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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 5 marzo 2025 avanti al Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 2865/24 RG., promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
CONTRO
Controparte_2
(Avv. P. Iosca)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., udite le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno delle domande, le note di trattazione scritta depositate, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: come da note di trattazione scritta depositate;
PARTI RESISTENTI: come da note di trattazione scritta depositate;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' ed il CP_1 CP_2
per sentir condannare l' al
[...] CP_1 pagamento del TFR maturato nel periodo
1.1.2001-31.5.2022 o, in subordine, per sentir condannare il al Controparte_2 risarcimento del danno per la mancata erogazione del medesimo TFR.
La ricorrente, dando atto di aver prestato attività lavorativa presso il Comune di nel periodo 1.1.2001-31.5.2022, CP_2 riferiva che alla scadenza dei termini di legge previsti non aveva ricevuto il pagamento del TFR.
La ricorrente, nel contestare la motivazione addotta dal Comune e dall' , secondo cui CP_1 il TFR non le spettava, avendo iniziato senza soluzione di continuità un nuovo rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della Provincia, rassegnava le sopra precisate conclusioni. Si costituivano regolarmente in giudizio l' ed il Comune di , CP_1 CP_2 ricordando il principio dell'unità ed infrazionabilità del rapporto previdenziale, per cui il diritto al TFR sorge solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro e della contestuale cessazione del rapporto previdenziale, che in questo caso non vi era stata in quanto la ricorrente era passata alle dipendenze della Provincia.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto.
La ha prestato attività lavorativa Parte_1 presso il Comune di nel periodo CP_2
1.1.2001-31.5.2022.
Il rapporto è cessato a seguito di dimissioni e la ricorrente dall'1.6.2022 ha cominciato a prestare attività lavorativa presso la
Provincia di Bergamo, avendo vinto il relativo concorso.
Alla scadenza dei termini di legge la non ha ricevuto il pagamento del Parte_1
TFR maturato in relazione al rapporto di lavoro prestato alle dipendenze del Comune di
. CP_2
Sulla materia si è ormai espressa la Suprema
Corte con un principio che si ritiene condivisibile, peraltro affermato in un caso in cui addirittura vi era stato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, successivo ma senza soluzione di continuità con quello precedente a tempo determinato con il medesimo ente.
La Corte ha innanzi tutto ricordato che sul tema “della frazionabilità sono intervenute le
Sezioni Unite civili con la sentenza n. 24280 del 2014” con cui è stato “posto in evidenza
l'intervenuto cambiamento del quadro normativo, perché il legislatore, con la riforma delle pensioni (legge n. 335 del
1995), ha -armonizzato" i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, assoggettandoli tutti alla disciplina privatistica dettata dall'art. 2120 cod. civ. (come riformato dalla legge n. 297 del 1982). Alla stregua di questa normativa, il TFR spetta "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato"
(art. 2120 cod. civ., comma 1), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa, è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. All'interprete non è consentito modificare il contenuto della norma operando il collegamento con l'estinzione del rapporto previdenziale, qualora le estinzioni dei due rapporti non coincidano. Inoltre, il
TFR viene costituito mediante l'accantonamento anno per anno di quella che l'art. 2120 cod. civ. definisce una quota della retribuzione determinata dividendo per 13.50 la retribuzione annua corrisposta, a titolo non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro. Hanno, quindi affermato le Sezioni
Unite che è pertanto chiaro il carattere - retributivo e sinallagmatico" del TFR. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l'estinzione del rapporto previdenziale”
(così, in motivazione, cass. Civ. 2828/21).
Dei principi enunciati dalle Sezioni Unite ha fatto applicazione la sentenza della Suprema
Corte, Sezione Lavoro, n. 5895 del 2020, nell'affermare, tra l'altro, “che -la esigibilità del TFR è stata cioè ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' Resta CP_1 pertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo;
assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la "cessazione dal servizio" ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale” (così in motivazione cass. Civ.,
2828/21).
La giurisprudenza successiva della Suprema
Corte ha dato continuità al principio, così respingendo tutte le eccezioni sollevate dall' (supportate da giurisprudenza ormai CP_1 ampiamente superata da quella della Suprema
Corte), il quale va quindi condannato al pagamento, nei confronti della ricorrente, del
TFR maturato per il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze del Comune di nel CP_2 periodo 1.1.2021-31.5.2022.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell' , potendosi disporre CP_1
l'integrale compensazione di quelle nei confronti del in quanto Controparte_2 di fatto estraneo al pagamento ed alla decisione di non procedervi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2865/24 R.G.:
1. condanna l' al pagamento, nei confronti CP_1 di del TFR maturato per il Parte_1 rapporto di lavoro svolto alle dipendenze del
Comune di nel periodo 1.1.2021- CP_2
31.5.2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2. condanna l' alla refusione delle spese CP_1 di lite nei confronti di Parte_1 liquidate per l'intero in complessivi €
1.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, dichiarando compensate le spese nei confronti del
[...]
. CP_2
Bergamo, 5 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini