Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
26/10/1967, residente in [...]16131 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. RONCALLO
CRISTINA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._2
da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
20/09/1956, residente in [...]73/2 16010
TIGLIETO [GE] ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. RONCALLO CRISTINA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ON CR ( AL ) il
04/09/1993 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n.49/2025 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in ON
CR ( AL ) il 04/09/1993 dai Signori e Parte_1 [...]
[...]
Parte_3
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1) La figlia della coppia è maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente e pertanto nessun contributo al suo mantenimento da parte dei genitori viene stabilito.
2) La casa familiare in Genova è stata lasciata da anni, posto che i Signori
e anno cessato la convivenza e sono separati di fatto da oltre 10 Pt_1 Pt_2
anni;
3) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti, essendo la moglie estetista ed il marito titolare di un ristorante, e che non è dovuto alcun reciproco assegno di mantenimento;
4) I coniugi si danno infine atto di non aver più nessun bene in comune avendo provveduto alla divisione del patrimonio comune e quindi nulla possono reciprocamente pretendere a tal titolo”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1993, Numero 2, Parte I) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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