Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 837/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente rel.
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GERLA ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vigevano Via Castellana n. 26/D
nei confronti di
C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. SANTAGOSTINO GIULIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vigevano (PV) –Via D'Avalos n. 23
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“ 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, Parte_1
e Controparte_1
01.01.2020, in via esclusiva alla madre. Il bambino, di conseguenza, manterrà la propria residenza e la propria collocazione presso la madre. Quest'ultima continuerà ad esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale e quindi potrà assumere, anche senza il consenso del padre, ogni decisione nell'interesse del bambino, pure in materia di salute, educazione ed istruzione.
3) Disporre che gli incontri tra padre figlio, che attualmente avvengono in uno spazio neutro, vengano progressivamente liberalizzati secondo le indicazioni che verranno fornite via via dai servizi sociali del Comune di Vigevano;
con la possibilità di prevedere anche incontri padre-figlio alla presenza di operatori qualificati e/o della madre o di altri parenti e successivamente con la possibilità di stabilire incontri al di fuori dello spazio neutro in autonomina, in modo da permettere il consolidamento della relazione padre-figlio ed il graduale recupero ed esercizio delle funzioni genitoriali da parte del
Co sig. confermandosi a tal fine l'incarico già conferito ai competenti servizi sociali presso il Comune di Vigevano
4) Le parti danno atto sin da ora che la previsione di affidamento esclusivo del minore alla madre di cui al precedente punto 2 e la regolamentazione del diritto di visita e frequentazione del padre con il minore sarà oggetto di revisione e modifica in caso di esito positivo del percorso di cui al precedente punto 3 ed al momento della sua conclusione.
5) Il mantenimento indiretto del bambino da parte del padre avverrà con il versamento a favore della madre affidataria, in via anticipata ed entro il giorno 15 di ogni mese, di un assegno di € 200,00 e ciò sino a quando il sig. continuerà Controparte_1
a percepire somme a titolo di stipendio e/o indennità inferiori a € 1.500,00 mensili. Dal momento in cui il dovesse percepire a titolo di stipendio Controparte_1
e/o altri emolumenti somme pari o superiori ad € 1.500,00 mensili, egli si impegna sin d'ora a corrispondere alla madre affidataria, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, la somma di € 250,00, in via anticipata ed entro il giorno 15 di ogni mese.
La madre continuerà a percepire gli assegni familiari. Le spese extra assegno
Pag. 2 di 4 saranno sostenute dai genitori al 50%, secondo i dettami del protocollo in vigore.
6) Le parti danno atto e confermano che il presente accordo attiene esclusivamente all'affidamento del figlio minore, alla regolamentazione del diritto di visita e frequentazione del figlio minore da parte del padre e all'obbligo del concorso al mantenimento del figlio minore da parte del padre e pertanto restano impregiudicati tra le parti i giudizi tra le stesse pendenti in Egitto aventi oggetto diverso da quello di cui al presente accordo
7) Per quanto riguarda le spese legali di questo giudizio, ciascuna parte sosterrà le proprie. La ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio;
la difesa della sig.ra depositerà con nota a parte la richiesta di liquidazione dei propri compensi Pt_1
professionali, da porsi a carico dello Stato.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, con note congiunte depositate il
10.02.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, come, peraltro, concordemente richiesto dalle Parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1
e sposatisi in Egitto, nel
[...] Controparte_1
Pag. 3 di 4 comune di Abo Hammad il 20/06/2018 registrato al n. 12/ 863246, in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia il 22/05/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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