Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
***
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 27.02.2023
da
Parte_1 c. f. C.F. 1 nata il [...] a
(TO), rappresentata e difesa dall'Avv. AndreaMoncalieri
Cecinelli del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Roma, via Lima, n. 10, in virtù
di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. 2 nato il [...] a [...], TR c.f.
rappresentato e difeso dall'Avv. Jonathan Vignali, elettivamente domiciliato presso il
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MIINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 24.10.2024, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023 Parte_1 chiedeva di sentire con il quale avevadichiarare la separazione personale dal marito TR contratto matrimonio a LO RA (CR), in data 05.05.2012, matrimonio dal quale erano nati i figli ER 1 (il 10.09.2013) e ER_2 (il 21.06.2015).
A sostegno del ricorso, Parte 1 deduceva:
che i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che i coniugi avevano stabilito la loro casa familiare presso l'abitazione sita nel
Comune di Castelvetro Piacentino (PC) di proprietà del marito, non gravata da mutuo;
che il marito, durante la vita coniugale, aveva frequentemente assunto un atteggiamento violento nei confronti della moglie, minacciandola ed arrivando persino a colpirla in volto, motivo per cui i rapporti coniugali si erano progressivamente deteriorati fino ad una profonda crisi coniugale;
che in data 7.11.2022 la ricorrente, in seguito all'ennesimo episodio di aggressione e minacce da parte di CP 1 per salvaguardare la propria incolumità fisica nonché il benessere psico-fisico dei minori, aveva sporto formale querela nei confronti del marito presso la Stazione dei Carabinieri di Monticelli D'Ongina per maltrattamenti in famiglia,
a cui era seguito, in applicazione del cd. Procedimento di Codice rosso, il collocamento della ricorrente presso un centro antiviolenza unitamente ai figli minori, con incarico ai
Servizi Sociali di Castelvetro Piacentino di regolamentare la frequentazione padre-figli; che a carico del signor CP_1 risultavano pendenti due distinti procedimenti rispettivamente presso la Procura della Repubblica e dei Minorenni (R.G. n. 4168/2022
e n. 7114/2022);
che, gli incontri padre-figli avvenivano esclusivamente in modalità protetta tramite videochiamate settimanali;
che, quanto alla situazione lavorativa, la signora Parte 1 da due anni svolgeva attività lavorativa part-time presso la Cooperativa Strade Blu, percependo una retribuzione netta mensile di circa 600,00 Euro, non era proprietaria di alcun bene immobile ed era intestataria della sola autovettura Ford Fiesta, mentre il signor CP_1 era allo stato disoccupato ma comunque idoneo al lavoro, inoltre era proprietario esclusivo dell'immobile adibito a casa coniugale ed era proprietario di un'autovettura Dacia Duster;
che il marito aveva violato gli obblighi di fedeltà coniugale, avendo intrattenuto, nel 2022, una relazione adulterina con altra donna;
che all'interno di un contesto familiare già compromesso, nel marzo 2021, i coniugi erano venuti a conoscenza delle problematiche di salute della figlia minore
ER 1, a cui era stata diagnosticata la sindrome di Tourette, con conseguente applicazione della legge 104; in ragione del suo stato d'invalidità, l'INPS aveva messo a disposizione dei genitori un libretto postale dove con cadenza quasi mensile veniva accreditata l'indennità di frequenza;
che la mattina del 28.10.2022 alle ore 6.30 il CP 1 in un evidente stato di ira incontrollabile, si impossessava con la forza del libretto di cui sopra, minacciando la moglie “di stare attenta a quanto potesse succederle e di controllare lo specchietto retrovisore";
che il libretto postale allo stato non era ancora stato restituito dal padre, il quale, non aveva alcuna intenzione di restituirlo, anche previa espressa richiesta da parte dei
Servizi Sociali, e, di fatto, continuava a privare la figlia minore dell'accesso alle terapie mediche necessarie per la sua patologia, non potendo la signora Parte 1 contare su una disponibilità economica tale da potervi far fronte autonomamente;
che, pertanto, durante la convivenza matrimoniale il signor CP_1 si era dimostrato non solo un marito violento all'interno delle mura domestiche, ma anche un genitore assente, completamente disinteressato alla vita ed ai bisogni dei figli minori, tanto che, da oltre due anni, non provvedeva in alcun modo al mantenimento degli stessi.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto in data 3-6 marzo 2023, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del
30 maggio 2023 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, ordinando a quest'ultima l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni.
Con provvedimento in data 22.3.2023, sull'istanza depositata dalla ricorrente volta ad ottenere l'emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei minori ovvero, in subordine, l'anticipazione dell'udienza presidenziale, l'udienza già fissata per il giorno 30.5.2023 veniva anticipata all'udienza del 2.5.2023.
Con memoria depositata in data 27 aprile 2023 si costituiva in giudizio CP 1
[...] aderendo alla domanda di separazione personale formulata dalla ricorrente, ma
,
alle diverse condizioni dallo stesso indicate in comparsa di costituzione. In particolare, il resistente contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e precisava di aver sempre tenuto una condotta adeguata e rispettosa nei confronti della moglie, contribuendo altresì al mantenimento della famiglia. Rappresentava, inoltre, che il rapporto matrimoniale si era incrinato negli ultimi tempi per effetto della totale mancanza di rispetto e di fiducia da parte della moglie nei suoi confronti. Sosteneva che, diversamente da quanto affermato dalla moglie, non aveva mai smesso di ricercare una nuova occupazione e, per quanto possibile, di contribuire al sostentamento economico della propria famiglia. Relativamente al libretto postale intestato alla figlia ER_1, precisava che lo stesso da sempre era stato a quasi esclusiva disposizione della moglie, ma, alla fine del mese di ottobre 2022, aveva scoperto che su di esso era rimasta una disponibilità economica molto esigua, decidendo così di custodire personalmente il libretto in questione al fine di salvaguardare le somme di denaro ivi depositate. Riferiva, inoltre, che in data 10.11.2022 aveva presentato denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri di Monticelli d'Ongina nell'ambito della quale aveva menzionato anche l'ipotetica sottrazione di denaro dal predetto libretto della figlia da parte della madre. Quanto al procedimento penale in cui risultava indagato, dava atto che, allo stato, lo stesso risultava ancora in fasi di indagini preliminari, non potendo quindi considerarsi rilevante ai fini dell'addebito; inoltre, nel capo di imputazione del predetto procedimento (RGNR n.
4168/22 della Procura della Repubblica di Piacenza) non vi era alcun riferimento alla violenza assistita ai danni dei figli minori né in relazione all'episodio avvenuto nell'anno
2017/2018, né all'episodio del 04/11/2022 (in ricorso però collocato in data 28/10/2022), né per gli altri episodi riferiti dalla persona offesa. Evidenziava di aver sempre collaborato con i Servizi Sociali, accettando le direttive e le modalità di frequentazione padre-figli da loro imposte, rappresentate in un primo momento da una videochiamata con i minori e, più di recente, dagli incontri protetti. Quanto all'episodio della pubblicazione sui social del video raffigurante ER 2 , il resistente, pur non negando l'accaduto, precisava che,
a fronte dell'opposizione manifestata dalla signora Parte_1 si era immediatamente attivato per la rimozione del video. Nulla opponeva in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ritenendo importante che i figli minori continuassero a vivere nella casa dove erano cresciuti, manifestando così la propria disponibilità a lasciare la casa coniugale. Quanto all'assegno per il mantenimento dei minori, dichiarava di non essere, allo stato, in condizione di versare una somma superiore ad Euro 200,00 mensili
(Euro 100,00 per ciascun figlio), non escludendo però la possibilità che tale somma potesse essere aumentata in caso di reperimento di attività lavorativa redditizia. Sulla frequentazione padre-figli si rimetteva al prudente apprezzamento del Tribunale, evidenziando la sua piena disponibilità a collaborare con i Servizi Sociali nell'esclusivo interesse dei minori. Chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione dei coniugi, alle condizioni indicate in memoria costitutiva.
All'udienza del 2.5.2023 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi
Difensori. Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, le parti ed i rispettivi
Procuratori davano atto di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione provvisoria della frequentazione padre-figli; chiedevano, pertanto, un rinvio d'udienza e
l'acquisizione di una relazione ad opera dello stesso Servizio Sociale territorialmente competente. Su richiesta delle parti, la causa veniva pertanto rinviata all'udienza successiva, disponendo al contempo che, nelle more, fosse attuato il regolamento provvisorio concordato dalle parti – che prevedeva, tra l'altro l'affidamento dei minori in via esclusiva alla madre - incaricando altresì il Servizio Sociale di proseguire nel percorso in atto diretto al recupero del rapporto tra il padre ed i figli minori, con incontri inizialmente in forma protetta, provvedendo ad accertare la condizione dei minori, la qualità del rapporto degli stessi con ciascuno dei genitori nonché l'adeguatezza genitoriale delle parti.
Trasmessa la relazione da parte dei Servizi Sociali, all'udienza del 17.10.2023 venivano sentite le parti. La ricorrente confermava il ricorso e precisava: di essere rientrata nella casa coniugale unitamente ai figli;
di lavorare part-time presso un'impresa di pulizie nell'attesa di reperire un'occupazione lavorativa più redditizia;
di ricevere dal marito un contributo mensile pari ad Euro 300,00, che riteneva insufficiente per fronteggiare le esigenze economiche familiari, pur manifestando la propria disponibilità ad attendere qualche altro mese affinché il marito reperisse un'occupazione lavorativa tale da consentirgli il versamento di un contributo mensile più consistente. Il resistente si riportava alla comparsa di costituzione e precisava di essere disoccupato ma in procinto di iniziare una nuova attività lavorativa, impegnandosi ad aumentare appena possibile il contributo per il mantenimento dei minori ed a collaborare con i Servizi Sociali al fine di recuperare il rapporto padre-figli.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza e, letta la relazione trasmessa dai Servizi Sociali territorialmente competenti, confermando, allo stato, le condizioni concordate dalle parti nel regolamento provvisorio all'udienza del 2.5.2023.
Rimesse le parti davanti al Giudice Istruttore, all'udienza del 18.01.2024 comparivano i procuratori delle parti. In particolare, il Procuratore di parte resistente rappresentava che il suo assistito aveva reperito un'attività lavorativa a tempo determinato part-time, percependo una retribuzione mensile di circa 750,00 Euro, pertanto, allo stato, non era in grado di aumentare il contributo per i minori pari ad Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Procuratore di parte ricorrente, invece, insisteva nella richiesta di aumento del contributo per il mantenimento dei minori, a fronte dell'attività lavorativa del signor CP_1 Su concorde richiesta delle parti, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, invitando preliminarmente la parte resistente a produrre la documentazione relativa all'attuale situazione lavorativa reddituale ed assegnando termine al Servizio Sociale territorialmente competente per la trasmissione di relazione conclusiva in ordine alla condizione dei minori e del loro nucleo familiare.
All'udienza del 23.5.2024 comparivano i Procuratori delle parti, i quali rappresentavano che i Servizi Sociali non avevano ancora depositato la relazione, pertanto, ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione, veniva disposta la prosecuzione degli interventi in atto da parte dei Servizi Sociali assegnando loro un termine per la trasmissione della relazione conclusiva.
Infine, precisate le conclusioni da entrambe le parti, all'udienza del 24.10.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusioni e repliche.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e TRParte 1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e risalente frattura del vincolo coniugale - come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le parti - così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, laddove risulta venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra le stesse.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla domanda proposta dalla ricorrente diretta a sentire addebitare la separazione alla moglie, la stessa merita accoglimento, dovendo ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità in via esclusiva al resistente della dissoluzione della comunione coniugale.
In primo luogo, rileva considerare che, com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. "La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto,
a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
In linea generale e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'addebito della separazione a uno dei coniugi presuppone che lo stesso abbia posto in essere comportamenti volontari e consapevoli, contrari ai doveri di cui all'art. 143 c.c., che causalmente abbiano portato all'intollerabilità della convivenza (cfr., tra le tante,
Cass. sez. I, 30.4.2024, n. 11631; Cass., sez. VI, 14.7.2016, n. 14414; Cass. sez. un.,
9.4.2015, n. 7132; Cass., sez. I, 29.4.2015, n. 8713). Infatti, “ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., sez. VI-I,
27.01.2014, n. 1696; Cass. Sez. VI-1, ord. 15.1.2020 n. 648; Cass. Sez. I, ord.
15.11.2023).
Ciò posto, rileva tuttavia evidenziare che, secondo i principi affermati dalla
Suprema Corte di Cassazione, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze
(Cass., sez. I, 07/06/2021 n. 15819; Cass., sez. I, 10/12/2018, n. 31901; Cass., Sez. VI,
21/03/2018, n. 6997; Cass., Sez. VI, 22/03/2017, n. 7388), ritenendosi che anche un solo caso di violenza, costituendo violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, fondi il riconoscimento di addebito della separazione (Cass., sez. I, 14/01/2011, n. 817).
Nella specie, le affermazioni della ricorrente dirette a denunciare la violazione da parte del marito degli obblighi nascenti dal matrimonio sotto il profilo del rispetto del coniuge laddove la ricorrente ha plausibilmente ricondotto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza agli atteggiamenti di prevaricazione psicologica e familiare adottati dal marito, finanche sfociati in azioni violente e lesive dell'incolumità
fisica dell'altro coniuge - trovano conferma nelle risultanze processuali.
Ed invero, le dichiarazioni relative a ripetute condotte di violenza fisica e verbale consumate dal marito ai danni della moglie trovano adeguato riscontro, alla luce, in primo luogo, del tenore della querela sporta dalla ricorrente in data 7.11.2022 presso la Stazione dei Carabinieri di Monticelli d'Ongina (PC) nella quale viene fornito un quadro preciso della vita familiare e vengono descritti in modo preciso e circostanziato gli episodi di violenza e prevaricazione del marito: “...il rapporto con mio marito all'inizio del matrimonio è sempre stato altalenante da attimi bui e attimi perfetti, il mio sentimento forte verso l'uomo mi ha sempre condizionato a continuare la relazione. ER meglio comprendere il mio narrato circa 4/5 anni fa durante una litigata, l'uomo mi ha colpito con uno schiaffo al volto e da allora ho un deficit uditivo all'orecchio destro. Non ho denunciato il fatto ne mi sono fatta refertare in merito in quanto temevo le conseguenze prima di tutto per il mio coniuge [...]. Indico che dalla nascita del mio secondogenito non dormo con mio marito e dopo il lockdown non siamo più una coppia sotto ogni aspetto.
Vivo quotidiane situazioni al limite della sopportazione per colpa di mio marito, lo stesso mi maltratta sotto l'aspetto psicologico offendendomi di continuo, ad ogni occasione utile, rivolgendomi parole riepiloganti quanto segue: che non ho voglia di lavorare, che non faccio nulla in casa, che non pulisco, che non valgo nulla e che gli faccio schifo. In un'occasione mi ha anche asserito che mi avrebbe fatto sputare sangue e tale frase era presente al telefono con me mia cognata nonché moglie del fratello del CP 1 Il
CP_1 mi denigra come donna, come mamma, mi umilia e mi disprezza e ora non riesco più a sopportare il suo comportamento. Indico anche che il 04.11.2022 è successo un epilogo alla mia situazione: alle ore 06.30 del mattino mio marito, non curante dell'orario mattutino, mi ha cercato il libretto di risparmio di ER 1, libretto ove giungono degli aiuti economici per la disabilità della bambina, il CP 1 mi chiedeva il libretto al fine di verificarne il suo corretto uso [...]. In tale occasione gli ho dovuto dare il libretto in esame in quanto il CP 1 gridava come un pazzo in casa e per quieto vivere ho dovuto concedergli il tutto, anche per arrestarne la furia in quanto avevo paura.
L'uomo in tale occasione mi ha minacciato indicandomi che devo guardare dallo specchietto retrovisore e che devo stare attenta in quanto non so quello che mi succederà
[...]" (doc. n. 7 fascicolo ricorrente).
Nel contempo, è significativo che le denunciate condotte aggressive e vessatorie adottate dal resistente ai danni della ricorrente in costanza di matrimonio risultino aver originato il procedimento penale n. 4168/2022 RGNR per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui agli artt. 572 c.p., ancora pendente, nei confronti di TR
,
imputando allo stesso, come si legge nel capo di imputazione, che "con condotte abitualmente ordinate ad infliggere sofferenze, maltrattava la moglie convivente Parte 1 [...]. In particolare, assumeva usualmente nei suoi confronti atteggiamenti riconducibili ad atti di violenza fisica e verbale, che andavano ad aumentare nel periodo di lockdown [...]. Detti comportamenti vessatori, costringevano Parte 1 ei figli ad abbandonare il domicilio domestico" (doc. n. 6 fascicolo resistente).
La sussistenza di condotte di prevaricazione e violenza tenute dal marito in ambito familiare è avvalorata anche dalle circostanze che hanno portato al collocamento temporaneo della ricorrente e dei figli presso un centro antiviolenza, in un contesto nel quale i Servizi Sociali hanno valutato di strutturare il regime di frequentazione padre- figlia in un primo momento solamente tramite video-chiamate settimanali ed in seguito tramite incontri in forma protetta, che si sono protratti per un lungo periodo, ritenendo tale modalità la più tutelante per i minori.
La considerazione di siffatte risultanze conduce univocamente a ricondurre l'impossibilità della prosecuzione di convivenza tra i coniugi alle gravi condotte di prevaricazione e violenza poste in essere dal resistente in ambito familiare, sia sotto il profilo della violazione dei fondamentali obblighi di rispetto della persona, sia sotto quello della solidarietà familiare, laddove il resistente risulta aver tenuto anche comportamenti che dimostrano disinteresse ai bisogni della famiglia, così da fondare la pronuncia di addebito della separazione a quest'ultimo.
ER quel che concerne le condizioni di separazione, rileva evidenziare quanto segue.
Quanto al regime di affidamento dei figli minori ER 1 e Per_2 nonché al regolamento di frequentazione padre-figli, rileva in primo luogo osservare che all'udienza del 17.10.2023 le parti hanno concordato un regolamento provvisorio in ordine alle condizioni di separazione, recepito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, che prevedeva, tra l'altro l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa e facoltà per il padre di vederli inizialmente a mezzo di incontri protetti secondo modalità e tempistiche da concordarsi con il Servizio Sociale territorialmente competente.
A fronte di ciò, rileva quanto emerso dalle plurime relazioni trasmesse dai Servizi
Sociali, incaricati di svolgere attività di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, che, anche all'esito di un lungo periodo di osservazione e di plurimi interventi hanno evidenziato l'adeguatezza e la collaborazione della ricorrente con i Servizi, dando atto che la stessa si è dimostrata attenta alle esigenze dei figli, accudente e attenta al loro rendimento scolastico;
infatti, secondo quanto emerso dalle relazioni trasmesse, la madre si è presentata regolarmente ai colloqui, dimostrando di recepire le indicazioni fornite e mostrandosi comprensiva rispetto all'improvvisa separazione dal padre subita dai figli in ragione dell'allontanamento dalla casa familiare (cfr. seconda relazione trasmessa dai
Servizi Sociali del 5.1.2024). ER contro, gli stessi Servizi, con riguardo alla figura paterna hanno invece osservato che quest'ultimo non si è reso collaborativo con il Servizio annullando in diverse occasioni gli appuntamenti concordati per sopraggiunte esigenze lavorative. Il Servizio nell'ultima relazione trasmessa dava atto che "Purtroppo è capitato spesso che il padre disdettasse gli incontri, così come i colloqui con il Servizio scrivente adducendo problematiche economiche non meglio specificate. I bambini hanno vissuto con sofferenza ogni disdetta e soprattutto l'incertezza rispetto all'incontro successivo.
[...] L'inaffidabilità del signor CP 1 rispetto alla presenza rispetto ai figli (costanza negli incontri e nei rapporti), ha fatto saltare gli equilibri trovati [...]. Il signor CP 1 dal canto suo, non ha mai stretto un rapporto di sincera e costante collaborazione con i
Servizi sottraendosi spesso dal confronto. [...]" (cfr. relazione dei Servizi Sociali del
17.10.2024).
La condotta inadeguata adottata dal resistente è ancora più significativa se si considera il quadro clinico già complesso di entrambi i figli – essendo stata diagnosticata a ER 1 la sindrome di Tourette e a ER 2 il DHD con il rischio di ripercussioni negative anche sul loro stato di salute.
Ne consegue che si giustifica l'affidamento dei minori in via esclusiva alla madre, con residenza abituale presso la stessa, mentre, con riguardo al regolamento di frequentazione padre-figli, si ritiene di demandare ai Servizi Sociali di disciplinare gli incontri padre-figli nella modalità ritenuta più opportuna nell'esclusivo interesse dei minori.
Nel contempo, a fronte della difficoltà comunicativa e della forte conflittualità della coppia genitoriale, è parimenti necessario demandare ai Servizi Sociali di proseguire nell'attività di monitoraggio, vigilanza e sostegno del nucleo familiare, anche per il tramite dell'educativa domiciliare, promuovendo l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da attuarsi anche in collaborazione con la Psicologia di base dell'Ausl di
Piacenza-Distretto di Levante.
Quanto al regolamento economico, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli minori in proporzione dei rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter, c. 4, c.c., valutata la situazione economica e personale di ciascuno dei genitori – la ricorrente lavora come addetta alle pulizie presso la Cooperativa Strade Blu con contratto a tempo indeterminato part-time e con retribuzione mensile molto esigua pari a circa
300,00 Euro (cfr. busta paga di agosto 2024 allegata alla comparsa conclusionale della ricorrente), gravando sulla stessa ogni onere di accudimento, cura e mantenimento dei due figli, a fronte del fatto che il resistente, proprietario esclusivo dell'immobile adibito a casa familiare, dall'8.11.2023 svolge attività di operaio presso la sede di AR 2 di
Biandrate, prima alle dipendenze di una società cooperativa e dal 1°.
6.2024 alle dipendenze di AR_2 con contratto part-time a tempo indeterminato, con retribuzione media mensile nel periodo novembre 2023-marzo 2024 pari a circa 1.200,00 Euro mensili (cfr. allegati alla nota di deposito del 15.5.2024 e alla memoria di replica del resistente) – appare congruo rideterminare il contributo già disposto in via provvisoria in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti essendo nel frattempo migliorate le condizioni reddituali del resistente, il quale ha reperito un'occupazione lavorativa con retribuzione di ammontare maggiore rispetto a quanto dichiarato. ERtanto, preso atto delle gravi difficoltà economiche in cui versa la madre e delle differenti condizioni reddituali dei coniugi, tenuto conto delle esigenze dei minori e della circostanza che ogni onere di accudimento e cura degli stessi grava sulla madre, va disposto l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento della somma mensile di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese Contr straordinarie occorrenti per gli stessi, come individuate dalle Linee Guida del
Con riguardo alla domanda formulata dalla ricorrente volta al riconoscimento integrale dell'assegno unico universale, giova osservare nel caso di specie si configura il diritto della ricorrente a percepire per intero il suddetto assegno tenuto conto che i minori risultano affidati in via esclusiva alla madre.
Analogamente, posto che i maggiori oneri di cura ed accudimento dei figli risultano gravare sulla madre, si configura il diritto della stessa a percepire per intero ogni altra indennità economica riconosciuta ai figli in ragione delle loro condizioni patologiche.
Con riguardo alla domanda di assegnazione della casa familiare, va osservato che in virtù dell'affidamento della prole in via esclusiva alla ricorrente e del collocamento dei figli minori presso la madre, la casa coniugale va assegnata alla ricorrente.
Quanto alle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio e dei motivi della decisione – laddove si evidenziano, in particolare, le gravi violazioni che
-
hanno motivato l'addebito della separazione a TR , l'affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente e l'accoglimento in toto delle domande da quest'ultima formulate - deve essere pronunciata la condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, da versarsi in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e TR - Dichiara che la separazione è addebitabile al marito TR
- Stabilisce le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Dispone l'affidamento dei figli minori ER 1 e Per 2 in via esclusiva alla madre, con residenza abituale presso la stessa, demandando al Servizio Sociale territorialmente competente di disciplinare gli incontri con il padre nella forma ritenuta più opportuna, se non disturbanti per i minori, nonché di proseguire nell'attività di monitoraggio, vigilanza e sostegno del nucleo familiare, anche per il tramite dell'educativa domiciliare, promuovendo l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da attuarsi in collaborazione con la Psicologia di base dell'Ausl di Piacenza-Distretto di Levante;
3. Pone a carico di TR il versamento della somma mensile di Euro 500,00
(Euro 250,00 per ciascun figlio minore), quale contributo per il mantenimento dei figli minori ER 1 e ER 2 , da versarsi alla ricorrente in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4. Pone a carico di AR 1 la corresponsione del 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli minori, individuate secondo le Linee Guida del C.N.F.;
ER 2 da 5. Assegno Unico Universale e altre indennità per i figli minori ER 1 e erogarsi integralmente alla madre;
6. Assegna la casa familiare sita in Castelvetro Piacentino (PC), via Marchesi Coppalati,
n.4, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla ricorrente affinché vi abiti con i figli minori;
- Condanna TR al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in
Euro 3.809,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di LO
RA (CR) per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(n. 1, p. 2, s. A, anno 2012)
- Dispone la comunicazione al Servizio Sociale territorialmente competente di Villanova
sull'Arda per quanto di competenza.
Piacenza, 12 marzo 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti