Articolo 2 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1458
Articolo 1
Versione
22 gennaio 1957
Art. 2.
Per la concessione del concorso previsto dall'art. 1 e' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1955-56 della somma di lire 170.000.000 da iscriversi su apposito capitolo del bilancio del predetto Ministero.
All'onere di cui sopra si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1955-56 (1° provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 gennaio 1957