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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 29/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Michele VIDETTA Presidente dott.ssa Lucia GESUMMARIA Consigliere estensore dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 308/20, e vertente
TRA
in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli Pt_1
Avv.ti Vincenzo Donadio e Antonietta Galeazzo;
APPELLANTE
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
, (già ) in persona del rappresentante legale,
[...] Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Patroni Griffi;
APPELLATA
E
pagina 1 di 11 Controparte_4
, in persona del
[...]
rappresentante legale;
; Controparte_5
in persona del curatore pro tempore, Controparte_6
in persona del rappresentante Controparte_7
legale;
; Controparte_8
in persona del rappresentante legale; Controparte_9
in persona del rappresentante legale; Controparte_10
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 5 novembre 2019, su eccezione di parte, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Matera ha dichiarato l'estinzione, ai sensi dell'art
567 comma 3 cpc, tra le altre, della procedura esecutiva immobiliare n. 180/1994 instaurata ni confronti di ( Pt_1 Controparte_11 sostenendo che “pur essendo stato concesso termine per integrare la documentazione ipocatastale né il creditore procedente né i creditori intervenuti muniti di titolo a tanto non hanno ottemperato atteso che la certificazione notarile integrativa non copre l'intero ventennio anteriore al pignoramento notificato in data 08.10.1994 fermandosi per l'immobile A e B al 24.05.1979 e per l'immobile C al 13.03.1984”.
La creditrice procedente, ha proposto reclamo dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Matera che, con sentenza n. 243/2020, in accoglimento del ricorso ha revocato l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare.
In particolare, secondo il Tribunale di Matera non poteva essere dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva avendo la società creditrice assolto al suo pagina 2 di 11 onere producendo tempestivamente la relazione notarile integrativa contenente la ricostruzione dei passaggi di proprietà dei beni staggiti “nell'arco del ventennio” anteriore alla trascrizione del pignoramento, così come era stato richiesto dal giudice dell'esecuzione.
La debitrice, ha Parte_2
impugnato la sentenza n. 243/2020 resa dal Tribunale di Matera proponendo come unico motivo a sostegno del gravame la violazione dell'art 567 cpc nonché la errata motivazione e la errata interpretazione della certificazione notarile del
9/3/2017 prodotta dalla creditrice.
In particolare, l'appellante ha dedotto:
-che il pignoramento immobiliare è stato trascritto in data 28/06/1994 (al n. 5072
R-G. e n. 4355 R.P.), per cui l'onere dell'allegazione delle certificazioni delle trascrizioni ed iscrizioni ex art 567 cpc, effettuate nel ventennio anteriore si attesta al 28/06/1974;
-che l'ordinanza di estinzione reclamata e successivamente revocata, è stata emessa sul presupposto che l'integrazione della documentazione ipocatastale, disposta dal giudice dell'esecuzione non copre il previsto ventennio, atteso che si ferma al 24 Maggio 1979 per gli immobili A) e B) e al 13 marzo 1984 per l'immobile identificato dalla lettera C), rimanendo carente per l'antecedente residuo periodo sino al 28/06/1974;
-che infatti, la creditrice ha depositato la “Integrazione a certificazione notarile ex art. 567 c.p.c.” con la quale è stato attestato che i titoli di proprietà relativi ai beni ivi indicati di proprietà della per gli immobili sub A) e B) era la Pt_1
compravendita trascritta il 27/12/1989, il cui passaggio precedente era costituito dalla successione legittima a favore dei venditori, trascritta l'8/11/1979, con apertura della successione del 24/5/1979; per l'immobile sub C) era la compravendita trascritta il 22/10/1992, il cui passaggio precedente era costituito dalla successione testamentaria con accettazione espressa dell'eredità trascritta l'8/2/1985, con apertura della successione del 13/3/1984;
pagina 3 di 11 -che, quindi, è evidente che la relazione integrativa depositata il 9/3/2017 non copre il ventennio antecedente alla data di trascrizione del pignoramento che va dal 28/06/1994 al 28/06/1974 come correttamente sostenuto dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento reclamato del 5/11/2019 laddove è scritto ”… la certificazione notarile integrativa non copre l'intero ventennio anteriore al pignoramento notificato in data 08.10.1994 fermandosi per l'immobile A e B al
24.05.1979 e per l'immobile C al 13.03.1984 …”,
-che il Tribunale di Matera nella motivazione dell'impugnata sentenza, accogliendo il proposto reclamo, ha revocato il provvedimento di estinzione reso dal giudice dell'esecuzione ritenendo che la declaratoria di estinzione fosse “… contraddetta dal tenore della relazione notarile integrativa del 9/3/2017 che esplicitamente, per i beni in oggetto, ricostruisce i passaggi di proprietà
“nell'arco del ventennio” (cfr p.1 e 2 della relazione notarile del 9/3/2017)…”; - che il Tribunale ha erroneamente valutato ed interpretato l'integrazione della certificazione notarile del 9 Marzo 2017 depositata dall'appellata CP_3
poichè dall'esame della stessa si evince che il notaio ha perimetrato l'arco di tempo relativo alla ricerca, nel ventennio previsto dall'art. 567 c.p.c.. .
In definitiva secondo l'appellante con la suddetta relazione il notaio:
per gli immobili sub A) e B) :
-ha individuato il titolo di proprietà costituito dalla compravendita trascritta a il 27/12/1989; CP_4
-ha individuato il passaggio precedente (nell'arco del ventennio) a favore dei danti causa sig.ri e figli, costituito dalla successione legittima Controparte_12
di deceduto il 24/05/1979, (denuncia di successione trascritta Persona_1
nei RR.II. in data 8/11/1979); per l'immobile sub C) :
-ha individuato il titolo di proprietà costituito dalla compravendita trascritta a il 22/10/1992; CP_4
-ha individuato il passaggio precedente (nell'arco del ventennio) a favore del dante causa sig. , costituito dalla successione testamentaria del CP_13
pagina 4 di 11 sig. , deceduto il 13/03/1984 (accettazione eredità trascritta Persona_2
l'8/02/1985). In tal modo la relazione notarile lascia scoperto per gli immobili sub A) e B) il periodo dal 23/05/1979 (passaggio precedente alla compravendita, apertura successione legittima) al 28/06/1974 (scadenza del ventennio antecedente la trascrizione del pignoramento); per l'immobile sub C) il periodo dal 12/03/1984 (passaggio precedente alla compravendita, -apertura successione testamentaria) al 28/06/1974 (scadenza del ventennio antecedente la trascrizione del pignoramento).
Secondo la debitrice, in definitiva, il notaio nulla ha detto in merito al periodo antecedente gli ultimi atti rilevati essendosi fermato, come espressamente indicato, al 24/5/1079 per i primi due beni e al 13/3/1984 per il terzo bene, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione.
Quindi, ciò che il notaio ha attestato sono solamente i “passaggi precedenti” agli atti di acquisto. Conseguentemente l'interpretazione del Tribunale di Matera relativa alla relazione integrativa è errata in quanto detto giudice avrebbe dovuto rilevarne la carenza per non essere stato il prescritto periodo ventennale compiutamente esaminato.
Alla luce di tali argomentazioni l'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma integrale della gravata sentenza, “ respingere il proposto reclamo e per gli effetti confermare il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 113/1994 del Tribunale di Matera emesso in data 5/11/2019”, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio,.
Si è costituita in giudizio , società cessionaria di un portafoglio Controparte_1
di crediti pecuniari originariamente di titolarità della per Controparte_3
effetto di un contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data
29/07/2020 ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 della L.130/1999 del
30/04/1999.
L'appellata in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione della norma dell' art. 342 cpc sostenendo che la società appellante pagina 5 di 11 abbia omesso di individuare con sufficiente puntualità e precisione i capi della sentenza che intende impugnare e non abbia indicato il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, limitandosi a riproporre, come argomenti di censura della sentenza gravata, le medesime considerazioni che avevano formato oggetto del procedimento di reclamo senza considerare minimamente il contenuto e le motivazioni della decisione.
La stessa appellata ha, inoltre, chiesto il rigetto nel merito del gravame deducendo che la relazione notarile prodotta dalla creditrice procedente fosse completa avendo riportato i passaggi di proprietà degli immobili riferibili al ventennio antecedente al pignoramento, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare.
Non si sono costituite in giudizio le altre parti appellate e cioè
[...]
Controparte_4 Controparte_4
; ;
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
; e , con la conseguenza che, Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
verificata la regolare citazione in giudizio, deve essere dichiarata la loro contumacia.
Tanto premesso , si ritiene che l'appello sia tempestivo ma infondato nel merito.
In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla società appellata non essendo rilevabile alcuna violazione dell'art. 342 cpc.
Come chiarito anche dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità (v. Cass
S.U. n. 27199/17) gli artt. 342 e 434 c.p.c., , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto pagina 6 di 11 conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conformi a diritto espressamente motivando il proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
Occorre, inoltre, rilevare che la società appellante, dopo la costituzione in giudizio della società cessionaria del credito, ha contestato la Controparte_1
titolarità del credito in capo a quest'ultima sostenendo che non sia sufficiente a provare detta titolarità né il foglio della GU attestante l'intervenuta pubblicazione della cessione del credito da parte della cedente , né il contratto di CP_3
cessione in quanto privo di qualsiasi riferimento preciso e inconfutabile alla Pt_1
[...
Orbene, la contestazione relativa alla titolarità del credito azionato in capo alla società cessionaria, costituita sia nel giudizio di appello che nella procedura esecutiva immobiliare, non può essere esaminata in questa sede essendo una questione che attiene all'an della pretesa creditoria azionata ed è pertanto estranea all'oggetto del presente gravame.
Ne consegue la inammissibilità della predetta questione.
Ciò detto, la vicenda per cui è causa può essere ricostruita come segue.
Nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari riunite ( tra le quali quella che qui rileva n. RGE 180/1994) promosse nei confronti di il giudice Pt_1
dell'esecuzione ha richiesto l'integrazione entro il termine di 60 giorni della documentazione ipocatastale relativa al ventennio ( 1994-1974) precedente il pignoramento.
La creditrice procedente, ha prodotto nel termine assegnato dal CP_3
giudice la relazione notarile sostitutiva, prevista dall'art 567 cpc, con la quale il notaio ha attestato i precedenti passaggi di proprietà relativi ai beni staggiti risultanti nel ventennio.
pagina 7 di 11 Su eccezione della società debitrice, odierna appellante, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza impugnata del 5.11.2019 ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art 567 comma 3 cpc sostenendo che “la certificazione notarile integrativa non copre l'intero ventennio anteriore al pignoramento notificato in data 8.10.1994 fermandosi, per l'immobile A e B al
24.5.1979 e per l'immobile C al 13.3.1984”.
L'appellante ha sostenuto che la decisione del giudice dell'esecuzione, per i motivi in precedenza descritti, sia corretta e la relativa ordinanza sia stata erroneamente revocata dal Tribunale di Matera con la sentenza impugnata.
Questa Corte ritiene, invece, che la sentenza meriti di essere confermata perché la relazione notarile prodotta dalla società creditrice nell'ambito della procedura esecutiva per cui è causa risulta esaustiva e corrispondente all'integrazione documentale richiesta dal giudice dell'esecuzione.
Esaminando il contenuto del documento in questione si evince, infatti, che il notaio ha riportato i passaggi di proprietà relativi agli immobili A, B e C risultanti “nell'arco del ventennio” come testualmente attestato nella relazione medesima.
In particolare, nella certificazione notarile è riportato che : “ Per quanto riguarda gli immobili a) e b) il titolo di proprietà è costituito dalla compravendita a rogito del TO , (… ) trascritta il 27 Persona_3 dicembre 1989 (…,) ; il passaggio precedente nell'arco del ventennio , a favore dei danti causa (…) è costituito dalla successione legittima del coniuge e genitore rispttivo , deceduto in data 24 maggio 1979 (…) trascritta in Persona_1
data 8novembre 1979; per quanto riguarda l'immobile sub C) ) il titolo di proprietà è costituito dalla compravendita a rogito del TO , già notaio in Tricarico, in Persona_4
data 8 ottobre 1992, trascritto a in data 22 ottobre 1992; il passaggio CP_4
precedente, nell'arco del ventennio, a favore del dante causa (,..) è costituito dalla successione testamentaria del signor deceduto in data 13 Persona_2
marzo 1984 (accettazione di eredità trascritta in data 8 febbraio 1985…”
pagina 8 di 11 Secondo la suddetta relazione notarile lascerebbe scoperto per gli Pt_1
immobili sub A) e B) il periodo dal 23/05/1979 (passaggio precedente alla compravendita, apertura successione legittima) al 28/06/1974 (scadenza del ventennio antecedente la trascrizione del pignoramento); per l'immobile sub C) il periodo dal 12/03/1984 (passaggio precedente alla compravendita, -apertura successione testamentaria) al 28/06/1974 (scadenza del ventennio antecedente la trascrizione del pignoramento). L'appellante, pertanto, ha dedotto che “il notaio nulla dice in merito al periodo antecedente gli ultimi atti rilevati essendosi fermato, come espressamente indicato, al PASSAGGIO PRECEDENTE cioè al
24/5/1079 per i primi due beni e al 13/3/1984 per il terzo bene, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione. Quindi, ciò che il notaio ha attestato sono solamente i “passaggi precedenti” agli atti di acquisto”.
Ritiene la Corte che, come correttamente rilevato dal Tribunale di Matera,
l'assunto dell'appellante sia smentito dal contenuto della relazione notarile per cui è causa e sia fondato su una lettura parziale della certificazione resa dal pubblico ufficiale.
Dall'esame della relazione, infatti, è emerso con evidenza che il notaio non si è limitato a riportare soltanto il “passaggio precedente” all'ultima compravendita relativa agli immobili trascurando gli altri eventuali passaggi risalenti ad epoca anteriore, ma ha, invece, descritto le vicende che hanno riguardato i beni staggiti
“nell'arco del ventennio” come espressamente specificato nella medesima certificazione, dando in tal modo atto di avere effettuato la ricerca dei passaggi di proprietà intervenuti nei venti anni precedenti il pignoramento, proprio come richiesto dal giudice dell'esecuzione.
In particolare il notaio dopo avere rappresentato che per gli immobili A) e B)
l'ultimo titolo di proprietà è costituito dalla compravendita trascritta il 27 dicembre 1989 e per l'immobile C) l'ultimo titolo di proprietà è la compravendita dell'8 ottobre 1992, ha poi fatto espresso riferimento al
“ passaggio precedente nell'arco del ventennio”.
pagina 9 di 11 Né si può sostenere, come fa l'appellante, che l'attestazione avrebbe dovuto contenere una ricerca estesa ad un periodo più lungo e non arrestarsi alla successione legittima del 1979 per gli immobili A e B e alla accettazione dell'eredità del 1984 per l'immobile C se si considera che la verifica eseguita dal pubblico ufficiale ha riguardato tutto il ventennio e che il giudice dell'esecuzione non aveva affatto richiesto la produzione di documentazione “ultraventennale” relativa ai beni staggiti.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi, quindi, che la società creditrice abbia assolto tempestivamente al suo onere di allegazione e, pertanto, il giudice dell'esecuzione non poteva dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva essendo insussistenti i presupposti previsti dall'art 567 comma 3 cpc.
Ne consegue l'infondatezza dell'appello e il suo rigetto.
Per quanto riguarda le spese di lite le stesse, nel rapporto tra la società appellante e la , seguono la soccombenza e sono liquidate al minimo dei Controparte_1
parametri previsti dal DM 55/20124 tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'assenza di questioni complesse.
Nulla è dovuto per le spese nel rapporto tra l'appellante e le parti appellate contumaci.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13 comma 1 quater del d.r.l. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013), per il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , ogni altra istanza, difesa, eccezione e Pt_1
deduzione respinta, così provvede:
Dichiara la contumacia di Agente della Riscossione per le province di e CP_4
; ; CP_4 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
pagina 10 di 11 ; ; e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, Controparte_10
Rigetta l'appello.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite in favore di in persona del rappresentante legale che liquida in euro 4996,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e Iva come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13 comma 1 quater del d.r.l. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013), per il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Lucia Gesummaria dott. Michele Videtta
pagina 11 di 11