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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1293/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1293/2019 R.G., avente ad oggetto: Servitù, promossa da:
(c.f. C.F. 1 e Parte 2 (c.f. Parte 1
,
elettivamente domiciliati in Scicli (Rg) nella via Bellini n. 9, C.F. 2
,
presso lo studio dell'Avv. Vincenza Valentina Mercorillo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attori
Nei confronti di
Controparte_1 (c.f. C.F. 3 ), elettivamente domiciliato in Barrafranca, nella via Passalacqua s.n.c., presso lo studio dell'Avv.
Angelo Spataro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, notificato l'11.09.2019, Parte 1 e Parte 2 asserivano di essere proprietari di un immobile, consistente in un appartamento al piano secondo,
sito in Donnalucata, frazione di Scicli, in via Megara n. 31, nonché di un terrazzo sovrastante, sul quale, alla stipulazione dell'atto di compravendita del suddetto immobile, veniva stabilita una servitù passiva in favore dei proprietari dell'appartamento sottostante rispetto a quello dei ricorrenti medesimi, al fine di ubicare il serbatorio dell'acqua potabile, l'antenna televisiva e il vaso di espansione della caldaia, e il relativo diritto di accedere al terrazzo per procedere alla manutenzione di tali beni. Affermavano i ricorrenti che Controparte 1
proprietario del garage al piano seminterrato, più volte a loro insaputa, si
introduceva sul terrazzo di loro esclusiva proprietà, al fine di effettuare un collegamento direttamente alla loro antenna televisiva;
pertanto i ricorrenti invitavano e diffidavano il resistente alla rimozione del collegamento abusivo, realizzato sull'antenna di loro proprietà. Adducevano i suddetti che,
successivamente, il resistente, mediante un lungo cavo di antenna, percorrente tutto il terrazzo e la facciata dell'immobile, effettuava un collegamento all'antenna televisiva del proprietario dell'appartamento sottostante a quello dei ricorrenti, i quali, ritenendo l'impianto pericoloso e lesivo della loro proprietà, nuovamente, invitavano e diffidavano il CP_1 all'eliminazione del suddetto cavo, senza, tuttavia,
esito positivo. I coniugi Parte_3 davano atto, infine, della conclusione negativa dell'espletato procedimento di mediazione, per assenza ingiustificata del chiedevano: resistente. Per le superiori motivazioni Parte 1 e Parte 2
accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di servitù, gravante sul terrazzo di loro proprietà,
in favore dell'immobile di nonché ordinarsi la Controparte 1
,
cessazione di ogni turbativa e condannarsi il resistente alla rimozione dell'impianto realizzato, mediante il cavo di antenna, sul terrazzo di loro proprietà, e altresì
condannarsi il predetto all'installazione dell'impianto sugli spazi esterni di sua proprietà; in subordine, condannarsi lo stesso alla realizzazione di un impianto idoneo a salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro dell'edificio;
condannarsi il resistente al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa, con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria chiedevano ammettersi prova per testi e CTU.
Con comparsa di risposta del 19.11.2019 si costituiva Controparte_1 il
,
quale contestava anzitutto la ricostruzione della vicenda, affermando che il cavo di antenna era stato apposto sulla facciata dell'edificio condominiale nella piena consapevolezza dei ricorrenti, e collegato all'antenna del proprietario dell'appartamento sottostante il loro, con l'espresso consenso di quest'ultimo;
inoltre precisava che il cavo attraversava perimetralmente il terrazzo, risultava ancorato al muro condominiale, e non arrecava alcun pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro dell'edificio. Eccepiva poi il resistente l'incompetenza per materia del Giudice adìto, affermando la competenza del Giudice di Pace di Modica,
per le cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case. Asseriva il CP_1 la sussistenza del c.d. diritto d'antenna, consistente nel diritto all'installazione, sul lastrico solare di un edificio condominiale, di un'antenna autonoma, e dei relativi cavi o impianti, oltre alla facoltà di accedere temporaneamente alla terrazza per il posizionamento e la manutenzione dell'impianto. Concludeva il resistente eccependo l'inammissibilità delle domande di parte ricorrente, dirette alla condanna del medesimo alla realizzazione di un impianto di ricezione nella sua proprietà, o alla modificazione di quello realizzato, o al risarcimento del danno, in favore delle parti ricorrenti, da liquidarsi in via equitativa;
infine contestava le richieste istruttorie formulate dalla controparte. Per i superiori motivi Controparte_1 chiedeva, preliminarmente, accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per materia, e per l'effetto rimettersi le parti davanti al
Giudice di Pace di Modica, e, nel merito, rigettarsi le domande dei ricorrenti, con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU tecnica.
Mutato il rito all'udienza del 07.06.2021, veniva fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Veniva disposta ed espletata CTU, al fine di rispondere ai quesiti formulati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni,
all'udienza del 16.12.2024, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Occorre anzitutto precisare che, relativamente alla preliminare eccezione di incompetenza per materia del Giudice adito, sollevata dalla parte resistente, nel corso del giudizio de quo, la stessa ha dichiarato di non voler coltivare la predetta eccezione, riconoscendo la piena competenza per materia di questo Tribunale, in quanto il giudizio non riguardava l'utilizzo di beni condominiali, ma turbative concernenti il diritto di proprietà.
Ciò premesso, è necessario evidenziare che, ai sensi dell'art. 209 del D.lgs.
259/2003, "I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi".
Ebbene, la normativa richiamata riconosce il c.d. “diritto di antenna”, relativamente alla installazione, sulla proprietà altrui, dell'impianto di ricezione consistente nell'antenna, e non nel singolo cavo utilizzato per effettuare il collegamento ad altro impianto, e precisa che lo stesso non deve impedire il libero uso della proprietà né
arrecarle danno.
,Nel caso di specie, deve sottolinearsi che sul lastrico di Controparte_1
proprietà degli attori, non ha realizzato alcun impianto, consistente in un'antenna,
bensì ha effettuato un collegamento precario, mediante un lungo cavo passante per il lastrico di loro proprietà, all'antenna dei proprietari dell'immobile sito al piano primo, in favore dei quali era stata riconosciuta, e non contestata, una servitù,
stabilita mediante atto di compravendita, che autorizzava esclusivamente gli stessi ad accedere al lastrico per la manutenzione degli impianti collocati su di esso.
All'opposto, nei confronti del convenuto, proprietario del garage al piano seminterrato, non è stata riconosciuta alcuna servitù al fine di poter accedere al lastrico e posizionare un eventuale cavo o antenna tv.
Invero, dalla disposta CTU si evince che “Si tratta di un immobile difforme ai fini urbanistici poiché il garage è stato trasformato in abitazione effettuando una semplice variazione catastale. Quindi il cambio di destinazione d'uso è stato eseguito percorre il lastrico solare dei senza titolo edilizio. Il cavo installato dal sig. CP_1
Parte 3 in parte a terra e in parte sui muri perimetrali per poi coniugi
,
discendere fino al piano terra sospeso in aria, in prossimità della facciata di terze persone e perfettamente visibile dal balcone dei coniugi Parte_3
.Il tipo di installazione è molto precaria, con cavo scoperto e in molti punti volante, cioè non agganciato a nessun supporto. Il cavo installato dal sig. CP_1 non costituisce
pregiudizio alla salvaguardia, alla stabilità e alla sicurezza dello stabile, ma la tipologia di installazione è del tutto precaria e non conforme, in quanto dovrebbe essere dotato di canalette esterne ancorate al muro e delle relative scatole di derivazione a tenuta stagna. In aggiunta rappresenta una violazione del decoro architettonico dello stabile. Il sig. CP_1 può dotare il proprio immobile di un impianto per la ricezione TV in tre modi: o tramite l'utilizzazione delle antenne TV ad alta frequenza, impianti spesso utilizzati nei camper ed ultimamente in alcuni immobili del centro storico dove esiste un problema di ricezione del segnale;
o trovando una soluzione condivisa per creare un impianto condominiale;
o nel caso in cui le prime due soluzioni non siano percorribili, potrà ricorrere ad una Smart TV
dotando il proprio immobile di connessione internet e di relativi decoder o Smart TV
per ricevere i canali TV tramite rete internet, risolvendo in tale modo tutti i problemi relativi al cavo dell'antenna e al punto di installazione" (vedasi relazione di CTU
depositata in data 07.10.2024).
Sul punto giurisprudenza di legittimità ha affermato che "Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radiotelevisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive,
riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della I. n. 554 del 1940 nonché 231 del d.P.R. n. 156 del
1973, è subordinato all'impossibilità per l'utente, onerato della corrispondente dimostrazione, di utilizzare spazi propri o condominiali, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari" (cfr. Cass. 16865/2017).
Nella specie nessuna prova in tal senso è stata fornita dal resistente, su cui, come già
detto, gravava il relativo onere probatorio.
Anzi, dalle risultanze dell'espletata CTU deve affermarsi la possibilità per il convenuto di installare un impianto alternativo sullo spazio di sua proprietà, non essendo stato dimostrato alcun impedimento a tal fine. Ulteriormente a sostegno di quanto suddetto, in risposta alle osservazioni presentate in data 02.10.2024 dal CTP di parte convenuta, “si ribadisce alla parte resistente che qualunque tipo di soluzione voglia adottare il sig. CP_1 per dotare il proprio immobile di un impianto TV va installata nella proprietà del sig. CP_1 e non potrà essere installata sulla terrazza, tranne nel caso in cui le parti riescano a raggiungere un accordo per installare un'antenna centralizzata" (vedasi relazione di
CTU depositata in data 07.10.2024).
In conseguenza di ciò, risulta del tutto ingiustificata l'immissione del cavo sul lastrico di proprietà degli attori.
Relativamente alla richiesta di risarcimento avanzata dalle parti ricorrenti, deve rilevarsi che nessuna allegazione, né tanto meno prova, è stata dedotta in merito a circostanze specifiche e circoscritte, da cui potersi desumere l'invocato danno patrimoniale.
Ne consegue che non sarà possibile riconoscere la tutela risarcitoria richiesta dagli attori.
In conclusione, dalla svolta consulenza è emerso l'obbligo per Controparte_1
[...] di provvedere alla rimozione del cavo di antenna, collocato sul lastrico di proprietà degli attori, non essendo configurabile alcuna servitù in suo favore, né
potendosi ritenere sussistente un diritto di antenna nei suoi confronti, per le considerazioni già svolte in precedenza.
Ne consegue che il resistente andrà condannato alla rimozione del suddetto cavo,
non avendo, peraltro, lo stesso fornito alcuna prova valida circa l'impossibilità di collocare un impianto dotato di antenna televisiva nello spazio di sua proprietà.
Le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico del resistente,
soccombente sul punto. Si reputa congruo porre le spese di lite a carico del convenuto per due terzi, mentre per la restante quota esse vanno compensate tra le parti, stante la parziale soccombenza dei ricorrenti sotto il profilo dell'invocato risarcimento dei danni.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
1293/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in accoglimento parziale della domanda dei ricorrenti, Parte 1 e Pt 2
[...] condanna Controparte 1 alla rimozione dell'impianto realizzato mediante il cavo di antenna e al conseguente ripristino dello stato dei luoghi;
rigetta per il resto.
Condanna Controparte_1 al pagamento in favore di Parte 1 e Parte 2 delle spese processuali nella misura di due terzi, che liquida complessivamente in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa per la restante quota le spese di lite tra le parti.
Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte resistente.
Così deciso in Ragusa, il 16.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo