Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 16/12/2025, n. 22638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22638 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22638/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10729/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10729 del 2024, proposto da
ED CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Simona Maria Destro Castaniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del giudizio collegiale di non abilitazione conseguito dalla dott.ssa CC ED nella procedura indetta con Decreto direttoriale MIUR del 27 ottobre 2023, n. 1796, per l’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di prima fascia e seconda fascia nel settore concorsuale 07/D1 – Patologia Vegetale e Entomologia, pubblicato sul sito istituzionale ASN in data 27 giugno 2024;
- dei giudizi individuali di non idoneità espressi nei confronti della ricorrente dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore universitario nella procedura di che trattasi;
di tutti gli atti della procedura in questione, ivi inclusi i verbali della Commissione e, in particolare, il verbale n. 1 del 9 febbraio 2024;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di cui al decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023, laddove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI
volte a disporre la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;
E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la conseguente attribuzione alla ricorrente dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, previa rivalutazione delle pubblicazioni della ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. OR AT NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente espone di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 07/D1 – Patologia Vegetale e Entomologia, nell’ambito della tornata 2023-2025 ed impugna gli atti in epigrafe, con i quali l'abilitazione è stata negata.
Più precisamente, premette in fatto che la procedura veniva indetta con Decreto Direttoriale MIUR n. 1796 del 27 ottobre 2023; la ricorrente presentava la propria domanda per la II fascia nel settore concorsuale 07/D1 – Patologia Vegetale e Entomologia, allegando i titoli e le pubblicazioni scientifiche necessari.
La Commissione, insediatasi il 9 febbraio 2024, individuava i criteri di valutazione ai sensi del D.M. 120/2016 e dell’art. 16 L. 240/2010; successivamente, con specifico riguardo all’odierna ricorrente, la Commissione riteneva sussistente il possesso di tre indicatori bibliometrici e cinque titoli tra gli otto prescelti nella seduta di insediamento, nonché pubblicazioni con un buon numero di citazioni e valutate complessivamente di qualità elevata. Ciononostante, sia i giudizi individuali dei Commissari sia quello collegiale dell’Organo tecnico concludevano nel senso dell’inidoneità della dott.ssa CC a conseguire l’abilitazione scientifica, impiegando formule generiche che si appuntavano sulla non congruenza delle pubblicazioni con l’entomologia e, in generale, con il SC 07/D1, di per sé insufficienti a fondare il diniego all’abilitazione in contestazione.
Avverso tale esito ed a sostegno del gravame, la ricorrente formula i seguenti motivi di censura.
1. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 120/2016 e dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità.
La Commissione ha negato alla dott.ssa CC l’abilitazione scientifica nazionale, avendo giudicato dapprima “non congruenti” le pubblicazioni scientifiche della ricorrente.
Secondo la ricorrente, il giudizio di non idoneità si sarebbe fondato su formule generiche circa la "non congruenza" senza analitica verifica della pertinenza interdisciplinare ex art. 4 D.M. 120/2016 e senza illustrare l’iter logico, nonostante il riconoscimento della qualità elevata e del superamento degli indicatori.
Più nel dettaglio, nel giudizio collegiale si è affermato genericamente che “ Non si ravvisa, pertanto, la rilevanza di tali pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi. [...] La produzione scientifica presentata per i fini degli indicatori, solo parzialmente congruente con il SC 07/D1 (AGR/11), è da ritenersi buona. [...] Complessivamente le pubblicazioni presentate ai fini dell’abilitazione possono essere ritenute di qualità elevata, ma solo il 50% è da ritenersi tale in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione (seconda fascia). [...] Sulla base di tali valutazioni la Commissione, all’unanimità dei Commissari, ritiene che la candidata non possieda la necessaria maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 07/D1 e che sia pertanto NON IDONEA ”.
Deduce la ricorrente che dai singoli giudizi individuali come anche da quello finale emergerebbe che l’esito di non abilitazione della candidata sarebbe scaturito dalla ritenuta limitata “coerenza” con il settore scientifico disciplinare delle tematiche affrontate dalle pubblicazioni presentate dalla ricorrente, avendo la Commissione ritenuto che, su 12 pubblicazioni presentate, solo 6 sarebbero state effettivamente attinenti al settore concorsuale messo a bando (la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 e la 7.) Segnatamente, la Commissione afferma che n. 6 pubblicazioni presentate dalla ricorrente, riguardanti i meccanismi di immunità antifagica in cellule batteriche (n. 6) e lo sviluppo embrionale di vertebrati amnioti (polli, rettili ) (n. 8, 9, 10, 11, 12) “ non sono congruenti con l’entomologia e, in generale, con il SC 07/D1, che si interessa essenzialmente dell’attività scientifica e didattico-formativa generale e applicata riguardante la protezione delle piante agrarie e forestali e dei prodotti da loro derivati ”.
Si tratterebbe di motivazione assertiva ed eccessivamente sintetica, tale da non consentire di ricostruire l'iter logico della decisione in quanto fondata esclusivamente sulla ritenuta limitata “coerenza” con il settore scientifico disciplinare delle tematiche affrontate dalle pubblicazioni presentate dalla ricorrente.
Tuttavia, il riferimento alla “declaratoria del settore concorsuale”, non sarebbe conforme a quanto previsto sul tema dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016, né con quanto indicato dalla stessa Commissione nel verbale n. 1 del 09.02.2024, laddove si indicava come criterio di valutazione “la coerenza delle pubblicazioni con le tematiche del settore concorsuale 07/D1 settore scientifico disciplinare AGR/11 e AGR/12, o con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti”.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 120/2016 e dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità.
Secondo il richiamato art. 4, la valutazione delle pubblicazioni dovrebbe mettere in evidenza:
“ a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”.
Secondo la Commissione il giudizio finale dà atto del fatto che “ Complessivamente le pubblicazioni presentate ai fini dell’abilitazione possono essere ritenute di qualità elevata ”, per poi, tuttavia, risolversi in una declaratoria di inidoneità, per il sol fatto che “ solo il 50% (delle pubblicazioni presentate, ndr) è da ritenersi tale in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione (seconda fascia )”. Anche sotto questo aspetto, pertanto, ne discende l’illegittimità del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione nei confronti della dott.ssa CC. Ed infatti, sul punto occorre menzionare i giudizi individuali resi dai Commissari OR Davino e Davide Carmelo Spadaro. Rispettivamente, il Prof. Davino afferma, con riferimento alle pubblicazioni presentate dalla ricorrente, che “ Le tematiche affrontate sono molteplici e spaziano dalla degradazione della plastica ad opera di insetti e/o microorganismi, all’attività antifagica nelle cellule batteriche, all’analisi computazionale del microbioma, allo sviluppo embrionale di polli e rettili ” per poi chiosare, tuttavia, precisando che “ dall’esame del Curriculum Vitae non si evince un profilo attinente con il SC per il quale la candidata ha presentato domanda ”. Ora, appare vieppiù contraddittorio quanto sopra espresso posto che, nel giudizio collegiale, le pubblicazioni riconosciute come attinenti dalla Commissione sono proprio quelle riguardanti il tema della degradazione della plastica ad opera di insetti, ovvero la stessa tematica menzionata dal Prof. Davino e, dunque, attinente al SC 07/D1 oggetto dell’odierna procedura. Non si comprenderebbe, dunque, come sia possibile dapprima riconoscere alle pubblicazioni della candidata l’attinenza al settore concorsuale di riferimento, concludendo, però, nel medesimo giudizio, nel senso opposto e sancendone inspiegabilmente l’incongruenza.
Rilievi analoghi sono esposti in relazione al giudizio del Prof. Spadaro ed in quello della Prof.ssa Riolo, con la conclusione che tre su cinque commissari avrebbero riconosciuto la coerenza con il settore concorsuale delle relative pubblicazioni.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 120/2016 e dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità.
Nel giudizio testè impugnato sono passati in rassegna i diversi titoli e le pubblicazioni presentate dalla candidata, ritenendo: - il positivo riscontro dei valori-soglia, “raggiungendo 3 valori soglia sui 3 previsti dal D.M. 589/2018” - quanto ai titoli, che la ricorrente “soddisfa i criteri di valutazione per n. 5 titoli (a, b, c, g, i) tra quelli stabiliti dalla Commissione nella prima riunione [...]”; - quanto alle pubblicazioni, che “ Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, si ritiene che le pubblicazioni coerenti (interamente o parzialmente)con il SC 07D/1 – Entomologia generale e applicata (AGR/11) siano la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 e la 7. Tali pubblicazioni (di cui due - la 1 e la 3 - sono review) riguardano il tema della degradazione della plastica ad opera di insetti (in particolare IA NE) e/o microorganismi, e lo studio del microbioma delle larve del lepidottero. L’attività nel campo dell’entomologia (per quanto monotematica) è di spessore per le prospettive di applicazione nel settore della biodegradazione della plastica; tuttavia le pubblicazioni presentate ai fini dell’abilitazione rispecchiano tale attività solamente per il 50%. Le altre sei pubblicazioni, riguardanti i meccanismi di immunità antifagica in cellule batteriche (n.6) e lo sviluppo embrionale di vertebrati amnioti (polli, rettili) (n. 8, 9, 10, 11, 12), non sono congruenti con l’entomologia e, in generale, con il SC 07/D1, che si interessa essenzialmente dell’attività scientifica e didattico-formativa generale e applicata riguardante la protezione delle piante agrarie e forestali e dei prodotti da loro derivati. Non si ravvisa, pertanto, la rilevanza di tali pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”. Ad esito di tale valutazione, come visto positiva in relazione ai requisiti di legge, la Commissione tuttavia conclude, in maniera apodittica, che “ Sulla base di tali valutazioni la Commissione, all’unanimità dei Commissari, ritiene che la candidata non possieda la necessaria maturità scientifica richiesta per le funzioni ”.
Il giudizio formulato dalla Commissione, tuttavia, appare privo di una reale motivazione, in quanto non spiega le ragioni della inidoneità e risulta, inoltre, del tutto incoerente con le valutazioni rese in merito ai requisiti richiesti. Neppure in senso chiarificatore soccorrerebbero i giudizi individuali dei commissari che hanno condiviso la proposta di inidoneità posto che il giudizio collegiale appare la mera trascrizione di singoli giudizi individuali.
Conclude per l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti impugnati ed ogni consequenziale statuizione.
Si è costituito il Ministero intimato che resiste al ricorso, del quale chiede il rigetto.
Con deposito del 28 febbraio 2025 il Ministero ha depositato una relazione dell’Ufficio sui fatti di causa e documenti con controdeduzioni sulle censure, datate 25 ottobre 2024.
Queste ultime, in particolare, rilevano che il ricorso non contesta che la Commissione ha considerato le pubblicazioni n. 6, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’elenco di cui all'art.7 del D.M. n. 120/2016 del tutto incongruenti con il settore concorsuale 07/D1 — che, secondo la declaratoria, “si occupa dell'attività scientifica e didatticoformativa, generale e applicata, relativa alla protezione delle piante agrarie e forestali e dei prodotti da esse derivati” — ed in particolare con l'entomologia (disciplina che studia gli insetti, che sono invertebrati), mentre altre due pubblicazioni (n. 1 e 2 dell’elenco) sono state giudicate parzialmente congruenti.
La ricorrente si limiterebbe a contestare che la Commissione, nel valutare le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione (in particolare quelle giudicate totalmente incongruenti), avrebbe tenuto conto della coerenza delle pubblicazioni stesse con il solo SC 07/D1, SSD AGR/11 (Entomologia generale e applicata) e AGR/12 (Patologia vegetale), ma non con “tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti” (che non specifica).
Si tratterebbe di un assunto errato, in quanto la Commissione ha tenuto in considerazione le tematiche di tutte le pubblicazioni, anche per ravvisarne l’interdisciplinarità ai fini dell’utilità per il SC 07D1, non ravvisandola nelle pubblicazioni contestate e giudicate incongruenti, perché le stesse trattano argomenti ben delineati, che non hanno carattere interdisciplinare, ma sono espressamente mirati a tematiche specifiche: in particolare (come bene indicato – e non con formula generica - sia nel giudizio collegiale, sia nei giudizi individuali dei Commissari) le tematiche riguardano i meccanismi di immunità antifagica nelle cellule batteriche (n. 6) e lo sviluppo embrionale di vertebrati amnioti, in particolare rettili e polli (n. 8, 9, 10, 11 e 12). La pubblicazione n. 6 risulta, piuttosto, pertinente con il SC 05/I2 Microbiologia, SSD BIO/19 Microbiologia, nella cui declaratoria è specificato che “il settore studia morfologia, classificazione, fisiologia e interazioni di tutti i microorganismi, compresi i virus, come modelli semplici per lo studio e la comprensione dei processi biologici. Altri interessi del settore sono (…) le interazioni con altri organismi” (Allegato B del D.M. n. 855/ 2016). Le pubblicazioni n. 8, 9, 10, 11, e 12 sono invece pertinenti con il SC 05/B1 – Zoologia e Antropologia, SSD BIO/05 – Zoologia e Antropologia, nella cui declaratoria è specificato che “il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo della Zoologia” (…) e “le ricerche, di tipo teorico e sperimentale, condotte sul campo e in laboratorio, indagano sulla organizzazione morfo-funzionale, riproduzione, morfogenesi e sviluppo” (Allegato B del D.M. n. 855/ 2016).
Inoltre, laddove il ricorso rileva che la Commissione, nel formulare i giudizi, in particolare riguardo alle pubblicazioni, ha tenuto conto di un unico aspetto (la congruenza con il SC) senza considerare il fatto che le pubblicazioni presentate dalla ricorrente (anche quelle totalmente incongruenti) soddisfano tutti gli altri criteri di valutazione, tale assunto trascurerebbe un elemento fondamentale, vale a dire che la coerenza è indispensabile ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione nel SC di riferimento. L’assenza di coerenza (giustamente il primo dei criteri indicati ai sensi dell’art.4, comma 1 del D.M. n. 120/ 2016) rende pertanto insufficienti gli altri requisiti, sia pure posseduti.
Evidenzia la Commissione che tutti i candidati a cui è stata conferita l’abilitazione a ricoprire il ruolo di professore di II fascia per la procedura d’interesse avevano tutte le 12 pubblicazioni presentate pienamente congruenti con il SC 07/D1.
Nella pubblica udienza del 26 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Avendo riguardo alle puntuali deduzioni difensive dell’Amministrazione, il ricorso è da respingersi.
Deve premettersi, in linea generale, che l'abilitazione scientifica nazionale richiede il possesso cumulativo di tutti i requisiti previsti dall'art. 6, d.m. n. 120/2016 (ossia l'essere in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; ottenere una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018; presentare pubblicazioni, ai sensi dell'art. 7 del d.m. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'art. 4 del sopra citato decreto e giudicate complessivamente di qualità "elevata"; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 18/01/2022, n.552).
Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire.
Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. "merito amministrativo", ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l'accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l'attitudine dell'esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) ma scaturisce dall’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede; e, tuttavia, vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.
Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall'esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di "valore".
Quest'ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il "processo" valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell'organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all'ottenimento dell'abilitazione quale effetto della sentenza).
In questo senso, l'esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all'effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se - al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione - il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.
Nella fattispecie odierna, il giudizio impugnato dipende esclusivamente dalla ritenuta non coerenza delle pubblicazioni della candidata con le tematiche del settore.
Il tema della coerenza della produzione (o dei titoli) con il Settore è già stato ampiamente approfondito dalla giurisprudenza della Sezione, secondo la quale sul punto, ha recentemente avuto modo di chiarire che “Quando vengano in rilievo presupposti attinenti all’accertamento negativo del possesso di titoli di esperienza o della loro coerenza con il settore concorsuale (come accade nel caso dell’odierna ricorrente), tale giudizio può essere censurato in base alla tipologia della motivazione concretamente addotta (a seconda quindi del caso concreto), potendosi spingere l’azione di annullamento a fondarsi anche su ragioni pienamente fattuali, conoscibili come tali dal giudice; in siffatte ipotesi sono ammissibili deduzioni inerenti il merito del presupposto (ossia, per quel che qui rileva, la corrispondenza del requisito al settore concorsuale), ma esse – proprio in quanto viene in rilievo una censura avente ad oggetto un presupposto fattuale – non possono limitarsi ad una mera critica logico formale della motivazione, richiedendosi una adeguata e corrispondente dimostrazione del possesso del requisito, regolata dal consueto riparto dell’onere della prova (spetterà quindi all’attore la prova positiva del fondamento della propria pretesa ed all’ amministrazione convenuta – resistente l’allegazione di elementi di fatto o di diritto idonei a negare tale fondamento, anche a completamento di quanto indicato nel provvedimento impugnato).” (TAR Lazio, Roma, IVQ, 17 luglio 2025, nr. 14122; 6 giugno 2025, nr. 11108; sul rapporto tra ASN e giudizi di fatto vedasi anche TAR Lazio, Roma, IVQ 4 giugno 2025, nr. 10793 e TAR Lazio, Roma, IVQ, 7 marzo 2025, nr. 04952).
Inoltre (cfr. la fattispecie di TAR Lazio, n.14122/2025 richiamata prima), si è anche chiarito che nell’ambito delle qualificazioni insite nei procedimenti di abilitazione scientifica nazionale, i raggruppamenti di materie oggetto dei diversi settori scientifici di riferimento derivano da una scelta normativa - e quindi giuridico-formale - che presuppone certamente una omogeneità ontologica (che la norma si limita a recepire e riconoscere), ma che altrettanto certamente forma oggetto di un riscontro di natura certativa, non di un apprezzamento “mero” da parte dell’Amministrazione.
Si deve quindi ribadire, anche nell’odierno giudizio, che in materia di procedure di ASN, il requisito della coerenza (delle pubblicazioni o dei titoli) allegati dai candidati alle materie oggetto dei rispettivi settori concorsuali, è oggetto di un accertamento in fatto che può essere verificato in giudizio; secondo il consueto riparto dell’onere della prova, spetta al ricorrente che contesti l’affermazione di non coerenza quale presupposto del diniego di abilitazione, non solo dedurre il difetto di motivazione (quando si ritenga il diniego privo di una adeguata esposizione delle relative ragioni), ma anche offrire sufficienti allegazioni atte a dimostrare la sussistenza del predetto requisito di coerenza; analogamente, spetterà poi all’Amministrazione convenuta, laddove intenda difendere la legittimità sostanziale del diniego, replicare con idonei e proporzionati argomenti alle censure, dimostrando – a chiarimento di quanto ritenuto nel provvedimento impugnato – la mancanza di coerenza dei titoli o delle pubblicazioni con il settore concorsuale.
Tale possibilità incontra solo il limite del divieto di integrazione postuma della motivazione, che va accertato caso per caso, su eccezione di parte e che, in linea di principio, può ritenersi ostativo alla deduzione in giudizio di ragioni a sostegno del diniego non meramente esplicative di elementi di fatto o di valutazione già presenti nel provvedimento impugnato e dei quali costituiscano uno sviluppo o svolgimento (ovvero si risolvano nella esternazione di una disamina che colmi una carenza solo formale del testo dell’atto).
In altri termini, avendo riguardo alla natura sostanziale dell’assetto di interessi che consente al giudizio di accedere pienamente ai presupposti di fatto della vicenda contenziosa (venendo in rilievo i consueti limiti al sindacato sulla discrezionalità solo laddove quest’ultima sia stata esercitata in ordine alle valutazioni prognostiche proprie dell’esercizio del potere, ovvero, nel caso di specie, alla sussistenza o meno della maturità scientifica del candidato), quando il diniego di abilitazione scientifica sia derivato, o dipeso essenzialmente, dalla ritenuta “non congruenza” di titoli e pubblicazioni con le materia del settore concorsuale di interesse, tale presupposto può essere indagato ed accertato nel giudizio, salvi i limiti del divieto di integrazione postuma della motivazione dell’atto impugnato, che nella specie non ricorrono, essendosi limitata la Commissione a meglio chiarire in giudizio presupposti di fatto già presenti ed enunciati nel provvedimento.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha solo contestato l’assenza di motivazione esplicita dell’affermata non congruità delle pubblicazioni rispetto al settore concorsuale, ma senza affermare espressamente la circostanza inversa; e senza eccedere, nella formulazione delle proprie censure, i limiti di un difetto formale di motivazione.
A fronte di ciò, nel provvedimento impugnato, in punto di coerenza, si legge che: “Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, si ritiene che le pubblicazioni coerenti (interamente o parzialmente)con il SC 07D/1 – Entomologia generale e applicata (AGR/11) siano la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 e la 7. Tali pubblicazioni (di cui due - la 1 e la 3 - sono review) riguardano il tema della degradazione della plastica ad opera di insetti (in particolare IA NE) e/o microorganismi, e lo studio del microbioma delle larve del lepidottero. L’attività nel campo dell’entomologia (per quanto monotematica) è di spessore per le prospettive di applicazione nel settore della biodegradazione della plastica; tuttavia le pubblicazioni presentate ai fini dell’abilitazione rispecchiano tale attività solamente per il 50%. Le altre sei pubblicazioni, riguardanti i meccanismi di immunità antifagica in cellule batteriche (n.6) e lo sviluppo embrionale di vertebrati amnioti (polli, rettili) (n. 8, 9, 10, 11, 12), non sono congruenti con l’entomologia e, in generale, con il SC 07/D1, che si interessa essenzialmente dell’attività scientifica e didattico-formativa generale e applicata riguardante la protezione delle piante agrarie e forestali e dei prodotti da loro derivati. Non si ravvisa, pertanto, la rilevanza di tali pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.”
Vero è che la Commissione, nel giudizio collegiale, non manca di evidenziare punti di forza della presentazione della candidata (“Tutte le pubblicazioni sono state svolte con originalità e rigore metodologico; tutte le pubblicazioni risultano in collaborazione e hanno un numero di autori variabile da due a diciotto. Tutte le pubblicazioni comprendono anche autori appartenenti a istituzioni straniere…. Il contributo della candidata è ottimo in quanto la stessa è primo autore in tre e ultimo autore in sette pubblicazioni. In tutte queste pubblicazioni, la candidata è anche autore corrispondente o co-corrispondente. La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate è da considerarsi di eccellente livello internazionale in quanto undici pubblicazioni hanno trovato accoglienza in riviste collocate nel primo quartile (Q1) e una nel secondo quartile (Q2). La produzione scientifica presentata per i fini degli indicatori, solo parzialmente congruente con il SC 07/D1 (AGR/11), è da ritenersi buona; inizia nel 2014 e prosegue in maniera continua (con una interruzione nel 2018), presentando maggiore consistenza a partire dal 2023 in avanti….”); ma è parimenti vero che, a fronte di elementi favorevoli e sfavorevoli, la Commissione non ha dato “meramente” preferenza a questi ultimi, ma ha ritenuto ostativo (e dunque dirimente) il profilo della non coerenza col settore della maggior parte delle pubblicazioni, con un percorso argomentativo che può essere condivisibile o meno nel merito (aspetto che attiene alla discrezionalità in quanto tale ed è dunque non fungibile), ma certamente è chiaro ed inequivoco (così non verificandosi alcun difetto di motivazione sul punto).
Nella sua relazione difensiva, la Commissione, puntualmente riprendendo e meglio chiarendo quanto già evincibile dal tenore della motivazione del diniego, ha illustrato nel dettaglio i contenuti delle 12 pubblicazioni, meglio chiarendo come esse consistano in 4 pubblicazioni congruenti, in 6 pubblicazioni non congruenti e in 2 pubblicazioni parzialmente congruenti con il SC 07/D1; essendo tale digressione particolarmente ampia e mancando contestazioni difensive della ricorrente in proposito, il Collegio può rinviare agli scritti difensivi noti alle parti.
Correttamente, dunque, la Commissione ha poi argomentato circa il fatto di aver tenuto in considerazione le tematiche di tutte le pubblicazioni, anche per ravvisarne l’interdisciplinarità ai fini dell’utilità per il SC 07/D1 ed ha quindi esposto quanto segue.
Per le pubblicazioni ritenute non congruenti, è stato illustrato il contenuto della declaratoria del SC, il cui fine è “l’attività scientifica e didattico-formativa generale e applicata riguardante la protezione delle piante agrarie e forestali e dei prodotti da loro derivati” (Allegato B del D.M. n. 855/ 2016). Ha poi ribadito (argomento già svolto nel provvedimento) che in base alle pubblicazioni presentate, lo studio dello sviluppo embrionale dei vertebrati amnioti (tematica non congruente con il SC 07/D1, con l’entomologia e tematiche interdisciplinari di interesse per il SC) ha rappresentato, fino al 2017 il solo oggetto dell’attività della ricerca della candidata, che, in base al curriculum vitae, ha una formazione e un percorso specifico in quella tematica e solo in tempi relativamente recenti ha rivolto i suoi interessi anche verso l’entomologia. L’ambito di ricerca in questo settore si è, peraltro, limitato ad un unico argomento, cioè la degradazione della plastica ad opera del lepidottero IA NE (che è anche il solo argomento relativamente a cui alla candidata sono stati riconosciuti cinque titoli). In tale valutazione concordano tutti i Commissari, inclusi i professori Davino, Riolo e Spadaro, che hanno bene esplicitato nei loro giudizi (negativi ai fini della presente procedura, e non positivi come sostenuto nel ricorso) che le pubblicazioni pienamente congruenti con l’entomologia e, in generale, con il SC 07/D1, sono quattro mentre due (la 1 e la 2) sono parzialmente congruenti e le rimanenti sei (6, 8, 9, 10, 11, 12) sono totalmente incongruenti. Si sottolinea come il prof. Spadaro, quando afferma che “le tematiche affrontate dalla Candidata riguardano in prevalenza studi sulla degradazione della plastica del lepidottero IA NE e ad opera di microrganismi e enzimi derivati da insetti, sull’analisi del microbioma attraverso quadro computazionale, sull'immunità antifagica nelle cellule batteriche e sullo sviluppo embrionale negli amnioti, in particolare nei polli e nei rettili”, si riferisce a tutte le svariate tematiche affrontate in prevalenza dalla candidata nelle 12 pubblicazioni presentate e non (come sostiene il ricorso) alla sola degradazione della plastica ad opera di IA NE, che (come evidenziato in tutti i giudizi e non solo in quello del prof. Spadaro) è stata oggetto di studio nelle quattro pubblicazioni (su 12) pienamente congruenti (n. 3, 4, 5, 7).
Sulla base di tali valutazioni, la Commissione all’unanimità ha concluso che la candidata non abbia ancora una produzione scientifica adeguata al riconoscimento dell’abilitazione scientifica a professore di II fascia nel Settore Concorsuale 07/D1.
Osserva il Collegio che l’ampiezza della esposizione, come si qui riportata, che include ogni aspetto di fatto rilevante ai fini del giudizio di non idoneità, non consente di riconoscere alcun difetto formale o testuale di motivazione.
Quanto sopra deve ritenersi confermato anche dalla mancanza di contestazioni o controdeduzioni sulla produzione difensiva dell’Amministrazione come versata in giudizio agli atti di causa (già accennata prima), che esonera il Collegio dal dover ulteriormente approfondire quanto emerge dalla disamina degli atti che si sono sin qui richiamati.
Ne deriva pertanto che il ricorso va respinto; la particolarità della fattispecie, connotata dalla presenza di elementi comunque favorevoli alla candidata nel giudizio collegiale, comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR Caminiti, Presidente
OR AT NO, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR AT NO | AR Caminiti |
IL SEGRETARIO