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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9857 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10879 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
codice fiscale: , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Massimiliano Gambera
-ATTRICE-
E con sede a Milano, via Lomellina n. 54, codice Controparte_1
fiscale: , con l'avv. Marco Vittorio Possidoni P.IVA_1
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta così giudicare:
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la legittimità del diritto di recesso esercitato della parte attrice ex art. 1385 cod. civ., comma 2, cod. civ. per l'inadempimento della società convenuta del contratto di compravendita stipulato in data 30 marzo 2023 e perfezionatosi in data 21 settembre 2024, mediante approvazione scritta dei preventivi n. 1130/A/2023 e n. 1131/A/2023, conseguentemente condannare al pagamento del doppio Controparte_1
1 della caparra confirmatoria versata dalla parte attrice ex art. art. 1385, comma 2, cod. civ., pari ad Euro 5.600,00, oltre interessi al saggio legale sul capitale via via rivalutato dal giorno della notifica dell'atto di costituzione in mora e, successivamente, ex art. 1284, comma 4, c.c. sino a soddisfo.
Sempre nel merito: condannare al pagamento in favore Controparte_1 della sig.ra , delle spese legali stragiudiziali sostenute Parte_1 pari ad Euro 1.000,00. In via subordinata e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga che le somme versate siano da considerarsi quali acconti, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per cui è causa, ex art. 1385, comma 3, cod. civ. e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione, a favore dell'attrice, della somma di Euro 2.800,00 illegittimamente trattenuta dalla convenuta, oltre al pagamento delle spese legali stragiudiziali sostenute dalla parte attrice, pari ad Euro 1.000,00.
In ogni caso: condannare la suddetta convenuta alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, in favore del procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non percepito le seconde.
Per la parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via principale:
-rigettare la domanda così come formulata da parte attrice di risoluzione del contratto inter partes, dando atto che nessun inadempimento è imputabile alla e Controparte_2
-accertare il diritto di parte convenuta a trattenere l'importo ricevuto a titolo di acconto sui preventivi di cui è causa
-e per l'effetto rigettare la domanda di condanna al pagamento ex adverso svolta sia per quanto concerne l'indebita richiesta qualificata come versamento del doppio della caparra versata dalla attrice ex art. 1385 cod. civ., comma 2, sia in relazione alle spese legali stragiudiziali di Euro 1.000,00;
-assolvere, comunque, parte convenuta da qualsiasi domanda svolta da parte attrice. In via istruttoria, ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che concludeva con la signora in data Controparte_2 Parte_1
30.03.2023 un contratto per la fornitura di una cucina e di una camera da letto, ricevendo una caparra di Euro 500,00?
2 2. Vero che in data 27.03.2023, erano stati sottoscritti tra le parti, due distinti e separati preventivi, rispettivamente di Euro 12.300,00 per l'acquisto della cucina e l'altro di Euro 11.000,00 per l'acquisto di una camera da letto come da documenti che si esibiscono al teste (sub all.3/4)?
3. Vero che con riferimento a tali preventivi, la signora Parte_1 ha corrisposto a titolo di acconto l'importo di Euro 1.300,00 per la redazione del progetto cucina e di Euro 1.000,00 per la camera da letto come da documenti che si esibiscono al teste (sub all.5/6) ?
4. Vero che la signora veniva, poi, seguita nell'ordine dalla Parte_1 arredatrice di signora che predisponeva il Controparte_2 Persona_1 progetto e rilevava le misurazioni presso l'appartamento acquistato dall'attrice stessa e all'epoca in fase di ristrutturazione, in Milano, via Dracone n. 1?
5. Vero che l'ordine rimaneva in sospeso perché la signora doveva Parte_1 terminare i predetti lavori di ristrutturazione, che si protraevano sino al mese di luglio 2024?
6. Vero che nelle condizioni generali di vendita del contratto del 30.03.2023 era previsto il versamento di un acconto/caparra del 30%?
7. Vero che la signora solo nel mese di luglio 2024 (come da mail Parte_1 del 26.07.2024 – all.7 che si esibisce al teste), contattava per Controparte_2 predisporre la definizione dell'ordine di acquisto e la futura consegna della merce?
8. Vero che dato il lungo tempo trascorso e la totale assenza Controparte_2 di precedenti riscontri, comunicava alla signora che l'arredatrice, Parte_1 signora non lavorava più con la società convenuta e che la stessa Per_1 società aveva cambiato la propria sede operativa, rilasciando quella di Milano, via Pascoli n. 3, dove erano stati sottoscritti i preventivi?
9. Vero che detti preventivi venivano confermati dalla signora solo Parte_1 in data 26.07.2024 (come da documento che si esibisce al teste sub all. 7)?
10. Vero che comunicava alla signora in pari data Controparte_2 Parte_1
26.07.2024 di aver già redatto da tempo i progetti e il dettaglio degli impianti e di aver già pagato la propria arredatrice, poi dimessasi?
Si indica come teste il sig. c/o – via Testimone_1 Controparte_2
Lomellina n. 54.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico tra le parti che nella primavera del 2023 furono tra esse conclusi due contratti di vendita di mobili per la casa destinati all'appartamento dell'attrice, del valore totale di Euro 23.300,00 e con contestuale pagamento da parte dell'attrice della complessiva somma di Euro 2.800,00 a titolo di acconto, contratti la cui esecuzione fu poi sospesa a causa di ritardi nei lavori di ristrutturazione e che furono in seguito “confermati” il 21/09/2024, essendo i lavori ormai ultimati già dal mese di luglio.
E' altresì incontroverso che la venditrice non è stata in Controparte_1
grado di ottemperare alle proprie obbligazioni per tutta la seconda parte dell'anno 2024, tant'è che nel mese di dicembre l'istante si è determinata a chiedere la restituzione del suddetto acconto (doc. 8), cui però non ha fatto seguito alcun riscontro da parte della convenuta e ciò pure dopo l'intervento, in via stragiudiziale, del legale della sig.ra (docc.
9-10 sempre della Parte_1
produzione di parte attrice), rendendosi perciò necessario il ricorso alla giustizia.
Tanto premesso, nel merito non può esservi dubbio alcuno sul grave inadempimento della convenuta, che da un lato non ha consegnato né ha offerto di consegnare i mobili venduti e dall'altro ha pure omesso di restituire l'acconto percepito, come proposto bonariamente dall'attrice prima dell'intervento del legale.
Ciò posto, l'attrice insiste sul fatto che quanto versato al momento dell'ordine di vendita del 2023 fosse una caparra confirmatoria e pertanto chiede che la convenuta sia condannata al pagamento del doppio di tale importo e, quindi, della somma di Euro 5.600,00.
4 Questo assunto non può essere condiviso dato che nelle due fatture prodotte di
Euro 1.800,00 ed Euro 1.000,00 (entrambe al doc. 5 di parte attrice), tali cifre sono espressamente qualificate come acconti, inoltre la caparra confirmatoria menzionata all'art. 6 delle condizioni generali di contratto sarebbe dovuta essere di almeno il 30% dell'importo totale e la somma corrisposta di
Euro 2.800,00 non rappresenta una simile percentuale del valore di Euro
23.300,00 dei due contratti.
Pertanto, stante l'indiscutibile risoluzione dei contratti per inadempimento della convenuta, quest'ultima deve essere condannata soltanto alla restituzione della somma di Euro 2.800,00 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, cod. civ. con decorrenza dalla domanda e quindi dalla notifica della citazione avvenuta il 14/03/2025, non spettando la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta né gli interessi per il periodo anteriore, in assenza di elementi per affermare che il pagamento sia stato percepito dalla convenuta in mala fede (art. 2033 cod. civ.).
Spetta inoltre all'attrice la somma di Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno per i costi di assistenza stragiudiziale, essendo l'esborso documentato e congruo in relazione all'attività espletata e al valore della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità alla nota depositata, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della complessiva somma di Euro 3.800,00 oltre interessi ai sensi
[...]
5 dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dal 14/03/2025
e fino al soddisfo;
2)condanna al pagamento delle spese processuali che Controparte_1
liquida in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 2.415,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali e cassa avvocati, con distrazione in favore dell'avv. Massimiliano Gambera.
Milano, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
6
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10879 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
codice fiscale: , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Massimiliano Gambera
-ATTRICE-
E con sede a Milano, via Lomellina n. 54, codice Controparte_1
fiscale: , con l'avv. Marco Vittorio Possidoni P.IVA_1
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta così giudicare:
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la legittimità del diritto di recesso esercitato della parte attrice ex art. 1385 cod. civ., comma 2, cod. civ. per l'inadempimento della società convenuta del contratto di compravendita stipulato in data 30 marzo 2023 e perfezionatosi in data 21 settembre 2024, mediante approvazione scritta dei preventivi n. 1130/A/2023 e n. 1131/A/2023, conseguentemente condannare al pagamento del doppio Controparte_1
1 della caparra confirmatoria versata dalla parte attrice ex art. art. 1385, comma 2, cod. civ., pari ad Euro 5.600,00, oltre interessi al saggio legale sul capitale via via rivalutato dal giorno della notifica dell'atto di costituzione in mora e, successivamente, ex art. 1284, comma 4, c.c. sino a soddisfo.
Sempre nel merito: condannare al pagamento in favore Controparte_1 della sig.ra , delle spese legali stragiudiziali sostenute Parte_1 pari ad Euro 1.000,00. In via subordinata e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito ritenga che le somme versate siano da considerarsi quali acconti, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per cui è causa, ex art. 1385, comma 3, cod. civ. e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione, a favore dell'attrice, della somma di Euro 2.800,00 illegittimamente trattenuta dalla convenuta, oltre al pagamento delle spese legali stragiudiziali sostenute dalla parte attrice, pari ad Euro 1.000,00.
In ogni caso: condannare la suddetta convenuta alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, in favore del procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non percepito le seconde.
Per la parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via principale:
-rigettare la domanda così come formulata da parte attrice di risoluzione del contratto inter partes, dando atto che nessun inadempimento è imputabile alla e Controparte_2
-accertare il diritto di parte convenuta a trattenere l'importo ricevuto a titolo di acconto sui preventivi di cui è causa
-e per l'effetto rigettare la domanda di condanna al pagamento ex adverso svolta sia per quanto concerne l'indebita richiesta qualificata come versamento del doppio della caparra versata dalla attrice ex art. 1385 cod. civ., comma 2, sia in relazione alle spese legali stragiudiziali di Euro 1.000,00;
-assolvere, comunque, parte convenuta da qualsiasi domanda svolta da parte attrice. In via istruttoria, ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che concludeva con la signora in data Controparte_2 Parte_1
30.03.2023 un contratto per la fornitura di una cucina e di una camera da letto, ricevendo una caparra di Euro 500,00?
2 2. Vero che in data 27.03.2023, erano stati sottoscritti tra le parti, due distinti e separati preventivi, rispettivamente di Euro 12.300,00 per l'acquisto della cucina e l'altro di Euro 11.000,00 per l'acquisto di una camera da letto come da documenti che si esibiscono al teste (sub all.3/4)?
3. Vero che con riferimento a tali preventivi, la signora Parte_1 ha corrisposto a titolo di acconto l'importo di Euro 1.300,00 per la redazione del progetto cucina e di Euro 1.000,00 per la camera da letto come da documenti che si esibiscono al teste (sub all.5/6) ?
4. Vero che la signora veniva, poi, seguita nell'ordine dalla Parte_1 arredatrice di signora che predisponeva il Controparte_2 Persona_1 progetto e rilevava le misurazioni presso l'appartamento acquistato dall'attrice stessa e all'epoca in fase di ristrutturazione, in Milano, via Dracone n. 1?
5. Vero che l'ordine rimaneva in sospeso perché la signora doveva Parte_1 terminare i predetti lavori di ristrutturazione, che si protraevano sino al mese di luglio 2024?
6. Vero che nelle condizioni generali di vendita del contratto del 30.03.2023 era previsto il versamento di un acconto/caparra del 30%?
7. Vero che la signora solo nel mese di luglio 2024 (come da mail Parte_1 del 26.07.2024 – all.7 che si esibisce al teste), contattava per Controparte_2 predisporre la definizione dell'ordine di acquisto e la futura consegna della merce?
8. Vero che dato il lungo tempo trascorso e la totale assenza Controparte_2 di precedenti riscontri, comunicava alla signora che l'arredatrice, Parte_1 signora non lavorava più con la società convenuta e che la stessa Per_1 società aveva cambiato la propria sede operativa, rilasciando quella di Milano, via Pascoli n. 3, dove erano stati sottoscritti i preventivi?
9. Vero che detti preventivi venivano confermati dalla signora solo Parte_1 in data 26.07.2024 (come da documento che si esibisce al teste sub all. 7)?
10. Vero che comunicava alla signora in pari data Controparte_2 Parte_1
26.07.2024 di aver già redatto da tempo i progetti e il dettaglio degli impianti e di aver già pagato la propria arredatrice, poi dimessasi?
Si indica come teste il sig. c/o – via Testimone_1 Controparte_2
Lomellina n. 54.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico tra le parti che nella primavera del 2023 furono tra esse conclusi due contratti di vendita di mobili per la casa destinati all'appartamento dell'attrice, del valore totale di Euro 23.300,00 e con contestuale pagamento da parte dell'attrice della complessiva somma di Euro 2.800,00 a titolo di acconto, contratti la cui esecuzione fu poi sospesa a causa di ritardi nei lavori di ristrutturazione e che furono in seguito “confermati” il 21/09/2024, essendo i lavori ormai ultimati già dal mese di luglio.
E' altresì incontroverso che la venditrice non è stata in Controparte_1
grado di ottemperare alle proprie obbligazioni per tutta la seconda parte dell'anno 2024, tant'è che nel mese di dicembre l'istante si è determinata a chiedere la restituzione del suddetto acconto (doc. 8), cui però non ha fatto seguito alcun riscontro da parte della convenuta e ciò pure dopo l'intervento, in via stragiudiziale, del legale della sig.ra (docc.
9-10 sempre della Parte_1
produzione di parte attrice), rendendosi perciò necessario il ricorso alla giustizia.
Tanto premesso, nel merito non può esservi dubbio alcuno sul grave inadempimento della convenuta, che da un lato non ha consegnato né ha offerto di consegnare i mobili venduti e dall'altro ha pure omesso di restituire l'acconto percepito, come proposto bonariamente dall'attrice prima dell'intervento del legale.
Ciò posto, l'attrice insiste sul fatto che quanto versato al momento dell'ordine di vendita del 2023 fosse una caparra confirmatoria e pertanto chiede che la convenuta sia condannata al pagamento del doppio di tale importo e, quindi, della somma di Euro 5.600,00.
4 Questo assunto non può essere condiviso dato che nelle due fatture prodotte di
Euro 1.800,00 ed Euro 1.000,00 (entrambe al doc. 5 di parte attrice), tali cifre sono espressamente qualificate come acconti, inoltre la caparra confirmatoria menzionata all'art. 6 delle condizioni generali di contratto sarebbe dovuta essere di almeno il 30% dell'importo totale e la somma corrisposta di
Euro 2.800,00 non rappresenta una simile percentuale del valore di Euro
23.300,00 dei due contratti.
Pertanto, stante l'indiscutibile risoluzione dei contratti per inadempimento della convenuta, quest'ultima deve essere condannata soltanto alla restituzione della somma di Euro 2.800,00 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, cod. civ. con decorrenza dalla domanda e quindi dalla notifica della citazione avvenuta il 14/03/2025, non spettando la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta né gli interessi per il periodo anteriore, in assenza di elementi per affermare che il pagamento sia stato percepito dalla convenuta in mala fede (art. 2033 cod. civ.).
Spetta inoltre all'attrice la somma di Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno per i costi di assistenza stragiudiziale, essendo l'esborso documentato e congruo in relazione all'attività espletata e al valore della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità alla nota depositata, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della complessiva somma di Euro 3.800,00 oltre interessi ai sensi
[...]
5 dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dal 14/03/2025
e fino al soddisfo;
2)condanna al pagamento delle spese processuali che Controparte_1
liquida in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 2.415,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali e cassa avvocati, con distrazione in favore dell'avv. Massimiliano Gambera.
Milano, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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