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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 19/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 651/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, Sezione Civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo l'8.6.2021 e segnata al n. 651/2021 R.G.,
pendente tra:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3
dell'avv. CUCCA GIUSEPPE LUIGI, elettivamente domiciliate in VIA LEONARDO
DA VINCI N. 40, NUORO, presso lo studio del difensore;
ATTRICI
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._4
dell'avv. CABIDDU MARIA VITTORIA, elettivamente domiciliato in VIA A.
MANZONI N. 18, NUORO, presso lo studio del difensore;
Pag. 1 di 8 (C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_4 C.F._5
OLIVIERI PIERLUIGI e MASIA MARCELLO, elettivamente domiciliata in VIALE
DANTE N. 4/C, SASSARI, presso lo studio dei difensori;
(C.F. ), con il patrocinio Parte_5 C.F._6
dell'avv. OLIVIERI PIERLUIGI, elettivamente domiciliata in VIALE DANTE N. 4/C,
SASSARI, presso lo studio del difensore;
CONVENUTI
EREDI di Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato l'8.6.2021 , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio e Pt_3 Controparte_1 Parte_5 Pt_4
chiedendo dichiararsi la nullità del testamento olografo di del
[...] Controparte_2
10.08.2010 per insussistenza del requisito dell'autografia e sottoscrizione da parte della testatrice e per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione dei beni ereditari e ordinare la pubblicazione del testamento di del 5.5.2007; in Controparte_2
subordine, annullarsi il testamento per incapacità di intendere e volere della de cuius e per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione dei beni ereditari e ordinare la pubblicazione del testamento di del 5.5.2007; in ulteriore subordine, Controparte_2
annullarsi il testamento poiché effetto di dolo ex art. 624 c.c. con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione dei beni ereditari in loro possesso e ordine della pubblicazione del testamento del 5.5.2007.
Le attrici hanno esposto che la comune dante causa deceduta Controparte_2
nubile il 4.2.2016, in data 19.9.1997 ha redatto un testamento olografo suddividendo i
Pag. 2 di 8 propri beni tra i fratelli e , , e Persona_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_5
che in data 5.5.2003 la de cuius ha apportato una modifica alla Persona_2
precedente scheda testamentaria disponendo l'assegnazione della somma di € 10.000,00
in favore di in;
che in data 22.11.2004 ha Parte_4 CP_1 Controparte_2
lasciato alcuni beni mobili all'attrice ; che in data 5.5.2007 la signora Parte_1 CP_2
ha dichiarato, a margine del testamento, che i beni inizialmente attribuiti a , Persona_1
stante la sua morte, venissero assegnati alle sue figlie ed;
che, a Parte_1 Pt_3
seguito del decesso della signora , ha comunicato alle CP_2 Parte_5
attrici l'avvenuto deposito e pubblicazione di un ulteriore testamento olografo della risalente al 3.8.2010, registrato in Olbia il 26.4.2016, verbale Rep. 152720, Racc. CP_2
n. 46337, ove sono stati nominati eredi , e Controparte_1 Parte_5 [...]
che in data 24.10.2017, con atto n. 1411, Racc. 1132 a firma del notaio Per_2
ha rinunciato all'eredità; che la scheda Persona_3 Controparte_3
testamentaria del 2010 non è autentica;
che il testamento è comunque annullabile per difetto di incapacità di intendere e di volere, in quanto la de cuius era affetta da demenza vascolare;
che i convenuti hanno dolosamente orientato la volontà della de cuius verso la revoca delle precedenti disposizioni testamentarie.
Con comparsa depositata il 27.10.2021 si è costituito in giudizio CP_1
il quale ha chiesto dichiarare la carenza di legittimazione ad agire delle attrici in
[...]
relazione alla richiesta di condanna alla restituzione dei beni appartenuti in vita alla de cuius;
nel merito, rigettare le domande avanzate dalle attrici.
Con comparsa depositata il 15.11.2021 si è costituita in giudizio , la Parte_4
quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Pag. 3 di 8 Con comparsa depositata il 15.11.2021 si è costituita in giudizio Parte_5
la quale ha proposto le medesime difese ed eccezioni di e ha
[...] Parte_4
chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei chiamati all'eredità di in qualità di eredi legittimi, all'udienza del 24 ottobre 2023 è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia degli altri eredi legittimi di (parenti entro il Controparte_2
6° grado).
Svolta la prova per testi e la ctu, all'udienza del 10.12.2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate;
la parte attrice ha insistito per l'ammissione della ctu dedotta nella memoria del 18.3.2022. Il Giudice ha rimesso la causa per la decisione al Collegio, concedendo alle parti termine per il deposito di comparse e repliche ex art. 190 c.p.c.
1) La domanda di parte attrice diretta a dichiarare la nullità del testamento per difetto dell'autografia e della sottoscrizione da parte della testatrice non può essere accolta.
Come risulta dalla documentazione prodotta, il testamento del 3 agosto 2010
risulta sottoscritto da . La parte attrice ha contestato, oltre al difetto di Controparte_2
sottoscrizione, l'autenticità della scrittura e della sottoscrizione.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass. Civ. S.U., n.
12307/2015; Cass., n. 11659/2023; Cass. Civ., n. 24835/2022; n. 24749/2019; n.
24814/2018).
Pag. 4 di 8 Nel caso di specie, le attrici non hanno dimostrato il difetto di autografia del testamento;
a tal fine, in mancanza di scritture di comparazione incontestabilmente provenienti dalla de cuius, non può ritenersi sufficiente la deduzione della ctu grafologica. Gli unici documenti che recano la sottoscrizione di Controparte_2
prodotti in allegato alla memoria istruttoria, infatti, sono privi di autenticazione e sono stati contestati dalle parti convenute per la mancanza di certezza in ordine alla riferibilità alla de cuius. Di conseguenza, in difetto delle scritture di comparazione riferibili incontestabilmente a non può essere esperita la ctu Controparte_2
grafologica.
2) Non può essere accolta neppure la domanda avanzata dalle attrici volta a ottenere l'annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere.
In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di un'altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Peraltro, poiché lo stato di capacità
costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene,
provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass., n.
25053/2018; n. 3934/2018).
Nel caso di specie, non è stato fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che alla data di redazione del testamento fosse priva della coscienza dei Controparte_2
propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
Pag. 5 di 8 Secondo quanto accertato dalla consulente dott.ssa , dalle Persona_4
risultanze documentali degli atti sanitari depositati dalle parti non sono emerse informazioni utili che permettano di stabilire che la de cuius, al momento della stesura del testamento olografo risalente al 03.08.2010, fosse incapace di intendere e volere. E'
stato accertato un peggioramento delle condizioni cliniche generali della signora CP_2
in seguito allo scompenso metabolico correlato al riscontro di un diabete di nuova insorgenza nel marzo 2011, che ha reso necessario un ricovero all'esito del quale i medici della struttura ospedaliera non hanno fatto alcun riferimento a un decadimento cognitivo. Il primo atto sanitario da cui desumere la data certa di insorgenza della demenza consiste nella valutazione geriatrica del 1.6.2011 espressa all'esito di una visita svolta il 14.5.2011. Detta valutazione, peraltro, pur evidenziando una sofferenza vascolare ischemica con carattere evolutivo cronico, non consente di datare con certezza l'esordio della patologia per mancanza di antecedenti esami strumentali confrontabili,
effettuati in epoca prossima alla stesura del testamento. Sulla base di tali risultanze, la
CTU è quindi giunta alla conclusione dell'insussistenza di elementi tali da poter ritenere che fosse incapace di intendere e di volere al momento della stesura Controparte_2
del testamento olografo oggetto di pubblicazione.
La dott.ssa , medico di famiglia della signora dal Testimone_1 Tes_1
15.2.2012, sentita come teste all'udienza dell'11.1.2024, peraltro ha dichiarato che inizialmente la paziente era orientata nello spazio e nel tempo e riconosceva le persone;
la stessa ha manifestato difficoltà nelle attività quotidiane a seguito del ricovero;
successivamente c'è stato un degrado di tipo vascolare;
“nelle ultime fasi non era in grado di riconoscere ed era disorientata nello spazio e nel tempo”.
Pag. 6 di 8 Sulla base di tali elementi non può ritenersi dimostrato che la signora fosse CP_2
incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento del 3 agosto
2010.
3) Non può essere accolta neppure la domanda delle parti attrici diretta a ottenere l'annullamento della scheda testamentaria a causa del dolo.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre invece la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito, così
da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cass., n. 25521/2023).
Nel caso di specie le attrici non hanno allegato i mezzi fraudolenti impiegati per trarre in inganno la testatrice, né hanno formulato istanze istruttorie idonee a dimostrare l'impiego di artifici e raggiri.
Di conseguenza la domanda dev'essere respinta.
4) Per l'effetto non possono essere accolte neppure le conseguenti domande di parte attrice volte a ottenere la restituzione dei beni e a ordinare la pubblicazione del testamento del 5.5.2007.
5) Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
Le spese della ctu devono essere poste in via definitiva a carico della parte attrice.
Si precisa che, stante l'unicità dell'attività difensiva svolta dai procuratori di Parte_5
e , se pur costituite con comparse autonome, si deve procedere
[...] Parte_4
Pag. 7 di 8 ad una sola liquidazione delle spese processuali (V. Cass., n. 21064/2009; Cass., n.
11591/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge le domande avanzate dalla parte attrice;
2) condanna la parte attrice a corrispondere in favore del convenuto CP_4
e in favore delle convenute e le spese di lite,
[...] Parte_5 Parte_4
che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali;
3) pone le spese di ctu, in via definitiva, a carico della parte attrice.
Così deciso in Nuoro, il 19 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, Sezione Civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo l'8.6.2021 e segnata al n. 651/2021 R.G.,
pendente tra:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3
dell'avv. CUCCA GIUSEPPE LUIGI, elettivamente domiciliate in VIA LEONARDO
DA VINCI N. 40, NUORO, presso lo studio del difensore;
ATTRICI
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._4
dell'avv. CABIDDU MARIA VITTORIA, elettivamente domiciliato in VIA A.
MANZONI N. 18, NUORO, presso lo studio del difensore;
Pag. 1 di 8 (C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_4 C.F._5
OLIVIERI PIERLUIGI e MASIA MARCELLO, elettivamente domiciliata in VIALE
DANTE N. 4/C, SASSARI, presso lo studio dei difensori;
(C.F. ), con il patrocinio Parte_5 C.F._6
dell'avv. OLIVIERI PIERLUIGI, elettivamente domiciliata in VIALE DANTE N. 4/C,
SASSARI, presso lo studio del difensore;
CONVENUTI
EREDI di Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato l'8.6.2021 , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio e Pt_3 Controparte_1 Parte_5 Pt_4
chiedendo dichiararsi la nullità del testamento olografo di del
[...] Controparte_2
10.08.2010 per insussistenza del requisito dell'autografia e sottoscrizione da parte della testatrice e per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione dei beni ereditari e ordinare la pubblicazione del testamento di del 5.5.2007; in Controparte_2
subordine, annullarsi il testamento per incapacità di intendere e volere della de cuius e per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione dei beni ereditari e ordinare la pubblicazione del testamento di del 5.5.2007; in ulteriore subordine, Controparte_2
annullarsi il testamento poiché effetto di dolo ex art. 624 c.c. con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione dei beni ereditari in loro possesso e ordine della pubblicazione del testamento del 5.5.2007.
Le attrici hanno esposto che la comune dante causa deceduta Controparte_2
nubile il 4.2.2016, in data 19.9.1997 ha redatto un testamento olografo suddividendo i
Pag. 2 di 8 propri beni tra i fratelli e , , e Persona_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_5
che in data 5.5.2003 la de cuius ha apportato una modifica alla Persona_2
precedente scheda testamentaria disponendo l'assegnazione della somma di € 10.000,00
in favore di in;
che in data 22.11.2004 ha Parte_4 CP_1 Controparte_2
lasciato alcuni beni mobili all'attrice ; che in data 5.5.2007 la signora Parte_1 CP_2
ha dichiarato, a margine del testamento, che i beni inizialmente attribuiti a , Persona_1
stante la sua morte, venissero assegnati alle sue figlie ed;
che, a Parte_1 Pt_3
seguito del decesso della signora , ha comunicato alle CP_2 Parte_5
attrici l'avvenuto deposito e pubblicazione di un ulteriore testamento olografo della risalente al 3.8.2010, registrato in Olbia il 26.4.2016, verbale Rep. 152720, Racc. CP_2
n. 46337, ove sono stati nominati eredi , e Controparte_1 Parte_5 [...]
che in data 24.10.2017, con atto n. 1411, Racc. 1132 a firma del notaio Per_2
ha rinunciato all'eredità; che la scheda Persona_3 Controparte_3
testamentaria del 2010 non è autentica;
che il testamento è comunque annullabile per difetto di incapacità di intendere e di volere, in quanto la de cuius era affetta da demenza vascolare;
che i convenuti hanno dolosamente orientato la volontà della de cuius verso la revoca delle precedenti disposizioni testamentarie.
Con comparsa depositata il 27.10.2021 si è costituito in giudizio CP_1
il quale ha chiesto dichiarare la carenza di legittimazione ad agire delle attrici in
[...]
relazione alla richiesta di condanna alla restituzione dei beni appartenuti in vita alla de cuius;
nel merito, rigettare le domande avanzate dalle attrici.
Con comparsa depositata il 15.11.2021 si è costituita in giudizio , la Parte_4
quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Pag. 3 di 8 Con comparsa depositata il 15.11.2021 si è costituita in giudizio Parte_5
la quale ha proposto le medesime difese ed eccezioni di e ha
[...] Parte_4
chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei chiamati all'eredità di in qualità di eredi legittimi, all'udienza del 24 ottobre 2023 è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia degli altri eredi legittimi di (parenti entro il Controparte_2
6° grado).
Svolta la prova per testi e la ctu, all'udienza del 10.12.2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate;
la parte attrice ha insistito per l'ammissione della ctu dedotta nella memoria del 18.3.2022. Il Giudice ha rimesso la causa per la decisione al Collegio, concedendo alle parti termine per il deposito di comparse e repliche ex art. 190 c.p.c.
1) La domanda di parte attrice diretta a dichiarare la nullità del testamento per difetto dell'autografia e della sottoscrizione da parte della testatrice non può essere accolta.
Come risulta dalla documentazione prodotta, il testamento del 3 agosto 2010
risulta sottoscritto da . La parte attrice ha contestato, oltre al difetto di Controparte_2
sottoscrizione, l'autenticità della scrittura e della sottoscrizione.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass. Civ. S.U., n.
12307/2015; Cass., n. 11659/2023; Cass. Civ., n. 24835/2022; n. 24749/2019; n.
24814/2018).
Pag. 4 di 8 Nel caso di specie, le attrici non hanno dimostrato il difetto di autografia del testamento;
a tal fine, in mancanza di scritture di comparazione incontestabilmente provenienti dalla de cuius, non può ritenersi sufficiente la deduzione della ctu grafologica. Gli unici documenti che recano la sottoscrizione di Controparte_2
prodotti in allegato alla memoria istruttoria, infatti, sono privi di autenticazione e sono stati contestati dalle parti convenute per la mancanza di certezza in ordine alla riferibilità alla de cuius. Di conseguenza, in difetto delle scritture di comparazione riferibili incontestabilmente a non può essere esperita la ctu Controparte_2
grafologica.
2) Non può essere accolta neppure la domanda avanzata dalle attrici volta a ottenere l'annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere.
In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di un'altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Peraltro, poiché lo stato di capacità
costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene,
provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass., n.
25053/2018; n. 3934/2018).
Nel caso di specie, non è stato fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che alla data di redazione del testamento fosse priva della coscienza dei Controparte_2
propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
Pag. 5 di 8 Secondo quanto accertato dalla consulente dott.ssa , dalle Persona_4
risultanze documentali degli atti sanitari depositati dalle parti non sono emerse informazioni utili che permettano di stabilire che la de cuius, al momento della stesura del testamento olografo risalente al 03.08.2010, fosse incapace di intendere e volere. E'
stato accertato un peggioramento delle condizioni cliniche generali della signora CP_2
in seguito allo scompenso metabolico correlato al riscontro di un diabete di nuova insorgenza nel marzo 2011, che ha reso necessario un ricovero all'esito del quale i medici della struttura ospedaliera non hanno fatto alcun riferimento a un decadimento cognitivo. Il primo atto sanitario da cui desumere la data certa di insorgenza della demenza consiste nella valutazione geriatrica del 1.6.2011 espressa all'esito di una visita svolta il 14.5.2011. Detta valutazione, peraltro, pur evidenziando una sofferenza vascolare ischemica con carattere evolutivo cronico, non consente di datare con certezza l'esordio della patologia per mancanza di antecedenti esami strumentali confrontabili,
effettuati in epoca prossima alla stesura del testamento. Sulla base di tali risultanze, la
CTU è quindi giunta alla conclusione dell'insussistenza di elementi tali da poter ritenere che fosse incapace di intendere e di volere al momento della stesura Controparte_2
del testamento olografo oggetto di pubblicazione.
La dott.ssa , medico di famiglia della signora dal Testimone_1 Tes_1
15.2.2012, sentita come teste all'udienza dell'11.1.2024, peraltro ha dichiarato che inizialmente la paziente era orientata nello spazio e nel tempo e riconosceva le persone;
la stessa ha manifestato difficoltà nelle attività quotidiane a seguito del ricovero;
successivamente c'è stato un degrado di tipo vascolare;
“nelle ultime fasi non era in grado di riconoscere ed era disorientata nello spazio e nel tempo”.
Pag. 6 di 8 Sulla base di tali elementi non può ritenersi dimostrato che la signora fosse CP_2
incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento del 3 agosto
2010.
3) Non può essere accolta neppure la domanda delle parti attrici diretta a ottenere l'annullamento della scheda testamentaria a causa del dolo.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre invece la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito, così
da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cass., n. 25521/2023).
Nel caso di specie le attrici non hanno allegato i mezzi fraudolenti impiegati per trarre in inganno la testatrice, né hanno formulato istanze istruttorie idonee a dimostrare l'impiego di artifici e raggiri.
Di conseguenza la domanda dev'essere respinta.
4) Per l'effetto non possono essere accolte neppure le conseguenti domande di parte attrice volte a ottenere la restituzione dei beni e a ordinare la pubblicazione del testamento del 5.5.2007.
5) Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
Le spese della ctu devono essere poste in via definitiva a carico della parte attrice.
Si precisa che, stante l'unicità dell'attività difensiva svolta dai procuratori di Parte_5
e , se pur costituite con comparse autonome, si deve procedere
[...] Parte_4
Pag. 7 di 8 ad una sola liquidazione delle spese processuali (V. Cass., n. 21064/2009; Cass., n.
11591/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge le domande avanzate dalla parte attrice;
2) condanna la parte attrice a corrispondere in favore del convenuto CP_4
e in favore delle convenute e le spese di lite,
[...] Parte_5 Parte_4
che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali;
3) pone le spese di ctu, in via definitiva, a carico della parte attrice.
Così deciso in Nuoro, il 19 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 8 di 8