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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3677/2022 r.g. e vertente
tra
c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
nella qualità di eredi di (c.f. ), elettivamente domiciliati in Persona_1 C.F._3
Messina presso lo studio degli avv.ti Carlo La Spina e Assunta Lombardo che li rappresentano e difendono per procura in atti,
ricorrenti
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello
Monoriti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
resistente contumace
oggetto: indennità di accompagnamento, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 12 aprile 2021 , lamentando l'ingiusto rigetto della Persona_1
domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 1445/2021 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, contumace l' cui il ricorso CP_2
non è stato notificato, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva solo la gravità dell'handicap dal gennaio 2022. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 12 luglio 2022, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e nella condanna dell' al pagamento della stessa nonché dei benefici di cui alla CP_3
legge n. 104/1992 con decorrenza però dalla data di presentazione della domanda amministrativa. In data 7 maggio 2024 in conseguenza del decesso della ricorrente si costituivano in giudizio e Pt_1 Parte_2
nella qualità di eredi i quali insistevano solo nella domanda relativa all'indennità di
[...]
accompagnamento per il periodo 27 giugno 2020 - 9 gennaio 2024.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 9 gennaio 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del d.l. n. 78/2009 (conv. con l. n. CP_1
102/2009) trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità CP_3
civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (v. da ultimo Cass. n. 2433/2023).
3.- Inoltre l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
4.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, ha infine accertato che la
[...]
era affetta da “SINDROME INVOLUTIVA CEREBRALE DI GRADO LIEVE CON DEFLESSIONE Per_1
DEL TONO DELL'UMORE IN PAZIENTE CON ENCEFALOPATIA ISCHEMICA CRONICA ED
ATROFIA CEREBRALE. POLIARTROSI IN PAZIENTE GIA' SOTTOPOSTA AD INTERVENTI DI
Controparte_4
che “… determinano la condizione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà CP_5
persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età nella misura del 100% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa. Non si riscontrano, in atto, i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento. Le patologie riscontrate determinano la condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 a decorrere dal mese di gennaio 2022.”. Trattasi di motivazione generica che è risultata inadeguata alla luce degli specifici rilievi sollevati da parte ricorrente.
E' stato quindi disposto il rinnovo delle indagini e il dr. ha diagnosticato “
1. DISTURBO Per_2
NEUROCOGNITIVO MAGGIORE. (ICD-9 cod.diagn. 290.4 – 1003 tab. D.M. Controparte_6
02/1992).
2. ANEMIA E PIASTRINOPENIA N.D.D. (ICD-9 cod.diagn.2849 cod. diagn.9302 per analogia tab. D.M. 02/1992).
3. SINDROME DA IMMOBILIZZAZIONE CON ULCERE/LESIONI DA DECUBITO
(ICD-9 cod.diagn.707.0).
4. SPONDILODISCOARTROSI. (ICD-9 cod.diagn.250 tab. D.M. 02/1992 cod.7009-7010). 5. (ICD-9 cod.diagn.414 tab. D.M. 02/1992 Controparte_7 cod.6441-6446)” ritenendo che “Le patologie di cui sopra erano in parte già documentate ed erano state CP_ riconosciute dalla Commissione Medica assegnando l'invalidità totale e permanente e dallo stimato collega Dr. che aveva riconosciuto lo stato di gravità previsto dell'art.
3.c.3 della L.104/92. Il Pt_3
quadro clinico già abbastanza critico è divenuto progressivamente sempre più grave sino al decesso avvenuto nel gennaio 2024. Nella fattispecie la caduta del soggetto subita presso la propria abitazione nel luglio 2023, con gravi condizioni cliniche costituite da demenza vascolare, severa anemia, aggravamento della patologia osteoarticolare che ha indotto l'immobilizzazione e la formazione delle ulcere da decubito, come da nuova certificazione prodotta del 28.12.2023, ha rapidamente condotto al decesso del soggetto in data 09.01.2024. Le patologie di cui era affetta il soggetto erano pervasive ed inficiavano l'autonomia personale, per cui sono soddisfatti i requisiti sanitari per il diritto di usufruire dell'indennità di accompagnamento … che può essere concesso a far data dal mese di gennaio 2023, mediante la retrodatazione dei benefici richiesti a sei mesi dalla certificazione geriatrica del Policlinico di
Messina(luglio 2023), come da orientamento giuridico e da sentenze della Corte di Cassazione, (sentenze
n. 4747/1992, n. 7191/1995 e n. 8723/2007), che retrodata la decorrenza dello stato invalidante a sei mesi precedenti in cui è stata accertato il processo morboso invalidante.”.
L'accertamento in questione, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non risulta specificamente contestato.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo alla de cuius del requisito sanitario per il periodo sopra specificato ex art. 149 disp. att. c.p.c..
5.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza, successiva al deposito del secondo ricorso, è giusto compensare per intero le spese delle due fasi processuali;
vanno poste a definitivo carico dell' CP_1
le spese delle consulenze d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara la contumacia dell' CP_2 2) dichiara che possedeva il requisito sanitario per fruire dell'indennità di Persona_1
accompagnamento dal gennaio 2023 al 9 gennaio 2024 (data del decesso);
3) condanna l' a pagare le spese di ctu compensando le altre spese del giudizio. CP_1
Messina, 10.1.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro