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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/05/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere rel. dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere all'esito dell'udienza di discussione del 7 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. che entrambe le parti hanno rimesso nel fascicolo telematico entro i termini e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, n.r.g. 3273/2024
TRA
c.f. , con sede in Napoli alla via Privata Martino n. Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
18, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , c.f. Parte_3 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Nicandro Siravo, c.f. C.F._1 C.F._2
nel cui studio in Napoli alla via del Parco Regina Margherita n. 34 elettivamente
[...]
domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta agli atti del primo grado del giudizio e in calce al ricorso in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_3 difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avvocato Pasquale
Mariano, c.f. e nel cui studio in Napoli alla via Roberto Bracco n. CodiceFiscale_4
45 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata - domicilio digitale
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APPELLATO
1 OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 432/2024 del 11 gennaio 2024, pubblicata il 12 gennaio 2024 in materia di risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso e ripetizione di somme versate in misura eccedente al canone
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_4 Pt_3
, ha presentato in data 10 luglio 2024 appello parziale contro la sentenza n.
[...]
432/2024 del 11 gennaio 2024, pubblicata il 12 gennaio 2024, non notificata, con cui il
Tribunale di Napoli ha dichiarato definitivamente risolto, per fatto e colpa di essa conduttrice, il contratto di locazione del 10 aprile 2007 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Napoli alla via Foria n. 133, meglio identificata in atti e, per l'effetto, l'ha condannata al rilascio dell'immobile di cui è causa in favore di , fissando per l'esecuzione CP_1 la data del 30 giugno 2024; l'ha condannata a pagare all'attore la somma di € 3.500,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
ha respinto nel resto la domanda principale nonché integralmente la sua riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione delle somme versate in nero e maggiori dal canone contrattuale e ha interamente compensato le spese di lite.
1.1. Senza insorgere contro la statuizione di risoluzione del contratto e condanna al pagamento dei canoni insoluti fino a tutto luglio 2019, con un solo motivo, ha deplorato l'errata valutazione della prova della domanda di ripetizione delle somme non giustificate dal contratto da essa versate negli anni a titolo di canone e ha – previa eventuale richiesta d'integrazione della prova a mezzo l'escussione quale teste de relato di – Testimone_1 concluso come segue: “Accogliersi l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condannare il sig. previo accertamento, a) della misura dei canoni di CP_1 locazione effettivamente corrisposti al in dipendenza del prodotto contratto del 2007; CP_1
b) dell'effettiva corresponsione degli stessi anche nel periodo luglio – agosto 2019, accertarsi e dichiararsi l'indebita percezione da parte del delle somme a tal titolo corrisposte in CP_1 eccedenza rispetto la misura del canone indicata in contratto e, conseguentemente, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare il locatore alla restituzione in favore dell'appellante società della complessiva somma di € 253.600,00 percepita “sine titulo,” oltre interessi di legge, ovvero quella diversa somma che riterrà come dovuta, altresì dichiarando l'insussistenza
2 dell'inadempimento di Con vittoria di spese e competenze della procedura con Parte_4 attribuzione allo scrivente procuratore”.
2. Ricevuta la notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto recante la fissazione dell'udienza di discussione nel giorno 27 novembre 2024, in data 11 novembre 2024 si è costituito per resistere al gravame e concludere per il suo rigetto. Ha opinato CP_1
la sua inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. e la non ragionevole probabilità del suo accoglimento e, resistendo anche nel merito, ha in ogni caso insistito per la risoluzione del contratto, con vittoria delle spese con distrazione.
Non è stato proposto appello incidentale.
3. All'udienza di discussione celebrata nelle forme della trattazione scritta il Collegio, in esito a camera di consiglio, ha reso la decisione recata dal dispositivo.
4. Per la migliore comprensione giova riferire i fatti di causa su cui tuttora si controverte, correttamente quanto sinteticamente riportati dalla sentenza impugnata.
4.1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato in data 30 ottobre 2020
[...]
premettendo di essere proprietario dello immobile in Napoli alla via Foria n. 133 CP_1
concesso in locazione commerciale a quale legale rappresentante della Parte_3
poi divenuta per un canone mensile di € 500,00, Parte_5 Parte_4
giusta contratto di locazione sottoposto a registrazione i1 20 aprile 2007, ne ha dedotto la morosità nel pagamento dei canoni di locazione dal mese di gennaio 2019 a tutto luglio 2019
e da maggio 2020 in poi per un totale di 13 mensilità pari ad € 6.500,00 in base a tale premessa l'ha convenuta dinanzi al Tribunale di Napoli per l'udienza del 9 dicembre 2020.
4.2. Si è costituita e opponendosi alla convalida e spiegando domanda Pt_4 Parte_4
riconvenzionale per la ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al canone contrattuale. A tal fine ha dichiarato di avere svolto la propria attività nell'immobile locato da febbraio 1992 in virtù di un contratto verbale e che la misura del canone mensile nell'ultimo periodo è assurta a € 2.400,00. Nel premettere di non ricordare un contratto di locazione per iscritto, di cui ha negato d'avere mai ricevuto copia, ha allegato un fatto di spoglio subito ad agosto 2019 dal proprio con riguardo all'immobile in oggetto, CP_1
per rientrare nella cui disponibilità ha riferito l'esito vittorioso del ricorso possessorio esperito dinanzi al Tribunale partenopeo (n.r.g. 28938/2019). Ha aggiunto d'avere intrapreso, a seguito della reintegra avvenuta a maggio 2020, altro giudizio cautelare (n.r.g.
23397/2020) per l'accertamento dei danni che lo spoliator avrebbe prodotto alle sue
3 attrezzature strumentali all'attività di impresa e di non avere, per queste plurime e gravi ragioni, più onorato il canone.
Ad ogni modo, ha dichiarato di avere corrisposto al fino a tutto luglio 2019, il CP_1 canone in contanti in misura grandemente maggiore di quella ex adverso indicata: € 2.000,00 dal gennaio 2007 al dicembre 2010; € 2.200,00 dal gennaio 2011 al dicembre 2014; € 2.400,00 dal gennaio 2015 in poi, senza ottenere alcuna ricevuta scritta se non in epoca recente. Di questa documentazione, nondimeno, ha dichiarato di non avere disponibilità in quanto, essendo essa custodita, insieme ad altri importanti carteggi, in un faldone all'interno dei locali oggetto di spoglio, non è stata più reperita all'esito della reintegra. Ha perciò chiesto d'essere ammessa alla prova testimoniale sui pagamenti sussistendone le condizioni stabilite dall'art. 2724, n. 3, comma III c.c.. Ha così concluso per la declaratoria di inesistenza dell'inadempimento imputatole e perché sia dichiarato legittimo il rifiuto del pagamento dei canoni di locazione successivi alla reintegra nel possesso. Ha poi spiegato domanda riconvenzionale affinché, previo accertamento della misura dei canoni di locazione effettivamente corrisposti al ne sia dichiarata l'indebita percezione in eccedenza CP_1
rispetto al dovuto, con condanna alla restituzione della complessiva somma di € 253.600,00 percepita sine titulo, oltre interessi, con vittoria di spese.
4.3. Negata l'ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio e fissata udienza di discussione con i termini per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi e per la proposizione della domanda di mediazione, verificatane l'infruttuosa celebrazione e ammessa la prova testimoniale, poi acquisita da e per Testimone_2 Controparte_2
l'attore e dal solo per la convenuta agente in riconvenzionale, essendo stata Testimone_3 dichiarata incapace a deporre l'ulteriore testimone indicata: in quanto già socia Tes_4
della , è stata fissata udienza di discussione. Parte_4
5. Con la sentenza parzialmente qui gravata d'appello il Tribunale ha accolto, come già detto al § 1, la domanda di risoluzione per inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni di cui ha anche reso condanna alla dazione ante agosto 2019, respingendo le ulteriori domande, inclusa la riconvenzionale per l'indebito.
5.1. Il primo giudice ha premesso che il contratto di locazione del 10 aprile 2007, registrato il 20 aprile 2007 prodotto dall'intimante e che smentisce la tesi della mancanza di un negozio scritto, in una all'allegazione dell'inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni di locazione, nella misura di € 500,00 al mese, dal gennaio al luglio 2019 (diversa la
4 decisione per quello dal maggio 2020 in poi), renda fondata l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, non essendone stato documentato il versamento allegato omesso, né nella misura contrattuale né in quella diversa indicata dalla riconvenzionale.
Ne ha tratto la conclusione della speculare infondatezza anche della domanda riconvenzionale proposta da per assenza di qualsivoglia riscontro Parte_4
documentale dell'avvenuto pagamento.
In altra parte della statuizione - di cui si anticipa la trattazione perché trattasi di questione non devoluta in appello ed alla prima connessa - il Tribunale ha esaminato la possibilità di sospensione del pagamento del canone l'indomani della reintegra nel possesso dell'immobile locato per la condizione del suo rilascio, spiegando i termini d'applicabilità dell'art. 1460 c.c. ma ribadendo, per il periodo precedente, inadempiuta la principale obbligazione del conduttore, esiziale per la prosecuzione del rapporto.
In ragione dell'inadempimento all'obbligo di pagamento del canone per i mesi da gennaio a luglio 2019, neppure negato nella sua materialità, non essendo stata fornita la prova del contrario, vista la sua oggettiva gravità, il contratto – non anche la pretesa del di CP_1
farsi giustizia da sé con il violento spoglio dell'agosto del 2019 – è stato dichiarato risolto.
5.2. La condanna al pagamento dei canoni insoluti è stata, come in parte già detto, solo parzialmente accolta.
Se per il periodo antecedente al luglio 2019 la mora non ha trovato giustificazione alcuna, come dimostrato dal verbale redatto dall'Ufficiale giudiziario il 12 maggio 2020, in sede di esecuzione dell'ordinanza di reintegrazione, lo stato di degrado e di abbandono in cui l'immobile è stato restituito dal locatore alla conduttrice, oltre alla dismissione di tutte le apparecchiature che fino al momento dello spoglio erano utilizzate per l'esercizio dell'attività, hanno motivato il rigetto della richiesta di condanna di al Pt_4 Parte_4 pagamento dei canoni da allora.
5.3. Nel delibare la pretesa restitutoria della somma dichiarata versata a nero e in misura grandemente maggiore rispetto al canone contrattuale recata dalla riconvenzionale della società, il Tribunale ha esaminato l'unica prova orale assunta su indicazione di essa da
. Ha precisato che per il combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c. la prova Testimone_3
del pagamento soggiace alle medesime limitazioni valide per i contratti, per la generale prudenza e cautela dell'ordinamento verso le deposizioni sugli esborsi di denaro, con richiami a Cassazione n. 7940/2020 e altre decisioni in termini secondo cui “poiché ai sensi
5 dell'art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta”. In base al superiore principio ha stigmatizzato la necessità che la prova del pagamento ammessa sia scrutinata in maniera rigorosa.
A parere del primo giudice la circostanza dei pagamenti eseguiti nella misura indicata dal teste sarebbe priva di specificità, “non avendo il teste chiarito, al di là di una Testimone_3 generica conferma sulla somma versata, le specifiche situazioni nelle quali è venuto a conoscenza dei fatti né, men che meno, con quali modalità sarebbero stati effettuati i pagamenti, per i quali persino
l'arco temporale di versamento delle somme è rimasto praticamente indimostrato”. Ha valorizzato il fatto che il teste non abbia “saputo specificare la data dei pagamenti, neanche con riguardo alle mensilità più recenti, ed in contestazione, da gennaio a luglio 2019”.
5.4. In ragione della soccombenza reciproca le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti.
6. In rito va dichiarata la tempestività della notifica in quanto, in assenza della prova della notifica della sentenza, dalla sua pubblicazione (12 gennaio 2024) al deposito del ricorso in appello nella Cancelleria della Corte (10 luglio 2024) non è decorso il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c..
7. Nonostante le proteste della parte appellata, l'appello va dichiarato ammissibile.
In risposta alle obiezioni della difesa del da tempo la Corte regolatrice è pervenuta CP_1
a dare della scure dell'inammissibilità del gravame prevista dall'art. 342 c.p.c. – che nel rito del lavoro è prevista dall'art. 434 c.p.c. - una lettura essenzialmente anti-formalista, a partire dal noto arresto a Sezioni Unite n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017 che ha escluso che l'appello debba, per superare il vaglio di ammissibilità, proporre una redazione di un progetto alternativo di sentenza. Per sedare alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi dell'attuale testo normativo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la prefata sentenza, hanno escluso che l'appello vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno interpretati nel senso che l'atto deve
6 contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado.
L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tenuto conto delle superiori indicazioni, conviene accedere alla disamina del merito atteso che nel motivo sono spese le ragioni per cui parte appellante ritiene errata la decisione.
8. In via preliminare va osservata la mancata impugnazione – con ciò che consegue dalla cosa – del capo della sentenza che ha dichiarato la risoluzione del contratto per l'inadempimento del conduttore nel versamento dei canoni fino al luglio 2019 e di quello che ne reca la condanna al pagamento. La ha - invero - deplorato Parte_4
l'ingiustizia, l'erroneità e il vizio della sentenza nell'unica parte in cui il Tribunale di Napoli, nel procedere al vaglio della testimonianza di , l'ha valutata totalmente priva Testimone_3 di specificità perché decontestualizzate in relazione a fatti e tempistiche, opinando carenza della motivazione.
Non è stata impugnata incidentalmente dal in parte qua soccombente, la CP_1 statuizione che ha respinto la pretesa di pagamento dopo la reintegra nel possesso dell'immobile (da maggio 2020).
La decisione sulla risoluzione del contratto contiene il giudicato anche sulla disciplina del rapporto contrattuale come regolato dal contratto che ha speso con CP_1
l'intimazione.
7 9. Nel suo unico motivo d'appello di cui si è in parte già detto al precedente paragrafo la ha censurato un difetto della motivazione che, a suo dire, il Tribunale Parte_4
avrebbe assolto in maniera solo apparente non avendo giustificato il libero convincimento acquisito sulla inidoneità di quanto dichiarato dal teste a convincere della fondatezza Tes_3
della domanda riconvenzionale. In particolare, il primo giudice non avrebbe chiarito la ragione per cui il propalato sia privo di specificità, né tenuto in debita considerazione il fatto che il ricorso alla prova testimoniale per l'accertamento dell'entità delle somme versate a titolo di canoni di locazione, che ha richiesto l'invocazione dell'art. 2724 c.c., è stato il solo mezzo istruttorio possibile, essendo la prova documentale andata dispersa a seguito dello spoglio patito.
Ha richiamato l'ordinanza del 15 settembre 2021 con cui è stata ammessa la prova orale e il contenuto dei capitoli per essa articolati (capo b) “vero è che il sig. ha sempre CP_1 preteso e imposto al che il pagamento dei canoni venisse da questi effettuato in Parte_3 moneta contante che egli stesso prelevava all'inizio di ogni mese presso il locale di via Foria n. 133”; capo c) “vero è che per il periodo gennaio 2007 al dicembre 2010 il sig. ha versato Parte_3
al per ogni mensilità un canone di € 2.000,00; dal gennaio 2011 al dicembre 2014, per CP_1 ogni mensilità, un canone di € 2.200,00, infine, dal gennaio 2015 al luglio 2019, per ogni mensilità, un canone di € 2.400,00”; capo d) “vero è che dal febbraio 2016 in poi il riuscì ad ottenere Pt_3
dal in occasione dei pagamenti dei canoni di locazione il rilascio di ricevute scritte che CP_1 furono custodite in un faldone all'interno del punto vendita di via Foria n. 133 poi non più rinvenuto, unitamente a tant'altra documentazione, all'atto della reintegra del possesso”), facendo rilevare alla Corte che le risposte ottenute dal teste siano state perfettamente coerenti e che quanto asserito sia ampiamente credibile.
10. Il tema del giudizio d'appello è la valutazione della prova dei pagamenti da cui nasce il diritto alla ripetizione dell'indebito che la società ha azionato con tempestiva domanda riconvenzionale.
Nello scrutinio della testimonianza raccolta il Tribunale ha enunciato la nota diffidenza dell'ordinamento verso questo genere di prova, essendo consueto e perfettamente attendibile che i movimenti del denaro, quando il loro importo sia considerevole, siano tracciati per iscritto e che la dazione sia quietanzata.
Si tratta di premessa corretta e doverosa in ragione dell'univoco orientamento nomofilattico secondo cui “poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si
8 applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721
c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta”
(Cassazione civile, sez. II, 20.04.2020, n. 7940 che richiama Cassazione civile, 14.07.2003, n.
10989; Cassazione civile, 25.05.1993, n. 5884; Cassazione civile, 18.03.1968, n. 879).
Ebbene, una volta ammessa la prova orale, anche sulla circostanza per la quale non sarebbe disponibile quella documentale per le incolpevoli ragioni connesse al patito spoglio, è dovuta la sua valutazione.
Essendone stata contestata l'esegesi, alla Corte distrettuale compete la nuova valutazione di questa, in base alle obiezioni sollevate dall'impugnante.
Giova restituire l'esatta narrazione dei fatti resi dal teste.
classe 1985, il solo ascoltato perché lui solo indicato (insieme all'altra Testimone_3
testimone che risponde al nome di della quale - senza obiezione alcuna Tes_4 riproposta in appello – con ordinanza del 13 ottobre 2022, è stata dichiarata l'incapacità a deporre essendo socia della stessa convenuta odierna appellante), dopo avere premesso la fonte della sua conoscenza: diretta per essere all'epoca dei fatti e già dal 2003 fidanzato con la figlia del e occasionalmente occupato a lavorare lui stesso nel panificio del Pt_3
suocero, nonostante dall'aprile 2006 sia stato assunto presso la Leonardo S.p.A., i cui turni tuttavia ha dichiarato compatibili con l'aiuto prestato, ha dichiarato d'essersi talora
(“capitava”) occupato dei pagamenti. Dopo avere così motivato la sua conoscenza, il teste ha testualmente dichiarato: “Ricordo che la cifra pagata, dal 2007 al 2010 era di 2.000,00 mensili, in contanti. …. Dal 2011 al 2014 l'importo pagato era di 2.200,00 mensili, e poi dal 2015 al 2019
l'importo era di 2.400,00 €”. Ha quindi precisato quanto segue: “sono un programmatore e feci un apposito programma per verificare i pagamenti, in cui registravo entrate e uscite. A volte i pagamenti li faceva mio suocero, prelevando le somme dalla cassa, altre volte li facevo stesso io e segnavo poi tutto nel programma”; “non è stata mai rilasciata ricevuta. Le ricevute ci sono state dal
2016 in poi”; “i pagamenti di solito venivano fatti presso il negozio di via Foria, anche se a volte era fatto presso il negozio di via Vergini, e accompagnavo io mio suocero”; “le ricevute di cui sopra erano custodite in un faldone, che vi erano fino al 2019. Poi dopo, in seguito a diversi litigi, quanto il si è ripreso il negozio, il faldone non è stato più ricevuto. Dichiaro che oltre a me si occupava CP_1
9 dell'amministrazione anche ; “in base ai turni che facevo, capitava mediamente Testimone_1
sette o otto volte in un anno che assistevo ai pagamenti”; “dal 2003 frequentavo il negozio di via
Foria”.
In primo luogo si osserva che la pretesa di ascoltare la teste , Testimone_1
verosimilmente figlia del legale rappresentante della società nonché fidanzata del , il Tes_3
cui nominativo era dunque disponibile fin dal primo grado del giudizio, in quanto proposta solamente in appello, è tardiva nonché inammissibile.
È tardiva perché ella non è stata indicata nella memoria integrativa. È anche inammissibile perché la testimonianza da soggetto conosciuto de relato è stata richiesta con la memoria datata 1° dicembre 2023 dopo il riferimento al nominativo di costei fatto dal teste Tes_3
nonostante ella sia stata nota alla parte che avrebbe potuto chiederne la testimonianza immediatamente, senza necessità di attendere che della sua cognizione dei fatti riferisse la persona escussa.
Senza poter dare – quindi – ingresso alla prova richiesta in appello, occorre anche dire che la perdita della prova documentale secondo la narrazione del teste sarebbe risalita all'anno
2016, senza migliore specificazione del mese. Sennonché la prova dei pagamenti in misura superiore e di cui il teste ha genericamente dichiarato data dall'anno 2011. Da quell'anno al
2016 nessun documento avrebbe comprovato la dazione, sebbene si sia trattato di somma decisamente elevata che sospetta che alla dazione brevi manu e per contante come riferita nulla sia stato annotato.
Il contrario, ossia una traccia dei pagamenti, sarebbe stata fatta dal medesimo testimone che ne ha riferito, sebbene per un programma al computer che lui stesso avrebbe curato ma di cui alcuna prova è stata fornita.
Queste aporie confermano l'impressione di assoluta assenza di specificità alla prova raccolta, unico elemento su cui parte appellante vorrebbe legare il suo credito restitutorio.
Esse si aggravano considerando che il teste ha riconosciuto di essere dal 2006 impiegato in una società, sebbene abbia narrato di avere continuato ad ausiliare il suocero quando è stato libero dai turni aziendali. Pur avendo riconosciuto il suo impegno lavorativo altrove, egli ha dichiarato che avrebbe personalmente assistito – in quanto presente o perché autore in prima persona - mediamente sette otto volte in ciascun anno ai pagamenti. Tale frequenza, tuttavia, avrebbe francamente richiesto un ricordo migliore e più circostanziato, a maggior ragione se a conforto del ricorso possa avere concorso un programma al computer che lo
10 stesso teste ha dichiarato d'avere curato. Giustamente il Tribunale ha osservato come nulla conforti il generico racconto del teste che ha semplicemente riportato la misura degli esborsi, senza specificarne per nessuno la data e il taglio delle banconote, se non dire che esse erano prelevate dalla cassa, nonostante l'importo non piccolo e così neanche per le dazioni più prossime nel tempo.
La nuova valutazione della prova richiesta alla Corte approda, dunque, allo stesso esito.
Si aggiunga che quanto dichiarato dal teste è ampiamente contrario alle Tes_3
testimonianze raccolte dalle testimoni e rispettivamente Testimone_2 Controparte_2 coniuge e figlia di entrambe occupate nell'attività commerciale del loro CP_1
congiunto, le quali hanno concordemente dichiarato che i pagamenti dei canoni dalla società
e, per essa, dal avvenivano nel loro locale ubicato in via Vergini (non in via Forio), Pt_3 in una saletta riservata, con denaro contante per € 500,00, che la prima teste ha dichiarato d'avere ogni volta verificato corrispondere alla somma stabilita dal contratto, confermandone così la misura, e che immediatamente dopo averlo ricevuto veniva rilasciata la ricevuta, predisposta al computer, che il locatore firmava prima di consegnarla al conduttore. La ha anche indicato l'orario in cui d'abitudine avveniva il pagamento: Tes_2 di solito la sera tra le 19,00 e le 19,30, aggiungendo che la somma era poi affidata alla figlia che si curava di portarla a casa sollecitamente. Controparte_2
Questo essendo l'esito della prova, l'onere dell'odierno appellante di dimostrare d'avere eseguito pagamenti “a nero” sul canone contrattuale è decisamente fallito.
Ne consegue il rigetto della sua impugnazione e la piena conferma della sentenza da essa attinta.
11. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano applicando il D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in base al valore della lite come in dispositivo in favore dell'appellato. La liquidazione può essere parametrata al minimo quanto alla ola fase decisoria avendo l'appello seguito il rito delle locazioni che non prevede appendici scritte. Nulla è invece calcolato per la fase istruttoria che nel grado d'appello non c'è stata.
Essa vanno distratte al difensore antistatario.
12. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
11 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame riguardo all'appellante e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da e alla sentenza del Tribunale di Pt_4 Parte_2
Napoli n. 432/2024 del 11 gennaio 2024, pubblicata il 12 gennaio 2024;
− condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di in € 7.439,50 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario CP_1
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avvocato Pasquale Mariano che se ne è dichiarato antistatario;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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