TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/12/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, OB RR, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3147/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dell'avv. M. Parte_1 CodiceFiscale_1 Zizzi, presso il cui studio a Pozzo Faceto (Br) al Viale Stazione, n. 10 è elettivamente domiciliato;
opponente e attore in riconvenzionale e (P.Iva n. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Ferrecchia e Massimiliano Silvestri, C.F.:
[...]
, domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avv. Danilo C.F._2 Di Serio, a Brindisi, in v.le Porta Pia, n. 38;
opposta
nonché
(C.F. in persona del suo procuratore dott.ssa Controparte_2 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Vinci Controparte_3
convenuta in riconvenzionale
*******
1 Motivi della decisione
Il presente giudizio trae origine da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto da nei confronti di per ottenere il pagamento Controparte_1 Parte_1 della somma di 18.960,00 euro, quale importo residuo dovuto sulla base di un contratto di prestito personale di originari 40.564,20 euro in favore di e Parte_2 [...]
. Il 12.6.2021 è stato emesso decreto ingiuntivo n. 599/2021 nei confronti di Parte_1
per l'importo di 18.960,26 euro, oltre interessi di legge e spese del Parte_1 procedimento avverso il quale, con atto di citazione del 29.7.2021 l'ingiunto ha proposto opposizione, chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di
. A sostegno di detta richiesta l'attore-opponente ha sostenuto Controparte_2 che , sottoscrivendo il contratto di finanziamento con la aveva Parte_2 CP_1 aderito alla polizza vita n. 57/1179 T.30760 connessa al medesimo contratto, offerta da PO AN SP (ora BPER AN); che tale polizza prevedeva, in caso di decesso, l'estinzione del contratto di finanziamento;
che in data 20.6.2019 era Parte_2 deceduto e pertanto doveva trovare applicazione la polizza vita, con erogazione da parte di in favore di della somma necessaria per l'estinzione del CP_2 Controparte_1 finanziamento. A seguito di atto di chiamata in causa di terzo notificato il 9.2.2022 da parte dell'opponente, si è costituita in giudizio la quale ha dichiarato di Controparte_2 non prendere posizione sulla eccepita decadenza della garanzia del coobbligato, poiché riguardante esclusivamente il rapporto contrattuale tra il e essa ha Parte_1 CP_1 tuttavia contestato l'operatività della polizza nonché la legittimazione del a Parte_1 richiedere la sua attivazione.
Senza espletamento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN ORDINE ALLA DECADENZA DALLA GARANZIA DEL COOBBLIGATO E' indiscutibile che nel caso di specie abbia stipulato il contratto di Parte_1 finanziamento come coobbligato di : il tenore letterale della pattuizione Parte_2 contenuta nel contratto in atti (doc. n. 5 allegato da parte opponente) è infatti inequivoco sul punto. Ebbene, qualora il garante abbia richiesto il finanziamento unitamente alla società debitrice e abbia sottoscritto il contratto quale coobbligato e non fideiussore, l'obbligazione è da intendersi solidale ex art. 1292 cc. Ciò che infatti differenzia la co-obbligazione dalla fideiussione è la contitolarità ab initio del debito in questione. Per tale ragione, in questo caso la decadenza ex art. 1957 c.c. non potrà essere invocata, essendo invece applicabile solo al fideiussore in ragione della ratio che è sottesa a tale disposizione: essa mira infatti a impedire che il garante permanga a lungo in una situazione di incertezza, dopo la scadenza dell'obbligazione principale. Intanto ha senso parlare di
“obbligazione principale” in quanto la garanzia sia contraddistinta dalla sua accessorietà. Laddove invece il garante abbia assunto la medesima obbligazione principale dell'altro debitore, nessun termine decadenziale potrà essere posto a sua tutela (il principio è stato ribadito in numerose sentenze di merito, fra cui Trib. Milano, 11 settembre 2024 e Trib. Bari 27 marzo 2024).
IN ORDINE ALLA LEGITTIMAZIONE DELL'OPPONENTE A CHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLA POLIZZA-VITA
L'eccezione sollevata dalla terza chiamata merita di essere accolta.
2 Alla sottoscrizione del contratto di mutuo, il debitore principale, ha Parte_2 sottoscritto la polizza vita “Proteggimutuo multirischio” mediante il modulo di adesione allegato dall'opponente ai docc. nn. 12 e 13. Nel documento si legge che soggetto assicurato è il solo obbligato principale, il quale, alla pagina 3 del modulo, ha dichiarato di designare
“come beneficiario delle coperture prestate da Intesa San Paolo Vita S.p.A.” i propri “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi”. Per tale ragione, si deve ritenere lo stesso privo della relativa legittimazione: la polizza infatti è stata sottoscritta dal solo , debitore principale nel contratto di Parte_2 mutuo in esame e quindi unico assicurato. Nel caso di coobbligazione, infatti, laddove la polizza non sia stata sottoscritta da tutti i debitori, in qualità di clienti-assicurati, essi potranno attivarla solo se beneficiari della stessa. Ebbene, nel caso di specie unica beneficiaria della polizza è l'erede testamentaria (giusta testamento olografo pubblicato Persona_1 con verbale a rogito del Notaio del 17.07.2019), la quale, con Persona_2 dichiarazione sostitutiva notarile, ha dichiarato la sua qualità e la piena accettazione ed acquiescenza da parte degli eredi legittimi pretermessi e Parte_1 [...] al testamento olografo. Tale circostanza non è stata contestata da parte CP_4 opponente, che anzi nella comparsa conclusionale depositata il 9 gennaio 2025, ha chiarito di avere formulato l'eccezione di estinzione del mutuo mediante attivazione della polizza nella qualità di “coobligato-fideiussore” e non di erede. E nelle qualità di coobbligato, come detto, egli è privo della titolarità del diritto all'escussione della polizza.
Tanto rende ultroneo l'esame dell'altra eccezione formulata dalla terza chiamata di inoperatività della polizza.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Esse sono quantificate in applicazione Controparte_1 del D.M. n. 55/2014, come da dispositivo, in relazione ai parametri previsti per lo scaglione di riferimento con riguardo alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà.
In ragione del fatto che la polizza è stata stipulata dall'assicurato e de cuius il 15 marzo 2017, mentre la pubblicazione del testamento olografo è del luglio 2019; considerando pertanto che la pretermissione dell'opponente quale erede legittimo altrimenti beneficiario della polizza è sopravvenuta e che pertanto al momento della stipula del contratto di mutuo come coobbligato, ha presumibilmente confidato nella sua qualità di Parte_1 beneficiario della polizza, appare congruo compensare integralmente le spese di lite fra lui e la compagnia assicurativa CP_2
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, OB RR, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3147/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di 1.700,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3 compensa integralmente le spese di lite fra
Controparte_2
Così deciso in Brindisi in data 17 dicembre 2025.
e Parte_1 [...]
Il Giudice
OB RR
4