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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/08/2025, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6113/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6113/2023 R.G. promossa da
, nato a [...], il [...], C.F. , E_ CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Adelaide Ciulla presso il cui studio in Catania, Piazza Trento
n.2 elegge domicilio;
Opponente
Contro
, nato in [...] il [...], C.F. , res. in Catania CP_1 CodiceFiscale_2
Via Galermo n. 171/E, rappresentato e difeso da se stesso e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Ignazia Maria Di Grazia, elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi in Catania Via Umberto I n. 167, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposto
------------
Conclusioni
All'udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 quinquies cpc.
------------
pagina 1 di 8 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato ha E_ proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1486/2023 RG reso in data 14 marzo
2023, a mezzo del quale il Tribunale di Catania gli ha intimato il pagamento, in favore di
[...]
avvocato, della complessiva somma di €. 5.559,50, oltre interessi legali ed CP_1 accessori, sì come pretesa a titolo di onorario professionale per l'attività stragiudiziale espletata in occasione della stipulazione del contratto del 16 dicembre 2021 a mezzo del quale esso istante, in uno alla moglie separata , ha alienato il diritto di proprietà CP_2 del dato immobile in villa sito in San Gregorio di Catania.
Ha dedotto, a sostegno della domanda, che la addotta attività professionale era stata espletata esclusivamente su incarico della moglie e che nessun mandato era stato da lui conferito. Ha contestato, al contempo, la misura dell'importo preteso.
Integratosi il contraddittorio, si è costituito il quale ha confermato il CP_1 dedotto mandato professionale ed ha ricostruito la vicenda allegando: che, con il contratto preliminare di compravendita del 13.10.2021, e E_
, coniugi legalmente separati e comproprietari in quote indivise, si erano CP_2 obbligati a vendere l'immobile, per il prezzo di €. 930.000,00, in favore di;
Parte_2 che, con la scrittura privata di pari data, i promittenti alienanti avevano concordato una modifica delle condizioni di separazione personale, convenendo, tra l'altro, che, contrariamente all'accordo negoziale in forza del quale il prezzo di vendita sarebbe stato equamente diviso, avrebbe pagato alla moglie in rate mensili la somma E_ di €. 100.000,00 a saldo della propria riconosciuta posizione debitoria;
che, a seguito del primo incontro fissato presso lo studio notarile per concordare le modalità ed i termini dell'atto pubblico di compravendita, il professionista, che fino a quel momento aveva assistito il durante le trattative ed a riguardo della separazione, E_ aveva rinunciato all'incarico; che a tal punto aveva offerto verbalmente il mandato professionale E_ ad esso avvocato, che, per vero, sino a quel momento aveva assistito unicamente la moglie;
pagina 2 di 8 che la prima attività svolta aveva riguardato la rettifica ipocatastale della villa promessa in vendita;
che erano sorti di poi contrasti tra le parti del contratto preliminare, sì come segnati inizialmente dalla lettera dell'11 dicembre 2021 con la quale aveva Parte_2 lamentato l'altrui inadempimento e formulato la richiesta di restituzione della caparra, a sua volta riscontrata da esso professionista, con la PEC del 13 dicembre 2021, sottoscritta pur dal
, di contestazione del dedotto inadempimento e di piena disponibilità al E_ trasferimento per atto pubblico;
che erano seguiti ulteriori interlocuzioni con il professionista incaricato dalla parte promissaria acquirente che si erano concluse, dopo un accesso sui luoghi, nella stipulazione dell'atto pubblico in data 16 dicembre 2021;
che in pari data era stata redatta autonoma scrittura privata, in ordine alla quale esso avvocato aveva speso una volta di più la propria attività professionale in favore di ambedue i promittenti venditori, prescrivente, a parziale modifica di quanto contenuto nell'atto pubblico, la riduzione del prezzo di compravendita di € 20.000,00, per presunte difformità di opere, la fissazione della data di consegna dell'immobile, entro termine perentorio successivo al trasferimento del diritto di proprietà, la consegna in deposito fiduciario della somma di €
50.000,00 all'avvocato Lucchese, professionista incaricato dalla parte acquirente, quale residua parte del prezzo ancora da pagarsi;
che, in occasione del rilascio dell'immobile, era stato sottoscritto dalle parti un verbale di differimento a data successiva da entrambi i venditori e da esso esponente, cui aveva fatto seguito la successiva PEC del 20.01.2022, a firma del professionista nell'interesse di ambedue i coniugi, contenente l'invito a fissare una nuova data per la consegna del bene e la contestuale restituzione della somma ancora dovuta;
che l'incontro definitivo era avvenuto nello studio dell'avv.to Lucchese in data 27 gennaio
2022; che, essendo impedita per tale data, aveva conferito il 25 gennaio 2022 ad CP_2 esso avvocato apposita delega scritta alla sottoscrizione del verbale di rilascio, su espressa richiesta della , in ragione del fatto che, dovendosi in occasione del rilascio pagare il Pt_2 residuo prezzo di €. 50.000,00 (€ 25.000,00 a testa, per ciascuno dei coniugi), giammai avrebbesi potuto rilasciare quietanza senza mandato specifico a incassare;
pagina 3 di 8 che nella indicata data del 27 gennaio 2022 era stato perfezionato il formale rilascio dell'immobile e la restituzione del residuo prezzo, alla presenza di esso professionista, nell'interesse di entrambi i venditori, e dello stesso il quale pure si era allontanato E_ nel corso delle operazioni di verifica dei luoghi per ragioni personali non senza sottoscrivere comunque il verbale;
che in tal occasione il lo aveva invitato ad incassare la quota parte di prezzo E_ per suo conto;
che il relativo verbale di consegna e rilascio era stato sottoscritto, oltre che da esso professionista, dalla , accompagnata dal compagno di vita, dall'avv. Enrico Lucchese Pt_2
e dall'avv. LO Romeo, professionista chiamato a supporto della difesa di parte acquirente;
che, in adempimento dell'incarico, esso professionista aveva curato la consegna del danaro, se pur in due momenti distinti, dapprima alla e di poi al;
CP_2 E_ che, avendo l'esponente concluso la propria attività professionale, aveva chiesto ed ottenuto il pagamento della quota di compensi di pertinenza di;
CP_2 che, per contro, aveva rifiutato, senza addurre alcuna ragione, il E_ pagamento della propria parte, se pur quantificata in misura estremamente benevola.
Tutto ciò premesso, chiedeva il rigetto della proposta opposizione.
Con l'ordinanza del 16 novembre 2023 l'adito Giudice ammetteva l'articolata prova orale.
La causa, all'udienza del 2 luglio 2025, è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 quinquies cpc.
-----------
Motivi della decisione
Si controverte, nella controversia dedotta in giudizio, dei compensi professionali per l'attività stragiudiziale che , avvocato, ha dichiarato di avere svolto a riguardo CP_1 della stipulazione del contratto del 16 dicembre 2021 a mezzo del quale , E_ in uno alla moglie separata , ha alienato il diritto di proprietà del dato immobile in CP_2 villa sito in San Gregorio di Catania.
pagina 4 di 8 Il creditore istante, officiato dell'incarico dalla adduce di avere espletato il mandato CP_2 anche per conto e su incarico del , a seguito della rinuncia della precedente E_ professionista, allorquando, in epoca successiva alla stipulazione del contratto preliminare del
13 ottobre 2021, si sono avviate le trattative per definire le modalità ed i termini di formalizzazione dell'atto pubblico.
L'assunto è, alla stregua delle evidenze processuali, fondato.
Si è trattato, nello specifico, della cura della pratica di rettifica ipocatastale della villa promessa in vendita e della risoluzione dei contrasti insorti tra le parti in ordine ai tempi, allo stato dell'immobile ed al pagamento del prezzo.
Le risultanze in atti attestano, quanto al primo profilo, che ebbe ad CP_1 incaricare il visurista e che nel dato periodo si recò Persona_1 E_ nello studio professionale per interloquire in ordine alla relativa pratica (deposizione di
, collega di studio di : “è capitato che fossi chiamato Testimone_1 CP_1 dall'avv.to ed invitato a contattare il visurista su questioni che CP_1 Persona_1 riguardavano l'immobile”).
Acclarano, altresì, quanto alla seconda ben più rilevante attività, la piena partecipazione di alla vicenda negoziale che ebbe termine con la stipulazione dell'atto E_ pubblico.
Ancora : “So che in quei giorni della metà del mese di dicembre 2021 si Testimone_1 stava trattando la vendita di un bene in comune tra i coniugi allora già separati e CP_2
. L'avv.to assisteva dapprima la sig.ra Ricordo che venne in E_ CP_1 CP_2 studio in quei giorni il e poi anche altre volte successivamente da solo”: se pur il E_ teste ha precisato di non essere stato giammai presente ai colloqui, è di tutta evidenza che, non essendo state dedotte ragioni altre, l'interesse del a praticare lo studio E_ professionale non poteva che essere quello afferente alla vendita.
Di poi, vi è dimostrazione dell'attività espletata dal a seguito delle contestazioni CP_1 dell'allora promittente acquirente circa i presunti vizi dell'immobile, a riguardo del funzionamento dell'impianto fotovoltaico e delle date difformità urbanistiche, e della pagina 5 di 8 conseguente richiesta di restituzione della caparra (cfr. la lettera dell'11 dicembre 2021), riscontrata dal professionista, con la PEC del 13 dicembre 2021 sottoscritta pure dal
, di contestazione del dedotto inadempimento e di piena disponibilità al E_ trasferimento per atto pubblico: la sottoscrizione personale del denuncia a chiare E_ lettere, una volta di più, la piena partecipazione della parte odierna opponente all'espletamento dell'incarico, in uno all'interesse di addivenire alla conclusione dell'affare e superare gli addebiti proprio con l'assistenza del difensore.
E' seguita, per quanto è dato di riscontrare in atti, la replica a firma del procuratore della
, ancora una volta indirizzata al ed infine la stipulazione in data 16 Pt_2 CP_1 dicembre 2021 dell'atto pubblico ed, in pari data, dell'autonoma scrittura privata, prescrivente,
a parziale modifica di quanto contenuto nell'atto pubblico, la riduzione del prezzo di compravendita di € 20.000,00, per presunte difformità di opere, la fissazione della data di consegna dell'immobile, entro termine perentorio successivo al trasferimento del diritto di proprietà, la consegna in deposito fiduciario della somma di € 50.000,00 all'avvocato
Lucchese, professionista incaricato dalla parte acquirente, quale residua parte del prezzo ancora da pagarsi: la sottoscrizione di tale ultima da parte del certifica l'impegno CP_1 professionale speso per il raggiungimento del accordo correttivo.
Resta la vicenda relativa al rilascio della villa ed alla consegna del residuo prezzo.
Il rilascio avvenne il 27 gennaio 2022 alla presenza, oltre che dei difensori della parte acquirente, e del , il quale pure si allontanava nel corso delle operazioni di verifica E_ dei luoghi per ragioni personali non senza sottoscrivere comunque il verbale, dello stesso professionista, anche quale delegato di , impossibilitata a comparire: che sia CP_2 stato espressamente officiato o meno, nella data occasione, ritirò, a titolo di CP_1 saldo prezzo, i due assegni di €. 25.000,00 l'uno, che ebbe a consegnare in due momenti distinti, dapprima alla e di poi al . CP_2 E_
In ordine alla dedotta circostanza, il teste LO Romeo, presente ai fatti, ha confermato che la consegna delle chiavi ed il ritiro dei due assegni circolari intestati alle parti venditrici venne curato da e, quanto all'allontanamento, ha riferito: “Il sig. CP_1
aveva assai premura. Disse al “faccia tutto lei” anche perché promise E_ CP_1 che avrebbe successivamente consegnato il resto delle chiavi al momento mancanti all'avv.to
nel cui studio io le ritirai”. CP_1
pagina 6 di 8 Il teste dichiara di suo: “Per quello che mi consta, intorno alla metà del mese di Tes_1 gennaio 2022, il si recò in studio ed uscì avendo in mano una busta che E_ precedentemente era stata prelevata dalla cassaforte dello studio. Ricordo che in quell'occasione l'avv.to che doveva allontanarsi momentaneamente dallo studio CP_1 consegnò a me quella busta dicendomi che se fosse venuto il ed avesse avuto E_ fretta gliela avrei consegnata io. Ciò non avvenne perché il rientrò per tempo”. CP_1
Il complesso delle risultanze processuali come sopra ricostruite attesta, a parere del
Tribunale, il pieno coinvolgimento di all'attività espletata da E_ [...] nella data occasione, in essa compresa la rettificazione ipocatastale, la CP_1 modificazione delle pattuizioni dell'atto pubblico di trasferimento, le operazioni di rilascio dell'immobile e di consegna del residuo prezzo di vendita.
Tale partecipazione, invero, null'altra ragione può avere avuto che il sottinteso conferimento del mandato professionale che nella fase iniziale della vendita, per vero culminata nella stipulazione del contratto preliminare, era stato conferito ad altro difensore, di poi defilatosi per ragioni di opportunità: ragione che è ragionevole ritenere sia rimasta attuale nella fase delicata del perfezionamento dell'affare, a fronte delle insorte difficoltà, sì da muovere il ad affidare il mandato al già incaricato professionista della moglie, nei E_ cui confronti mai aveva manifestato opposizioni e/o ostilità.
Affermato che debba essere il diritto di al compenso professionale, la CP_1 relativa misura ben può essere determinata nell'importo ingiunto.
Le tabelle risalenti al 2018, e lo scaglione per affari di valore da €. 520.000 ad €.
1.000.000 (il prezzo della compravendita era di €. 930.000,00), comportano un compenso tabellare, comprensivo delle spese generali al 15 %, pari ad €. 8.775,65.
Ad esso vanno aggiunti €. 58.00 per spese.
Il totale ammonta ad €. 8.833,65.
Avendo riscosso l'importo di pertinenza di , CP_1 CP_2 [...]
è oggi tenuto al pagamento della metà, segnatamente €. 4.416,82, oltre accessori. E_
Trattandosi di importo, sia pur di poco, superiore a quello ingiunto, non resta che rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente alla refusione delle pagina 7 di 8 spese processuali (DM 127/2022 – compensi medi - scaglione €. 5.200/€. 26.000 – tutte le fasi processuali).
Va accolta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 uc cpc. E' noto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 2018 n.
8064), agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione: in tale ultima negligente si connota, la condotta di e tanto E_ basta per condannarlo, in accoglimento della spiegata domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, al pagamento, in aggiunta alle spese processuali, di una somma equitativamente determinata nella misura della metà dell'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6113/2023 RG, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da e lo condanna alla refusione, in E_ favore di , delle spese processuali che si liquidano in €. 5.077,00, oltre iva, CP_1 cpa e spese generali.
Condanna al pagamento, in favore di , dell'importo E_ CP_1 di €. 2.538,50 oltre interessi legali, in forza dell'art. 96 comma 3° cpc.
Così deciso in Catania, il 4 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6113/2023 R.G. promossa da
, nato a [...], il [...], C.F. , E_ CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Adelaide Ciulla presso il cui studio in Catania, Piazza Trento
n.2 elegge domicilio;
Opponente
Contro
, nato in [...] il [...], C.F. , res. in Catania CP_1 CodiceFiscale_2
Via Galermo n. 171/E, rappresentato e difeso da se stesso e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Ignazia Maria Di Grazia, elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi in Catania Via Umberto I n. 167, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposto
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Conclusioni
All'udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 quinquies cpc.
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pagina 1 di 8 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato ha E_ proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1486/2023 RG reso in data 14 marzo
2023, a mezzo del quale il Tribunale di Catania gli ha intimato il pagamento, in favore di
[...]
avvocato, della complessiva somma di €. 5.559,50, oltre interessi legali ed CP_1 accessori, sì come pretesa a titolo di onorario professionale per l'attività stragiudiziale espletata in occasione della stipulazione del contratto del 16 dicembre 2021 a mezzo del quale esso istante, in uno alla moglie separata , ha alienato il diritto di proprietà CP_2 del dato immobile in villa sito in San Gregorio di Catania.
Ha dedotto, a sostegno della domanda, che la addotta attività professionale era stata espletata esclusivamente su incarico della moglie e che nessun mandato era stato da lui conferito. Ha contestato, al contempo, la misura dell'importo preteso.
Integratosi il contraddittorio, si è costituito il quale ha confermato il CP_1 dedotto mandato professionale ed ha ricostruito la vicenda allegando: che, con il contratto preliminare di compravendita del 13.10.2021, e E_
, coniugi legalmente separati e comproprietari in quote indivise, si erano CP_2 obbligati a vendere l'immobile, per il prezzo di €. 930.000,00, in favore di;
Parte_2 che, con la scrittura privata di pari data, i promittenti alienanti avevano concordato una modifica delle condizioni di separazione personale, convenendo, tra l'altro, che, contrariamente all'accordo negoziale in forza del quale il prezzo di vendita sarebbe stato equamente diviso, avrebbe pagato alla moglie in rate mensili la somma E_ di €. 100.000,00 a saldo della propria riconosciuta posizione debitoria;
che, a seguito del primo incontro fissato presso lo studio notarile per concordare le modalità ed i termini dell'atto pubblico di compravendita, il professionista, che fino a quel momento aveva assistito il durante le trattative ed a riguardo della separazione, E_ aveva rinunciato all'incarico; che a tal punto aveva offerto verbalmente il mandato professionale E_ ad esso avvocato, che, per vero, sino a quel momento aveva assistito unicamente la moglie;
pagina 2 di 8 che la prima attività svolta aveva riguardato la rettifica ipocatastale della villa promessa in vendita;
che erano sorti di poi contrasti tra le parti del contratto preliminare, sì come segnati inizialmente dalla lettera dell'11 dicembre 2021 con la quale aveva Parte_2 lamentato l'altrui inadempimento e formulato la richiesta di restituzione della caparra, a sua volta riscontrata da esso professionista, con la PEC del 13 dicembre 2021, sottoscritta pur dal
, di contestazione del dedotto inadempimento e di piena disponibilità al E_ trasferimento per atto pubblico;
che erano seguiti ulteriori interlocuzioni con il professionista incaricato dalla parte promissaria acquirente che si erano concluse, dopo un accesso sui luoghi, nella stipulazione dell'atto pubblico in data 16 dicembre 2021;
che in pari data era stata redatta autonoma scrittura privata, in ordine alla quale esso avvocato aveva speso una volta di più la propria attività professionale in favore di ambedue i promittenti venditori, prescrivente, a parziale modifica di quanto contenuto nell'atto pubblico, la riduzione del prezzo di compravendita di € 20.000,00, per presunte difformità di opere, la fissazione della data di consegna dell'immobile, entro termine perentorio successivo al trasferimento del diritto di proprietà, la consegna in deposito fiduciario della somma di €
50.000,00 all'avvocato Lucchese, professionista incaricato dalla parte acquirente, quale residua parte del prezzo ancora da pagarsi;
che, in occasione del rilascio dell'immobile, era stato sottoscritto dalle parti un verbale di differimento a data successiva da entrambi i venditori e da esso esponente, cui aveva fatto seguito la successiva PEC del 20.01.2022, a firma del professionista nell'interesse di ambedue i coniugi, contenente l'invito a fissare una nuova data per la consegna del bene e la contestuale restituzione della somma ancora dovuta;
che l'incontro definitivo era avvenuto nello studio dell'avv.to Lucchese in data 27 gennaio
2022; che, essendo impedita per tale data, aveva conferito il 25 gennaio 2022 ad CP_2 esso avvocato apposita delega scritta alla sottoscrizione del verbale di rilascio, su espressa richiesta della , in ragione del fatto che, dovendosi in occasione del rilascio pagare il Pt_2 residuo prezzo di €. 50.000,00 (€ 25.000,00 a testa, per ciascuno dei coniugi), giammai avrebbesi potuto rilasciare quietanza senza mandato specifico a incassare;
pagina 3 di 8 che nella indicata data del 27 gennaio 2022 era stato perfezionato il formale rilascio dell'immobile e la restituzione del residuo prezzo, alla presenza di esso professionista, nell'interesse di entrambi i venditori, e dello stesso il quale pure si era allontanato E_ nel corso delle operazioni di verifica dei luoghi per ragioni personali non senza sottoscrivere comunque il verbale;
che in tal occasione il lo aveva invitato ad incassare la quota parte di prezzo E_ per suo conto;
che il relativo verbale di consegna e rilascio era stato sottoscritto, oltre che da esso professionista, dalla , accompagnata dal compagno di vita, dall'avv. Enrico Lucchese Pt_2
e dall'avv. LO Romeo, professionista chiamato a supporto della difesa di parte acquirente;
che, in adempimento dell'incarico, esso professionista aveva curato la consegna del danaro, se pur in due momenti distinti, dapprima alla e di poi al;
CP_2 E_ che, avendo l'esponente concluso la propria attività professionale, aveva chiesto ed ottenuto il pagamento della quota di compensi di pertinenza di;
CP_2 che, per contro, aveva rifiutato, senza addurre alcuna ragione, il E_ pagamento della propria parte, se pur quantificata in misura estremamente benevola.
Tutto ciò premesso, chiedeva il rigetto della proposta opposizione.
Con l'ordinanza del 16 novembre 2023 l'adito Giudice ammetteva l'articolata prova orale.
La causa, all'udienza del 2 luglio 2025, è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 quinquies cpc.
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Motivi della decisione
Si controverte, nella controversia dedotta in giudizio, dei compensi professionali per l'attività stragiudiziale che , avvocato, ha dichiarato di avere svolto a riguardo CP_1 della stipulazione del contratto del 16 dicembre 2021 a mezzo del quale , E_ in uno alla moglie separata , ha alienato il diritto di proprietà del dato immobile in CP_2 villa sito in San Gregorio di Catania.
pagina 4 di 8 Il creditore istante, officiato dell'incarico dalla adduce di avere espletato il mandato CP_2 anche per conto e su incarico del , a seguito della rinuncia della precedente E_ professionista, allorquando, in epoca successiva alla stipulazione del contratto preliminare del
13 ottobre 2021, si sono avviate le trattative per definire le modalità ed i termini di formalizzazione dell'atto pubblico.
L'assunto è, alla stregua delle evidenze processuali, fondato.
Si è trattato, nello specifico, della cura della pratica di rettifica ipocatastale della villa promessa in vendita e della risoluzione dei contrasti insorti tra le parti in ordine ai tempi, allo stato dell'immobile ed al pagamento del prezzo.
Le risultanze in atti attestano, quanto al primo profilo, che ebbe ad CP_1 incaricare il visurista e che nel dato periodo si recò Persona_1 E_ nello studio professionale per interloquire in ordine alla relativa pratica (deposizione di
, collega di studio di : “è capitato che fossi chiamato Testimone_1 CP_1 dall'avv.to ed invitato a contattare il visurista su questioni che CP_1 Persona_1 riguardavano l'immobile”).
Acclarano, altresì, quanto alla seconda ben più rilevante attività, la piena partecipazione di alla vicenda negoziale che ebbe termine con la stipulazione dell'atto E_ pubblico.
Ancora : “So che in quei giorni della metà del mese di dicembre 2021 si Testimone_1 stava trattando la vendita di un bene in comune tra i coniugi allora già separati e CP_2
. L'avv.to assisteva dapprima la sig.ra Ricordo che venne in E_ CP_1 CP_2 studio in quei giorni il e poi anche altre volte successivamente da solo”: se pur il E_ teste ha precisato di non essere stato giammai presente ai colloqui, è di tutta evidenza che, non essendo state dedotte ragioni altre, l'interesse del a praticare lo studio E_ professionale non poteva che essere quello afferente alla vendita.
Di poi, vi è dimostrazione dell'attività espletata dal a seguito delle contestazioni CP_1 dell'allora promittente acquirente circa i presunti vizi dell'immobile, a riguardo del funzionamento dell'impianto fotovoltaico e delle date difformità urbanistiche, e della pagina 5 di 8 conseguente richiesta di restituzione della caparra (cfr. la lettera dell'11 dicembre 2021), riscontrata dal professionista, con la PEC del 13 dicembre 2021 sottoscritta pure dal
, di contestazione del dedotto inadempimento e di piena disponibilità al E_ trasferimento per atto pubblico: la sottoscrizione personale del denuncia a chiare E_ lettere, una volta di più, la piena partecipazione della parte odierna opponente all'espletamento dell'incarico, in uno all'interesse di addivenire alla conclusione dell'affare e superare gli addebiti proprio con l'assistenza del difensore.
E' seguita, per quanto è dato di riscontrare in atti, la replica a firma del procuratore della
, ancora una volta indirizzata al ed infine la stipulazione in data 16 Pt_2 CP_1 dicembre 2021 dell'atto pubblico ed, in pari data, dell'autonoma scrittura privata, prescrivente,
a parziale modifica di quanto contenuto nell'atto pubblico, la riduzione del prezzo di compravendita di € 20.000,00, per presunte difformità di opere, la fissazione della data di consegna dell'immobile, entro termine perentorio successivo al trasferimento del diritto di proprietà, la consegna in deposito fiduciario della somma di € 50.000,00 all'avvocato
Lucchese, professionista incaricato dalla parte acquirente, quale residua parte del prezzo ancora da pagarsi: la sottoscrizione di tale ultima da parte del certifica l'impegno CP_1 professionale speso per il raggiungimento del accordo correttivo.
Resta la vicenda relativa al rilascio della villa ed alla consegna del residuo prezzo.
Il rilascio avvenne il 27 gennaio 2022 alla presenza, oltre che dei difensori della parte acquirente, e del , il quale pure si allontanava nel corso delle operazioni di verifica E_ dei luoghi per ragioni personali non senza sottoscrivere comunque il verbale, dello stesso professionista, anche quale delegato di , impossibilitata a comparire: che sia CP_2 stato espressamente officiato o meno, nella data occasione, ritirò, a titolo di CP_1 saldo prezzo, i due assegni di €. 25.000,00 l'uno, che ebbe a consegnare in due momenti distinti, dapprima alla e di poi al . CP_2 E_
In ordine alla dedotta circostanza, il teste LO Romeo, presente ai fatti, ha confermato che la consegna delle chiavi ed il ritiro dei due assegni circolari intestati alle parti venditrici venne curato da e, quanto all'allontanamento, ha riferito: “Il sig. CP_1
aveva assai premura. Disse al “faccia tutto lei” anche perché promise E_ CP_1 che avrebbe successivamente consegnato il resto delle chiavi al momento mancanti all'avv.to
nel cui studio io le ritirai”. CP_1
pagina 6 di 8 Il teste dichiara di suo: “Per quello che mi consta, intorno alla metà del mese di Tes_1 gennaio 2022, il si recò in studio ed uscì avendo in mano una busta che E_ precedentemente era stata prelevata dalla cassaforte dello studio. Ricordo che in quell'occasione l'avv.to che doveva allontanarsi momentaneamente dallo studio CP_1 consegnò a me quella busta dicendomi che se fosse venuto il ed avesse avuto E_ fretta gliela avrei consegnata io. Ciò non avvenne perché il rientrò per tempo”. CP_1
Il complesso delle risultanze processuali come sopra ricostruite attesta, a parere del
Tribunale, il pieno coinvolgimento di all'attività espletata da E_ [...] nella data occasione, in essa compresa la rettificazione ipocatastale, la CP_1 modificazione delle pattuizioni dell'atto pubblico di trasferimento, le operazioni di rilascio dell'immobile e di consegna del residuo prezzo di vendita.
Tale partecipazione, invero, null'altra ragione può avere avuto che il sottinteso conferimento del mandato professionale che nella fase iniziale della vendita, per vero culminata nella stipulazione del contratto preliminare, era stato conferito ad altro difensore, di poi defilatosi per ragioni di opportunità: ragione che è ragionevole ritenere sia rimasta attuale nella fase delicata del perfezionamento dell'affare, a fronte delle insorte difficoltà, sì da muovere il ad affidare il mandato al già incaricato professionista della moglie, nei E_ cui confronti mai aveva manifestato opposizioni e/o ostilità.
Affermato che debba essere il diritto di al compenso professionale, la CP_1 relativa misura ben può essere determinata nell'importo ingiunto.
Le tabelle risalenti al 2018, e lo scaglione per affari di valore da €. 520.000 ad €.
1.000.000 (il prezzo della compravendita era di €. 930.000,00), comportano un compenso tabellare, comprensivo delle spese generali al 15 %, pari ad €. 8.775,65.
Ad esso vanno aggiunti €. 58.00 per spese.
Il totale ammonta ad €. 8.833,65.
Avendo riscosso l'importo di pertinenza di , CP_1 CP_2 [...]
è oggi tenuto al pagamento della metà, segnatamente €. 4.416,82, oltre accessori. E_
Trattandosi di importo, sia pur di poco, superiore a quello ingiunto, non resta che rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente alla refusione delle pagina 7 di 8 spese processuali (DM 127/2022 – compensi medi - scaglione €. 5.200/€. 26.000 – tutte le fasi processuali).
Va accolta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 uc cpc. E' noto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 2018 n.
8064), agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione: in tale ultima negligente si connota, la condotta di e tanto E_ basta per condannarlo, in accoglimento della spiegata domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, al pagamento, in aggiunta alle spese processuali, di una somma equitativamente determinata nella misura della metà dell'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6113/2023 RG, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da e lo condanna alla refusione, in E_ favore di , delle spese processuali che si liquidano in €. 5.077,00, oltre iva, CP_1 cpa e spese generali.
Condanna al pagamento, in favore di , dell'importo E_ CP_1 di €. 2.538,50 oltre interessi legali, in forza dell'art. 96 comma 3° cpc.
Così deciso in Catania, il 4 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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