TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5743/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 27/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5743/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRIGNOLO GORLA PAOLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLUCCINO LUIGI, elettivamente CP_2 P.IVA_3 domiciliato in VIA ADOLFO RAVA' 75 00144 ROMA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza emise, in data 2 maggio 2022, nei confronti di CP_1 [...]
e del fideiussore decreto ingiuntivo n. 1424/2022 per la somma complessiva Parte_1 Parte_1 di Euro 103.531,56, oltre interessi legali e spese, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 40785000.
e proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo evidenziando Parte_1 Parte_1 che non era stata data prova scritta del preteso e contestato credito, non consentendo la documentazione allegata la ricostruzione di tutti i movimenti di dare/avere. Precisarono che il rapporto di conto corrente n. 40785000 era stato acceso in data 5.1.2007 presso la agenzia di Vimercate (MI) di , al quale erano collegate diverse linee di credito, tra cui un contratto di “rimodulazione CP_1 su affidamento regolamentato in conto corrente” sottoscritto tra le parti in data 5.7.2018 e contraddistinto dal codice anagrafico nr 27589204, successivamente rinegoziato con la stipula di un nuovo contratto sottoscritto tra le parti in data 21.8.2019. Lamentarono che erano stati illegittimamente addebitati da parte della interessi anatocistici, ultralegali, commissioni di massimo scoperto ed CP_1 altre commissioni (CDF, CIV) e spese per € 71.761,89. In particolare, nonostante il contratto indicasse (art. 8) la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, nell'indicazione del tasso creditore applicato al rapporto è riportato il medesimo tasso (pari a 0,010%) sia per il tasso nominale che per il tasso effettivo. Inoltre, a partire dall'1.1.2014 erano stati applicati interessi anatocistici considerati dapprima illegittimi dalla giurisprudenza di merito e legittimità e poi vietati ex lege (n. 49 del 2016), come recepito dalla delibera Cicr 343 del 2016. Aggiunsero che il contratto di apertura conto corrente indica il solo tasso per utilizzi oltre il limite del fido, mentre il primo contratto di affidamento, contenente la pattuizione del tasso d'interesse applicato al rapporto nei limiti del fido, risale solamente al 3.7.2018, restando, di conseguenza, il tasso entro fido indeterminato sino a tale data. Inoltre, erano state addebitate in conto somme non pattuite a titolo di varie commissioni, in particolare, la CMS risulta pattuita per la sola aliquota di calcolo, in spregio ai requisiti della determinatezza e determinabilità, mentre, successivamente al 2009, in assenza di una pattuizione scritta che ne prevedesse le condizioni di applicabilità, al suddetto rapporto erano state applicate ulteriori commissioni quali la CDF e, a partire dal 2017, la CIV. In via riconvenzionale, chiesero che fosse rideterminato il saldo del conto corrente, accertando l'esistenza di interessi e/o somme illegittime per € 71.761,89, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, con compensazione fino a concorrenza delle somme eventualmente spettanti alla
[...] si costituì ed evidenziò che, in data 05.07.2018, la Società correntista aveva Controparte_3 sottoscritto un piano di rientro e, in data 21.8.2019, una rinegoziazione del precedente piano di rientro, entrambi sottoscritti anche dal garante. In data 10.03.2022, poi, era stato revocato ogni affidamento, unitamente alla lettera di recesso e richiesta di pagamento anche al garante ed Amministratore Unico della società debitrice principale. Precisò che il credito vantato da alla data del Controparte_1 14.03.2022 ammontava a complessivi € 103.531,56 per il conto corrente 40785000, come da estratto ex art. 50 D. Lgs. 385/93 ed estratti conto allegati. Spiegò che la posizione della società Parte_1 è individuata con il n. NDG 27589204, riportata nell'elenco dei crediti ceduti scaricabile dai siti
[...] internet www.prelios.com e www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html (cfr. doc.19, pagina 208, 258 e 265 dell'elenco). Produsse la dichiarazione rilasciata da specificante che CP_1
“… il credito di cui alle lettere (a) e (b) è vero e liquido alle rispettive date. Si precisa che la titolarità dei crediti individuati è stata trasferita, con efficacia giuridica in data 20/6/22, ad con Controparte_2 sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, C.F. e num. di iscr. al Registro delle Imprese di Milano- Monza-Brianza-Lodi (doc. 20). Produsse, altresì, copia integrale degli estratti conto e P.IVA_3 dei conti scalari relativi (doc. 21-26). Affermò che con l'atto di rimodulazione del debito, controparte aveva rinunciato a far valere le contestazioni ora avanzate e riconosciuto il proprio debito. Contestò che fosse stata effettuata una capitalizzazione non rispettosa delle norme, precisando che TAN e TAE indicati nel contratto di conto corrente si erano modificati negli anni e che dalla discrasia di aver attribuito la stessa percentuale ai tassi TAE e TAN non deriva che non sia stata riconosciuta la ricapitalizzazione trimestrale al correntista, non potendosi ignorare la portata della previsione pagina 2 di 7 “letterale” che deve ritenersi prevalente su quella numerica. Contestò, altresì, che non fosse stato previsto il tasso ultralegale in relazione ai debiti ricompresi nella misura del fido, evidenziando che il contratto di conto corrente stabiliva il “Tasso debitore per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente -nominale annuo 13,750% -effettivo annuo 14,475%”. Aggiunse che il contratto di conto corrente prevedeva l'applicazione della commissione di massimo scoperto e di tutte le spese e commissioni addebitate dalla banca sul conto, espressamente e dettagliatamente previste, ivi comprese le modalità di calcolo delle stesse. Inoltre, nell'apertura di credito del 03/07/2018 fino all'importo di € 20.000,00, era prevista la Commissione per la messa a disposizione di fondi 0,50000% (doc. 2bis). Disattesa l'istanza di sospensiva ed esperita la procedura di mediazione, venne disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile. Precisate le conclusioni in modalità cartolare nel termine del giorno 27 febbraio 2025, la causa venne rimessa in decisione norma dell'art. 190 cod. proc. civ. e giunge ora per la redazione della sentenza.
---------- Preliminarmente, va rilevato che costituisce assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione
- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262). Nella specie, ha depositato l'estratto della pubblicazione del contratto di cessione in Controparte_2 Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda, n. 72 del 23 giugno 2022) che faceva espresso riferimento ai rapporti “derivanti da contratti bancari aventi diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1967 e il 29 novembre 2021 i cui debitori sono stati classificati dalla Cedente quali
“deteriorati” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008”. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne avessero fatto richiesta, erano stati messi a disposizione da parte della cessionaria, anche per conto della cedente, “sui seguenti siti internet www. e www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- Email_1 cartolarizzazione. html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto”. Inoltre, ha depositato l'elenco dei crediti ceduti estratto dai predetti siti internet (cfr. Controparte_2 doc.19, pagina 208, 258 e 265 dell'elenco) e la dichiarazione certificata rilasciata dalla cedente di avvenuta cessione della posizione della società risultante dalla Controparte_1 Parte_1 segnalazione alla Centrale Rischi individuata con il n. NDG 27589204 (doc. 11 e 20).
pagina 3 di 7 Si deve, pertanto, ritenere provata la titolarità del credito oggetto di cessione.
Ciò premesso, si osservi che gli atti ricognitivi fatti valere dalla non impediscono la verifica del CP_1 credito in sede di ricalcolo del saldo di conto corrente, allorché sia stata dedotta la nullità di clausole i cui effetti sono evincibili dalla contabilizzazione del rapporto, al fine di ottenere la rideterminazione del saldo negativo del conto, dovendo la nullità essere semplicemente affermata mediante allegazione dei presupposti di fatto, come nella specie avvenuto (ad esempio, la mancanza di pattuizione degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto o la nullità della capitalizzazione periodica degli interessi i cui effetti sono riscontrabili negli estratti conto), non restandone precluso l'accertamento. Nel merito, l'opposizione è fondata nei termini di seguito precisati. La società aveva concluso con in data 5 gennaio 2007, il contratto Parte_1 Controparte_1 di conto corrente di corrispondenza n. 40785000 presso la filiale di Vimercate. Su tale rapporto sarebbero state concesse, a partire dal 2007, per quanto documentato, le linee di credito, sotto forma di apertura di credito, già compresa nel contratto originario, corredato da relative condizioni economiche, inclusa la clausola di capitalizzazione con identica periodicità trimestrale, nonché l'apertura di credito da € 20.000,00 concessa in data 20.06.2013, rinnovata il 3.07.2018 con menzione della clausola CMDF. Inoltre, sono stati prodotti gli estratti conto, analitico e scalare completi, dal saldo iniziale a quello del passaggio a sofferenza (14.04.2022). La documentazione è, dunque, completa e, come tale, ha permesso la rideterminazione del saldo come da consulenza tecnica d'ufficio espletata. Tutti i contatti risultano stipulati per iscritto: sulla sussistenza del requisito formale, in ogni caso, non sussiste contestazione. I tassi d'interesse, attivi e passivi, e le altre condizioni economiche, comprese le spese e la regolamentazione delle valute, risultano specificati in forma scritta nel contratto di conto corrente. Risultano previste le commissioni di massimo scoperto ed il tasso debitore per lo sconfinamento.
Tasso debitore nominale annuo e tasso effettivo annuo presentano valori differenziati (13,750% e 14,475%). Per quanto riguarda il tasso attivo, il fatto che sia stata indicata in contratto la stessa percentuale per TAE e TAN non è indice del mancato riconoscimento della paritaria capitalizzazione trimestrale, peraltro verificata in ambito di consulenza tecnica d'ufficio. Anche per le linee di credito, non sono riscontrabili problemi di determinabilità di tassi, costi e remunerazioni. La prima pattuizione per le CMDF è contenuta nell'apertura di credito del 2018. In ordine alle modifiche unilaterali al contratto, va osservato che l'esercizio del jus variandi da parte della risulta pattuito sia per il conto corrente che per le linee di credito;
analogamente, per la CP_1 regolazione delle spese.
➢ La clausola di capitalizzazione. Il rapporto è stato aperto nel 2007, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, e contiene la pattuizione della capitalizzazione trimestrale con reciproca parità sia per gli interessi attivi che per quelli passivi. Il ricalcolo è stato impostato dal consulente tecnico d'ufficio in applicazione di tale regola fino al 2016, momento in cui la capitalizzazione è stata implementata con cadenza annuale con addebito (il 31 marzo dell'anno successivo alla maturazione degli interessi) in conto, non risultando che gli interessi siano stati pagati tempo per tempo.
Infatti, a partire dal 1° gennaio 2014 la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, comma 629, ha modificato l'art. 120, comma 2, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che, alla lettera b), ora prevede:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Tale norma, pur nella sua impropria tecnica redazionale, ha introdotto una disciplina innovativa in pagina 4 di 7 materia di anatocismo, disponendone il divieto nei contratti bancari, e deve ritenersi operativa con riferimento al nuovo divieto sin dal 1° gennaio 2014, anche in assenza della normazione secondaria attuativa. Le spese risultano pattuite, cosicché non vanno espunte, come effettuato dal consulente tecnico d'ufficio in sede di ricalcolo.
➢ La commissione di massimo scoperto. Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, si deve ritenere che la relativa pattuizione sia affetta da nullità perché priva di causa.
In ordine a tale questione, va osservato che la ha in effetti applicato in costanza di rapporto una CP_1 commissione rapportata all'utilizzo del fido richiesto, come dalla stessa neppure contestato CP_1 nelle sue difese.
Si tratta di trasferimento patrimoniale che si configura nullo per mancanza di causa. Infatti, è stato affermato che il servizio reso dall'istituto di credito con l'apertura di credito trova già sufficiente ed adeguata remunerazione nella pattuizione degli interessi che, peraltro, costituisce per volontà del legislatore la tipica remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro, con la conseguenza che la richiesta di ulteriori somme per tale prestazione si configura come priva di causa (cfr. Cass.
6.8.2002 n. 11772; Trib. Milano 4.7.2002; Corte D'Appello Lecce 27.6.2000; Tribunale Monza, sezione di Desio 7.4.2006). Questo Giudicante aveva, in passato, condiviso l'opinione dell'esistenza di causa idonea a supportare la pattuizione in discussione ravvisandola nel fatto che la commissione di massimo scoperto costituisse il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca consistente nell'immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito, con il conseguente obbligo per la banca di erogare il credito a semplice richiesta del cliente. Infatti, l'immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi promessi con l'apertura di credito non può considerarsi prestazione autonoma od accessoria di quella principale consistente nell'erogazione delle somme, ma è ad essa intrinseca. In proposito, va osservato che nella prassi la commissione è applicata soltanto nel caso in cui il cliente utilizzi il fido con conseguente addebito al cliente sia degli interessi sia della commissione.
Di contro, se realmente si volesse attribuire alla stessa la funzione di remunerare la messa a disposizione della somma tout court, la commissione dovrebbe essere applicata soltanto nel caso di non utilizzo del fido e dovrebbe, conseguentemente essere denominata commissione di massimo affidamento. Come è stato efficacemente sostenuto da autorevole dottrina: “…È vero che siffatta commissione di massimo scoperto non risulta adeguatamente determinata nel suo contenuto. In particolare, la mancata determinazione delle prestazioni a carico ed a vantaggio del correntista fa emergere la mancanza di una causa giustificativa della attribuzione e della quantificazione degli oneri a carico del cliente. Né i manuali di tecnica bancaria, né quelli di diritto bancario dedicano particolare attenzione al tema, al punto che lo stesso significato di detta clausola rimane oscuro. Ma, come se non bastasse, allorquando la dottrina tenta una definizione della clausola, si riscontra in realtà nella pratica bancaria una applicazione del tutto diversa, singolare, attraverso i parametri e i principi tutt'altro che compatibili col risultato di attribuire al correntista debitore oneri che, nella sostanza, dipendono dalla unilaterale decisione della banca. È vero che sul piano economico la prima definizione che viene avanzata di siffatta clausola è quella, che pure potrebbe essere apparentemente limpida e plausibile, secondo cui tale commissione avrebbe carattere corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo. In questo modo, la commissione di massimo scoperto sembrerebbe atteggiarsi ad una sorta di corrispettivo preteso e, se del caso, dovuto alla banca per il semplice fatto che, con la concessione dell'apertura di credito, indipendentemente dall'utilizzazione del credito, la banca tiene a disposizione del cliente una somma di denaro e quindi sopporta la diseconomia di tenere ferma tale somma senza poter godere dell'utilità degli interessi che alla banca sarebbero dovuti se effettivamente tale somma venisse utilizzata.” Nel caso in cui, come nella fattispecie, la commissione di massimo scoperto venga applicata sul pagina 5 di 7 massimo sconfinamento eseguito nel periodo, deve essere considerata illegittima poiché costituisce una doppia imposizione su somme che già sono produttive di interessi, determinando una forma occulta di costo per il cliente realizzata attraverso l'ingiustificato incremento del tasso reale dell'interesse praticato. Ciò, indipendentemente dalla natura interpretativa od innovativa della novella legislativa, perché anche nel caso in cui si riconosca valore innovativo alla disciplina della legge 28 gennaio 2009 n.2 (cioè, la si reputi, conformemente al recente insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza n.12965 del 22 giugno 2016, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina anche regolamentare richiamata dall'art. 644 c.p., comma 4) e, quindi, efficacia integrativa del precetto contenuto nell'art. 644, 3° comma, cod. pen. alle istruzioni della Banca d'Italia poste a fondamento dei decreti ministeriali in cui è contenuta la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio, legittimando per il passato l'esclusione della commissione di massimo scoperto dal calcolo del TEG, tale regolamentazione non può avere l'effetto di attribuire alla commissione di massimo scoperto una ragione giustificatrice originale e distintiva rispetto a quella di remunerazione che è caratteristica degli interessi e che, per come regolata ed applicata, non possedeva all'atto della pattuizione. Acclarata la nullità di tale clausola, ne consegue che le somme imputate a commissione di massimo scoperto, sono prive di causa e quindi costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nella specifica ipotesi di “conditio sine causa” (cfr. Cass.
1.7.2005 n. 14084). Le commissioni di massimo scoperto sono state espunte dal conto corrente di corrispondenza, come evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio.
➢ Le commissioni sostitutive della CMS. Le commissioni sostitutive disciplinate dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 bis del DL 185/2008, modificato dal DL 78/2009, sono risultate indebitamente applicate per mancato riscontro in atti della pattuizione relativa alla componente quantitativa e, pertanto, sono state enucleate, tempo per tempo, in sede di ricalcolo: in particolare, sono state espunte la commissione per concessione/rinnovo fido e la commissione disponibilità immediata fondi sino all'intervenuta pattuizione in data 3.07.2018.
➢ Il saldo ricalcolato. I risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non sono stati oggetto di apprezzabili osservazioni, né contestazioni cui non sia stato dato conto, e vanno, come tali, accolti. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha effettuato il ricalcolo applicando i tassi convenzionali pattuiti nei contratti. Il conto è stato chiuso con passaggio a sofferenza in data 14.04.2022 per l'importo a debito della Società correntista di € 105.461,02. Il ricalcolo ha evidenziato un saldo positivo, a credito del cliente, pari ad € 37.479,66. Ne consegue che la differenza ancora dovuta alla è data dalla differenza tra l'importo passato a CP_1 sofferenza, cioè € - 105.461,02, e il suddetto risultato del ricalcolo, quindi la somma negativa, a debito della Società correntista, di € 67.981,36. Il minor credito spettante alla Banca rispetto a quello ingiunto determina la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di e in applicazione dei principi sopra Parte_1 Parte_1 affermati, a pagare ad l'importo di € 67.981,36, alla data del 14 aprile 2022, oltre Controparte_2 interessi legali da tale data al saldo.
Le spese di lite vanno compensate stante la parziale reciproca soccombenza. Quelle della consulenza tecnica d'ufficio, necessaria per la quantificazione del credito effettivo, vanno poste definitivamente a carico di Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1424/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 2 maggio 2022 nei confronti di e Parte_1 Parte_1
2) condanna e in solido, a pagare ad la somma di € Parte_1 Parte_1 Controparte_2 67.981,36, oltre interessi legali dal 14 aprile 2022 al saldo;
3) spese di lite compensate;
pagina 6 di 7 4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di Controparte_2
5) con sentenza esecutiva.
Monza, 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 27/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5743/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRIGNOLO GORLA PAOLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLUCCINO LUIGI, elettivamente CP_2 P.IVA_3 domiciliato in VIA ADOLFO RAVA' 75 00144 ROMA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza emise, in data 2 maggio 2022, nei confronti di CP_1 [...]
e del fideiussore decreto ingiuntivo n. 1424/2022 per la somma complessiva Parte_1 Parte_1 di Euro 103.531,56, oltre interessi legali e spese, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 40785000.
e proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo evidenziando Parte_1 Parte_1 che non era stata data prova scritta del preteso e contestato credito, non consentendo la documentazione allegata la ricostruzione di tutti i movimenti di dare/avere. Precisarono che il rapporto di conto corrente n. 40785000 era stato acceso in data 5.1.2007 presso la agenzia di Vimercate (MI) di , al quale erano collegate diverse linee di credito, tra cui un contratto di “rimodulazione CP_1 su affidamento regolamentato in conto corrente” sottoscritto tra le parti in data 5.7.2018 e contraddistinto dal codice anagrafico nr 27589204, successivamente rinegoziato con la stipula di un nuovo contratto sottoscritto tra le parti in data 21.8.2019. Lamentarono che erano stati illegittimamente addebitati da parte della interessi anatocistici, ultralegali, commissioni di massimo scoperto ed CP_1 altre commissioni (CDF, CIV) e spese per € 71.761,89. In particolare, nonostante il contratto indicasse (art. 8) la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, nell'indicazione del tasso creditore applicato al rapporto è riportato il medesimo tasso (pari a 0,010%) sia per il tasso nominale che per il tasso effettivo. Inoltre, a partire dall'1.1.2014 erano stati applicati interessi anatocistici considerati dapprima illegittimi dalla giurisprudenza di merito e legittimità e poi vietati ex lege (n. 49 del 2016), come recepito dalla delibera Cicr 343 del 2016. Aggiunsero che il contratto di apertura conto corrente indica il solo tasso per utilizzi oltre il limite del fido, mentre il primo contratto di affidamento, contenente la pattuizione del tasso d'interesse applicato al rapporto nei limiti del fido, risale solamente al 3.7.2018, restando, di conseguenza, il tasso entro fido indeterminato sino a tale data. Inoltre, erano state addebitate in conto somme non pattuite a titolo di varie commissioni, in particolare, la CMS risulta pattuita per la sola aliquota di calcolo, in spregio ai requisiti della determinatezza e determinabilità, mentre, successivamente al 2009, in assenza di una pattuizione scritta che ne prevedesse le condizioni di applicabilità, al suddetto rapporto erano state applicate ulteriori commissioni quali la CDF e, a partire dal 2017, la CIV. In via riconvenzionale, chiesero che fosse rideterminato il saldo del conto corrente, accertando l'esistenza di interessi e/o somme illegittime per € 71.761,89, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, con compensazione fino a concorrenza delle somme eventualmente spettanti alla
[...] si costituì ed evidenziò che, in data 05.07.2018, la Società correntista aveva Controparte_3 sottoscritto un piano di rientro e, in data 21.8.2019, una rinegoziazione del precedente piano di rientro, entrambi sottoscritti anche dal garante. In data 10.03.2022, poi, era stato revocato ogni affidamento, unitamente alla lettera di recesso e richiesta di pagamento anche al garante ed Amministratore Unico della società debitrice principale. Precisò che il credito vantato da alla data del Controparte_1 14.03.2022 ammontava a complessivi € 103.531,56 per il conto corrente 40785000, come da estratto ex art. 50 D. Lgs. 385/93 ed estratti conto allegati. Spiegò che la posizione della società Parte_1 è individuata con il n. NDG 27589204, riportata nell'elenco dei crediti ceduti scaricabile dai siti
[...] internet www.prelios.com e www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html (cfr. doc.19, pagina 208, 258 e 265 dell'elenco). Produsse la dichiarazione rilasciata da specificante che CP_1
“… il credito di cui alle lettere (a) e (b) è vero e liquido alle rispettive date. Si precisa che la titolarità dei crediti individuati è stata trasferita, con efficacia giuridica in data 20/6/22, ad con Controparte_2 sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, C.F. e num. di iscr. al Registro delle Imprese di Milano- Monza-Brianza-Lodi (doc. 20). Produsse, altresì, copia integrale degli estratti conto e P.IVA_3 dei conti scalari relativi (doc. 21-26). Affermò che con l'atto di rimodulazione del debito, controparte aveva rinunciato a far valere le contestazioni ora avanzate e riconosciuto il proprio debito. Contestò che fosse stata effettuata una capitalizzazione non rispettosa delle norme, precisando che TAN e TAE indicati nel contratto di conto corrente si erano modificati negli anni e che dalla discrasia di aver attribuito la stessa percentuale ai tassi TAE e TAN non deriva che non sia stata riconosciuta la ricapitalizzazione trimestrale al correntista, non potendosi ignorare la portata della previsione pagina 2 di 7 “letterale” che deve ritenersi prevalente su quella numerica. Contestò, altresì, che non fosse stato previsto il tasso ultralegale in relazione ai debiti ricompresi nella misura del fido, evidenziando che il contratto di conto corrente stabiliva il “Tasso debitore per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente -nominale annuo 13,750% -effettivo annuo 14,475%”. Aggiunse che il contratto di conto corrente prevedeva l'applicazione della commissione di massimo scoperto e di tutte le spese e commissioni addebitate dalla banca sul conto, espressamente e dettagliatamente previste, ivi comprese le modalità di calcolo delle stesse. Inoltre, nell'apertura di credito del 03/07/2018 fino all'importo di € 20.000,00, era prevista la Commissione per la messa a disposizione di fondi 0,50000% (doc. 2bis). Disattesa l'istanza di sospensiva ed esperita la procedura di mediazione, venne disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile. Precisate le conclusioni in modalità cartolare nel termine del giorno 27 febbraio 2025, la causa venne rimessa in decisione norma dell'art. 190 cod. proc. civ. e giunge ora per la redazione della sentenza.
---------- Preliminarmente, va rilevato che costituisce assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione
- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262). Nella specie, ha depositato l'estratto della pubblicazione del contratto di cessione in Controparte_2 Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda, n. 72 del 23 giugno 2022) che faceva espresso riferimento ai rapporti “derivanti da contratti bancari aventi diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1967 e il 29 novembre 2021 i cui debitori sono stati classificati dalla Cedente quali
“deteriorati” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008”. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne avessero fatto richiesta, erano stati messi a disposizione da parte della cessionaria, anche per conto della cedente, “sui seguenti siti internet www. e www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- Email_1 cartolarizzazione. html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto”. Inoltre, ha depositato l'elenco dei crediti ceduti estratto dai predetti siti internet (cfr. Controparte_2 doc.19, pagina 208, 258 e 265 dell'elenco) e la dichiarazione certificata rilasciata dalla cedente di avvenuta cessione della posizione della società risultante dalla Controparte_1 Parte_1 segnalazione alla Centrale Rischi individuata con il n. NDG 27589204 (doc. 11 e 20).
pagina 3 di 7 Si deve, pertanto, ritenere provata la titolarità del credito oggetto di cessione.
Ciò premesso, si osservi che gli atti ricognitivi fatti valere dalla non impediscono la verifica del CP_1 credito in sede di ricalcolo del saldo di conto corrente, allorché sia stata dedotta la nullità di clausole i cui effetti sono evincibili dalla contabilizzazione del rapporto, al fine di ottenere la rideterminazione del saldo negativo del conto, dovendo la nullità essere semplicemente affermata mediante allegazione dei presupposti di fatto, come nella specie avvenuto (ad esempio, la mancanza di pattuizione degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto o la nullità della capitalizzazione periodica degli interessi i cui effetti sono riscontrabili negli estratti conto), non restandone precluso l'accertamento. Nel merito, l'opposizione è fondata nei termini di seguito precisati. La società aveva concluso con in data 5 gennaio 2007, il contratto Parte_1 Controparte_1 di conto corrente di corrispondenza n. 40785000 presso la filiale di Vimercate. Su tale rapporto sarebbero state concesse, a partire dal 2007, per quanto documentato, le linee di credito, sotto forma di apertura di credito, già compresa nel contratto originario, corredato da relative condizioni economiche, inclusa la clausola di capitalizzazione con identica periodicità trimestrale, nonché l'apertura di credito da € 20.000,00 concessa in data 20.06.2013, rinnovata il 3.07.2018 con menzione della clausola CMDF. Inoltre, sono stati prodotti gli estratti conto, analitico e scalare completi, dal saldo iniziale a quello del passaggio a sofferenza (14.04.2022). La documentazione è, dunque, completa e, come tale, ha permesso la rideterminazione del saldo come da consulenza tecnica d'ufficio espletata. Tutti i contatti risultano stipulati per iscritto: sulla sussistenza del requisito formale, in ogni caso, non sussiste contestazione. I tassi d'interesse, attivi e passivi, e le altre condizioni economiche, comprese le spese e la regolamentazione delle valute, risultano specificati in forma scritta nel contratto di conto corrente. Risultano previste le commissioni di massimo scoperto ed il tasso debitore per lo sconfinamento.
Tasso debitore nominale annuo e tasso effettivo annuo presentano valori differenziati (13,750% e 14,475%). Per quanto riguarda il tasso attivo, il fatto che sia stata indicata in contratto la stessa percentuale per TAE e TAN non è indice del mancato riconoscimento della paritaria capitalizzazione trimestrale, peraltro verificata in ambito di consulenza tecnica d'ufficio. Anche per le linee di credito, non sono riscontrabili problemi di determinabilità di tassi, costi e remunerazioni. La prima pattuizione per le CMDF è contenuta nell'apertura di credito del 2018. In ordine alle modifiche unilaterali al contratto, va osservato che l'esercizio del jus variandi da parte della risulta pattuito sia per il conto corrente che per le linee di credito;
analogamente, per la CP_1 regolazione delle spese.
➢ La clausola di capitalizzazione. Il rapporto è stato aperto nel 2007, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, e contiene la pattuizione della capitalizzazione trimestrale con reciproca parità sia per gli interessi attivi che per quelli passivi. Il ricalcolo è stato impostato dal consulente tecnico d'ufficio in applicazione di tale regola fino al 2016, momento in cui la capitalizzazione è stata implementata con cadenza annuale con addebito (il 31 marzo dell'anno successivo alla maturazione degli interessi) in conto, non risultando che gli interessi siano stati pagati tempo per tempo.
Infatti, a partire dal 1° gennaio 2014 la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, comma 629, ha modificato l'art. 120, comma 2, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che, alla lettera b), ora prevede:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Tale norma, pur nella sua impropria tecnica redazionale, ha introdotto una disciplina innovativa in pagina 4 di 7 materia di anatocismo, disponendone il divieto nei contratti bancari, e deve ritenersi operativa con riferimento al nuovo divieto sin dal 1° gennaio 2014, anche in assenza della normazione secondaria attuativa. Le spese risultano pattuite, cosicché non vanno espunte, come effettuato dal consulente tecnico d'ufficio in sede di ricalcolo.
➢ La commissione di massimo scoperto. Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, si deve ritenere che la relativa pattuizione sia affetta da nullità perché priva di causa.
In ordine a tale questione, va osservato che la ha in effetti applicato in costanza di rapporto una CP_1 commissione rapportata all'utilizzo del fido richiesto, come dalla stessa neppure contestato CP_1 nelle sue difese.
Si tratta di trasferimento patrimoniale che si configura nullo per mancanza di causa. Infatti, è stato affermato che il servizio reso dall'istituto di credito con l'apertura di credito trova già sufficiente ed adeguata remunerazione nella pattuizione degli interessi che, peraltro, costituisce per volontà del legislatore la tipica remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro, con la conseguenza che la richiesta di ulteriori somme per tale prestazione si configura come priva di causa (cfr. Cass.
6.8.2002 n. 11772; Trib. Milano 4.7.2002; Corte D'Appello Lecce 27.6.2000; Tribunale Monza, sezione di Desio 7.4.2006). Questo Giudicante aveva, in passato, condiviso l'opinione dell'esistenza di causa idonea a supportare la pattuizione in discussione ravvisandola nel fatto che la commissione di massimo scoperto costituisse il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca consistente nell'immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito, con il conseguente obbligo per la banca di erogare il credito a semplice richiesta del cliente. Infatti, l'immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi promessi con l'apertura di credito non può considerarsi prestazione autonoma od accessoria di quella principale consistente nell'erogazione delle somme, ma è ad essa intrinseca. In proposito, va osservato che nella prassi la commissione è applicata soltanto nel caso in cui il cliente utilizzi il fido con conseguente addebito al cliente sia degli interessi sia della commissione.
Di contro, se realmente si volesse attribuire alla stessa la funzione di remunerare la messa a disposizione della somma tout court, la commissione dovrebbe essere applicata soltanto nel caso di non utilizzo del fido e dovrebbe, conseguentemente essere denominata commissione di massimo affidamento. Come è stato efficacemente sostenuto da autorevole dottrina: “…È vero che siffatta commissione di massimo scoperto non risulta adeguatamente determinata nel suo contenuto. In particolare, la mancata determinazione delle prestazioni a carico ed a vantaggio del correntista fa emergere la mancanza di una causa giustificativa della attribuzione e della quantificazione degli oneri a carico del cliente. Né i manuali di tecnica bancaria, né quelli di diritto bancario dedicano particolare attenzione al tema, al punto che lo stesso significato di detta clausola rimane oscuro. Ma, come se non bastasse, allorquando la dottrina tenta una definizione della clausola, si riscontra in realtà nella pratica bancaria una applicazione del tutto diversa, singolare, attraverso i parametri e i principi tutt'altro che compatibili col risultato di attribuire al correntista debitore oneri che, nella sostanza, dipendono dalla unilaterale decisione della banca. È vero che sul piano economico la prima definizione che viene avanzata di siffatta clausola è quella, che pure potrebbe essere apparentemente limpida e plausibile, secondo cui tale commissione avrebbe carattere corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo. In questo modo, la commissione di massimo scoperto sembrerebbe atteggiarsi ad una sorta di corrispettivo preteso e, se del caso, dovuto alla banca per il semplice fatto che, con la concessione dell'apertura di credito, indipendentemente dall'utilizzazione del credito, la banca tiene a disposizione del cliente una somma di denaro e quindi sopporta la diseconomia di tenere ferma tale somma senza poter godere dell'utilità degli interessi che alla banca sarebbero dovuti se effettivamente tale somma venisse utilizzata.” Nel caso in cui, come nella fattispecie, la commissione di massimo scoperto venga applicata sul pagina 5 di 7 massimo sconfinamento eseguito nel periodo, deve essere considerata illegittima poiché costituisce una doppia imposizione su somme che già sono produttive di interessi, determinando una forma occulta di costo per il cliente realizzata attraverso l'ingiustificato incremento del tasso reale dell'interesse praticato. Ciò, indipendentemente dalla natura interpretativa od innovativa della novella legislativa, perché anche nel caso in cui si riconosca valore innovativo alla disciplina della legge 28 gennaio 2009 n.2 (cioè, la si reputi, conformemente al recente insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza n.12965 del 22 giugno 2016, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina anche regolamentare richiamata dall'art. 644 c.p., comma 4) e, quindi, efficacia integrativa del precetto contenuto nell'art. 644, 3° comma, cod. pen. alle istruzioni della Banca d'Italia poste a fondamento dei decreti ministeriali in cui è contenuta la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio, legittimando per il passato l'esclusione della commissione di massimo scoperto dal calcolo del TEG, tale regolamentazione non può avere l'effetto di attribuire alla commissione di massimo scoperto una ragione giustificatrice originale e distintiva rispetto a quella di remunerazione che è caratteristica degli interessi e che, per come regolata ed applicata, non possedeva all'atto della pattuizione. Acclarata la nullità di tale clausola, ne consegue che le somme imputate a commissione di massimo scoperto, sono prive di causa e quindi costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nella specifica ipotesi di “conditio sine causa” (cfr. Cass.
1.7.2005 n. 14084). Le commissioni di massimo scoperto sono state espunte dal conto corrente di corrispondenza, come evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio.
➢ Le commissioni sostitutive della CMS. Le commissioni sostitutive disciplinate dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 bis del DL 185/2008, modificato dal DL 78/2009, sono risultate indebitamente applicate per mancato riscontro in atti della pattuizione relativa alla componente quantitativa e, pertanto, sono state enucleate, tempo per tempo, in sede di ricalcolo: in particolare, sono state espunte la commissione per concessione/rinnovo fido e la commissione disponibilità immediata fondi sino all'intervenuta pattuizione in data 3.07.2018.
➢ Il saldo ricalcolato. I risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non sono stati oggetto di apprezzabili osservazioni, né contestazioni cui non sia stato dato conto, e vanno, come tali, accolti. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha effettuato il ricalcolo applicando i tassi convenzionali pattuiti nei contratti. Il conto è stato chiuso con passaggio a sofferenza in data 14.04.2022 per l'importo a debito della Società correntista di € 105.461,02. Il ricalcolo ha evidenziato un saldo positivo, a credito del cliente, pari ad € 37.479,66. Ne consegue che la differenza ancora dovuta alla è data dalla differenza tra l'importo passato a CP_1 sofferenza, cioè € - 105.461,02, e il suddetto risultato del ricalcolo, quindi la somma negativa, a debito della Società correntista, di € 67.981,36. Il minor credito spettante alla Banca rispetto a quello ingiunto determina la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di e in applicazione dei principi sopra Parte_1 Parte_1 affermati, a pagare ad l'importo di € 67.981,36, alla data del 14 aprile 2022, oltre Controparte_2 interessi legali da tale data al saldo.
Le spese di lite vanno compensate stante la parziale reciproca soccombenza. Quelle della consulenza tecnica d'ufficio, necessaria per la quantificazione del credito effettivo, vanno poste definitivamente a carico di Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1424/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 2 maggio 2022 nei confronti di e Parte_1 Parte_1
2) condanna e in solido, a pagare ad la somma di € Parte_1 Parte_1 Controparte_2 67.981,36, oltre interessi legali dal 14 aprile 2022 al saldo;
3) spese di lite compensate;
pagina 6 di 7 4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di Controparte_2
5) con sentenza esecutiva.
Monza, 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 7 di 7