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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/09/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1083/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1083/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 C.F._1
Corso Promessi Sposi n. 20 con il patrocinio dell'avv. INGRASCI' MARINA NORMA
e
C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2
Via Magiasca n. 24 con il patrocinio dell'avv. ZANOTELLI LAURA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI voglia
IN PRIMO LUOGO pronunciare con sentenza la separazione personale dei coniugi e alle seguenti concordate Parte_1 Parte_2
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 la madre nella casa già coniugale, sita in Lecco, Corso Promessi Sposi 20.
3. La casa coniugale viene assegnata alla sig.ra on tutto quanto l'arreda, che ivi vivrà con i figli. Pt_1
4. I contatti dei figli con il papà saranno liberi, con preventivo accordo e nel rispetto degli impegni dei minori e della madre.
5. Tempi e modi di permanenza dei figli presso il papà:
– a w.e. alternati con la madre, dalle ore 12/13 del sabato sino alle ore 18 della domenica.
Ogni settimana, alternativamente il martedì e il mercoledì (nella settimana successiva al w.e. che trascorreranno con il papà), il mercoledì e il giovedì (nella settimana successiva al w.e. che trascorreranno con la mamma). L'orario sarà orientativamente dalle 17:30 alle 21.00/21:30, con appoggio in Lecco, presso la casa della nonna paterna.
- Durante la stagione invernale (novembre-marzo) la permanenza settimanale dei figli con il papà sarà ridotta a un solo giorno.
- Durante le vacanze estive i figli trascorreranno tre settimane con il padre (di cui due potranno essere consecutive), tre settimane con la madre (di cui due potranno essere consecutive).
- I periodi verranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto delle ferie dei genitori e degli impegni dei minori.
- Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse dai minori in modo alternato di anno in anno e per periodi uguali presso ciascun genitore.
- In considerazione delle abitudini familiari, i genitori concordano che (a prescindere dal periodo di competenza) i minori, tenuto conto della loro volontà, trascorrano il giorno di Natale con la madre e i nonni materni e quello di
[...]
con il padre e la nonna paterna. CP_1
- Le altre festività civili e religiose verranno trascorse dai minori alternativamente con l'uno o l'altro genitore.
- I figli sono impegnati nelle seguenti attività:
: Per_2
Scuola: lunedi, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; martedì catechesi 17.00/18.00, calcio 18.45/20.30; giovedì calcio: 18.45/20.30
Sabato e domenica partita come da calendario periodico inviato dalla società.
: Per_1 scuola da lunedi a sabato ore 8.00/14.00 - Da settembre da lunedi a venerdì 8.00/15.00
Pallavolo: mercoledì e venerdì 19.00/21.00. Partite il sabato pomeriggio.
- Ciascuno genitore curerà di accompagnare i figli ai loro rispettivi impegni nei periodi in cui li avrà con sé, impegnandosi a tenere conto delle esigenze dei minori e a modificare di conseguenza, se necessario e previo accordo, i giorni di loro permanenza presso di sé.
- Eventuali prevedibili mutamenti di orario o di allocazione nella gestione della permanenza dei figli verranno tempestivamente comunicati dall'uno all'altro genitore.
- I genitori si impegnano a non frequentare con i figli, per otto mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, eventuali nuovi partners.
6. Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento di e un assegno mensile dell'importo di Pt_2 Per_1 Per_2
€ 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) da corrispondere in favore della sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, Pt_1 mediante bonifico bancario. L'assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale ex indici istat.
7. I genitori sosterranno le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% per ciascuno, secondo le linee guida adottate da Tribunale di Lecco, come da relativo protocollo sottoscritto e unito al presente ricorso (doc. 6).
8. L'assegno unico spettante per i figli competerà nella misura del 100% alla sig.ra Pt_1
9. I coniugi sono attualmente comproprietari al 50% della casa coniugale sita in Lecco Corso Promessi Sposi n. 20, Piano S1-T, Sez. urb. CAS, foglio 4, particella 708, sub 703, Cat A/2, Classe 3, consistenza 4 vani, rendita euro 681,72 e della proprietà sita in Lecco, Corso Promessi Sposi 20, piano S1, Sez. urb. CAS foglio 4, part. 708, sub. 725, C/6, classe
6, 13 mq. Le predette unità immobiliari sono pervenute ai coniugi in virtù di atto pubblico notarile di compravendita a firma del
Notaio Dr. in data 6.11.2007 Rep.n. 91520 Racc.ta 23257, regolarmente registrato e trascritto (doc. Persona_3 7). Il signor si obbliga, con la sottoscrizione del presente ricorso, a cedere la propria quota di proprietà Parte_2 del 50% vantata sulle porzioni immobiliari appena descritte alla signora , la quale si obbliga a sua volta Parte_1 ad accettare. La cessione/compravendita immobiliare sarà perfezionata entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione e sarà stipulata innanzi a Notaio di fiducia dott. con atto in esecuzione Persona_3 degli accordi nascenti dalla separazione, con i relativi benefici fiscali e con spesa degli onorari notarili e fiscali a carico per metà di ciascun coniuge.
10. Contestualmente alla stipulazione del rogito notarile, la signora si impegna a estinguere il contratto Parte_1 di mutuo rapporto n. 1748/045/000005815955 e 1748/045/000005815951 contratto con l'istituto di credito Banco BPM
S.p.a e cointestato con il sig. e si impegna a liberare lo stesso dalla propria posizione di debitore solidale e/o Pt_2 garante verso l'istituto. Da tale data pertanto la stessa assumerà su di sé l'onere di pagamento dell'intera rata mensile dei mutui citati.
11. Le spese del notaio saranno divise al 50%.
12. Le spese di causa sono compensate fra le parti.
13. Le spese di CU saranno ripartite al 50%
Contestualmente, le odierne parti, ut supra rappresentate e difese
DICHIARANO fin d'ora di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione e
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che il Tribunale di Lecco – decorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza cartolare, previa emissione della sentenza di separazione e remissione sul ruolo della causa -
VOGLIA sostituire l'udienza di cui all'art. 473 bis. 51 III comma c.p.c., con il deposito di note scritte e che, verificate le condizioni di legge, pronunci con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_2 e in Vercurago (LC) il 9/5/2008 optando per il regime della separazione dei beni, giusto atto trascritto Parte_1 nel registro degli atti di matrimonio del comune di Vercurago al numero 5, parte 2, serie A dell'anno 2008
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 09.05.2008 a Vercurago e dalla loro unione sono nati due figli: (in data Per_1
24.10.2009) e (in data 17.11.2012), attualmente entrambi ancora minorenni. Per_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 16.07.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Vercurago il 09.05.2008, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte II, serie A, numero 5;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vercurago per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 22/09/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1083/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 C.F._1
Corso Promessi Sposi n. 20 con il patrocinio dell'avv. INGRASCI' MARINA NORMA
e
C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2
Via Magiasca n. 24 con il patrocinio dell'avv. ZANOTELLI LAURA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI voglia
IN PRIMO LUOGO pronunciare con sentenza la separazione personale dei coniugi e alle seguenti concordate Parte_1 Parte_2
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 la madre nella casa già coniugale, sita in Lecco, Corso Promessi Sposi 20.
3. La casa coniugale viene assegnata alla sig.ra on tutto quanto l'arreda, che ivi vivrà con i figli. Pt_1
4. I contatti dei figli con il papà saranno liberi, con preventivo accordo e nel rispetto degli impegni dei minori e della madre.
5. Tempi e modi di permanenza dei figli presso il papà:
– a w.e. alternati con la madre, dalle ore 12/13 del sabato sino alle ore 18 della domenica.
Ogni settimana, alternativamente il martedì e il mercoledì (nella settimana successiva al w.e. che trascorreranno con il papà), il mercoledì e il giovedì (nella settimana successiva al w.e. che trascorreranno con la mamma). L'orario sarà orientativamente dalle 17:30 alle 21.00/21:30, con appoggio in Lecco, presso la casa della nonna paterna.
- Durante la stagione invernale (novembre-marzo) la permanenza settimanale dei figli con il papà sarà ridotta a un solo giorno.
- Durante le vacanze estive i figli trascorreranno tre settimane con il padre (di cui due potranno essere consecutive), tre settimane con la madre (di cui due potranno essere consecutive).
- I periodi verranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto delle ferie dei genitori e degli impegni dei minori.
- Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse dai minori in modo alternato di anno in anno e per periodi uguali presso ciascun genitore.
- In considerazione delle abitudini familiari, i genitori concordano che (a prescindere dal periodo di competenza) i minori, tenuto conto della loro volontà, trascorrano il giorno di Natale con la madre e i nonni materni e quello di
[...]
con il padre e la nonna paterna. CP_1
- Le altre festività civili e religiose verranno trascorse dai minori alternativamente con l'uno o l'altro genitore.
- I figli sono impegnati nelle seguenti attività:
: Per_2
Scuola: lunedi, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; martedì catechesi 17.00/18.00, calcio 18.45/20.30; giovedì calcio: 18.45/20.30
Sabato e domenica partita come da calendario periodico inviato dalla società.
: Per_1 scuola da lunedi a sabato ore 8.00/14.00 - Da settembre da lunedi a venerdì 8.00/15.00
Pallavolo: mercoledì e venerdì 19.00/21.00. Partite il sabato pomeriggio.
- Ciascuno genitore curerà di accompagnare i figli ai loro rispettivi impegni nei periodi in cui li avrà con sé, impegnandosi a tenere conto delle esigenze dei minori e a modificare di conseguenza, se necessario e previo accordo, i giorni di loro permanenza presso di sé.
- Eventuali prevedibili mutamenti di orario o di allocazione nella gestione della permanenza dei figli verranno tempestivamente comunicati dall'uno all'altro genitore.
- I genitori si impegnano a non frequentare con i figli, per otto mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, eventuali nuovi partners.
6. Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento di e un assegno mensile dell'importo di Pt_2 Per_1 Per_2
€ 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) da corrispondere in favore della sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, Pt_1 mediante bonifico bancario. L'assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale ex indici istat.
7. I genitori sosterranno le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% per ciascuno, secondo le linee guida adottate da Tribunale di Lecco, come da relativo protocollo sottoscritto e unito al presente ricorso (doc. 6).
8. L'assegno unico spettante per i figli competerà nella misura del 100% alla sig.ra Pt_1
9. I coniugi sono attualmente comproprietari al 50% della casa coniugale sita in Lecco Corso Promessi Sposi n. 20, Piano S1-T, Sez. urb. CAS, foglio 4, particella 708, sub 703, Cat A/2, Classe 3, consistenza 4 vani, rendita euro 681,72 e della proprietà sita in Lecco, Corso Promessi Sposi 20, piano S1, Sez. urb. CAS foglio 4, part. 708, sub. 725, C/6, classe
6, 13 mq. Le predette unità immobiliari sono pervenute ai coniugi in virtù di atto pubblico notarile di compravendita a firma del
Notaio Dr. in data 6.11.2007 Rep.n. 91520 Racc.ta 23257, regolarmente registrato e trascritto (doc. Persona_3 7). Il signor si obbliga, con la sottoscrizione del presente ricorso, a cedere la propria quota di proprietà Parte_2 del 50% vantata sulle porzioni immobiliari appena descritte alla signora , la quale si obbliga a sua volta Parte_1 ad accettare. La cessione/compravendita immobiliare sarà perfezionata entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione e sarà stipulata innanzi a Notaio di fiducia dott. con atto in esecuzione Persona_3 degli accordi nascenti dalla separazione, con i relativi benefici fiscali e con spesa degli onorari notarili e fiscali a carico per metà di ciascun coniuge.
10. Contestualmente alla stipulazione del rogito notarile, la signora si impegna a estinguere il contratto Parte_1 di mutuo rapporto n. 1748/045/000005815955 e 1748/045/000005815951 contratto con l'istituto di credito Banco BPM
S.p.a e cointestato con il sig. e si impegna a liberare lo stesso dalla propria posizione di debitore solidale e/o Pt_2 garante verso l'istituto. Da tale data pertanto la stessa assumerà su di sé l'onere di pagamento dell'intera rata mensile dei mutui citati.
11. Le spese del notaio saranno divise al 50%.
12. Le spese di causa sono compensate fra le parti.
13. Le spese di CU saranno ripartite al 50%
Contestualmente, le odierne parti, ut supra rappresentate e difese
DICHIARANO fin d'ora di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione e
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che il Tribunale di Lecco – decorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza cartolare, previa emissione della sentenza di separazione e remissione sul ruolo della causa -
VOGLIA sostituire l'udienza di cui all'art. 473 bis. 51 III comma c.p.c., con il deposito di note scritte e che, verificate le condizioni di legge, pronunci con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_2 e in Vercurago (LC) il 9/5/2008 optando per il regime della separazione dei beni, giusto atto trascritto Parte_1 nel registro degli atti di matrimonio del comune di Vercurago al numero 5, parte 2, serie A dell'anno 2008
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 09.05.2008 a Vercurago e dalla loro unione sono nati due figli: (in data Per_1
24.10.2009) e (in data 17.11.2012), attualmente entrambi ancora minorenni. Per_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 16.07.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Vercurago il 09.05.2008, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte II, serie A, numero 5;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vercurago per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 22/09/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada