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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/07/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9864/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 264/2024
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Portici, alla Via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 25/07/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno ordinario;
che la domanda è stata rigettata in quanto non sono state riscontrate infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all' non riconoscendolo meritevole CP_2 dell'assegno ordinario;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il
Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del OT. , per conseguire la Per_1 prestazione richiesta in sede amministrativa.
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui è affetta e la loro incidenza sulle sue capacità lavorative.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CT OT.SS , la causa è stata rinviata per la Per_2 discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha contestato le risultanze della consulenza disposta nella presente fase e ha chiesto la decisione della causa, mentre parte resistente si è riportata alle proprie conclusioni.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introOTo dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introOTa con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CT.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso affermando che “Il ricorrente
, di anni 63 (al momento della visita), sulla base della documentazione Parte_1 sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da:
“CARDIOPATIA IPERTENSIVA, ARTROSI POLIDISTRETTUALE” Tenuto conto delle suddette affezioni, in virtù della legge n. 222 del 12.06.1984 art. 1, si può oggettivamente che pur trovandosi al cospetto di un paziente invalido, il complesso patologico non determina riduzioni
2 permanenti a svolgere occupazioni confacenti alle sue attitudini, pertanto, non ha diritto all'assegno ordinario di invalidità”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che: “Il ricorrente Parte_1
, di anni 63 (al momento della visita), sulla base della documentazione sanitaria
[...] acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da: “CARDIOPATIA
IPERTENSIVA, ARTROSI POLIDISTRETTUALE” Il ricorrente, di professione bracciante agricolo, in data 20.07.22 inoltrava domanda, avente numero 2114933200009, alla Commissione
Medica dell' di competenza territoriale, al fine del riconoscimento dell'assegno ordinario di CP_2 invalidità in funzione della legge 222/84. In data 11.11.22, la suddetta Commissione rigettava tale richiesta per motivi sanitari, in quanto non sono state rilevate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 legge 222/84). Contro tale giudizio ha, successivamente, inoltrato ricorso presso il Tribunale di Napoli Nord, dove il G.L. Dott. Cirillo ha nominato CT, il OT.
, il quale, espletate le operazioni peritali, ha confermato quanto già stabilito Persona_3 dalla Commissione Medica, in base alla seguente diagnosi: Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale, miocardiopatia ipertensiva in I classe NYHA. A riguardo, la normativa in questione all'articolo 1 definisce il concetto di invalido nell'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia riOTa in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Premesso ciò, il target per cui è stato chiesto un giudizio medico legale e su cui dovrò esprimermi è stabilire, in funzione della documentazione acquisita e della visita personalmente effettuata, se sussistono i requisiti minimi affinché si poSS riconoscere al ricorrente, un deficit fisico o mentale tale da potergli conferire quanto in oggetto in relazione anche all'anamnesi lavorativa. Nello specifico, il ricorrente presenta un quadro clinico di cardiopatia ipertensiva. Dalla ultima valutazione clinico-strumentale, datata 19.04.22, si descrive un esame obiettivo caratterizzato da toni ritmici, aortosclerosi, soffio sistolico il tutto in discreto compenso emodinamico. È riportato anche referto esame ecocardiografico da cui si evidenza un ventricolo di sinistra di normali dimensioni con conservata cinesi globale e segmentaria, atrio sinistro nei limiti e sezioni di destra nei limiti. Mentre alla valutazione doppler si segnala una insufficienza tricuspidalica lieve. Antecedente a tale valutazione vi è certificazione del 14.03.22 in cui si evidenzia un attuale equilibrio emodinamico. Inoltre, si è sottoposto anche ad esame Holter pressorio, effettuato in data 19.03.22, da cui si evidenzia un profilo pressorio caratterizzato da valori pressori nella norma sia durante il giorno che durante la notte. All'anamnesi, il ricorrente non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo. Clinicamente, non si evidenziano segni di
3 cianosi, edemi declivi né sindrome dispnoica a riposo. All'auscultazione MV aspri prevalentemente alle basi con FVT normotrasmesso. Presenza di soffio sistolico 1-2 al mesocardio e alla punta con toni puri e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere. L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate farmacologicamente. In ambito osteoarticolare, il quadro clinico del ricorrente è riconducibile ad una degenerazione artrosica plurilocalizzata. In atti sono depositate diverse valutazioni cliniche in cui si fa riferimento ad una spondiloartrosi diffusa maggiormente localizzata al rachide cervicale e lombosacrale nonché ad una sintomatologia dolorosa a carico della spalla di sinistra. Per quest'ultimo distretto anatomico vi è referto RM del 17.05.22 dove si reperta una disomogeneità del segnale a sede inserzionale del tendine del sovraspinoso come da esito di lesione e un assottigliamento del tendine sottoscapolare in sede pre-inserzionale ed inserzionale.
All'anamnesi, il ricorrente non riferisce interventi chirurgici né eventi traumatici recenti degni di nota. Clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), con sostanziale simmetria delle creste iliache. Riferita non dolente la digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose del rachide vertebrale a cui si associa una riferita sintomatologia dolorosa ai massimi gradi di escursione lombare. Conservata la rotazione del tronco sul bacino. Gli viene somministrato il test di Lasègue risultato negativo bilateralmente per patologia radicolare in fase acuta/subacuta. Nella norma, il tratto cervicale. I movimenti dell'articolazione scapolo-omerale sono nella norma a destra (lato dominante). A sinistra si osserva una lieve limitazione funzionale dell'articolazione scapolo-omerale prevalentemente nell'abduzione ed estensione. Funzionalmente e morfologicamente nella norma l'articolazione del gomito, polso e mano. Conservata la capacità di presa e forza. I movimenti dell'articolazione coxofemorale sono nella norma in rapporto all'età. Non dolente la digitopressione delle emirime articolari, mediali e laterali, di entrambe le ginocchia, le quali si presentano in atteggiamento allineato in assenza di varismo o valgismo articolare. Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso-metatarsale e interfalangea. Nella norma, il tono e trofismo muscolare. La deambulazione è autonoma. Lo stesso dicasi per i cambi posturali e la stazione eretta, quest'ultima fattibile per tempi sufficienti. Oltre alle patologie descritte il ricorrente non presenta ulteriori limitazioni ai restanti apparati anatomici: tale considerazione è sostenuta anche dall'assenza di certificazioni in merito. In conclusione, fatto questo excursus sulle caratteristiche principale delle patologie e sulle complicanze ad eSS ascrivibile, il tutto va discusso in funzione della normativa vigente, ossia sulla sussistenza dei requisiti medici tali da
4 poter riconoscere al sig.re il diritto all'assegno ordinario di invalidità (art. 1 della legge Parte_1
222/84). A riguardo, il ricorrente svolge come attività quella di bracciante agricolo, il quale è basato essenzialmente sulla capacità fisica di utilizzo di utensili per la movimentazione e pulitura del terreno, nonché raccolta e semina di frutta e ortaggi. In tale ottica vanno contestualizzate le patologie di cui risulta affetto, e nello specifico la patologia osteoarticolare allo stato non determina una significativa limitazione funzionale sia allo scheletro appendicolare che assile.
Ugualmente quella cardiologica risulta ben compensata emodinamicamente, difatti, in atti non vi è alcuna certificazione in cui si attesti una limitazione allo sforzo fisico: tale considerazione è supportata anche dalla visita personalmente effettuata in cui non sono emerse patologiche limitazione a carico del muscolo cardiaco. Pertanto, in conclusione il complesso patologico di cui è affetto il ricorrente, in relazione al lavoro espletato, non determina una infermità superiore ad un terzo, pertanto, non sussistono le condizioni medico-legali tali da potergli riconoscere il diritto all'assegno di invalidità”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espreSS dall'ausiliario sia caratterizzato da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'intereSSto” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
5 Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile dichiarare il sig. non in possesso dei requisiti sanitari neceSSri per l'ottenimento Parte_1 dell'assegno ordinario.
Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CT vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara non sussistere il requisito sanitario neceSSrio per l'erogazione dell'assegno ordinario in favore del sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CT con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 12/07/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9864/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 264/2024
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Portici, alla Via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 25/07/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno ordinario;
che la domanda è stata rigettata in quanto non sono state riscontrate infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all' non riconoscendolo meritevole CP_2 dell'assegno ordinario;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il
Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del OT. , per conseguire la Per_1 prestazione richiesta in sede amministrativa.
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui è affetta e la loro incidenza sulle sue capacità lavorative.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CT OT.SS , la causa è stata rinviata per la Per_2 discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha contestato le risultanze della consulenza disposta nella presente fase e ha chiesto la decisione della causa, mentre parte resistente si è riportata alle proprie conclusioni.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introOTo dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introOTa con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CT.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso affermando che “Il ricorrente
, di anni 63 (al momento della visita), sulla base della documentazione Parte_1 sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da:
“CARDIOPATIA IPERTENSIVA, ARTROSI POLIDISTRETTUALE” Tenuto conto delle suddette affezioni, in virtù della legge n. 222 del 12.06.1984 art. 1, si può oggettivamente che pur trovandosi al cospetto di un paziente invalido, il complesso patologico non determina riduzioni
2 permanenti a svolgere occupazioni confacenti alle sue attitudini, pertanto, non ha diritto all'assegno ordinario di invalidità”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che: “Il ricorrente Parte_1
, di anni 63 (al momento della visita), sulla base della documentazione sanitaria
[...] acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da: “CARDIOPATIA
IPERTENSIVA, ARTROSI POLIDISTRETTUALE” Il ricorrente, di professione bracciante agricolo, in data 20.07.22 inoltrava domanda, avente numero 2114933200009, alla Commissione
Medica dell' di competenza territoriale, al fine del riconoscimento dell'assegno ordinario di CP_2 invalidità in funzione della legge 222/84. In data 11.11.22, la suddetta Commissione rigettava tale richiesta per motivi sanitari, in quanto non sono state rilevate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 legge 222/84). Contro tale giudizio ha, successivamente, inoltrato ricorso presso il Tribunale di Napoli Nord, dove il G.L. Dott. Cirillo ha nominato CT, il OT.
, il quale, espletate le operazioni peritali, ha confermato quanto già stabilito Persona_3 dalla Commissione Medica, in base alla seguente diagnosi: Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale, miocardiopatia ipertensiva in I classe NYHA. A riguardo, la normativa in questione all'articolo 1 definisce il concetto di invalido nell'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia riOTa in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Premesso ciò, il target per cui è stato chiesto un giudizio medico legale e su cui dovrò esprimermi è stabilire, in funzione della documentazione acquisita e della visita personalmente effettuata, se sussistono i requisiti minimi affinché si poSS riconoscere al ricorrente, un deficit fisico o mentale tale da potergli conferire quanto in oggetto in relazione anche all'anamnesi lavorativa. Nello specifico, il ricorrente presenta un quadro clinico di cardiopatia ipertensiva. Dalla ultima valutazione clinico-strumentale, datata 19.04.22, si descrive un esame obiettivo caratterizzato da toni ritmici, aortosclerosi, soffio sistolico il tutto in discreto compenso emodinamico. È riportato anche referto esame ecocardiografico da cui si evidenza un ventricolo di sinistra di normali dimensioni con conservata cinesi globale e segmentaria, atrio sinistro nei limiti e sezioni di destra nei limiti. Mentre alla valutazione doppler si segnala una insufficienza tricuspidalica lieve. Antecedente a tale valutazione vi è certificazione del 14.03.22 in cui si evidenzia un attuale equilibrio emodinamico. Inoltre, si è sottoposto anche ad esame Holter pressorio, effettuato in data 19.03.22, da cui si evidenzia un profilo pressorio caratterizzato da valori pressori nella norma sia durante il giorno che durante la notte. All'anamnesi, il ricorrente non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo. Clinicamente, non si evidenziano segni di
3 cianosi, edemi declivi né sindrome dispnoica a riposo. All'auscultazione MV aspri prevalentemente alle basi con FVT normotrasmesso. Presenza di soffio sistolico 1-2 al mesocardio e alla punta con toni puri e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere. L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate farmacologicamente. In ambito osteoarticolare, il quadro clinico del ricorrente è riconducibile ad una degenerazione artrosica plurilocalizzata. In atti sono depositate diverse valutazioni cliniche in cui si fa riferimento ad una spondiloartrosi diffusa maggiormente localizzata al rachide cervicale e lombosacrale nonché ad una sintomatologia dolorosa a carico della spalla di sinistra. Per quest'ultimo distretto anatomico vi è referto RM del 17.05.22 dove si reperta una disomogeneità del segnale a sede inserzionale del tendine del sovraspinoso come da esito di lesione e un assottigliamento del tendine sottoscapolare in sede pre-inserzionale ed inserzionale.
All'anamnesi, il ricorrente non riferisce interventi chirurgici né eventi traumatici recenti degni di nota. Clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), con sostanziale simmetria delle creste iliache. Riferita non dolente la digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose del rachide vertebrale a cui si associa una riferita sintomatologia dolorosa ai massimi gradi di escursione lombare. Conservata la rotazione del tronco sul bacino. Gli viene somministrato il test di Lasègue risultato negativo bilateralmente per patologia radicolare in fase acuta/subacuta. Nella norma, il tratto cervicale. I movimenti dell'articolazione scapolo-omerale sono nella norma a destra (lato dominante). A sinistra si osserva una lieve limitazione funzionale dell'articolazione scapolo-omerale prevalentemente nell'abduzione ed estensione. Funzionalmente e morfologicamente nella norma l'articolazione del gomito, polso e mano. Conservata la capacità di presa e forza. I movimenti dell'articolazione coxofemorale sono nella norma in rapporto all'età. Non dolente la digitopressione delle emirime articolari, mediali e laterali, di entrambe le ginocchia, le quali si presentano in atteggiamento allineato in assenza di varismo o valgismo articolare. Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso-metatarsale e interfalangea. Nella norma, il tono e trofismo muscolare. La deambulazione è autonoma. Lo stesso dicasi per i cambi posturali e la stazione eretta, quest'ultima fattibile per tempi sufficienti. Oltre alle patologie descritte il ricorrente non presenta ulteriori limitazioni ai restanti apparati anatomici: tale considerazione è sostenuta anche dall'assenza di certificazioni in merito. In conclusione, fatto questo excursus sulle caratteristiche principale delle patologie e sulle complicanze ad eSS ascrivibile, il tutto va discusso in funzione della normativa vigente, ossia sulla sussistenza dei requisiti medici tali da
4 poter riconoscere al sig.re il diritto all'assegno ordinario di invalidità (art. 1 della legge Parte_1
222/84). A riguardo, il ricorrente svolge come attività quella di bracciante agricolo, il quale è basato essenzialmente sulla capacità fisica di utilizzo di utensili per la movimentazione e pulitura del terreno, nonché raccolta e semina di frutta e ortaggi. In tale ottica vanno contestualizzate le patologie di cui risulta affetto, e nello specifico la patologia osteoarticolare allo stato non determina una significativa limitazione funzionale sia allo scheletro appendicolare che assile.
Ugualmente quella cardiologica risulta ben compensata emodinamicamente, difatti, in atti non vi è alcuna certificazione in cui si attesti una limitazione allo sforzo fisico: tale considerazione è supportata anche dalla visita personalmente effettuata in cui non sono emerse patologiche limitazione a carico del muscolo cardiaco. Pertanto, in conclusione il complesso patologico di cui è affetto il ricorrente, in relazione al lavoro espletato, non determina una infermità superiore ad un terzo, pertanto, non sussistono le condizioni medico-legali tali da potergli riconoscere il diritto all'assegno di invalidità”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espreSS dall'ausiliario sia caratterizzato da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'intereSSto” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
5 Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile dichiarare il sig. non in possesso dei requisiti sanitari neceSSri per l'ottenimento Parte_1 dell'assegno ordinario.
Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CT vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara non sussistere il requisito sanitario neceSSrio per l'erogazione dell'assegno ordinario in favore del sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CT con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 12/07/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
6