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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1049 R.G.A.C. per l'anno 2019, riservata in decisione all'udienza cartolare del 6.2.2025 (svolta con le modalità previste dall'art. 127ter cpc), vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Amerigo Festa, presso il cui studio in Avellino, via dei Due Principati n. 59, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa in CP_1 C.F._2 giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Antonio Caroscio e Ugo
Cioffi, quest'ultimo domiciliatario con studio in S. Agata dei Goti, viale Giannelli n. 47;
Appellata
OGGETTO: riassunzione ex artt. 392 c.p.c. e 622 c.p.p. a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, con sentenza n. 52444/2018, pubblicata in data 21.11.2018.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 6.2.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Brevemente, in fatto, si premette che il giudizio in esame trae origine dal procedimento penale a carico dell'odierno appellante
[...]
, tratto a giudizio innanzi al tribunale di Avellino per il reato di Pt_1 truffa ex art. 640 c.p., perché, quale titolare della società di intermediazione finanziaria denominata Eurofin, “con artifici e raggiri consistiti nel promettere a (titolare dell'omonima azienda CP_1 agricola) di farle conseguire un finanziamento di euro 500.000,00 presso un
1 istituto di credito estero e nel rassicurarla circa il buon esito dell'operazione attese le sue riferite amicizie importanti, induceva in errore la su CP_1 tali circostanze e si faceva rilasciare dalla stessa un mandato ad agire a titolo oneroso, ricevendo in pagamento quattro assegni per un importo complessivo pari ad euro 30.000,00 di cui il primo, ossia l'assegno n.
1115122 dell'importo di euro 5.000,00 della Banca del Lavoro e del Piccolo
Risparmio sede di Benevento, tratto sul c/c 1705 intestato alla CP_1 ed emesso a favore della Eurofin, incassato il 26 agosto 2003. In tal modo il
si procurava il relativo ingiusto profitto ai danni della parte offesa, Pt_1 atteso che egli faceva ottenere alla solo un mero contratto di CP_1 apertura di c/c presso la banca Natwest con sede in Londra”.
Celebrato il dibattimento, il tribunale di Avellino, con sentenza n.
1050/2011, pronunciata in data 29.9.2011, riteneva Parte_1 responsabile del reato di truffa continuata a lui ascritto, condannandolo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro
800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva pari ad euro 8000,00, ed alla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, liquidate in euro
1500,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Sull'appello proposto da , la Corte di appello di Napoli, Parte_1
I sezione penale, con sentenza n. 161/2016, pronunciata in data
11.1.2016, premetteva che “le risultanze processuali impediscono di pronunciare sentenza assolutoria mancando la prova evidente dell'innocenza in capo all'imputato, donde debbono condividersi le argomentazioni espresse sul punto dal primo giudice nell'impugnata sentenza, in nulla smentite o appena scalfite dalle deduzioni difensive (…).
Ed invero la difesa reitera le argomentazioni a sostegno dell'assoluzione, si tratta tuttavia di deduzioni difensive ampiamente contrastate nella gravata sentenza, con motivazione ineccepibile in fatto e in diritto cui si rimanda per brevità”. Nondimeno, rilevata l'estinzione del reato per prescrizione, visto l'art. 605 cpp, in riforma della sentenza gravata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante in Parte_1 ordine ai reati ascrittigli perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Contro tale pronuncia, il proponeva ricorso per cassazione, Pt_1 definito dalla Suprema Corte, II sezione penale, con sentenza n.
52444/2018, depositata in data 21.11.2018, con cui annullava la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, così motivando: <Il ricorso è fondato. L'imputato ricorrente non si duole della statuizione sui capi penali (declaratoria di estinzione dei reati per la prescrizione), limitandosi a censurare la sentenza di appello limitatamente all'omesso esame di motivi di impugnazione che avrebbero in tesi dovuto
2 condurre alla esclusione della responsabilità civile. La Corte di appello, dopo avere rilevato che i reati contestati erano prescritti, ha ritenuto che
“dagli elementi di convincimento esaminati e valutati dal primo giudice non si delineasse una evidente estraneità dell'appellante al fatto reato contestatogli”, con ciò rispettando formalmente quanto previsto dall'art.
129, comma 2, cod. proc. pen.. Una simile motivazione, significativamente incentrata sul giudizio di non “evidente estraneità” dell'imputato ai fatti, non ha tenuto conto in alcun modo dei rilievi svolti nell'atto di appello, con cui si contestava l'attendibilità delle fonti testimoniali e si criticava
l'inquadramento giuridico dei fatti nelle fattispecie contestate;
con ciò delineandosi un difetto di argomentazione sulla responsabilità dell'imputato, sia pure ai fini civilistici, in violazione dell'art. 578 cod. proc. pen. La sentenza deve pertanto essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello a norma dell'articolo 622 cod. proc. pen.>>.
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 622 cpp e 392 cpc, notificato in data 22.2.2019, , ripercorsa la vicenda in Parte_1 fatto, nel riproporre testualmente le argomentazioni in diritto già esposte nell'originario atto di appello penale, evocava in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_1 all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza n. 1050/2011 resa dal tribunale di Avellino,
Sezione a composizione monocratica, in data 29.9.2011 e depositata in data
29.12.2011, accogliere l'atto di appello interposto avverso detta sentenza e, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale come invocata nei motivi di gravame, escludere la sussistenza dei fatti di cui all'imputazione, materiale e psicologica, la rilevanza penale dei medesimi, e previa riforma della impugnata sentenza sui punti, per l'effetto annullare e revocare le statuizioni civili adottate nei confronti di ivi compresa la Parte_1 provvisionale e la condanna alle spese. Con la condanna della parte civile alla refusione delle spese di lite per il giudizio di appello, di cassazione nonché di questo grado, somme da maggiorarsi per il rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge e degli oneri accessori.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 12.6.2019, si costituiva in giudizio concludendo per l'integrale conferma delle CP_1 statuizioni civili della sentenza del Tribunale di Avellino, con vittoria delle spese secondo soccombenza, da distrarre in favore dei difensori antistatari.
Acquisiti i fascicoli d'ufficio dei tre gradi del giudizio penale, all'udienza cartolare del 6.2.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
******
I. Natura del giudizio di rinvio ex art. 622 cpp
3 Giova premettere che: “Il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. è solo formalmente una mera prosecuzione del processo penale e si configura, invece, come sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, per cui, seppur tecnicamente regolato dagli artt. 392-
394 c.p.c., non è affatto ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all'enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell'art.
384 c.p.c., comma 2. Pertanto, la Corte di appello civile, competente per valore, alla quale è stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta a seguire le regole, processuali e sostanziali, proprie del giudizio civile, vertendo il giudizio di rinvio su azione civile che si svolge in autonomia rispetto alla fase penale che, rimasta ormai priva di qualsivoglia interesse, si è definitivamente esaurita a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art.
622 c.p.p.” (Cass. 22516/2019; nello stesso senso, Cass. 25767/2024 e
Cass. 21446/2024).
Deve, peraltro, rilevarsi che: “Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio
d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. 28011/2021; nello stesso senso, Cass. 8997/2022 e
Cass. 25767/2024, cit., che afferma: “In buona sostanza, l'istituzionale autonomia dei due giudizi (penale e civile) non rende priva di rilevanza l'argomentazione del giudice penale e, pertanto, non esime il giudice civile da una attenta considerazione degli stessi snodi motivazionali ritenuti carenti da quello penale, dedicando ad essi una particolare attenzione, sia pure in relazione alle diverse finalità ed esigenze della ricostruzione dei fatti nei due processi (tendenti ad un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio per il penale;
da accertarsi, specie sul piano della causalità, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza per il civile) ed alla diversa ampiezza dei vizi deducibili nell'uno e nell'altro in ordine alla relativa motivazione”).
In definitiva, dunque, allorché, come nella specie, la Cassazione penale abbia annullato la sentenza impugnata, limitatamente alle
4 statuizioni civili, per vizi attinenti alla motivazione, sussiste in capo al giudice civile del rinvio ex art. 622 c.p.p. un onere di aggravamento della motivazione, essendo questo tenuto ad una confutazione specifica delle argomentazioni svolte nella sentenza rescindente in relazione ai passaggi della decisione annullata valutati negativamente
(Cass. 25767/2024, cit.).
II. Nel merito
Fermo quanto precede, il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto la rivisitazione, sotto il profilo civilistico, del rapporto intercorso tra le parti in causa, onde accertare se possa ritenersi Parte_1 responsabile del pregiudizio sofferto da già costituita CP_1 parte civile nel processo penale, che in detta sede chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificandoli in € 5.000,00 per danno morale ed € 10.000,00 per danno patrimoniale, quest'ultimo corrispondente alla perdita subita di € 7.000,00, pari alle somme di denaro corrisposte ed incassate dal a mezzo assegni, ed € Pt_1
3.000,00 per tutte le spese necessarie per i trasferimenti in Inghilterra
e per il procedimento penale (cfr. atto di costituzione di parte civile all'udienza del 30.9.2010 e conclusioni rese all'udienza del
29.9.2011).
Ebbene, rileva innanzitutto la corte che, alla luce delle prove raccolte nel dibattimento penale, non occorre alcun ulteriore approfondimento istruttorio, vieppiù che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, risultano acquisiti agli atti del fascicolo d'ufficio penale (RG N. 877/2009 – tribunale di Avellino) i documenti prodotti dalla difesa del all'udienza del 30.9.2010 (cfr. allegato 2 - Pt_1
“Elenco documenti prodotti difesa”), già dichiarati utilizzabili dal tribunale (cfr. verbale d'udienza del 29.9.2011, ove si legge: “Il
Giudice dichiara chiusa la fase dibattimentale utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo e invita le parti a concludere”).
Va, pertanto, disattesa la richiesta avanzata dal , che, Pt_1 limitandosi a ritrascrivere le istanze formulate con l'atto di appello in sede penale, chiedeva nel presente giudizio di rinvio (cfr. pag. 20 dell'atto di citazione in riassunzione) la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'ammissione dei mezzi di prova invocati, ovvero l'esame dell'imputato, il controesame di (marito Persona_1 della già sentito come teste, anche con controesame a cura CP_1 della difesa dell'imputato, avv. Marranzini;
cfr. pag. 15 e ss. del verbale di udienza redatto da fonoregistrazione del 14.7.2011), nonché l'acquisizione dei documenti prodotti all'udienza del
30.9.2010, come detto già acquisiti e dichiarati utilizzabili dal tribunale.
Tanto opportunamente precisato, e tenuto conto delle criticità argomentative evidenziate da Cassazione penale nella pronuncia
5 rescindente n. 52444/2018 - che rilevava come la motivazione della
Corte di appello penale non avesse tenuto conto in alcun modo dei rilievi svolti nell'atto di appello, con cui si contestava l'attendibilità delle fonti testimoniali e si criticava l'inquadramento giuridico dei fatti nelle fattispecie contestate, ravvisando pertanto un difetto di argomentazione sulla responsabilità dell'imputato, sia pure ai fini civilistici, in violazione dell'art.
578 cod. proc. pen. -, giova chiarire che tale ultima norma, rubricata
“Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione”, prevedeva, nella formulazione ratione temporis applicabile (antecedente alla novella ex lege 134/2021), che: “Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che: “Nel caso di estinzione del reato per prescrizione, il giudice dell'impugnazione ha il dovere di esaminare i motivi di ricorso relativi alla responsabilità civile del ricorrente per valutare il diritto al risarcimento del danno della parte civile, anche vagliando l'eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante. Questo esame è funzionale alla conferma delle statuizioni civili” (Cass. pen. 10411/2025), chiarendo, con la stessa pronuncia, in motivazione, che: <va inoltre rilevato alla stregua della pronuncia corte cost. n. del che quando come nella specie vi stata condanna in primo grado anche agli effetti civili il giudice dell pur presenza di prescrizione reato deve conoscere appieno la res iudicanda ancorch al solo fine vagliare diritto risarcimento danno parte civile valutando>l'eventuale contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e non solo l'evidenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (…). La cognizione del giudice dell'impugnazione penale, ex art. 578 cod. proc. pen.,
è funzionale alla conferma delle statuizioni civili, attraverso il completo esame dei motivi di impugnazione volto all'accertamento dei requisiti costitutivi dell'illecito civile posto a fondamento della obbligazione risarcitoria o restitutoria. Il giudice penale dell'impugnazione è chiamato ad accertare i presupposti dell'illecito civile e non la responsabilità penale dell'imputato, ormai prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione. Ne consegue che il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.).
Invero, la mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al
6 risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza. In tal modo - se, dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, mentre la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria - il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile (ex multis, sentenze n. 140 del 2021, n. 278 del 2020, n. 176 del 2019 e n. 12 del 2016).
In particolare, il Giudice delle Leggi ha evidenziato come "il legislatore ha voluto evitare che cause estintive del reato, indipendenti dalla volontà delle parti, possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna, oggetto di impugnazione;
finalità questa che si coniuga alla necessità di salvaguardare evidenti esigenze di economia processuale e di non dispersione dell'attività di giurisdizione" (Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2021)>>.
Recependo tale insegnamento, questa Corte, quale giudice del rinvio, nel vagliare la domanda risarcitoria formulata in sede penale da
[...]
dovrà verificare, applicando le regole probatorie civilistiche CP_1
e valutando il nesso eziologico tra condotta ed evento di danno secondo il criterio del "più probabile che non" (Cass. 6116/2025), se sussistano i presupposti dell'illecito civile, procedendo all'esame dei due connessi ed articolati motivi formulati dall'appellante Pt_1
(cfr. pagg.
7-20 dell'atto di citazione in riassunzione), che contesta la ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice penale (di primo e secondo grado), assumendo, in particolare, di essere esente da qualsivoglia responsabilità per la mancata erogazione del finanziamento.
Deduce, in particolare, l'appellante che: “Il Giudice di prime cure, .., oltre a non vagliare affatto la credibilità delle versioni dei fatti rese dalle parti civili (che si sono contraddette tra loro soprattutto sul punto dell'ammontare del denaro che l'imputato avrebbe ricevuto dai coniugi), si è limitato a riportare in sentenza, sommariamente, il contenuto delle deposizioni dei due testi e, alla fine, dovendo procedere alla qualificazione dei fatti, così ha pronunciato: <<E' oltremodo evidente che ha messo in atto dolosamente e Parte_1 intenzionalmente una truffa ai danni di una sprovveduta che pur di salvare la sua azienda costata anni di sacrifici sarebbe stata disposta a tutto. Infatti la
S.C. ha più volte ribadito che costituisce raggiro la falsa rappresentazione della realtà perché già di per sé tale condotta costituisce raggiro, non essendo necessario ad integrare il reato il silenzio serbato successivamente dal soggetto, purché tale falsa rappresentazione della realtà sia di per sé idonea ad indurre in errore la vittima della truffa. Ritiene questo giudicante che la
7 condotta posta in essere dall'imputato integri, sia dal punto di vista della condotta tipica, sia per quanto concerne l'elemento soggettivo, l'ipotesi di reato prevista dall'art. 640 c.p.>>.
Lamenta, in definitiva, il che l'indicata motivazione configura Pt_1 una mera formula di stile, non avendo il tribunale minimamente verificato i termini dell'accordo, né quanto accaduto nella fase delle trattative, né approfondito il contenuto dell'intesa.
Osserva subito la corte che le doglianze dell'appellante sono infondate, atteso che la ricostruzione della vicenda, per come dallo stesso prospettata, non trova alcun serio riscontro nelle risultanze probatorie acquisite, che, di contro, complessivamente valutate, inducono ad affermare la responsabilità di per non aver Parte_1 rispettato gli impegni contrattualmente assunti con la che, in CP_1 data 30.7.2003, gli conferiva l'incarico di reperire un finanziamento di euro 500.000,00 presso l'istituto di credito più conveniente (estero) al tasso nominale annuo 4% utilizzabile per ampliamento di azienda
(cfr. “conferimento di mandato” allegato in atti).
Incarico pacificamente non andato a buon fine, che dava luogo al procedimento penale per truffa a carico del , avviato a seguito Pt_1 della querela (allegata in atti) sporta innanzi ai Carabinieri di S. Agata dei Goti da che così ricostruiva in fatto la vicenda. CP_1
Esponeva la di essere titolare di un'azienda agricola CP_1
(regolarmente iscritta alla CCIAA di Benevento) a conduzione familiare, che gestiva insieme al marito , e che versando Persona_2 in un momento di difficoltà economica per la crisi del settore e non riuscendo ad ottenere finanziamenti dalle banche italiane, conferiva, in data 30.7.2003, a , titolare della Eurofin, presentatole Parte_1
(nel luglio 2003) da un amico comune , un mandato Persona_3 ad agire a titolo oneroso, con cui - si legge nella querela - Eurofin si impegnava, garantendo la riuscita della operazione, a far ottenere un finanziamento di € 500.000,00 in favore dell'azienda della sig.ra che sarebbe stato erogato da una banca estera, CP_1 ricevendo a fronte di tale operazione, a titolo di onorario professionale e/o provvigioni, la somma di € 30.000,00.
La querelante chiariva che, in occasione del conferimento dell'incarico, sottoscritto presso la sua abitazione in presenza del marito , rilasciava al assegni per complessivi € Persona_2 Pt_1
30.000,00, di cui uno, dell'importo di € 5.000,00, immediatamente negoziabile ed incassato in data 26.8.2003, con l'accordo che la somma residua sarebbe stata incassata al momento dell'effettiva erogazione del finanziamento, data l'indisponibilità economica della e la promessa che il finanziamento sarebbe stato erogato in CP_1 tempi brevissimi.
8 Precisava, altresì, che successivamente il le riferiva di aver Pt_1 mandato tutto l'incartamento a Londra e che di lì a poco, salvo il ponte di ferragosto, la ditta avrebbe ottenuto il finanziamento richiesto (e promesso) per € 500.000,00; che, in data 27.8.2013, unitamente al ed al marito , che provvedeva a sue spese Pt_1 Persona_2 all'acquisto dei biglietti, si recava a Londra per conoscere ed incontrare i sigg.ri e , amici e CP_2 Persona_4 collaboratori dello stesso , che avrebbero provveduto a far Pt_1 comprendere le modalità dell'operazione ed a consentire che la banca erogasse il mutuo; che tuttavia, nell'occasione, recatisi presso la banca londinese Nat West, non veniva discusso alcun piano di finanziamento né l'incontro portava ad alcun risultato utile;
che al rientro in Italia, il rassicurava lei ed il marito (che intendeva annullare ogni Pt_1 rapporto) sul buon fine dell'operazione, affermando che bisognava attendere ancora qualche settimana per colpa del consulente di Londra che era stato superficiale e che comunque la banca aveva accettato il fido; che il , peraltro, precisava che per la riuscita Pt_1 dell'operazione era necessario costituire o rilevare una società in Gran
Bretagna, che fosse iscritta alla camera di commercio inglese e che avesse un proprio indirizzo, e che a tanto avrebbe lui provveduto;
che solo successivamente si accorgeva che la tale nuova società (OA
LT) risultava costituita e iscritta presso la Camera di Commercio inglese in data 10.7.2003, ancor prima di conoscere il;
che il Pt_1
20.10.2003, come da quest'ultimo preannunciato, perveniva dalla Nat
West un carnet di n. 60 assegni;
che il , in data 24.11.2003, le Pt_1 comunicava per iscritto, testualmente, che “…la sua richiesta di finanziamento da noi istruita e presentata alla Natwest … è stata accolta con interesse”; che in tal modo l'azienda, titolare del conto corrente bancario presso la NatWest, avendo a disposizione il relativo carnet di assegni, avrebbe potuto emetterli sì da provvedere anche al pagamento del saldo della parcella ad Eurofin fino ad € 30.000,00; che tuttavia, gli assegni, pur emessi dalla traente, ritornavano insoluti perché sul conto estero non c'era liquidità, non essendo stato erogato il finanziamento.
Evidenziava, infine, la querelante che, allo scopo di consentire il disbrigo della pratica a Londra, il riferiva che occorreva Pt_1 movimentare il conto corrente acceso con la Natwest, richiedendo la consegna di titoli che sarebbero stati bancati presso l'istituto londinese proprio per far movimento con il conto, e che per tale ragione venivano rilasciati al due assegni ulteriori della Banca Pt_1 delle GE per un importo di € 6.600,00, che avrebbero dovuto essere spediti a Londra e versati sul conto corrente della neo istituita società a cura della Eurofin;
che il , tramite un suo fiduciario, Pt_1 spediva i titoli con posta prioritaria, in busta chiusa, che tuttavia
9 giungeva a Londra aperta e priva del contenuto, come poi denunciato da tale che la a seguito della Persona_5 CP_1 comunicazione del 24.11.2003, ritenendo che il finanziamento fosse stato accordato, emetteva nel frattempo vari assegni impegnandosi non solo con i propri clienti e fornitori ma anche con terzi che purtroppo non ricevevano nulla;
che, infine, nonostante la mancata erogazione del finanziamento, la riceveva, in data 20.1.2004, CP_1 dall'avv. Iandolo Luca, per conto di , diffida a pagare la Parte_1 residua somma di € 17.100,00, a saldo della mediazione prestata.
Orbene, pacifica l'indicata successione cronologica degli eventi, osserva la corte che la ricostruzione resa da dalla CP_1 stessa confermata, quale teste indicato dal PM, in sede penale (cfr. verbale di udienza redatto da fonoregistrazione del 28.4.2011), liberamente valutabile nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 cpp - rivestendo efficacia di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e
117 c.p.c., potendo conseguentemente essere posta dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione (così Cass. 27016/2022; nello stesso senso,
Cass. 16916/2019 e Cass. 30992/2023) -, oltre ad essere di per sé logicamente coerente, ha trovato riscontro sia nella deposizione resa dal teste (richiesto dal P.M.) che, pur non potendo Persona_3 riferire sugli esatti termini dell'accordo, a lui ignoti, confermava che l'amico , marito della gli aveva confidato di Persona_2 CP_1 versare in difficoltà economiche e di non essere riuscito a reperire un finanziamento dalle banche italiane, e di averlo perciò messo in contatto con , che faceva delle consulenze per una Parte_1 banca estera e diceva che lui in Inghilterra riusciva a far avere il finanziamento (cfr. verbale di udienza redatto da fonoregistrazione del 14.7.2011); sia, ed ancor più, nelle dettagliate dichiarazioni rese dal teste (richiesto dalla difesa della parte civile, , sig. CP_1
, che, anche a seguito del controesame della difesa Persona_2 dell'imputato , riferiva con precisione e senza incertezze sulle Pt_1 varie fasi del rapporto, confermando infine che il finanziamento, contrariamente a quanto promesso e ribadito dal anche dopo il Pt_1 viaggio a Londra, non veniva concesso, risultando effettuata esclusivamente un'apertura di conto corrente presso la banca londinese Natwest, con rilascio di un carnet di n. 60 assegni, che tuttavia non poterono mai essere utilmente emessi dalla CP_1 perché il finanziamento non veniva erogato (cfr. verbale di udienza redatto da fonoregistrazione del 14.7.2011).
Né l'attendibilità del teste , in difetto di ulteriori elementi che Per_2 ne inficino la credibilità, può essere aprioristicamente esclusa per il solo fatto che egli sia coniuge della (Cass. 98/2019), dovendo CP_1 di contro evidenziarsi come detto teste appaia particolarmente
10 qualificato, perché a diretta conoscenza della vicenda, che seguiva personalmente in tutti i suoi sviluppi, vieppiù che le dichiarazioni rese dal trovano riscontro nella documentazione allegata dallo Per_2 stesso , acquisita agli atti del fascicolo penale di prime cure, Pt_1 dal cui esame emerge che, a seguito dell'atto di “conferimento di mandato” del 30.7.2003, pur avendo la adempiuto agli CP_1 impegni assunti, il finanziamento di € 500.000,00 non veniva erogato.
In particolare, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dall'anzidetta documentazione non emerge affatto che la CP_1 abbia in qualche modo ostacolato l'erogazione del finanziamento, risultando di contro che la stessa, dopo aver conferito l'incarico al
, pur di ottenere l'agognato prestito, necessario per esigenze Pt_1 aziendali, seguiva tutte le indicazioni impartite dall'intermediario, benché non esplicitate nel conferimento di mandato, recandosi difatti a
Londra (nell'agosto 2003), inviando la documentazione integrativa richiesta e movimentando il conto corrente estero della neo costituita società OA LT, come pure richiesto dal con missiva del Pt_1
10.10.2003 (con cui comunicava che: “.. da questo momento dovete provvedere ad effettuare versamenti settimanali di 2.000,00 € sul VS C/C
(OA LT), come da accordo verbale, alla firma del mandato, in modo che tra 40/60 giorni possiamo chiedere ed ottenere il finanziamento come da impegno sottoscritto”).
Basti al riguardo considerare che la proprio al fine di CP_1 movimentare il conto corrente, inviava alla Eurofin due assegni della
Banca GE (nr. 8080358222 di € 3.200,00 e nr. 8080358223 di €
3.400,00), per un totale di € 6.600,00, che dovevano essere versati sul conto corrente aperto presso la banca londinese NatWest. Assegni che, tuttavia, non sarebbero mai stati versati sull'anzidetto conto perché mai pervenuti a Londra, come pure emerge dalla denuncia sporta in data 24.11.2003 negli uffici della questura di Avellino dal sig.
- collaboratore di - che riferiva di aver Persona_5 Pt_1 inviato, in data 15.11.2003, tramite posta prioritaria, i detti assegni in busta chiusa al corrispondente inglese, sig. , e che Persona_4 tuttavia tale busta, come comunicatogli telefonicamente dal Per_4 perveniva a destinazione il 22.11.2003, ma aperta e priva del suo contenuto.
A ciò si aggiunga che, nonostante il mancato versamento dei su indicati assegni, il giorno stesso della denuncia, in Parte_2 data 24.11.2003, comunicava alla che a breve sarebbe stato CP_1 necessario recarsi a Londra per la sottoscrizione del fido. In particolare, nell'allegata nota (prodotta da ), indirizzata alla Pt_1 ditta ed alla OA LT (ovvero la società costituita CP_1
a Londra per la cfr. certificato della Companies House CP_1
OA datato 10.7.2003, in epoca antecedente al conferimento
11 dell'incarico del 30.7.2003), si legge che: “…la sua richiesta di finanziamento da noi istruita e presentata alla NATWEST… è stata accolta con interesse e a breve la OA LT in persona del suo legale rappresentante sarà invitata alla sottoscrizione dei contratti inerenti la sua richiesta di finanziamento. A tal proposito le facciamo presente che
l'integrazione della documentazione richiestale è già pervenuta presso la ns. sede londinese e sarà trattata in modo rapido e costruttivo”.
Comunicazione rimasta nondimeno priva di seguito.
Ed allora se, come assume , la movimentazione del conto Pt_1 estero era conditio sine qua non per ottenere il finanziamento, non si spiega perché lo stesso , pur sapendo che il conto non era stato Pt_1 movimentato (atteso che gli assegni inviati dalla non erano CP_1 stati versati alla NatWest, come da denuncia del 24.11.2003), comunicasse, con la su indicata missiva, che la richiesta di finanziamento era stata accolta con interesse e doveva essere solo formalizzata, così inducendo in errore la sul buon fine CP_1 dell'operazione, tant'è che la stessa emetteva assegni che ritornavano insoluti perché sul conto estero non c'era liquidità, non essendo stato erogato il prestito.
Il che ulteriormente denota la scorrettezza dell'operato dell'appellante, già più volte condannato per reati contro il patrimonio (cfr. certificato del casellario giudiziale allegato nel fascicolo d'ufficio penale di primo grado), vieppiù che, pacifica la mancata erogazione del finanziamento, non v'è prova che il , quale intermediario Pt_1 incaricato (mandatario), ne facesse richiesta alla banca londinese per conto della (mandante) né, tanto meno, che lo stesso (sul CP_1 quale gravava il relativo onere probatorio;
Cass., Sez. Unite,
13533/2001) avesse esattamente adempiuto a tutti gli obblighi strumentali all'incarico conferito, necessari per il buon esito dell'operazione (consistenti, come da mandato sottoscritto, nel porre in essere per conto del mandante l'attività giuridica idonea alla produzione di effetti conformi al presente mandato).
Di contro, costituisce circostanza pacifica (oltre che documentalmente provata) che il percepiva dalla la somma di € Pt_1 CP_1
5.000,00, portata dall'assegno n. 1115122, corrisposto all'atto della sottoscrizione dell'incarico, negoziato ed incassato in data 26.8.2003.
Somma che, come emerge dall'accordo, avrebbe dovuto essere restituita alla nell'ipotesi di mancata erogazione del CP_1 finanziamento (“in caso di esito negativo (del finanziamento) verrà restituito l'importo di 30.000 €..”), e che ciò nonostante veniva trattenuta dal sull'assunto, sfornito di qualsivoglia riscontro Pt_1 documentale, che l'importo fosse stato integralmente utilizzato da
Eurofin per le spese necessarie per l'acquisizione delle quote della società OA, l'apertura del conto presso la NatWest e la
12 remunerazione dei professionisti londinesi (cfr. pag. 19 dell'atto di riassunzione).
Sulla scorta di quanto precede, va pertanto accolta, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria avanzata dalla odierna CP_1 appellata, in sede penale, dovendo alla stessa essere sicuramente riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale (c.d. perdita subita),
l'importo di € 5.000,00, indebitamente trattenuto dal , in Pt_1 evidente violazione degli accordi trasfusi nell'atto di “conferimento di mandato” del 30.7.2003, con gli interessi legali dal 26.8.2003 (data in cui l'assegno veniva incassato) sino al soddisfo.
Nessun ulteriore pregiudizio patrimoniale risulta comprovato dall'appellata, non risultando corrisposte al somme ulteriori Pt_1 rispetto a quella portata dall'assegno n. 1115122 e restando altresì sfornite di riscontro documentale le ulteriori spese sostenute per il viaggio a Londra (quantificate in € 3.000,00; cfr. atto di costituzione di parte civile).
Va invece riconosciuto alla il risarcimento per il danno non CP_1 patrimoniale sofferto in conseguenza della condotta illecita del
, astrattamente configurabile quale reato (di truffa, benché Pt_1 dichiarato estinto per prescrizione;
cfr., in argomento, Cass.
16305/2003), per l'intuibile patema d'animo, la sofferenza soggettiva e la profonda frustrazione patiti a seguito del fallimento dell'operazione finanziaria, sul cui buon esito, più volte assicuratole dal , faceva affidamento, confidando in buona fede, vieppiù Pt_1 perché presentatole da un amico comune, nella competenza e professionalità dell'intermediario incaricato, che, tuttavia, lungi dal reperire il finanziamento promesso, le faceva ottenere una mera apertura di conto corrente presso una banca estera.
Danno che - tenuto conto delle circostanze del caso concreto, della finalità e della rilevante entità del finanziamento di cui all'incarico del
30.7.2003 - può equitativamente determinarsi (ex art. 1226 c.c.) in complessivi € 3.000,00, già all'attualità, oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
II. Spese
Ferma la liquidazione delle spese a favore della costituita parte civile,
posta a carico di , come effettuata nella CP_1 Parte_1 sentenza del tribunale penale di Avellino n. 1050/2011, pronunciata in data 29.9.2011, le spese della presente fase di rinvio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, con riferimento ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente
13 espletata, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Caroscio e
Ugo Cioffi, dichiaratisi antistatari.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1049
R.G.A.C. per l'anno 2019, tra le parti indicate in epigrafe, di riassunzione ex artt. 622 c.p.p. e 392 c.p.c. a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, con sentenza n.
52444/2018, pubblicata in data 21.11.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria avanzata in sede penale dalla costituita parte civile
[...]
e, per l'effetto, condanna al CP_1 Parte_1 pagamento, in favore dell'appellata della CP_1 complessiva somma di € 8.000,00, con gli interessi legali come indicati in motivazione sino all'effettivo soddisfo;
condanna, altresì, l'appellante al pagamento, in Parte_1 favore di delle spese del presente giudizio di CP_1 rinvio, che si liquidano in € 5.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio Caroscio
e Ugo Cioffi, dichiaratisi antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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