Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/06/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4188/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. 4188/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Parte_1 C.F._1
Saggio e Dario Saggio, sia congiuntamente che disgiuntamente giusta procura in calce all'atto introduttivo di causa, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Lentini (Sr), via
R. da Lentini n. 72;
OPPONENTI
CONTRO
C.F. e P. I. n. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., nonché del suo procuratore, dott. , anche quale rappresentante p.t. di Controparte_2
C.F. e P.I. n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Camilleri, giusta CP_3 P.IVA_2
procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Catania (Ct), via Giacomo Leopardi n. 63;
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.09.2022, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 923/2022 del 13.06.2022, reso dal Tribunale Ordinario di Siracusa,
Giudice dott.ssa Alessia Romeo, nel procedimento R.G. n. 2129/2022, con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della somma di Euro CP_1 Controparte_1
“Piaccia all'On.Le Tribunale di Siracusa adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, preliminarmente revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo N. 932/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa, in data 10.06.2022, depositato in cancelleria in data 13.06.2022,
e notificato il 08.07.2022, per intervenuta prescrizione, come già esposto in parte motiva;
Nel merito revocare e/o annullare il suddetto decreto per le superiori ragioni;
in subordine, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare la somma dovuta in base ai nuovi calcoli che saranno effettuati in corso di causa”. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto i seguenti motivi di opposizione: la prescrizione biennale del credito ingiunto, ai sensi dalla legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017); la mancata ricezione di lettere di messa in mora da parte dell'opposta, anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo;
l'insufficienza ai fini probatori della documentazione prodotta dall'odierna opposta nella fase monitoria, contestando altresì il valore probatorio delle fatture e degli estratti conto prodotti;
infine, ha eccepito l'errata ed illegittima ricostruzione e quantificazione dei consumi di energia elettrica, nonché l'incertezza, l'illiquidità ed l'inesigibilità del credito azionato.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la società opposta, la Controparte_1
quale ha contestato integralmente la domanda di parte opponente evidenziando che il credito azionato
è disceso dall'accertamento del prelievo irregolare di energia elettrica da parte dell'opponente per il periodo dal 23.10.2015 e sino al 9.01.2020 - giusta verbale di verifica n. 655668283, come redatto a seguito del sopralluogo in data 9.01.2020 da parte dei tecnici di E-Distribuzione S.p.A. -, e consequenziale ricostruzione dei consumi in base alla normativa vigente e nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
Pertanto, la società opposta ha chiesto la conferma del decreto opposto – D.I. n. 923/2022 del
13.06.2022 - mediante il rigetto integrale dell'opposizione per infondatezza delle contestazioni formulate da controparte;
in via subordinata, ha chiesto condannarsi parte opponente al pagamento della somma maggiore o minore accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi.
In via istruttoria, concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. e rigettata la richiesta di C.T.U. avanzata da parte opponente – di carattere esplorativo in quanto finalizzata all'esatta ricostruzione dei consumi in contestazione e alla determinazione delle somme eventualmente dovute - , la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'esito dell'udienza del 27.06.2024, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c.., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
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L'opposizione, seppur ammissibile, è infondata.
Preliminarmente si evidenzia che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione
è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “…In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento….”(Cass. Civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. N.
223361/2007; Cass. N. 4867/2006; Casss. N. 18315/2003; Cassazione civile, sez. I, 03/03/2025, n.
5629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita
(ex multis: Cass. CCiv. N. 14594/2012).
Orbene, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di somministrazione di energia elettrica inter partes è pacifica, essendo stata espressamente ammessa da parte opponente;
infatti, il rapporto sottostante di fornitura di energia elettrica, in essere tra la società opposta e la parte attrice-opponente, non risulta contestato.
Entrando nel merito, la società opposta ha fondato la propria pretesa creditoria sulla fattura di somministrazione di energia elettrica n. 89029219032274/A del 27.11.2020 dell'utenza intestata a parte opponente – n. cliente 979468008, codice POD IT001E979468008 - emessa a seguito di accertamento effettuato dal distributore territoriale (E-Distribuzione s.p.a.) di prelievi irregolari effettuati da , come tra l'altro certificato dal relativo estratto scritture contabili Parte_1
autenticato.
La fornitura di energia elettrica nonché il prelievo irregolare, nei termini di cui alla fattura azionata, non sono stati specificamente contestati dalla parte opponente, in quanto questa ultima si è limitata contestare genericamente la ricostruzione dei consumi operata dall'opposta, non contestando nemmeno il verbale di verifica come prodotto in atti dalla società opposta;
l'opponente, inoltre, non ha neanche contestato la conformità dei prezzi al pattuito ovvero ai listini Enel, a mente dell'art. 1561
c.c., se non genericamente i criteri per la ricostruzione dei consumi e la valenza probatoria degli atti posti a fondamento dell'azione monitoria, motivo per il quale la chiesta C.T.U. è stata rigettata in quanto del tutto esplorativa.
Come noto, è principio consolidato quello per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (v. Cass. 9542/2018, Cass. 299/2016, Cass. 14363/2011, Cass. 5915/2011, Cass.
15383/2010, Cass. 5071/09, Cass. 10860/07 e Cass. 8126/04).
La società opposta, a fronte delle eccezioni di parte opponente, ha fornito adeguata prova del suo diritto di credito, suffragando idoneamente la pretesa creditoria già vantata in ricorso, non solo sulla base della fattura commerciale numero n. 89029219032274/A del 27.11.2020 – sollecitata mediante raccomandata inoltrata in data 1.09.2021 - , ma anche mediante la produzione del verbale di verifica n. verifica n. 655668283 del 9.01.2020, nonché dell'estratto autentico notarile dei crediti in contenzioso, atti come già prodotti in monitorio e riprodotti in questa sede (cfr. allegati parte opposta).
Pertanto, la fattura depositata da così come le scritture contabili Controparte_1
prodotte in atti, costituiscono prove sufficienti ad ancorare in modo oggettivo e chiaro gli effettivi consumi dell'opponente con quelli rilevati dall'Ente erogatore.
Tra l'altro, nel caso in esame, deve rilevarsi che l'opponente si è limitato ad enunciare, senza fornire alcun elemento di prova, che il decreto ingiuntivo è stato emesso in base ad una “operazione discrezionale e unilaterale di ricalcolo avvenuto sulla base di consumi presunti e arbitrariamente determinati” nonché senza alcuna “puntuale dimostrazione di come si arrivi alla determinazione della somma richiesta”, concludendo che la stessa società opposta ha fondato la richiesta monitoria “su semplici presunzioni e calcoli unilaterali dei consumi ivi contestati”. Tuttavia, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte opposta si può evincere esattamente il contrario, avendo la stessa parte convenuta-opposta depositato tutta la documentazione contabile probatoria a fondamento del proprio diritto di credito, così assolvendo al proprio onere probatorio.
Infatti, la stessa società opposta ha depositato la fattura azionata ed ha precisato che i consumi erano stati ricostruiti a seguito di una verifica, compiuta da tecnici di E-Distribuzione, nel corso della quale si è dato riscontro di una manomissione del contatore.
Ed invero. Risulta attestato dai tecnici operanti la verifica del complesso di misura riferibile all'opponente in data 23.10.2020 – come rimosso in data 9.01.2020 dall'immobile in testa all'opponente ovverosia dal punto di prelievo in Carlentini (Sr), via Morandi n. 9 contraddistinto con numero POD IT001E979468008 –, come una manomissione sia stata eseguita sullo stesso e precisamente “sulla vite sigillo anteriore e sui tre tenoni posteriori di trattenuta calotta” con un conseguente accertamento di “un errore percentuale sulla registrazione di energia e potenza pari al
(meno) -64,34%”; il tutto con lo scopo di alterare la registrazione di energia e potenza prelevata.
Inoltre, agli atti risultano acquisite sia la denuncia all'autorità giudiziaria, sia una serie di fotografie attestanti l'accertata manomissione del contatore in discussione;
altresì, è stata documentalmente provata da parte della società opposta l'inoltro di una diffida ad adempiere in data 1.09.2021, indirizzata e ricevuta dall'opponente ed avente ad oggetto gli insoluti in contestazione.
Così stando le cose, la ricostruzione dei consumi ha avuto inizio dalla data del 23.10.2015 sino al
9.01.2020 da parte di E-Distribuzione - ovverosia dalla data di inizio del prelievo irregolare ed entro il periodo quinquennale di prescrizione precedente applicabile al caso di specie –, come da allegati in atti ed in base ai criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica stabiliti per la ricostruzione dei consumi in caso di prelievi irregolari o di allacci abusivi, non sussistendo altre disposizioni regolatorie che consentano di determinare a posteriori i consumi di energia elettrica in caso di prelievi illeciti.
L'opponente, rispetto i calcoli compiuti dal distributore della somma riportata nella fattura azionata, non ha allegato agli atti di causa alcuna documentazione idonea a dimostrare i propri assunti. Né sul punto avrebbe potuto supplire una consulenza tecnica d'ufficio, del tutto esplorativa come sopra già affermato.
E' pur vero che di fronte alla contestazione del somministrato, è onere del somministrante fornire prova della corretta entità dei consumi addebitati al cliente, ma tale onere del fornitore sorge solo in presenza di una specifica contestazione della controparte, tale non potendo ritenersi la contestazione del tutto generica operata dall'opponente. In ogni caso, come sopra riportato, la società opposta ha depositato, oltre all'estratto autentico notarile del libro giornale dei crediti in contenzioso (allegato già nella fase monitoria, all. 2), la fattura come emessa sulla base della ricostruzione dei consumi operata dal distributore, nella quale sono dettagliati i consumi ricostruiti relativi al periodo in cui ha avuto luogo il prelievo irregolare dal 23.10.2015 sino al 9.01.2020.
La prova del credito si desume, altresì, dal verbale di verifica effettuata dai tecnici di E-Distribuzione, al quale deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio.
Giova ricordare, sul punto, che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al dipendente addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, poiché tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio, fermo restando la natura di pubblico servizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica svolta, atteso che si tratta di un mercato regolamentato nell'interesse pubblico (Cass. penale n. 7566/2020).
Dunque, al rapporto di verifica n. 655668283 deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio, ovverosia dai funzionari E-Distribuzione, con valore probatorio sull'an e sul quanum debeatur.
Infatti, il verbale di verifica redatto dai verificatori di E-Distribuzione, nell'esercizio del loro specifico compito, ha rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali;
tale qualifica non è stata persa a seguito della privatizzazione del gestore del servizio elettrico, in quanto, secondo il consolidato orientamento del Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato, sentenze nn.
4711/02; 1206/01; 1303/02), la trasformazione di un ente pubblico in società per azioni non comporta, di per sé, il venir meno della qualifica pubblicistica, ove persistano i seguenti presupposti: controllo maggioritario dell'azionista pubblico e perseguimento di finalità d'interesse pubblico.
In ogni caso, la società venditrice si è limitata a raccogliere ed acquisire i dati, quali determinati dalla società distributrice, il cui operato non è dalla stessa sotto tale profilo sindacabile. Inoltre, a fronte delle generiche contestazioni di parte opponente, l'esito dei calcoli effettuati è attendibile, sulla base dei dati oggettivi acquisiti e non contestati nella loro coerenza matematica;
fra l'altro, circa l'accertata manomissione del contatore, parte opponente non ha fornito alcuna prova del diligente esercizio della vigilanza sul misuratore, come atta a precludere la commissione del fatto illecito da parte di terzi soggetti, con conseguente fondatezza della pretesa creditoria della società Controparte_1
[...]
La fattispecie in esame, integrando il prelievo abusivo di energia elettrica, come accertato in sede di verifica del 23.10.2020 a seguito della rimozione del contatore in data 9.01.2020, prevede un regime rigoroso in termini probatori da parte dell'opponente, il quale, tuttavia, non ha fornito alcuna prova che la manomissione sia avvenuta ad opera di un terzo a sua insaputa, nonostante la diligenza richiesta dalla fattispecie in esame affinché intrusioni di terzi non alterino il normale funzionamento del contatore (cfr. Cass. n. 13605/2019).
Deve, dunque, ritenersi fornita dalla società opposta la prova del fatto storico, relativa alla manomissione di cui al rapporto di verifica in atti ed al prelievo illegittimo di energia elettrica;
inoltre, nessun indizio di segno contrario è stato fornito dall'opponente che induca a ritenere che la captazione abusiva di energia elettrica sia avvenuta per un tempo inferiore a quello considerato nella fattura riportante la ricostruzione dei consumi beneficiati dall'opponente.
Infine, non può trovare accoglimento l'eccezione formulata da parte opponente di prescrizione biennale “di ogni presunto diritto di credito vantato dall'opposto nei confronti dell'odierno opponente”, sempre per le ragioni legate all'accertata manomissione del contatore che determinano l'applicazione di un differente termine prescrizionale.
Ed invero. Il termine prescrizionale relativo ai consumi di energia elettrica è stato ridotto da cinque a due anni giusta previsione della legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017); tale novità legislativa riguarda, nello specifico i soli consumi registrati a partire dal 1°.03.2018, continuando ad applicarsi il termine di prescrizione quinquennale per i consumi registrati nelle annualità precedenti l'anno
2018.
Tuttavia, il termine di prescrizione biennale risulta inapplicabile nel caso di specie, come risulta dalla lettera della stessa legge di bilancio 2018, L. 27.12.2015 n. 205, all'art. 1, co.
5 - richiamato anche dalla Deliberazione A.R.E.R.A. n. 97/2018/R/COM del 22 febbraio 2018 - , secondo il quale la prescrizione biennale non è applicabile se “la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dall'utente”, esattamente come nel caso de quo ove la manomissione del contatore risulta ampiamente dimostrata dalla società opposta.
Fra l'altro, la decorrenza del termine prescrizionale risulterebbe interrotto già dalla diffida ad adempiere inoltrata all'opponente giusta raccomandata ricevuta in data 1.09.2021 (cfr. all. 9), in considerazione della data dell'accertamento del prelievo irregolare in data 23.10.2020 e della scadenza della bolletta, come emessa in data 27.11.2020, questa ultima azionata già in monitorio ed avente ad oggetto la ricostruzione in una unica soluzione dei consumi prelevati in maniera illegittima dall'opponente negli ultimi cinque anni dalla scoperta dell'illecito.
Così stando le cose, ne discende il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto n.
923/22 del 13.06.2022, reso dal Tribunale Ordinario di Siracusa nel procedimento R.G. n. 2129/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vanno determinate, in relazione al valore della causa ed in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, nell'importo pari ad Euro 3.387,00, ai valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria e decisoria per le quali ultime si applicano i valori minimi in ragione delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4188/2022 r.g., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 923/22 del 13.06.2022, reso dal Tribunale Ordinario di Siracusa nel procedimento R.G. n. 2129/2022;
- Condanna parte opponente, , alle spese del presente giudizio a favore di parte Parte_1
opposta, che si liquidano in complessivi Euro 3.387,00, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva, se dovuta nella misura di legge, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022.
Così deciso in Siracusa, in data 19.06.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011