Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00223/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00706/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2024, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Cannizzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caulonia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Procopio e Rosa Ada Clemeno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento:
- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Caulonia in ordine alla richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo di occupazione sine titulo dell’alloggio di ERP, ai sensi della L. n. 8/95, di cui alle domande prot. n. 4981 del 09.04.2019, prot. 2169 del 29.01.2024 e 07.05.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caulonia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che, con ricorso notificato in data 30.11.2024 e depositato in data 27.12.2024, la ricorrente, ai sensi degli artt. 31-117 c.p.a., ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del preteso contegno inerte tenuto dal Comune di Caulonia a fronte dell’istanza, dalla stessa presentata fin dal 2019 e sollecitata, da ultimo, in data 07.05.2024, avente ad oggetto la regolarizzazione dell’occupazione sine titulo di un alloggio E.R.P.;
RILEVATO che il Comune di Caulonia, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, stante il deposito dello stesso oltre il termine di 15 giorni (artt. 45 e 87 comma 3 c.p.a.);
RITENUTO che il ricorso - chiamato per la decisione alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, in occasione della quale il procuratore di parte resistente ha insistito nell’eccezione sopra indicata - sia irricevibile per tardività, atteso il deposito dello stesso oltre il termine di 15 giorni (30 giorni dimidiato per il rito), secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 35 comma 1, lett. a), 45 e 87 comma 3 c.p.a.;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite;
RITENUTO, altresì, che la domanda di gratuito patrocinio a spese dello Stato, depositata contestualmente al ricorso, debba essere definitivamente rigettata, stante l’irricevibilità del gravame, da ritenersi assimilabile, ai fini dell’ammissione al beneficio in questione, alla manifesta infondatezza della pretesa, ex art. 74 comma 2 D.P.R. n. 115/2002 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 04/03/2009, n. 2258).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.
Spese compensate.
Rigetta, in via definitiva, l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.