Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00243/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI ZI GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2024, proposto da
EL ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Arcangela Spenillo e Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Universitaria GIno Isontina, non costituita in giudizio;
- per l'accertamento del diritto (in rito ex art. 116 c.p.a.) all'accesso civico generalizzato esercitato con l'istanza presentata dalla ricorrente volta a conoscere la data in cui il laboratorio convenuto è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR ed il numero di test in vitro risultati positivi al virus sars cov 2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza;
- la condanna all'ostensione della documentazione suddetta;
- in subordine, laddove fosse ritenuto corretto il rito di cui al 117 cpa, per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente in data 17.6.2024 ha chiesto all’Azienda Sanitaria Universitaria GIno Isontina – ASUGI, ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.Lgs 33/2013:
“ 1. Quale è stata la data in cui il Vs laboratorio è stato autorizzato a svolgere i test in vitro rt-PCR?
2. Quale è stato il numero dei test in vitro rt-PCR positivi al virus sars cov 2, inviati dal Vs laboratorio alle ASL della Vs Regione, dalla data in cui è stato incluso tra i laboratori autorizzati ad oggi? Precisate ciascuna ASL a cui avete inviato gli esiti dei test in vitro rt-PCR positivi, ciascuna data di invio, e per ciascun invio a ciascuna ASL-ATS, il numero dei test inviati ”.
2. Stante il mancato riscontro alla sua istanza, ha proposto il presente ricorso.
3. L’Azienda sanitaria intimata non si è costituita in giudizio.
4. All’udienza camerale del 21.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
In linea generale si premette quanto segue.
Come condivisibilmente affermato, “ Il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio - rigetto formatosi sulla relativa istanza, mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi. In sostanza, il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, potendosi ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un facere, solo se ne sussistono i presupposti (ex multis, Tar Lazio sez Terza Quater, 23.10.2024 n. 18391).
5.1 Posti questi principi, va rilevato che, nel caso in esame, la richiesta della ricorrente si inserisce in una vicenda che ha visto l’invio massivo della medesima istanza a tutti i soggetti, pubblici e privati, autorizzati ad effettuare i test SARS-CoV-2 e i cui riferimenti erano stati resi pubblici dalle Regioni e dal Ministero della Salute sui rispettivi siti istituzionali.
La pedissequa riproduzione della stessa richiesta con la tecnica del copia/incolla ha fatto si che, nella presente fattispecie, all’Amministrazione intimata venissero formulate domande – quali la data di autorizzazione a svolgere test clinici o la denominazione dell’ASL a cui venivano inviati gli esiti dei test positivi – che, se potevano rivestire un senso in quanto proposte ad un Laboratorio, con evidenza risultano incomprensibili ove rivolte ad una Azienda Sanitaria qual è l’Amministrazione intimata e pertanto per ciò solo sarebbe giustificato il mancato riscontro alle stesse.
5.2 I quesiti, così come formulati, esulano comunque per le ragioni sopra premesse dall’ambito applicativo dell’accesso civico generalizzato siccome disciplinato dall’art. 5 comma 2 D.Lgs 33/2013, che delimita espressamente tale istituto “ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto” (cfr. Tar Lazio 18391/2024, cit.).
6. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto, in quanto l’Azienda Sanitaria intimata non era in grado di fornire risposta alle istanze, così come formulate dall’odierna ricorrente.
7. In mancanza di costituzione della parte intimata, non si dà luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI ZI GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO