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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro RÈ Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.03.2025;
letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5791 dell'anno 2024 R.G. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Francesco Mancuso e Paola Rosaci giusta procura in calce al ricorso
ricorrente
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Antonella Garifo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
resistente
Con l'intervento necessario del PM in sede
RILEVATO IN FATTO Con ricorso depositato in data 18.11.2024, ha dedotto di aver contratto con Parte_1 matrimonio concordatario il 27.08.2021, dal quale il 20.04.2022 è nata la figlia CP_1 Per_
e di aver consensualmente posto fine all'unione in data 07.11.2023 mediante sottoscrizione di accordo di separazione personale raggiunto mediante negoziazione assistita, con previsione di affidamento congiunto e collocamento presso la madre.
La ricorrente ha lamentato la mancata partecipazione da parte del RÈ al 50% delle spese straordinarie inerenti alla gestione ed al mantenimento della figlia, su di lui gravanti in base all'accordo di separazione, con specifico riferimento alla retta mensile dell'asilo nido “Mary
Poppins Scuola dell'infanzia paritaria”, istituto presso il quale la minore è stata iscritta con consenso di entrambi gli ex coniugi da settembre 2023 a novembre 2024.
La ha evidenziato di aver sostenuto sempre da sola le spese dell'asilo, maturando Pt_1 fino ad oggi un credito di 1.052,5 euro e solo di recente, a causa delle non floride condizioni economiche, di aver dovuto chiedere le quote di sua spettanza al padre della bambina, il quale, tuttavia, non solo si è rifiutato di corrispondere quanto dovuto ma ha altresì revocato il consenso all'iscrizione della minore da dicembre 2024, interrompendone bruscamente la frequenza e costringendo la ricorrente ad iscrivere la minore presso una ludoteca, struttura dai costi minori (peraltro sostenuti temporaneamente dai nonni materni) ma non esercente attività didattica.
La ricorrente, dunque, ha lamentato il grave pregiudizio subito dalla figlia derivante dall'allontanamento della bambina da un ambiente, formato da educatori e compagni, che ormai da due anni le aveva garantito equilibrio, stabilità e progressi sotto l'aspetto comunicativo ed educativo.
Per questi motivi
la ha presentato ricorso ex art. 709 ter c.p.c. ritenendo sussistenti, Pt_1 da parte dell'ex coniuge, atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento nonché gravi inadempienze di natura economica, e per l'effetto ha chiesto:
1) l'autorizzazione a mantenere attiva l'iscrizione annuale 2024-2025 della propria figlia presso l'asilo nido “Mary Poppins scuola dell'infanzia paritaria”; 2) di disporre che la minore possa continuare a frequentare il suddetto asilo fino alla fine dell'anno scolastico
(luglio 2025); 3) di ammonire per la violazione degli accordi di separazione CP_1 consensuale affinché provveda a versare le quote di sua spettanza inerenti alla retta dell'asilo nido fino al termine dell'anno scolastico;
4) di condannare al pagamento della CP_1 somma di euro 1.052,5 derivante dal mancato contributo alle rette mensili dell'asilo nido;
5) di condannare al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro CP_1
75,00 ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Con comparsa del 16.01.2025 il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso stante l'intervenuta abrogazione dell'art. 709 ter c.p.c. e contestandone nel merito i motivi.
In particolare, il RÈ ha affermato di non essere tenuto al pagamento delle spese relative all'asilo nido per almeno due ordini di motivi.
Il primo dei quali risiede in un accordo intervenuto tra i due ex coniugi (a prova del quale ha allegato plurime comunicazioni via pec intervenute tra i legali dei due) in virtù del quale la avrebbe rinunciato alle quote inerenti alle spese dell'asilo dovute dal RÈ in Pt_1 cambio della rinuncia da parte di quest'ultimo al rimborso delle somme da lui sostenute per la ristrutturazione della casa familiare (e del mobilio), di proprietà della . A tal Pt_1 proposito, il RÈ ha altresì aggiunto di aver prestato, in merito all'iscrizione della figlia presso l'asilo “Mary Poppins scuola dell'infanzia paritaria”, un consenso non spontaneo ma condizionato al detto accordo, essendo stato in realtà da sempre contrario all'iscrizione presso tale struttura.
In ogni caso, il RÈ ha affermato di non essere tenuto alle spese relative all'asilo nido in quanto queste, in base all'accordo di separazione, sarebbero ricomprese nell'assegno di mantenimento che puntualmente paga alla ricorrente.
Il convenuto ha affermato che proprio la regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento è prova dell'assenza di grave inadempienza di natura economica e rende di conseguenza infondato il ricorso. Ha dedotto, inoltre, che da tempo la ha assunto Pt_1 un comportamento ostruzionistico e condizionante il rapporto padre-figlia, non rispettando il principio della bigenitorialità, in particolare non avendolo consultato prima di assumere decisioni importanti nell'interesse della bambina, come da ultimo nel caso della scelta della ludoteca. Ha evidenziato, infine, le proprie difficoltà economiche, documentando le spese mensili fisse su di lui gravanti, giustificando così l'impossibilità di sostenere le spese dell'asilo e la conseguente revoca del consenso all'iscrizione, ed ha prospettato opzioni educative alternative, in particolare indicando la disponibilità della nonna paterna ad Per_ occuparsi della piccola .
Per i motivi sopra esposti, il resistente ha chiesto 1) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o il rigetto dello stesso in quanto infondato;
2) di ammonire la ricorrente a causa delle condotte lesive del rapporto padre-figlia; 3) di condannare la ricorrente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni da determinarsi secondo equità; 4) di condannare la ricorrente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 75,00 ad euro
5.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Chiamato il procedimento all'udienza del 5 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione orale, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed il Collegio ha riservato la decisione.
In via preliminare, deve rilevarsi che sebbene l'art. 709 ter c.p.c., sia stato abrogato dal d.
Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), al contempo la stessa fonte normativa ne ha riversato il contenuto nell'art. 473 bis.39 c.p.c., pertanto questo consente al Collegio di rigettare l'eccezione di inammissibilità avanzata dal convenuto fondata sul mero richiamo del ricorso alla norma abrogata.
Con riferimento all'art. 473 bis.39 c.p.c., ancora in via preliminare, è necessario rilevare in diritto che la norma stabilisce che, in caso di gravi inadempienze o violazioni, il giudice può:
“a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della ammende”. CP_2
In tale prospettiva, pertanto, risulta evidente che possono essere scrutinate dal
Collegio le sole domande finalizzate alle pronunce sopra indicate, con conseguente inammissibilità della domanda della ricorrente diretta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento del credito asserito inadempiuto.
Ciò posto, nel merito ritiene il Collegio che il ricorso in parte sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Ed invero, in primo luogo, la ricorrente lamenta l'impossibilità per la figlia, a causa della opposizione del padre, di frequentare l'asilo nido nel quale era inserita da ormai due anni, e di completare così l'ultimo anno scolastico di questa prima fase della sua vita, considerato che la bambina sta per compiere tre anni e dal prossimo anno potrà quindi frequentare la scuola dell'infanzia.
I motivi addotti dal convenuto a giustificazione del diniego del consenso non appaiono convincenti né meritevoli di positiva valutazione, piuttosto risultando contraddittori, non debitamente documentati e comunque tali da porsi in contrasto con il superiore interesse della minore.
Invero, il RÈ ha affermato di essere sempre stato contrario all'iscrizione della figlia presso l'asilo nido ma, nonostante tale convinzione, risulta agli atti che egli abbia firmato il consenso per entrambi gli anni in cui la bambina lo ha frequentato, peraltro anche prima della separazione con la ricorrente. A nulla vale l'asserzione di aver prestato un consenso condizionato ad un accordo transattivo foriero di reciproche rinunce (tra cui le spese del nido) tra gli ex coniugi, posto che agli atti non è stato prodotto alcun documento attestante tale accordo salvo una serie di comunicazioni via pec intervenute tra i legali della coppia dimostrative piuttosto di una fase di trattative non conclusesi con successo.
Allo stesso modo non appare dirimente ai fini del diniego del consenso la prospettata situazione economica del convenuto, considerato che, al netto delle spese fisse su di lui gravanti mensilmente, per come documentato, l'importo netto rimanente risulta sufficiente per condurre un normale e rispettabile stile di vita, senza il rischio che questo possa essere irrimediabilmente compromesso dal versamento della quota, di appena 110 euro, dovuta per garantire alla figlia la frequenza dell'asilo nido.
Il convenuto, a fondamento del proprio rifiuto, ha altresì affermato come il ritorno della piccola nell'asilo le causerebbe un danno considerato lo stress, al quale sarebbe esposta, per l'essere nuovamente spostata in un altro ambiente. Questo rilievo non è condivisibile in quanto la bambina è attualmente collocata presso una ludoteca solo in via temporanea, ed in ogni caso appare maggiormente rispondente alle esigenze della minore che ella frequenti il precedente asilo che, oltre ad esserle ormai familiare, le consente di partecipare non solo a giochi ma anche ad attività didattica.
Per quanto esposto, la revoca del consenso del RÈ non appare una scelta operata nel perseguimento del miglior interesse della figlia bensì il frutto dei contrasti che evidentemente caratterizzano il rapporto tra gli ex coniugi.
Questa situazione di conflittualità non deve essere causa di altri potenziali fattori di stress per la minore quale può essere la sottrazione da un ambiente, come quello scolastico, capace di garantire alla stessa la stabilità e l'equilibrio mancanti.
Le considerazioni suesposte trovano conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che sul contrasto insorto tra genitori separati, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, in ordine alla scelta della scuola presso cui iscrivere i figli, di recente ha affermato che questo « deve essere risolto in considerazione dell'esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori a una crescita sana ed equilibrata, e importa una valutazione di fatto che può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa » (Cass. n. 21553/2021).
Per questi motivi
il Collegio ritiene che la scelta migliore nell'ottica del perseguimento del superiore interesse della minore sia quella di consentire alla stessa di continuare a frequentare, completando l'anno scolastico, l'asilo nido “Mary Poppins Scuola dell'infanzia paritaria”, struttura che ha procurato alla bambina rapporti e progressi sociali consolidati per avervi trascorso due anni della sua vita, periodo notevole per una bambina di quasi tre anni, costituendo infatti i due terzi della sua esistenza. Non essendo emersi motivi tali da giustificare il diniego di tale prerogativa, il Collegio ritiene di autorizzare l'iscrizione della figlia all'asilo nido sopraindicato la cui retta sarà pagata da entrambi i coniugi, ciascuno al
50%, costituendo spesa straordinaria inerente alla gestione e al mantenimento della figlia, per come disposto dall'accordo di separazione personale da entrambi sottoscritto nonché dalla sez. C2 n.1 del Protocollo n.1766/2019 Tribunale Catanzaro – Consiglio Ordine
Avvocati, richiamato dallo stesso accordo.
Infine, quanto alle domande di ammonimento e di condanna al pagamento di sanzione pecuniaria, reciprocamente formulate dalle parti ma fondate su fatti non significativi né documentati, pur non essendovi i presupposti di cui all'art. 709 ter c.p.c., ritiene il Collegio di invitare entrambe le parti a mantenere un proficuo dialogo ed una condivisa organizzazione, onde eliminare le tensioni suscettibili di pregiudicare l'equilibrio dei rapporti con la figlia minore e la sana crescita di quest'ultima.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed agli interessi coinvolti , ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1) autorizza a mantenere attiva l'iscrizione annuale Parte_1
2024/2025 della figlia all'asilo nido “Mary Poppins Scuola Per_2 dell'infanzia paritaria”, che potrà frequentare fino al termine dell'anno scolastico;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa le spese di lite tra le parti .
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
5 marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Wanda Romanò
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
Atto redatto con la collaborazione del Dott. Fabrizio Rafeli, MOT in tirocinio nominato con D.M. 22.10.2024.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro RÈ Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.03.2025;
letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5791 dell'anno 2024 R.G. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Francesco Mancuso e Paola Rosaci giusta procura in calce al ricorso
ricorrente
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Antonella Garifo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
resistente
Con l'intervento necessario del PM in sede
RILEVATO IN FATTO Con ricorso depositato in data 18.11.2024, ha dedotto di aver contratto con Parte_1 matrimonio concordatario il 27.08.2021, dal quale il 20.04.2022 è nata la figlia CP_1 Per_
e di aver consensualmente posto fine all'unione in data 07.11.2023 mediante sottoscrizione di accordo di separazione personale raggiunto mediante negoziazione assistita, con previsione di affidamento congiunto e collocamento presso la madre.
La ricorrente ha lamentato la mancata partecipazione da parte del RÈ al 50% delle spese straordinarie inerenti alla gestione ed al mantenimento della figlia, su di lui gravanti in base all'accordo di separazione, con specifico riferimento alla retta mensile dell'asilo nido “Mary
Poppins Scuola dell'infanzia paritaria”, istituto presso il quale la minore è stata iscritta con consenso di entrambi gli ex coniugi da settembre 2023 a novembre 2024.
La ha evidenziato di aver sostenuto sempre da sola le spese dell'asilo, maturando Pt_1 fino ad oggi un credito di 1.052,5 euro e solo di recente, a causa delle non floride condizioni economiche, di aver dovuto chiedere le quote di sua spettanza al padre della bambina, il quale, tuttavia, non solo si è rifiutato di corrispondere quanto dovuto ma ha altresì revocato il consenso all'iscrizione della minore da dicembre 2024, interrompendone bruscamente la frequenza e costringendo la ricorrente ad iscrivere la minore presso una ludoteca, struttura dai costi minori (peraltro sostenuti temporaneamente dai nonni materni) ma non esercente attività didattica.
La ricorrente, dunque, ha lamentato il grave pregiudizio subito dalla figlia derivante dall'allontanamento della bambina da un ambiente, formato da educatori e compagni, che ormai da due anni le aveva garantito equilibrio, stabilità e progressi sotto l'aspetto comunicativo ed educativo.
Per questi motivi
la ha presentato ricorso ex art. 709 ter c.p.c. ritenendo sussistenti, Pt_1 da parte dell'ex coniuge, atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento nonché gravi inadempienze di natura economica, e per l'effetto ha chiesto:
1) l'autorizzazione a mantenere attiva l'iscrizione annuale 2024-2025 della propria figlia presso l'asilo nido “Mary Poppins scuola dell'infanzia paritaria”; 2) di disporre che la minore possa continuare a frequentare il suddetto asilo fino alla fine dell'anno scolastico
(luglio 2025); 3) di ammonire per la violazione degli accordi di separazione CP_1 consensuale affinché provveda a versare le quote di sua spettanza inerenti alla retta dell'asilo nido fino al termine dell'anno scolastico;
4) di condannare al pagamento della CP_1 somma di euro 1.052,5 derivante dal mancato contributo alle rette mensili dell'asilo nido;
5) di condannare al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro CP_1
75,00 ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Con comparsa del 16.01.2025 il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso stante l'intervenuta abrogazione dell'art. 709 ter c.p.c. e contestandone nel merito i motivi.
In particolare, il RÈ ha affermato di non essere tenuto al pagamento delle spese relative all'asilo nido per almeno due ordini di motivi.
Il primo dei quali risiede in un accordo intervenuto tra i due ex coniugi (a prova del quale ha allegato plurime comunicazioni via pec intervenute tra i legali dei due) in virtù del quale la avrebbe rinunciato alle quote inerenti alle spese dell'asilo dovute dal RÈ in Pt_1 cambio della rinuncia da parte di quest'ultimo al rimborso delle somme da lui sostenute per la ristrutturazione della casa familiare (e del mobilio), di proprietà della . A tal Pt_1 proposito, il RÈ ha altresì aggiunto di aver prestato, in merito all'iscrizione della figlia presso l'asilo “Mary Poppins scuola dell'infanzia paritaria”, un consenso non spontaneo ma condizionato al detto accordo, essendo stato in realtà da sempre contrario all'iscrizione presso tale struttura.
In ogni caso, il RÈ ha affermato di non essere tenuto alle spese relative all'asilo nido in quanto queste, in base all'accordo di separazione, sarebbero ricomprese nell'assegno di mantenimento che puntualmente paga alla ricorrente.
Il convenuto ha affermato che proprio la regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento è prova dell'assenza di grave inadempienza di natura economica e rende di conseguenza infondato il ricorso. Ha dedotto, inoltre, che da tempo la ha assunto Pt_1 un comportamento ostruzionistico e condizionante il rapporto padre-figlia, non rispettando il principio della bigenitorialità, in particolare non avendolo consultato prima di assumere decisioni importanti nell'interesse della bambina, come da ultimo nel caso della scelta della ludoteca. Ha evidenziato, infine, le proprie difficoltà economiche, documentando le spese mensili fisse su di lui gravanti, giustificando così l'impossibilità di sostenere le spese dell'asilo e la conseguente revoca del consenso all'iscrizione, ed ha prospettato opzioni educative alternative, in particolare indicando la disponibilità della nonna paterna ad Per_ occuparsi della piccola .
Per i motivi sopra esposti, il resistente ha chiesto 1) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o il rigetto dello stesso in quanto infondato;
2) di ammonire la ricorrente a causa delle condotte lesive del rapporto padre-figlia; 3) di condannare la ricorrente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni da determinarsi secondo equità; 4) di condannare la ricorrente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 75,00 ad euro
5.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Chiamato il procedimento all'udienza del 5 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione orale, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed il Collegio ha riservato la decisione.
In via preliminare, deve rilevarsi che sebbene l'art. 709 ter c.p.c., sia stato abrogato dal d.
Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), al contempo la stessa fonte normativa ne ha riversato il contenuto nell'art. 473 bis.39 c.p.c., pertanto questo consente al Collegio di rigettare l'eccezione di inammissibilità avanzata dal convenuto fondata sul mero richiamo del ricorso alla norma abrogata.
Con riferimento all'art. 473 bis.39 c.p.c., ancora in via preliminare, è necessario rilevare in diritto che la norma stabilisce che, in caso di gravi inadempienze o violazioni, il giudice può:
“a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della ammende”. CP_2
In tale prospettiva, pertanto, risulta evidente che possono essere scrutinate dal
Collegio le sole domande finalizzate alle pronunce sopra indicate, con conseguente inammissibilità della domanda della ricorrente diretta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento del credito asserito inadempiuto.
Ciò posto, nel merito ritiene il Collegio che il ricorso in parte sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Ed invero, in primo luogo, la ricorrente lamenta l'impossibilità per la figlia, a causa della opposizione del padre, di frequentare l'asilo nido nel quale era inserita da ormai due anni, e di completare così l'ultimo anno scolastico di questa prima fase della sua vita, considerato che la bambina sta per compiere tre anni e dal prossimo anno potrà quindi frequentare la scuola dell'infanzia.
I motivi addotti dal convenuto a giustificazione del diniego del consenso non appaiono convincenti né meritevoli di positiva valutazione, piuttosto risultando contraddittori, non debitamente documentati e comunque tali da porsi in contrasto con il superiore interesse della minore.
Invero, il RÈ ha affermato di essere sempre stato contrario all'iscrizione della figlia presso l'asilo nido ma, nonostante tale convinzione, risulta agli atti che egli abbia firmato il consenso per entrambi gli anni in cui la bambina lo ha frequentato, peraltro anche prima della separazione con la ricorrente. A nulla vale l'asserzione di aver prestato un consenso condizionato ad un accordo transattivo foriero di reciproche rinunce (tra cui le spese del nido) tra gli ex coniugi, posto che agli atti non è stato prodotto alcun documento attestante tale accordo salvo una serie di comunicazioni via pec intervenute tra i legali della coppia dimostrative piuttosto di una fase di trattative non conclusesi con successo.
Allo stesso modo non appare dirimente ai fini del diniego del consenso la prospettata situazione economica del convenuto, considerato che, al netto delle spese fisse su di lui gravanti mensilmente, per come documentato, l'importo netto rimanente risulta sufficiente per condurre un normale e rispettabile stile di vita, senza il rischio che questo possa essere irrimediabilmente compromesso dal versamento della quota, di appena 110 euro, dovuta per garantire alla figlia la frequenza dell'asilo nido.
Il convenuto, a fondamento del proprio rifiuto, ha altresì affermato come il ritorno della piccola nell'asilo le causerebbe un danno considerato lo stress, al quale sarebbe esposta, per l'essere nuovamente spostata in un altro ambiente. Questo rilievo non è condivisibile in quanto la bambina è attualmente collocata presso una ludoteca solo in via temporanea, ed in ogni caso appare maggiormente rispondente alle esigenze della minore che ella frequenti il precedente asilo che, oltre ad esserle ormai familiare, le consente di partecipare non solo a giochi ma anche ad attività didattica.
Per quanto esposto, la revoca del consenso del RÈ non appare una scelta operata nel perseguimento del miglior interesse della figlia bensì il frutto dei contrasti che evidentemente caratterizzano il rapporto tra gli ex coniugi.
Questa situazione di conflittualità non deve essere causa di altri potenziali fattori di stress per la minore quale può essere la sottrazione da un ambiente, come quello scolastico, capace di garantire alla stessa la stabilità e l'equilibrio mancanti.
Le considerazioni suesposte trovano conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che sul contrasto insorto tra genitori separati, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, in ordine alla scelta della scuola presso cui iscrivere i figli, di recente ha affermato che questo « deve essere risolto in considerazione dell'esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori a una crescita sana ed equilibrata, e importa una valutazione di fatto che può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa » (Cass. n. 21553/2021).
Per questi motivi
il Collegio ritiene che la scelta migliore nell'ottica del perseguimento del superiore interesse della minore sia quella di consentire alla stessa di continuare a frequentare, completando l'anno scolastico, l'asilo nido “Mary Poppins Scuola dell'infanzia paritaria”, struttura che ha procurato alla bambina rapporti e progressi sociali consolidati per avervi trascorso due anni della sua vita, periodo notevole per una bambina di quasi tre anni, costituendo infatti i due terzi della sua esistenza. Non essendo emersi motivi tali da giustificare il diniego di tale prerogativa, il Collegio ritiene di autorizzare l'iscrizione della figlia all'asilo nido sopraindicato la cui retta sarà pagata da entrambi i coniugi, ciascuno al
50%, costituendo spesa straordinaria inerente alla gestione e al mantenimento della figlia, per come disposto dall'accordo di separazione personale da entrambi sottoscritto nonché dalla sez. C2 n.1 del Protocollo n.1766/2019 Tribunale Catanzaro – Consiglio Ordine
Avvocati, richiamato dallo stesso accordo.
Infine, quanto alle domande di ammonimento e di condanna al pagamento di sanzione pecuniaria, reciprocamente formulate dalle parti ma fondate su fatti non significativi né documentati, pur non essendovi i presupposti di cui all'art. 709 ter c.p.c., ritiene il Collegio di invitare entrambe le parti a mantenere un proficuo dialogo ed una condivisa organizzazione, onde eliminare le tensioni suscettibili di pregiudicare l'equilibrio dei rapporti con la figlia minore e la sana crescita di quest'ultima.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed agli interessi coinvolti , ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1) autorizza a mantenere attiva l'iscrizione annuale Parte_1
2024/2025 della figlia all'asilo nido “Mary Poppins Scuola Per_2 dell'infanzia paritaria”, che potrà frequentare fino al termine dell'anno scolastico;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa le spese di lite tra le parti .
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
5 marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Wanda Romanò
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
Atto redatto con la collaborazione del Dott. Fabrizio Rafeli, MOT in tirocinio nominato con D.M. 22.10.2024.