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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°3204 /2024
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 9 giugno 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 10/06/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Nella persona del Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 9 giugno 2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile, iscritta al n°3204 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(P.IVA: , con sede in Caltanissetta al Parte_1 P.IVA_1
C.so Umberto I n.211, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
(P.IVA ), con sede in Parte_2 P.IVA_2
Caltanissetta al C.so Umberto n. 2011, in persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Savino De Toma,
OPPONENTI
E in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Roberto
Surdi,
OPPOSTA
E
(P. IVA: , con Controparte_3 P.IVA_3 sede in Caltanissetta (CL), Corso Umberto I, n. 211, in persona del legale rappresentante pro tempore,
OPPOSTA CONTUMACE *******
LETTI gli atti e i documenti di causa;
VISTA l'eccezione di incompetenza per territorio, svolta ex artt. 38, comma CP_ primo, e 480, comma terzo, c.p.c., dalla convenuta tempestivamente costituitasi;
RILEVATO che il D.Lgs. 31.10.2024, n. 164, concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, in vigore dal 26.11.2024 a tutti i procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023, ha sostituito il terzo comma dell'art. 480
c.p.c. con disposizione dal seguente tenore: «Il precetto deve inoltre contenere
l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall' articolo 149 bis».;
CONSIDERATO che il precetto opposto, notificato via pec alle opponenti il
28.2.2024, non contiene l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e non
è sottoscritto dalla parte personalmente, né contiene «la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale», sì che, a tenore della su citata norma, l'opposizione a precetto va proposta dinnanzi al giudice del luogo in cui esso è stato notificato;
CONSIDERATO che il precetto, inoltrato all'indirizzo pec delle destinatarie, va inteso come notificato alle loro sedi legali (vista l'equivalenza a queste dell'indirizzo pec), site per entrambe le opponenti in Caltanissetta, comune e provincia ove è pacifica la presenza di beni delle società precettate;
RITENUTO che, pur trattandosi di competenza inderogabile, per la quale varrebbe il principio secondo cui «L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento» (Cass. Sez. 6, 08/06/2016, n. 11764, Rv. 639916 - 01), le difficoltà di individuazione del giudice territorialmente competente, tanto più che in conseguenza della novella normativa sopraggiunta, inducono a compensare le spese del procedimento;
RITENUTO, in conclusione, di dover statuire il difetto di competenza dell'adìto Tribunale in favore del Tribunale di Caltanissetta;
P.Q.M.
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo in favore del Tribunale di Caltanissetta, e ASSEGNA termine di legge per la riassunzione della causa avanti al Giudice competente;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°3204 /2024
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 9 giugno 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 10/06/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Nella persona del Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 9 giugno 2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile, iscritta al n°3204 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(P.IVA: , con sede in Caltanissetta al Parte_1 P.IVA_1
C.so Umberto I n.211, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
(P.IVA ), con sede in Parte_2 P.IVA_2
Caltanissetta al C.so Umberto n. 2011, in persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Savino De Toma,
OPPONENTI
E in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Roberto
Surdi,
OPPOSTA
E
(P. IVA: , con Controparte_3 P.IVA_3 sede in Caltanissetta (CL), Corso Umberto I, n. 211, in persona del legale rappresentante pro tempore,
OPPOSTA CONTUMACE *******
LETTI gli atti e i documenti di causa;
VISTA l'eccezione di incompetenza per territorio, svolta ex artt. 38, comma CP_ primo, e 480, comma terzo, c.p.c., dalla convenuta tempestivamente costituitasi;
RILEVATO che il D.Lgs. 31.10.2024, n. 164, concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, in vigore dal 26.11.2024 a tutti i procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023, ha sostituito il terzo comma dell'art. 480
c.p.c. con disposizione dal seguente tenore: «Il precetto deve inoltre contenere
l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall' articolo 149 bis».;
CONSIDERATO che il precetto opposto, notificato via pec alle opponenti il
28.2.2024, non contiene l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e non
è sottoscritto dalla parte personalmente, né contiene «la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale», sì che, a tenore della su citata norma, l'opposizione a precetto va proposta dinnanzi al giudice del luogo in cui esso è stato notificato;
CONSIDERATO che il precetto, inoltrato all'indirizzo pec delle destinatarie, va inteso come notificato alle loro sedi legali (vista l'equivalenza a queste dell'indirizzo pec), site per entrambe le opponenti in Caltanissetta, comune e provincia ove è pacifica la presenza di beni delle società precettate;
RITENUTO che, pur trattandosi di competenza inderogabile, per la quale varrebbe il principio secondo cui «L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento» (Cass. Sez. 6, 08/06/2016, n. 11764, Rv. 639916 - 01), le difficoltà di individuazione del giudice territorialmente competente, tanto più che in conseguenza della novella normativa sopraggiunta, inducono a compensare le spese del procedimento;
RITENUTO, in conclusione, di dover statuire il difetto di competenza dell'adìto Tribunale in favore del Tribunale di Caltanissetta;
P.Q.M.
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo in favore del Tribunale di Caltanissetta, e ASSEGNA termine di legge per la riassunzione della causa avanti al Giudice competente;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi