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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 02/10/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 2027 /2021 R.G. vertente
T R A
, in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Via Marsicana 113 Pt_2 presso e nello studio dell' Avv. ROSETTINI FRANCESCO dal quale è rappresentata e difesa opponente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Via Carducci 71 Pescara presso e nello studio dell'Avv. LEVANTE MAURIZIO dal quale è rappresentata e difesa opposta
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione di data 23/12/2021, ritualmente notificato a mezzo pec in pari data, la proponeva opposizione Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 509/2021 del 12/11/2021, emesso dal Tribunale di L'
Aquila nel giudizio n. 1642/2021 R.G. su conforme richiesta di Controparte_1
con cui le era stato intimato il pagamento di € 6.2344,44, oltre gli interessi e le spese della procedura monitoria, in forza di due fatture relative a servizi di redazione del programma di comunicazione istituzionale della sanità.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la inesistenza del credito per mancanza del contratto in forma scritta ripassato tra le parti;
la infondatezza del credito e la mancanza di prova;
l'avvenuto pagamento dell'intero importo del servizio previsto dalla
Deliberazione del Direttore Generale n. 1536 del 27 settembre 2012; la mancata prova Parte della regolare esecuzione dell' attività per la quale la avrebbe dovuto emettere la relativa attestazione di regolare esecuzione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disattesa
e reietta, provvedere come segue:
- nel merito, in via principale, accogliere la presente opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede, revocare comunque l'impugnato decreto ingiuntivo, e/o dichiararlo nullo ed inefficace e comunque accertare e dichiarare la radicale insussistenza di qualunque credito della per tutti i motivi esposti Controparte_1
in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al 15% per rimb. forf. spese gen., CAP
e IVA come per legge.".
Si costituiva in giudizio la società opposta per contestare la Controparte_1
ricostruzione avversaria del fatto e del rapporto giuridico intercorso.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare l'avverso atto di opposizione siccome nullo ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenziale statuizione.
In subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la
[...]
in persona del direttore generale e legale rapp.te p.t., al Parte_3
pagamento in favore della della somma di € 6.234,44 oltre interessi Controparte_1
moratori ex d. lgs. 231/2002° far data dalle rispettive scadenze e su ogni singolo importo sino all'effettivo soddisfo.
Condannare, infine, l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite.”.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta a decisione.
Nel merito, occorre puntualizzare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione piena, sull'intera situazione giuridica controversa;
esso tende a verificare, al momento della decisione e non solo della domanda, la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
Al riguardo si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione (art. 645 c.p.c.) e sia colui che evoca in ius la controparte, è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare
(tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi, ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano - seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5390 del
11/03/2006 Cass. Civ. Sezione I, sentenza 2 agosto 2006 n. 17551; Cass. Civ. Sezione
II, sentenza 27 ottobre 2006 n. 23294; Cassazione civile, sez. I, 21 maggio 2004, n.
9685).
In tale giudizio, poi, è il ricorrente- opposto ad assumere la veste sostanziale di attore,
e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza) ed allegare l' inadempimento (o l' inesatto adempimento) del debitore , sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Nel caso in esame la società opposta ha dato piena prova del rapporto intercorso tra le parti con la produzione, nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del
“CONTRATTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SULLA SANITÀ. Codice CIG = 3887536032-
Delibera di affidamento n. 788 dell'11.07.2012”stipulato con la Parte_4
in data 02 ottobre 2012. Le risultanze istruttorie hanno dimostrato
[...]
che la -preso atto delle Deliberazione n. 758 Parte_3
del 11/07/2012 del Direttore Generale della come Parte_5 Parte_6
, inerente l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto ad evidenza
[...]
pubblica di cottimo fiduciario avente ad oggetto l'affidamento del servizio di
“Redazione di un Programma di comunicazione istituzionale sulla Sanità” per le esigenze delle AA.SS.LL della Regione Abruzzo- con la Deliberazione del Direttore
Generale n. 1536 del 27/09/2012 aveva provveduto ad affidare il suddetto servizio alla società per la durata di un anno alle condizioni economiche Controparte_1
formulate dalla medesima in sede di offerta, pari ad una spesa complessiva di €
179.488,00 (iva 21% esclusa)e ponendo a carico di ciascuna delle altre AA.SS.LL.
l'adozione del provvedimento di recepimento dell'esito della gara stessa Parte_7
nonché la stipulazione del relativo contratto. Il prefato contratto di data 02/10/2012 aveva previsto all'art. 6 “Corrispettivi” un costo della fornitura oggetto del contratto pari ad € 44.872,00 Iva esclusa e nel successivo art. 7 “Modifica quantitativa della fornitura” l'aumento delle prestazioni di cui alla redazione del programma di comunicazione istituzionale entro i limiti di un quinto del corrispettivo indicato.
Nel corso del rapporto contrattuale la aveva richiesto, per le Controparte_1
stampe aggiuntive di brochure n.11.025, l' aumento del quinto d'obbligo di cui al citato art. 7, che aveva esplicitato alle in complessivi € 35.897,60 ossia Parte_8
in € 8.970,40 per ciascuna di esse. Con successiva nota del 12 marzo 2015 aveva Parte inviato i conteggi dare avere alla opponente da cui era risultato un credito complessivo di € 53.846,40, al netto dell'Iva, di cui € 44.872,00 per campagna contratto ed € 8.974,40 per estensione di 1/5 d'obbligo; l'avvenuto pagamento da parte Parte della di complessivi € 48.736,00 di cui € 40.384,80 per campagna contratto e di
€ 8.351,20 per estensione di 1/5 d'obbligo; un residuo complessivo da avere di €
5.110,40 di cui € 4.487,20 per residuo campagna contratto (oggetto della successiva fattura n. 188/05 del 23/12/2015) ed € 632,20 per residuo di 1/5 d'obbligo (oggetto della successiva fattura n. 71/05 del 20/05/2016).
Dall'altro canto, parte opponente, adempiendo all'obbligo su di essa gravante, ha provato l'estinzione della quasi totalità dell' intero credito vantato dalla società opposta ossia l'avvenuto pagamento di € 52.906,37 su un totale dovuto di € 53.846,40. Difatti, le contabili di pagamenti, a far data dal 28/04/2014 al 09/06/2015 (e quindi pagamenti effettuati successivamente alla nota del 12 marzo 2015), delle fatture anno 2012-2013-
2014 emesse dalla società opposta, allegate in atti dalla opponente, dimostrano un avvenuto pagamento complessivo di € 63.897,52, Iva compresa, di cui € 52.906,37 per sorte capitale ed € 10.991,05 per Iva.
Alla luce di tali risultanze, considerato anche che parte opposta ha chiesto la conferma del credito ingiunto e in subordine la condanna al pagamento della somma di €
6.234,44, alla cui domanda, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato fissato dall'art.112 c.p.c. il giudice deve attenersi, l'opposizione è risultata fondata. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. n. 147/2022 stante la semplicità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 509/2021 del
12/11/2021 emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. 1642/2021 R.G.; - Condanna la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente,delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge e oltre le spese per contributo unificato e bolli.
Così deciso in L' Aquila 01/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 2027 /2021 R.G. vertente
T R A
, in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Via Marsicana 113 Pt_2 presso e nello studio dell' Avv. ROSETTINI FRANCESCO dal quale è rappresentata e difesa opponente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Via Carducci 71 Pescara presso e nello studio dell'Avv. LEVANTE MAURIZIO dal quale è rappresentata e difesa opposta
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione di data 23/12/2021, ritualmente notificato a mezzo pec in pari data, la proponeva opposizione Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 509/2021 del 12/11/2021, emesso dal Tribunale di L'
Aquila nel giudizio n. 1642/2021 R.G. su conforme richiesta di Controparte_1
con cui le era stato intimato il pagamento di € 6.2344,44, oltre gli interessi e le spese della procedura monitoria, in forza di due fatture relative a servizi di redazione del programma di comunicazione istituzionale della sanità.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la inesistenza del credito per mancanza del contratto in forma scritta ripassato tra le parti;
la infondatezza del credito e la mancanza di prova;
l'avvenuto pagamento dell'intero importo del servizio previsto dalla
Deliberazione del Direttore Generale n. 1536 del 27 settembre 2012; la mancata prova Parte della regolare esecuzione dell' attività per la quale la avrebbe dovuto emettere la relativa attestazione di regolare esecuzione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disattesa
e reietta, provvedere come segue:
- nel merito, in via principale, accogliere la presente opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede, revocare comunque l'impugnato decreto ingiuntivo, e/o dichiararlo nullo ed inefficace e comunque accertare e dichiarare la radicale insussistenza di qualunque credito della per tutti i motivi esposti Controparte_1
in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al 15% per rimb. forf. spese gen., CAP
e IVA come per legge.".
Si costituiva in giudizio la società opposta per contestare la Controparte_1
ricostruzione avversaria del fatto e del rapporto giuridico intercorso.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare l'avverso atto di opposizione siccome nullo ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenziale statuizione.
In subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la
[...]
in persona del direttore generale e legale rapp.te p.t., al Parte_3
pagamento in favore della della somma di € 6.234,44 oltre interessi Controparte_1
moratori ex d. lgs. 231/2002° far data dalle rispettive scadenze e su ogni singolo importo sino all'effettivo soddisfo.
Condannare, infine, l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite.”.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta a decisione.
Nel merito, occorre puntualizzare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione piena, sull'intera situazione giuridica controversa;
esso tende a verificare, al momento della decisione e non solo della domanda, la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
Al riguardo si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione (art. 645 c.p.c.) e sia colui che evoca in ius la controparte, è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare
(tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi, ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano - seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5390 del
11/03/2006 Cass. Civ. Sezione I, sentenza 2 agosto 2006 n. 17551; Cass. Civ. Sezione
II, sentenza 27 ottobre 2006 n. 23294; Cassazione civile, sez. I, 21 maggio 2004, n.
9685).
In tale giudizio, poi, è il ricorrente- opposto ad assumere la veste sostanziale di attore,
e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza) ed allegare l' inadempimento (o l' inesatto adempimento) del debitore , sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Nel caso in esame la società opposta ha dato piena prova del rapporto intercorso tra le parti con la produzione, nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del
“CONTRATTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SULLA SANITÀ. Codice CIG = 3887536032-
Delibera di affidamento n. 788 dell'11.07.2012”stipulato con la Parte_4
in data 02 ottobre 2012. Le risultanze istruttorie hanno dimostrato
[...]
che la -preso atto delle Deliberazione n. 758 Parte_3
del 11/07/2012 del Direttore Generale della come Parte_5 Parte_6
, inerente l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto ad evidenza
[...]
pubblica di cottimo fiduciario avente ad oggetto l'affidamento del servizio di
“Redazione di un Programma di comunicazione istituzionale sulla Sanità” per le esigenze delle AA.SS.LL della Regione Abruzzo- con la Deliberazione del Direttore
Generale n. 1536 del 27/09/2012 aveva provveduto ad affidare il suddetto servizio alla società per la durata di un anno alle condizioni economiche Controparte_1
formulate dalla medesima in sede di offerta, pari ad una spesa complessiva di €
179.488,00 (iva 21% esclusa)e ponendo a carico di ciascuna delle altre AA.SS.LL.
l'adozione del provvedimento di recepimento dell'esito della gara stessa Parte_7
nonché la stipulazione del relativo contratto. Il prefato contratto di data 02/10/2012 aveva previsto all'art. 6 “Corrispettivi” un costo della fornitura oggetto del contratto pari ad € 44.872,00 Iva esclusa e nel successivo art. 7 “Modifica quantitativa della fornitura” l'aumento delle prestazioni di cui alla redazione del programma di comunicazione istituzionale entro i limiti di un quinto del corrispettivo indicato.
Nel corso del rapporto contrattuale la aveva richiesto, per le Controparte_1
stampe aggiuntive di brochure n.11.025, l' aumento del quinto d'obbligo di cui al citato art. 7, che aveva esplicitato alle in complessivi € 35.897,60 ossia Parte_8
in € 8.970,40 per ciascuna di esse. Con successiva nota del 12 marzo 2015 aveva Parte inviato i conteggi dare avere alla opponente da cui era risultato un credito complessivo di € 53.846,40, al netto dell'Iva, di cui € 44.872,00 per campagna contratto ed € 8.974,40 per estensione di 1/5 d'obbligo; l'avvenuto pagamento da parte Parte della di complessivi € 48.736,00 di cui € 40.384,80 per campagna contratto e di
€ 8.351,20 per estensione di 1/5 d'obbligo; un residuo complessivo da avere di €
5.110,40 di cui € 4.487,20 per residuo campagna contratto (oggetto della successiva fattura n. 188/05 del 23/12/2015) ed € 632,20 per residuo di 1/5 d'obbligo (oggetto della successiva fattura n. 71/05 del 20/05/2016).
Dall'altro canto, parte opponente, adempiendo all'obbligo su di essa gravante, ha provato l'estinzione della quasi totalità dell' intero credito vantato dalla società opposta ossia l'avvenuto pagamento di € 52.906,37 su un totale dovuto di € 53.846,40. Difatti, le contabili di pagamenti, a far data dal 28/04/2014 al 09/06/2015 (e quindi pagamenti effettuati successivamente alla nota del 12 marzo 2015), delle fatture anno 2012-2013-
2014 emesse dalla società opposta, allegate in atti dalla opponente, dimostrano un avvenuto pagamento complessivo di € 63.897,52, Iva compresa, di cui € 52.906,37 per sorte capitale ed € 10.991,05 per Iva.
Alla luce di tali risultanze, considerato anche che parte opposta ha chiesto la conferma del credito ingiunto e in subordine la condanna al pagamento della somma di €
6.234,44, alla cui domanda, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato fissato dall'art.112 c.p.c. il giudice deve attenersi, l'opposizione è risultata fondata. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. n. 147/2022 stante la semplicità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 509/2021 del
12/11/2021 emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. 1642/2021 R.G.; - Condanna la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente,delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge e oltre le spese per contributo unificato e bolli.
Così deciso in L' Aquila 01/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini