Ordinanza cautelare 19 novembre 2015
Sentenza 17 settembre 2020
Accoglimento
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/01/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00541/2025REG.PROV.COLL.
N. 03271/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3271 del 2021, proposto da
UN RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa RA, con domicilio eletto presso lo studio legale Lucente Corrias in Roma, via Sistina 121;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici e Etnoantropologici di Napoli e Provincia, non costituiti in giudizio;
Comune di S.Agnello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato UN Sassani in Roma, via XX Settembre 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03875/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di S.Agnello;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio e in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams;
Udita per le parti l’avv. Luisa RA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ordinanza n. 34 del 31 luglio 2015 il Comune di Sant'Agnello, ha respinto l’istanza di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, presentata dall’odierno appellante relativamente ad alcuni interventi eseguiti in Sant'Agnello, via Belvedere n. 17. Con successiva ordinanza n. 78 del 25 agosto 2015 il Comune ha ordinato la demolizione delle opere oggetto del diniego di compatibilità paesaggistica.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il sig. RA ha impugnato gli indicati provvedimenti, unitamente al parere negativo del 17 luglio 2015 della Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Napoli e Provincia.
3. Con ordinanza n. 105 del 5 novembre 2015 il Comune di Sant'Agnello ha ingiunto al medesimo sig. RA la demolizione di altre opere realizzate in assenza di titolo edilizio presso la proprietà del medesimo in via Belvedere 17: trattasi in particolare di:
“realizzazione di un impalcato con struttura portante costituita da telaio metallico e sovrastante tavolato in legno lamellare avente dimensioni di circa 142,80 mq. ed altezza dal piano di campagna di circa mt. 1,90, con inserita, al centro di questo, di una piscina costituita da elementi prefabbricati metallici bullonati tra loro e fissati al suolo con getto di conglomerato cementizio”;
“realizzazione di due pergolati costituiti da pali in legno di castagno legati con filo di ferro con sovrastante incannucciato. Il primo, con pavimentazione in pietrame calcareo, ha un ingrombro in pianta di m. 3,60 x 3,30 ed altezza media di m. 2,60 adibito a zona relax di pertinenza della piscina; il secondo a copertura di un piccolo barbecue ha dimensioni in pianta di m. 3,40 x 2,20 con altezza media di m. 2,60” .
3.1. Detto provvedimento è stato impugnato con primi motivi aggiunti nell’ambito del ricorso che precede.
4. Infine, con ordinanza prot. n. 8781 del 9 maggio 2016 il Comune di Sant’Agnello, richiamata l’ordinanza di demolizione n. 105 del 5 novembre 2015 e l’esito delle verifiche effettuate in loco, dalle quali risultava che la demolizione non aveva avuto luogo, ha irrogato all’odierno appellante la sanzione pecuniaria di 20.000,00 euro prevista dall’art. 31, comma 4 bis: anche tale provvedimento è stato impugnato dal sig. RA, con secondo motivi aggiunti proposti nell’ambito del giudizio già instaurato.
5. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ha respinto tutti i ricorsi indicati ai paragrafi che precedono.
6. Il sig. RA ha proposto appello.
7. Il Comune di Sant’Agnello si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
8. La causa è stata chiamata all’udienza straordinaria del 6 novembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Con il primo motivo d’appello si deduce l’erroneità dell’appellata sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego di compatibilità paesaggistica sulla istanza presentata dal sig. RA l’11 giugno 2014.
9.1. Il TAR ha ritenuto che il parere reso dalla Soprintendenza tardivamente, ovvero trascorsi 90 giorni dal ricevimento della pratica, sarebbe non solo efficace, ma manterrebbe anche la natura vincolante. Secondo il TAR, inoltre, nel caso di specie il Comune non si sarebbe limitato a richiamare il parere negativo della Soprintendenza, ma avrebbe anche effettuato una autonoma valutazione circa la compatibilità delle opere con i vincoli paesaggistici esistenti in loco.
9.2. L’appellante richiama la giurisprudenza secondo cui il decorso del termine di 90 giorni, assegnato alla Soprintendenza per rendere il parere previsto dall’art. 146, comma 9, del D. L.vo n. 42/2004, non consuma il potere della Soprintendenza, ma rende il relativo parere non più vincolante. Sostiene, peraltro, che tale principio non si applica ai pareri di compatibilità paesaggistica previsti dall’art. 167, comma 4, del D. L.vo n. 42/2004. Contesta infine, l’appellante, l’assunto secondo cui il Comune avrebbe effettuato una autonoma valutazione.
9.2. La censura è fondata nei termini di seguito indicati.
9.2.1. Nel provvedimento di cui al decreto n. 34 del 31 luglio 2015 il Comune non ha effettuato alcuna autonoma valutazione di compatibilità paesaggistica: l’ordinanza si limita a richiamare il parere della Soprintendenza del 17 luglio 2015 per poi affermare: “ RITENUTO, pertanto, che per le motivazioni innanzi indicante non possa essere concessa la compatibilità paesaggistica, condividendo il parere reso dalla predetta Soprintendenza…….CONSIDERATO che la località interessata dall’intervento citato nel presente Decreto ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico, giusti Decreti Ministeriali del02.01.1958 e del 10.02.1962 in quanto possiede le seguenti pregevoli caratteristiche: “perché ricca di quadri naturali e di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico ”.
9.2.2. Dalla motivazione qui riportata si evince che il Comune non ha fatto altro che ribadire l’interesse paesaggistico della zona, ma non ha esaminato le varie opere edilizie, per le quali era stato chiesto il parere di compatibilità paesaggistica, e non ha indicato le specifiche ragioni della ritenuta incompatibilità; quindi, al postutto, il provvedimento comunale, di diniego di compatibilità paesaggistica, si risolve in una affermata, ma non motivata, condivisione del parere della Soprintendenza, che è pacificamente tardivo.
9.2.3. Di tanto tenuto conto, è superfluo, nella presente sede, indagare se il parere ex art. 167, commi 4 e 5, del D. L.vo n. 42/2004, sia totalmente inefficace o sia, invece, semplicemente non vincolante per l’autorità competente al rilascio della compatibilità paesaggistica: in ambedue i casi il Comune avrebbe dovuto motivare autonomamente il diniego, ciò che nella specie non è stata fatta.
9.2.4. Donde l’illegittimità dell’indicato provvedimento, che va pertanto annullato, fermo restando che il Comune dovrà riesaminare l’istanza di compatibilità paesaggistica presentata dall’appellante l’11 giugno 2014, effettuando una autonoma valutazione.
10. Con il secondo motivo d’appello si contestano le affermazioni, che si leggono nella appellata sentenza, che affermano la natura insindacabile dei pareri resi dalla Soprintendenza, respingendo le censure mosse avverso il parere del 17 luglio 2015.
10.1. La censura può essere assorbita in ragione di quanto affermato nei paragrafi che precedono, e quindi del già disposto annullamento del decreto comunale n. 24/2015: per l’effetto il Comune dovrà rideterminarsi, effettuando una autonoma valutazione circa la compatibilità paesaggistica delle opere indicate nell’istanza presentata dal sig. RA l’11 giugno 2014.
11. Con il terzo motivo d’appello l’appellata sentenza è contestata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti per l’irrogazione della sanzione di cui all’art.31, comma 4 bis, affermando, in particolare, che la sanzione sarebbe applicabile ratione temporis , venendo in considerazione l’inottemperanza a un ordine di demolizione risalente al 2015, cioè ad epoca posteriore alla entrata in vigore della norma che ha introdotto il comma 4 bis nel corpo dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
11.1. Deduce l’appellante, in particolare, che l’ingiunzione di demolizione n. 105 del 5 novembre 2015 sarebbe meramente reiterativa dell’ingiunzione di demolizione del 10 gennaio 2012, sicché la sanzione pecuniaria irrogata con l’ordinanza prot. n. 8781 del 9 maggio 2016 sarebbe illegittima per violazione del principio di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative.
11.2. La censura è fondata.
11.2.1. Effettivamente l’ordinanza di demolizione n. 105 del 5 novembre 2015 nella parte in cui ha ad oggetto la “ realizzazione di un impalcato con struttura portante costituita da telaio metallico e sovrastante tavolato in legno lamellare avente dimensioni di circa 142,80 mq. ed altezza dal piano di campagna di circa mt. 1,90, con inserita, al centro di questo, di una piscina costituita da elementi prefabbricati metallici bullonati tra loro e fissati al suolo con getto di conglomerato cementizio ” è meramente riproduttiva di una precedente ordinanza del 10 gennaio 2012, impugnata con separato ricorso.
11.2.2. Da tale constatazione discende che l’ordinanza di ingiunzione n. 105/2015 non può aver spiegato nuovi ed autonomi effetti lesivi, tanto che l’impugnazione autonoma di detta ordinanza può ritenersi ammissibile solo in ragione della presupposta impugnazione dell’ordinanza del 10 gennaio 2012, la quale non ha mai perso efficacia.
11.2.3. Ne consegue, ulteriormente, che l’illecito sanzionato dall’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001, consistente nell’omessa tempestiva ottemperanza alla ingiunzione di demolizione, in questo caso si sarebbe consumato nel momento in cui è venuto a scadere il termine assegnato dal Comune con l’ordinanza del 10 gennaio 2012, senza che il sig. RA avesse provveduto alla rimozione delle opere indicate, e quindi in epoca antecedente alla entrata in vigore della norma sanzionatoria: a miglior chiarimento di quanto dianzi affermato si richiama la pronuncia di cui all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023, che ben ha chiarito la natura, gli elementi costitutivi e il momento di consumazione dell’illecito punito all’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. . 380/2001, oltre che l’impossibilità di applicare tale norma alle ordinanze di demolizione emesse e scadute prima dell’entrata in vigore di tale norma sanzionatoria.
11.2.4. Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda le opere consistenti in “ realizzazione di due pergolati costituiti da pali in legno di castagno legati con filo di ferro con sovrastante incannucciato. Il primo, con pavimentazione in pietrame calcareo, ha un ingrombro in pianta di m. 3,60 x 3,30 ed altezza media di m. 2,60 adibito a zona relax di pertinenza della piscina; il secondo a copertura di un piccolo barbecue ha dimensioni in pianta di m. 3,40 x 2,20 con altezza media di m. 2,60 ”.
11.2.5. L’ordinanza n. 105 del 5 novembre 2015 richiama, infatti “ l’ingiunzione n. 132 del 5 novembre 2013, di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi debitamente notificata all’interessato ”, seguita dalla istanza di compatibilità paesaggistica dell’11 giugno 2014: si deve quindi presumere che anche relativamente alle indicate opere l’ordinanza n. 105 del 2015 è stata meramente reiterativa di una precedente ordinanza di demolizione, notificata nel novembre 2013. Conseguentemente anche in relazione alle suddette opere l’illecito sanzionato con l’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001 si è consumato ben prima della entrata in vigore della suddetta norma sanzionatoria.
11.3. La censura in esame, pertanto, va accolta, sulla base delle dirimenti considerazioni che precedono. Per l’effetto va annullata la determina n. prot. 8781 del 9 maggio 2016, con il quale è stata irrogata a carico del sig. UN RA la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001.
12. In conclusione, l’appello va accolto nei sensi di cui in motivazione.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 3875 del 2020, sono accolti in parte il ricorso di primo grado e di successivi motivi aggiunti, con annullamento: a) del decreto del Comune di Sant’Agnello n. 34 del 31 luglio 2015, recante diniego di compatibilità paesaggistica, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti; b) della determina n. prot. 8781 del 9 maggio 2016, con la quale è stata irrogata all’appellante la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001.
Condanna il Comune di Sant’Agnello al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia ”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO