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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2375/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta n. R.G. 2375/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Noale (VE), via Lorenzo Perosi n. 24,
e nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente in [...],
rappresentati e difesi, dall'avv. Tonello Franca del Foro di Venezia
( presso il cui studio – sito Noale in Via U. Bregolini n. 4 – Email_1
sono elettivamente domiciliati;
e con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia; R.G. 2375/2024 V.G
Oggetto: Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024, depositate in data 15.10.2024, con cui le parti chiedono declararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1. I coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
2. Le figli vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e continueranno Per_1 Per_2
a coabitare stabilmente con la madre nell'unità immobiliare sita in Noale, Via Lorenzo Perosi n.
24, presso la quale madre e le figlie manterranno la residenza.
3. Il padr potrà vedere e tenere le figlie presso l'abitazione della nonna paterna Parte_2
quando vorrà, previo preventivo accordo con la madre e tenendo conto della volontà delle minori, nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e relazionali di queste ultime, ed in ogni caso compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. In ogni caso, sempre alle condizioni di cui sopra, le terrà almeno un pomeriggio infrasettimanale, e un fine settimana alternato, oltre a metà delle vacanze natalizie e pasquali, due settimane durante le vacanze estive anche non consecutive.
4. La nonna materna continuerà ad occuparsi delle minori, con la collaborazione delle zie quando i genitori saranno impegnati lavorativamente.
5. Quale contributo al mantenimento delle figli verserà alla sig.r la Parte_2 Parte_1
somma di € 500,00 mensili (Euro 250,00 per ciascuna figlia) e ciò a mezzo bonifico sul conto che sarà indicato dalla signora , o comunque con altro sistema tracciabile, da effettuarsi Pt_1
anticipatamente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, soggetta a rivalutazione Istat a far data da maggio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate secondo il protocollo vigente attualmente presso il Tribunale di Venezia che le parti dichiarano di aver ricevuto e conoscere.
6. I coniugi sono economicamente autosufficienti per cui nulla si riconoscono reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro.”
Conclusioni del P.M.: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE R.G. 2375/2024 V.G
Con ricorso depositato il 4.06.2024 e - premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio civile in data 23.05.2009 in Noale (VE) trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Noale (VE) atto n. 3, Parte I, Serie Ufficio 1, anno
2009, optando per il regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione sono nate due figlie , nata a [...], il [...] e nata a [...], il [...]) e che con Per_1 Per_2
decreto del 19.09.2019 n. 10059/2018, pubblicato il 20.09.2019 nel giudizio per separazione consensuale già iscritto al RG n. 5504/2018, codesto Tribunale omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate con il verbale dell'udienza del 18.09.2018 – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 15.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b),
della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rispondente all'interesse dei figli minori.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà
esecutiva. R.G. 2375/2024 V.G
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così
provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio civile in Noale (VE), il 23.05.2009, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Noale (VE) atto n. 3, Parte I, Serie Ufficio 1, anno 2009,
alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta n. R.G. 2375/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Noale (VE), via Lorenzo Perosi n. 24,
e nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente in [...],
rappresentati e difesi, dall'avv. Tonello Franca del Foro di Venezia
( presso il cui studio – sito Noale in Via U. Bregolini n. 4 – Email_1
sono elettivamente domiciliati;
e con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia; R.G. 2375/2024 V.G
Oggetto: Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024, depositate in data 15.10.2024, con cui le parti chiedono declararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1. I coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
2. Le figli vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e continueranno Per_1 Per_2
a coabitare stabilmente con la madre nell'unità immobiliare sita in Noale, Via Lorenzo Perosi n.
24, presso la quale madre e le figlie manterranno la residenza.
3. Il padr potrà vedere e tenere le figlie presso l'abitazione della nonna paterna Parte_2
quando vorrà, previo preventivo accordo con la madre e tenendo conto della volontà delle minori, nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e relazionali di queste ultime, ed in ogni caso compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. In ogni caso, sempre alle condizioni di cui sopra, le terrà almeno un pomeriggio infrasettimanale, e un fine settimana alternato, oltre a metà delle vacanze natalizie e pasquali, due settimane durante le vacanze estive anche non consecutive.
4. La nonna materna continuerà ad occuparsi delle minori, con la collaborazione delle zie quando i genitori saranno impegnati lavorativamente.
5. Quale contributo al mantenimento delle figli verserà alla sig.r la Parte_2 Parte_1
somma di € 500,00 mensili (Euro 250,00 per ciascuna figlia) e ciò a mezzo bonifico sul conto che sarà indicato dalla signora , o comunque con altro sistema tracciabile, da effettuarsi Pt_1
anticipatamente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, soggetta a rivalutazione Istat a far data da maggio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate secondo il protocollo vigente attualmente presso il Tribunale di Venezia che le parti dichiarano di aver ricevuto e conoscere.
6. I coniugi sono economicamente autosufficienti per cui nulla si riconoscono reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro.”
Conclusioni del P.M.: “esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE R.G. 2375/2024 V.G
Con ricorso depositato il 4.06.2024 e - premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio civile in data 23.05.2009 in Noale (VE) trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Noale (VE) atto n. 3, Parte I, Serie Ufficio 1, anno
2009, optando per il regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione sono nate due figlie , nata a [...], il [...] e nata a [...], il [...]) e che con Per_1 Per_2
decreto del 19.09.2019 n. 10059/2018, pubblicato il 20.09.2019 nel giudizio per separazione consensuale già iscritto al RG n. 5504/2018, codesto Tribunale omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate con il verbale dell'udienza del 18.09.2018 – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 15.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b),
della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rispondente all'interesse dei figli minori.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà
esecutiva. R.G. 2375/2024 V.G
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così
provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio civile in Noale (VE), il 23.05.2009, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Noale (VE) atto n. 3, Parte I, Serie Ufficio 1, anno 2009,
alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero