Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 19/03/2025, RGC n. 2757/2019 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. CHIMENTI CARMINE per delega dell'avv. MADEO ROSELLINA per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. VENNARI ROSINA per parte convenuta, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. ROSITO FRANCESCA per delega dell'avv. CONTE MARIOLINO per il terzo chiamato , la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti Controparte_1
difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2757 del R.G. 2019 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ), nella qualità di genitore di Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Rosellina Madeo e nel cui
[...] C.F._2
studio in Corigliano Rossano – a.u. Rossano - alla Via A. Moro, n. 4, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
nella persona di (C.F.: Controparte_2 Controparte_3
) titolare e l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosina Vennari e nel cui studio C.F._3
legale in Mirto Crosia alla Via Rossini n. 1, elettivamente domicilia;
-convenuto –
nonché
, rappresentata e difesa dall'avv. Mariolino Conte e nel cui studio in Controparte_1
Cosenza, alla via Caloprese, n. 56, elettivamente domicilia;
-terzo chiamato -
Conclusioni e discussioni: come da verbale d'udienza del 19.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore, nella sua qualità spiegata, ha evocato in giudizio la ritenendo che la causazione del sinistro de quo, fosse da Controparte_2
ascrivere a responsabilità esclusiva della stessa. Assumeva che “….l'evento dannoso, verificatosi in data
24.01.2018 nella sede della Ludoteca “ , è stato causato da un malfunzionamento di una delle Controparte_2
attrezzature gonfiabili utilizzate e che la minore cadeva rovinosamente a terra nel mentre si trovava nella Persona_1
sala gonfiabili, intenta ad utilizzare le apposite attrezzature…”.
Concludeva, dunque, nella richiesta del risarcimento di ogni danno subito con vittoria di spese e competenze ex art. 93 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 12.11.2021 si costituiva in giudizio la per il tramite del su l.r.p.t., la quale preliminarmente Controparte_2
chiedeva la chiamata in causa del terzo per essere dalla stessa manlevata. Nel Controparte_1
merito, contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19.07.2022 si costituiva la quale preliminarmente chiedeva l'estromissione del giudizio per i motivi Controparte_1
in atti indicati. Nel merito contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, espletamento di prova testimoniale e consulenza medica sulla persona della minore;
all'udienza del 19.03.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e la causa veniva decisa con sentenza emessa in camera di consiglio, le parti, oramai, assenti. ^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
1) Preliminarmente andrà esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dal terzo chiamato che risulta fondata e andrà accolta.
Dagli atti risulta che l'atto di citazione è stato regolarmente notificato a mezzo del servizio postale in data 09.10.2019 (comprensiva anche della cartolina che attestava l'avvenuto ricevimento) al momento della iscrizione a ruolo avvenuta in data 12.10.2019 e contenente l'invito a comparire per l'udienza del 13.01.2020. Il Tribunale, ex art.168 bis, comma 5, c.p.c., differiva la prima udienza al
19.06.2020; pertanto, la convenuta, per poter esercitare il diritto di chiamata in causa del terzo
[...]
, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, a norma degli artt. 166, 167 e 269 c.p.c., Controparte_1
nel termine di venti giorni prima dalla suddetta udienza e, quindi, entro la data del 30.05.2020
mentre la stessa è avvenuta solo in data 12.11.2021. Ne deriva che dovrà essere dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo con statuizione sulle spese Controparte_1
legali.
2. Nel merito la domanda è fondata e può essere accolta nei limiti che seguono.
2.1. La fattispecie concreta oggetto di giudizio deve essere ricondotta nell'ambito di operatività
dell'art. 2051 c.c.
Conseguentemente, sulla base dei più avanzati approdi della riflessione giurisprudenziale, deve osservarsi che: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge,
di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata),
senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione,
anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne segue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro;
f) ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti come «caso fortuito» e, dunque,
per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
g) la eterogeneità tra i concetti di
«negligenza della vittima» e di «imprevedibilità» della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé
sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile. 2.2. Ciò detto, l'attore ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando inequivocabilmente l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e le lesioni subite dalla minore, di cui alla documentazione medica in atti ed al referto di P.S. n. referto n. 20182001198 dell'Ospedale
di Corigliano Rossano, dove la fu accompagnata il giorno dell'incidente dai genitori. Persona_1
In particolare, i testi escussi all'udienza del 10/7/2023, e e quelli Testimone_1 Testimone_2
escussi all'udienza del 27/03/2024 , della cui attendibilità non si ha ragione di Testimone_3
dubitare, attesa la intrinseca coerenza delle loro dichiarazioni che appaiono tra l'altro del tutto collimanti, hanno confermato le circostanze di fatto dedotte in citazione, acclarando la caduta della minore e la causa della stessa, individuata nel fatto che il gonfiabile su cui giocava si è Per_1
sgonfiato al suo passaggio cagionando la caduta della bambina ed il conseguente infortunio.
Ancora, come può leggersi nella relazione di consulenza tecnica del CTU, dott. Persona_2
“L'esame tecnico documentale, anamnestico e clinico del caso ha dimostrato piena congruenza tra modalità traumatiche
(per come emergono dagli atti) rispetto alle lesioni diagnosticate ed accertate, sopra riportate. Il nesso eziologico
secondo i criteri cronologico, qualitativo, quantitativo, modale e topografico tra fatto lesivo e lesioni può considerarsi
diretto ed è così anche il nesso tra lesioni e gli esiti permanenti.”
Ebbene, non può revocarsi in dubbio che anche la relazione del CTU corrobora la tesi attorea e contribuisce a ritenere provato il fatto ed in particolare il nesso causale tra la cosa (il gonfiabile atipicamente sgonfiatosi) e le lesioni riportate dalla per la caduta. Persona_1
Di contro, alla luce dei principi sopra esposti con riguardo alla condotta della danneggiata, non è
ravvisabile alcun elemento che integri la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., dal momento che l'istruttoria non ha evidenziato nessuna circostanza sulla base della quale si possa ritenere che l'evento dannoso si verificò a causa di una condotta della danneggiata imprevedibile da parte del custode.
2.3. Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del
danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
A tal fine è necessario valutare la perizia medico-legale redatta dal dott. nella Persona_2
qualità di CTU. Questi, in particolare, ha accertato “Nel caso di specie trattasi di Esiti di Patologia
Osteoarticolare post traumatica. Allo stato attuale residua una sintomatologia a carattere permanente caratterizzata da:
No dismetria AAII. No Varismo o Valgismo a carico della gamba dx. Tonotrofismo conservato. Leggera algia
mobilizzazione caviglia dx ai massimi gradi…”.
Dall'evento traumatico innanzi descritto, in base al giudizio espresso dal CTU, del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata una inabilità temporanea totale di giorni 30, un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10, un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata (4 anni) al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU (che,
in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità temporanea stabilizzata nella misura del
4%, pari al valore dell'invalidità permanente), nonché le note tabelle elaborate da ultimo dal
Tribunale di Milano, il danno biologico subito dalla bambina, può essere equitativamente liquidato,
all'attualità, nella misura complessiva di € 13.324,00, così determinata: € 8.149,00 a titolo di invalidità permanente, € 3.450,00 per i trenta giorni di invalidità temporanea totale, € 862,50 per i dieci giorni di invalidità temporanea parziale al 75% ed € 862,50 per i trenta giorni di invalidità
temporanea al 25%.
Quanto al danno patrimoniale il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche per un ammontare di €
60,00 (cfr Perizia pag.11).
Vanno poi riconosciuti gli interessi legali maturati sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (24.01.2018) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza. Sull'importo complessivo decorreranno, dalla data odierna sino all'effettivo soddisfo, gli interessi corrispettivi al tasso legale. 3. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Spese di CTU a carico di parte soccombente
PQM
il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Vanessa Avolio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della chiamata in causa di;
Controparte_1
b) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del Controparte_2
l.r.p.t., al pagamento, in favore di , nella qualità di genitore di della Parte_1 Persona_1
somma di € 13.324,00, e di € 60,00 per spese mediche, oltre interessi come in parte motiva;
c) condanna la in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese Controparte_2
di lite in favore di , di € 274,58 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali Parte_1
oltre accessori come per legge e se dovuti, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d) condanna la in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese Controparte_2
di lite in favore di , di € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori Controparte_1
come per legge e se dovuti;
e) Pone definitivamente a carico di in persona del suo l.r.p.t., le spese Controparte_2
di c.t.u., già liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Castrovillari 19.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio