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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/12/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. GI IS GiamON Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di con- siglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1358 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], cod.fisc. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. Calogero San- C.F._1
tamaria e
nata ad [...] l'[...], cod. fisc. CP_1 [...]
rapp.ta e difesa dall'avv. Lilliana Vella C.F._2
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto -Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 2 dicembre 2025.
Il PM ha apposto il visto in data 3 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DI-
RITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 21 settembre
2025, i coniugi in epigrafe hanno congiuntamente chiesto di ot- tenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro ma- trimonio, contratto a Porto Empedocle il 13 agosto 2004, tra- scritto nei Registri dello stato civile del Comune di Porto Empe- docle atto n. 34 parte II, serie A, anno 2004, unione dalla quale sono nati i figli AN (nel 2006) e (nel 2014). Per_1
In particolare, i coniugi hanno inteso vedere confermate le condi- zioni della sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di
Agrigento n.511/2024, depositata il 27 marzo 2024 e, quindi, pas- sata in giudicato il 29 ottobre 2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 col de- posito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procura- tori hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la do- manda è proponibile, atteso che l'art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898 prevede che “Lo scioglimento o la cessazione
- 2 - degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui (….) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i co- niugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (….).
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scio- glimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le se- parazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio conten- zioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, come si è anticipato, il ricorso introduttivo di questo procedimento risulta depositato il 21 settembre 2025, e dunque successivamente al passaggio in giudicato la sentenza di separazione;
per altro verso, i coniugi ebbero a comparire davanti al giudice relatore delegato il 28 febbraio 2024 (cfr. la sentenza di separazione) risultando avverata anche detta condizione di proponibilità.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comu- nione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli AN e , e ravvisato che le clausole relative ai Per_1
- 3 - medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ri- tiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei predetti minori deve ritenersi non necessario, tenuto conto delle condizioni di cui all'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rap- porti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concor- datario contratto a Porto Empedocle il 13 agosto 2004tra
[...]
, , trascritto nei Registri dello stato CP_2 CP_1
civile del Comune di Porto Empedocle atto n. 34 parte II, serie
A, anno 2004.
Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
Nulla sulle spese.
- 4 - Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 3 dicembre 2025.
Il Presidente est.
GI IS GI ON
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. GI IS GiamON Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di con- siglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1358 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], cod.fisc. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. Calogero San- C.F._1
tamaria e
nata ad [...] l'[...], cod. fisc. CP_1 [...]
rapp.ta e difesa dall'avv. Lilliana Vella C.F._2
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto -Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 2 dicembre 2025.
Il PM ha apposto il visto in data 3 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DI-
RITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 21 settembre
2025, i coniugi in epigrafe hanno congiuntamente chiesto di ot- tenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro ma- trimonio, contratto a Porto Empedocle il 13 agosto 2004, tra- scritto nei Registri dello stato civile del Comune di Porto Empe- docle atto n. 34 parte II, serie A, anno 2004, unione dalla quale sono nati i figli AN (nel 2006) e (nel 2014). Per_1
In particolare, i coniugi hanno inteso vedere confermate le condi- zioni della sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di
Agrigento n.511/2024, depositata il 27 marzo 2024 e, quindi, pas- sata in giudicato il 29 ottobre 2024.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 col de- posito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procura- tori hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la do- manda è proponibile, atteso che l'art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898 prevede che “Lo scioglimento o la cessazione
- 2 - degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui (….) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i co- niugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (….).
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scio- glimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le se- parazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio conten- zioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, come si è anticipato, il ricorso introduttivo di questo procedimento risulta depositato il 21 settembre 2025, e dunque successivamente al passaggio in giudicato la sentenza di separazione;
per altro verso, i coniugi ebbero a comparire davanti al giudice relatore delegato il 28 febbraio 2024 (cfr. la sentenza di separazione) risultando avverata anche detta condizione di proponibilità.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comu- nione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli AN e , e ravvisato che le clausole relative ai Per_1
- 3 - medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ri- tiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei predetti minori deve ritenersi non necessario, tenuto conto delle condizioni di cui all'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rap- porti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concor- datario contratto a Porto Empedocle il 13 agosto 2004tra
[...]
, , trascritto nei Registri dello stato CP_2 CP_1
civile del Comune di Porto Empedocle atto n. 34 parte II, serie
A, anno 2004.
Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
Nulla sulle spese.
- 4 - Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 3 dicembre 2025.
Il Presidente est.
GI IS GI ON
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