell'attività dimostrato dal contratto di noleggio stipulato con la ricorrente nel 2023 (doc. 1), così che, tenuto conto dell'onere della prova in capo alla parte convenuta, non può ricavarsi alcun elemento per ritenere provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) n. 1 CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali
2 dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente nonostante l'esiguità dell'ammontare, inferiore a 4.000 euro;
il debito nei confronti dell'erario risultante dall'informativa sopra citata;
il mancato deposito di bilanci dopo il 2020; l'assenza di CP_2 dichiarazioni fiscali nell'ultimo triennio;
la mancata partecipazione al presente procedimento, nonostante l'avvenuta notifica via pec, circostanza che indica in via alternativa il disinteresse per le sorti dell'impresa o l'assenza di lettura della mail;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente e di . CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. e P.IVA , con sede legale a San Secondo di Pinerolo
[...] P.IVA_2
(TO), Via Valpellice n.103B; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore la dott.ssa , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 18 novembre 2025 alle ore 15:45 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le
4 domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti
è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.06.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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