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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 72/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 72/2021 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte,
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in RT
Alvignano al C.so Umberto I° n. 427, presso lo studio dell'Avv. Pietro Ugo Della Morte che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giuliana Sardelli, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], CP
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.1.2021, premesso di aver RT
contratto matrimonio concordatario con in data 30/06/2012 e che CP dall'unione era nata la figlia in data 13/12/2016, ha dedotto che la convivenza Per_1
familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito;
2) assegnare alla ricorrente la casa coniugale di sua proprietà; 3) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia con residenza stabile presso la madre, regolamentando il diritto di visita Per_1
paterno; 4) disporre a carico del resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della minore pari ad euro 700,00 mensili, da corrispondere Per_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile in base agli indici Istat, oltre il
70% ( in considerazione della differenza di redditi dei due coniugi) delle spese mediche, scolastiche e straordinarie;
l'assegno familiare per il minore spetterà alla madre che percepisce il minor reddito;
5) disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 600,00 mensili, da rivalutare secondo gli indici Istat.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, non si costituiva , CP ma compariva personalmente all'udienza presidenziale, non opponendosi alla pronuncia di separazione.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto della figlia, con collocazione presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente reclamava l'ordinanza presidenziale e la Corte di Appello di Roma modificava la somma dovuta dal padre per contributo al mantenimento della minore, fissandolo in € 450,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Radicatosi il
2 contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
Con ordinanza del 22.9.2022 veniva dichiarata la contumacia del convenuto e ordinato alla di corrispondere direttamente a , nata a [...] CP_2 RT
il 1.4.1984, alle stesse scadenze previste per la corresponsione dello stipendio, la somma mensile di € 450,00, oltre rivalutazione istat, quale importo dovutole per il mantenimento della figlia minore, detraendola dagli importi a qualsiasi titolo spettanti a nato a [...] l'[...]. All'udienza cartolare del 26.3.2025 la causa CP
veniva riservata per la decisione.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento.
Come noto, “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”. (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27955 del
23 settembre 2022). Inoltre, è stato sottolineato che “Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
3 l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27952 del 23 settembre 2022).
Nel caso di specie, la prova testimoniale espletata con la teste di parte ricorrente ha confermato la circostanza relativa alla relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente in costanza di matrimonio. Tale circostanza trova altresì riscontro nella documentazione prodotta in allegato al ricorso.
Ne consegue che risulta essere stata adeguatamente soddisfatta la prova dell'efficienza causale dei comportamenti lamentati sulla rottura del rapporto matrimoniale e sull'intollerabilità della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi l'addebitabilità della separazione al marito.
In merito all'affidamento collocamento e disciplina del diritto di visita paterno, va premesso quanto segue.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., deve osservarsi, in linea generale, che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che
“l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non
è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse” (Cass. n. 5108 del 29/03/2012), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere
4 sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 24526 del 2010). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Tanto premesso, nel caso di specie, si ritiene che risponda al migliore interesse della figlia minore confermare l'ordinanza presidenziale con riferimento all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, al collocamento presso la madre e alla disciplina del diritto di vista paterno da svolgersi secondo il vigente calendario di incontri, in difetto di elementi sopravvenuti.
Quanto agli aspetti economici, occorre premettere che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, alla quale si ritiene di aderire (cfr tra le altre Cass. n.
2011/1611; 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007; 24498/2006;
18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005;
19291/2005) “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati
5 numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta che le risorse del marito sono significativamente superiori a quelli della coniuge (circa 26.000 € netti annui a fronte di circa 10000 €) e questo giustifica un maggior contributo del padre al mantenimento della figlia anche in relazione alle modalità di permanenza della minore presso ciascun genitore.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che vada confermata l'ordinanza della Corte d'Appello del 24.02.2022 che ha rideterminato nell'importo di 450,00 € mensili il contributo paterno dovuto per il mantenimento di , oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie. Infine, si reputa congruo che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per la minore. Va altresì confermata l'ordinanza del 22.9.2022 con riferimento all'ordine di versamento diretto al datore di lavoro del convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il da nei confronti di RT CP
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e RT CP
, come in epigrafe generalizzati, con addebito al marito;
[...]
2) conferma l'ordinanza presidenziale del 13.06.2021 con riferimento all'affidamento condiviso, al collocamento presso la madre, all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e alla regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) conferma l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 24.02.2022 con riferimento all'obbligo a carico di di versare alla ricorrente CP
l'importo mensile di euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) conferma l'ordinanza del 22.9.2022 con riferimento all'ordine di versamento diretto al datore di lavoro del convenuto;
6 5) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in Cassino il 30/06/2012, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cassino dell'anno 2012, al n. 23, parte II, serie A);
6) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente,
che liquida in euro 3809,00 per compensi ed euro 98,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Cassino, 2/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 72/2021 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte,
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in RT
Alvignano al C.so Umberto I° n. 427, presso lo studio dell'Avv. Pietro Ugo Della Morte che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giuliana Sardelli, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], CP
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.1.2021, premesso di aver RT
contratto matrimonio concordatario con in data 30/06/2012 e che CP dall'unione era nata la figlia in data 13/12/2016, ha dedotto che la convivenza Per_1
familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito;
2) assegnare alla ricorrente la casa coniugale di sua proprietà; 3) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia con residenza stabile presso la madre, regolamentando il diritto di visita Per_1
paterno; 4) disporre a carico del resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della minore pari ad euro 700,00 mensili, da corrispondere Per_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile in base agli indici Istat, oltre il
70% ( in considerazione della differenza di redditi dei due coniugi) delle spese mediche, scolastiche e straordinarie;
l'assegno familiare per il minore spetterà alla madre che percepisce il minor reddito;
5) disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 600,00 mensili, da rivalutare secondo gli indici Istat.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, non si costituiva , CP ma compariva personalmente all'udienza presidenziale, non opponendosi alla pronuncia di separazione.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto della figlia, con collocazione presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente reclamava l'ordinanza presidenziale e la Corte di Appello di Roma modificava la somma dovuta dal padre per contributo al mantenimento della minore, fissandolo in € 450,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Radicatosi il
2 contraddittorio innanzi al G.I., venivano concessi i termini per le memorie integrative e successivamente quelli ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
Con ordinanza del 22.9.2022 veniva dichiarata la contumacia del convenuto e ordinato alla di corrispondere direttamente a , nata a [...] CP_2 RT
il 1.4.1984, alle stesse scadenze previste per la corresponsione dello stipendio, la somma mensile di € 450,00, oltre rivalutazione istat, quale importo dovutole per il mantenimento della figlia minore, detraendola dagli importi a qualsiasi titolo spettanti a nato a [...] l'[...]. All'udienza cartolare del 26.3.2025 la causa CP
veniva riservata per la decisione.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento.
Come noto, “in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”. (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27955 del
23 settembre 2022). Inoltre, è stato sottolineato che “Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
3 l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27952 del 23 settembre 2022).
Nel caso di specie, la prova testimoniale espletata con la teste di parte ricorrente ha confermato la circostanza relativa alla relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente in costanza di matrimonio. Tale circostanza trova altresì riscontro nella documentazione prodotta in allegato al ricorso.
Ne consegue che risulta essere stata adeguatamente soddisfatta la prova dell'efficienza causale dei comportamenti lamentati sulla rottura del rapporto matrimoniale e sull'intollerabilità della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi l'addebitabilità della separazione al marito.
In merito all'affidamento collocamento e disciplina del diritto di visita paterno, va premesso quanto segue.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., deve osservarsi, in linea generale, che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che
“l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non
è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse” (Cass. n. 5108 del 29/03/2012), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere
4 sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 24526 del 2010). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Tanto premesso, nel caso di specie, si ritiene che risponda al migliore interesse della figlia minore confermare l'ordinanza presidenziale con riferimento all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, al collocamento presso la madre e alla disciplina del diritto di vista paterno da svolgersi secondo il vigente calendario di incontri, in difetto di elementi sopravvenuti.
Quanto agli aspetti economici, occorre premettere che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, alla quale si ritiene di aderire (cfr tra le altre Cass. n.
2011/1611; 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007; 24498/2006;
18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005;
19291/2005) “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati
5 numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta che le risorse del marito sono significativamente superiori a quelli della coniuge (circa 26.000 € netti annui a fronte di circa 10000 €) e questo giustifica un maggior contributo del padre al mantenimento della figlia anche in relazione alle modalità di permanenza della minore presso ciascun genitore.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che vada confermata l'ordinanza della Corte d'Appello del 24.02.2022 che ha rideterminato nell'importo di 450,00 € mensili il contributo paterno dovuto per il mantenimento di , oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie. Infine, si reputa congruo che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per la minore. Va altresì confermata l'ordinanza del 22.9.2022 con riferimento all'ordine di versamento diretto al datore di lavoro del convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il da nei confronti di RT CP
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e RT CP
, come in epigrafe generalizzati, con addebito al marito;
[...]
2) conferma l'ordinanza presidenziale del 13.06.2021 con riferimento all'affidamento condiviso, al collocamento presso la madre, all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e alla regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) conferma l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 24.02.2022 con riferimento all'obbligo a carico di di versare alla ricorrente CP
l'importo mensile di euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) conferma l'ordinanza del 22.9.2022 con riferimento all'ordine di versamento diretto al datore di lavoro del convenuto;
6 5) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in Cassino il 30/06/2012, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cassino dell'anno 2012, al n. 23, parte II, serie A);
6) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente,
che liquida in euro 3809,00 per compensi ed euro 98,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Cassino, 2/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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