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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 25/09/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica: LA RANA ANTONIO, Giudice monocratico in data 25/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 536/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Chieti - Via Marrucino 90 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 032 2023 00102379 40 000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Chieti il sig. Ricorrente_1, C.F.
CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé medesimo in qualità di titolare del DPWSERVICE, nonchè di professionista gestione debito famiglie e imprese, avverso la cartella di pagamento N. 032 2023
00102379 40 000, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In Indirizzo_1 La "sospensione cautelare di ogni azione della Cartella di Pagamento (cui allego al presente ricorso) stante l'esistenza del fumus boni juris e del periculum in mora.
2. Nel contempo Ordinare a Agenzia entrate e riscossione l'esibizione delle notifiche inerenti la cartella di cui alla pretesa oggi impugnata.
Nel merito 3. Dichiarare la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 25 - Dpr. N. 602/73, a seguito della mancata notifica della cartella di pagamento oggi impugnata, da imputare all'Agenzia Della Riscossione di Chieti.
In via subordinata,
4. dichiarare la nullità dell'iscrizione a ruolo, in quanto non è stata preceduta dall'apposita comunicazione alla contribuente ex art. 36 bis DPR 600/73;
5. dichiarare la nullità dell'iscrizione a ruolo, in quanto è avvenuta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73;
6. dichiarare la nullità dell'iscrizione a ruolo, in quanto non è stata preceduta dalla notifica REGOLARE delle cartelle in essa contenute e richiamate nell'estratto di ruolo.
In via ulteriormente subordinata:
5. dichiarare non dovuti, in quanto inapplicabili, gli interessi di mora quale conseguenza della mancata notificazione della relativa cartella di pagamento in essa contenuti.
6. disporre La massima riduzione delle pene pecuniarie (oggi sanzioni pecuniarie), in applicazione dell'art. 3 D. Lgs. N. 472/1997, se più favorevole al ricorrente".
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate e Riscossione
-Associazione_1, che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pertanto si insiste perché l'On.le Commissione adita accerti l'assoluto difetto di legittimazione passiva nel giudizio dell'Agente di riscossione, con diniego della sospensione e con condanna del ricorrente alle spese del giudizio".
Con atto di intervento volontario interveniva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia
Tributaria: il rigetto del ricorso e della correlata richiesta di sospensiva e la condanna del ricorrente alle
-
spese di giudizio".
La parte ricorrente ha sollevato, in relazione all'atto impugnato, delle eccezioni relative all'inesistenza giuridica della notifica e la nullità derivata dalla cartella impugnata e sul mancato invio dell'avviso bonario ex art. 36 bis DPR 600/1973 e sul difetto di motivazione dell'avviso impugnato ex art. 42 DPR 600/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
E' necessario dirimere, in primis, l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sul difetto di legittimazione passiva e, dalla documentazione in atti, emerge che tale eccezione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento in quanto il ruolo è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti, e, pertanto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata incaricata soltanto di provvedere al recupero della somma richiesta nella cartella di pagamento.
Dalla disamina della documentazione in atti emerge che la cartella è stata regolarmente notificata. La parte ricorrente afferma che la cartella è stata notificata mediante soggetto non abilitato alla notificazione. Occorre premettere che, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Cass. Sez. 6-5, ord. 13/6/2016, n. 12083; Cass. Sez. 6-5, ord. 5/12/2017, n. 29022). Invero, il citato art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, per la notifica della cartella di pagamento, nella seconda parte, contempla tale modalità di notificazione, affidata al concessionario e all'ufficio postale, in via alternativa a quella prevista nella prima parte della stessa disposizione e rimessa ai soggetti ivi indicati. Ne deriva che detta notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto alla data risultante dall'avviso di ricevimento, nel quale l'Banca_1 ne garantisce l'esecuzione su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto, senza che sia pertanto necessaria un'apposita relata (Cass. Sez. 6-5, ord. 3/4/2018,
n. 8086), rispondendo tale soluzione alle previsioni del ridetto art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Cass. Sez.
6-5, ord. 24/7/2014, n. 16949). La Corte di Cassazione ha stabilito l'orientamento richiamato che questa
Corte di Giustizia Tributaria adita conferma. Inoltre il principio fondamentale dell'ordinamento civile e tributario
è che l'atto raggiunga il proprio scopo e tale principio si applica anche alle cartelle di pagamento. Dalla disamina degli atti e dei documenti in atti emerge che la ricorrente ha sollevato delle eccezioni relative alla liquidazione 36/bis e 36/ter ovvero atti di liquidazione dichiarazioni endo-procedimentali e prodromici e non suscettibili di censura.
In riferimento alla sollevata eccezione sul difetto di motivazione emerge che la parte ricorrente era a conoscenza del fatto che le somme richieste attengono all'omessa registrazione del decreto ingiuntivo n.
000000233/2021 emesso dal Giudice di Pace di Chieti ed emerge che l'odierna parte ricorrente era parte attorea nel giudizio civile concluso con il provvedimento del Giudice di Pace indicato. Emerge, altresì, che l'atto prodromico e precedente risulta notificato regolarmente al ricorrente in data 07 settembre 2022. Le eccezioni relative agli articoli 36 bis e 36 ter sono riferite ad atti non afferenti l'odierno processo tributario e questa Corte di Giustizia adita ha confermato l'orientamento giuridico relativo alla correttezza della firma apposta sugli atti e sui ruoli dai direttori e dirigenti dell'Agenzia delle Entrate di Chieti.
Considerando le attività processuali in concreto svolte dal resistente, le questioni giuridiche sottese, che non hanno richiesto un particolare impegno professionale (valore minimo), si reputa congruo liquidare l'importo di € 179,00 oltre accessori nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, in composizine monocratica, rigetta nel merito il ricorso e conferma la cartella di pagamento N. 032 2023 00102379 40 000.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 179,00 oltre accessori nella misura dovuta per legge.
Così deciso in Chieti il 25.09.2024
Il Giudice
dr. Antonio La Rana
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 25/09/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica: LA RANA ANTONIO, Giudice monocratico in data 25/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 536/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Chieti - Via Marrucino 90 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 032 2023 00102379 40 000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Chieti il sig. Ricorrente_1, C.F.
CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso da sé medesimo in qualità di titolare del DPWSERVICE, nonchè di professionista gestione debito famiglie e imprese, avverso la cartella di pagamento N. 032 2023
00102379 40 000, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In Indirizzo_1 La "sospensione cautelare di ogni azione della Cartella di Pagamento (cui allego al presente ricorso) stante l'esistenza del fumus boni juris e del periculum in mora.
2. Nel contempo Ordinare a Agenzia entrate e riscossione l'esibizione delle notifiche inerenti la cartella di cui alla pretesa oggi impugnata.
Nel merito 3. Dichiarare la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 25 - Dpr. N. 602/73, a seguito della mancata notifica della cartella di pagamento oggi impugnata, da imputare all'Agenzia Della Riscossione di Chieti.
In via subordinata,
4. dichiarare la nullità dell'iscrizione a ruolo, in quanto non è stata preceduta dall'apposita comunicazione alla contribuente ex art. 36 bis DPR 600/73;
5. dichiarare la nullità dell'iscrizione a ruolo, in quanto è avvenuta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73;
6. dichiarare la nullità dell'iscrizione a ruolo, in quanto non è stata preceduta dalla notifica REGOLARE delle cartelle in essa contenute e richiamate nell'estratto di ruolo.
In via ulteriormente subordinata:
5. dichiarare non dovuti, in quanto inapplicabili, gli interessi di mora quale conseguenza della mancata notificazione della relativa cartella di pagamento in essa contenuti.
6. disporre La massima riduzione delle pene pecuniarie (oggi sanzioni pecuniarie), in applicazione dell'art. 3 D. Lgs. N. 472/1997, se più favorevole al ricorrente".
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate e Riscossione
-Associazione_1, che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pertanto si insiste perché l'On.le Commissione adita accerti l'assoluto difetto di legittimazione passiva nel giudizio dell'Agente di riscossione, con diniego della sospensione e con condanna del ricorrente alle spese del giudizio".
Con atto di intervento volontario interveniva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia
Tributaria: il rigetto del ricorso e della correlata richiesta di sospensiva e la condanna del ricorrente alle
-
spese di giudizio".
La parte ricorrente ha sollevato, in relazione all'atto impugnato, delle eccezioni relative all'inesistenza giuridica della notifica e la nullità derivata dalla cartella impugnata e sul mancato invio dell'avviso bonario ex art. 36 bis DPR 600/1973 e sul difetto di motivazione dell'avviso impugnato ex art. 42 DPR 600/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
E' necessario dirimere, in primis, l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sul difetto di legittimazione passiva e, dalla documentazione in atti, emerge che tale eccezione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento in quanto il ruolo è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti, e, pertanto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata incaricata soltanto di provvedere al recupero della somma richiesta nella cartella di pagamento.
Dalla disamina della documentazione in atti emerge che la cartella è stata regolarmente notificata. La parte ricorrente afferma che la cartella è stata notificata mediante soggetto non abilitato alla notificazione. Occorre premettere che, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Cass. Sez. 6-5, ord. 13/6/2016, n. 12083; Cass. Sez. 6-5, ord. 5/12/2017, n. 29022). Invero, il citato art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, per la notifica della cartella di pagamento, nella seconda parte, contempla tale modalità di notificazione, affidata al concessionario e all'ufficio postale, in via alternativa a quella prevista nella prima parte della stessa disposizione e rimessa ai soggetti ivi indicati. Ne deriva che detta notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto alla data risultante dall'avviso di ricevimento, nel quale l'Banca_1 ne garantisce l'esecuzione su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto, senza che sia pertanto necessaria un'apposita relata (Cass. Sez. 6-5, ord. 3/4/2018,
n. 8086), rispondendo tale soluzione alle previsioni del ridetto art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Cass. Sez.
6-5, ord. 24/7/2014, n. 16949). La Corte di Cassazione ha stabilito l'orientamento richiamato che questa
Corte di Giustizia Tributaria adita conferma. Inoltre il principio fondamentale dell'ordinamento civile e tributario
è che l'atto raggiunga il proprio scopo e tale principio si applica anche alle cartelle di pagamento. Dalla disamina degli atti e dei documenti in atti emerge che la ricorrente ha sollevato delle eccezioni relative alla liquidazione 36/bis e 36/ter ovvero atti di liquidazione dichiarazioni endo-procedimentali e prodromici e non suscettibili di censura.
In riferimento alla sollevata eccezione sul difetto di motivazione emerge che la parte ricorrente era a conoscenza del fatto che le somme richieste attengono all'omessa registrazione del decreto ingiuntivo n.
000000233/2021 emesso dal Giudice di Pace di Chieti ed emerge che l'odierna parte ricorrente era parte attorea nel giudizio civile concluso con il provvedimento del Giudice di Pace indicato. Emerge, altresì, che l'atto prodromico e precedente risulta notificato regolarmente al ricorrente in data 07 settembre 2022. Le eccezioni relative agli articoli 36 bis e 36 ter sono riferite ad atti non afferenti l'odierno processo tributario e questa Corte di Giustizia adita ha confermato l'orientamento giuridico relativo alla correttezza della firma apposta sugli atti e sui ruoli dai direttori e dirigenti dell'Agenzia delle Entrate di Chieti.
Considerando le attività processuali in concreto svolte dal resistente, le questioni giuridiche sottese, che non hanno richiesto un particolare impegno professionale (valore minimo), si reputa congruo liquidare l'importo di € 179,00 oltre accessori nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, in composizine monocratica, rigetta nel merito il ricorso e conferma la cartella di pagamento N. 032 2023 00102379 40 000.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 179,00 oltre accessori nella misura dovuta per legge.
Così deciso in Chieti il 25.09.2024
Il Giudice
dr. Antonio La Rana