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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 17/09/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
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R.G. 229/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SULMONA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 229 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022 vertente tra
, (C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Santa Maria Capua Vetere via Roberto D'Angiò, angolo Piazza San Francesco, presso lo studio dell'avv. Armando Di Tella che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al all'atto di citazione;
- ATTORE - E
ING. (C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Sulmona (AQ) alla via Salvemini n. 7 presso lo studio dell'avv. Paolo Sambenedetto che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTO – E
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_2 in Roma Via Crescenzio n. 17/A presso lo studio dell'avv. Michele Clemente che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
-terza chiamata-
OGGETTO: responsabilità professionale e risarcimento del danno. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.2025. IN FATTO
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Con atto di citazione ritualmente notificato la SUI. Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di accertare la grave
[...] negligenza del CTU- ing. nella redazione Controparte_1 dell'elaborato peritale effettuato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare e condannarlo al risarcimento del danno patito dalla medesima società quantificato in € 296.950,24. A sostegno della citata domanda l'attrice ha dedotto che:
- La è una società che, da anni, esercita Parte_1
l'attività agrozootecnica di allevamenti di bestiame di media e piccola taglia suinicolo e avicolo, sia in proprio che a mezzo soccida con i più importanti marchi italiani della zootecnia (Amadori, Aia, Martini, Siciliano ecc.), esponendo un fatturato di rilevanza medio alta, per il settore in questione.;
- Il legale rappresentante p.t. dell'attrice, venuto a conoscenza che, nel comune di Raiano (AQ), a seguito di procedura espropriativa del Tribunale intestato, RGE 78/2015, erano in vendita terreni e capannoni già destinati all'allevamento di bestiame, decideva di partecipare all'asta;
- La società, dunque, acquisiva la relazione peritale finalizzato all'identificazione e stima dell'immobile e di ogni altro documento allegato alla procedura e visionava l'immobile;
- Dopo la procedura di vendita forzata l'attrice si aggiudicava i beni oggetto di
- Pignoramento e, dopo aver preso possesso, la Parte_1
, a mezzo del proprio personale specializzato, si apprestava
[...]
a porre in essere le necessarie attività per poter accogliere il bestiame da allevare quali installazioni di mangiatoie, aggiornamento impianti etc.;
- Durante uno di detti sopralluoghi, uno dei tecnici presenti rappresentava il probabile utilizzo di amianto per la copertura dei capannoni;
- La società, dunque, allertava un tecnico specializzato in laterizi di amianto e relativo trattamento e tale tecnico, previo esame visivo, acquisiva campioni dei 4 capannoni e portava i campioni in laboratorio;
- Tali analisi confermavano la presenza di amianto di tipo crisotilo che, com'è noto, è molto pericoloso se rilasciato nell'aria rendendo infruibile l'immobile acquistato;
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- La società incaricava dunque un tecnico per un preventivo per la rimozione delle coperture dei capannoni contenenti amianto rendendo così fruibile il bene;
- Dalla consulenza dell'Arch. la somma che consente di Per_1 ritenere fruibile il bene ammonta ad € 296.950,24 compresivi di oneri di cantiere e del probabile aumento dei costi per tempi e materiali;
- Il CTU incaricato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, Ing. , ha omesso ogni informazione in ordine alla Controparte_1 presenza dell'amianto nell'immobile oggetto di asta e dei costi per la sua eliminazione, inducendo in errore la società che ha poi acquistato il bene senza essere consapevole di tali circostanze. In data 9.5.2022, l'attrice depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa al fine di stabilire lo stato dell'immobile e la quantificazione dei costi di bonifica. Con comparsa del 21.6.2022 si costituiva l'ing. il quale Controparte_1 contestava in fatto e in diritto la domanda avversa ritenendo l'assenza di qualsivoglia responsabilità a suo carico e chiedeva la chiamata in manleva Contr dell'assicurazione . In data 8.11.2022 si costituiva anche la la quale Controparte_2 eccepiva l'inopponibilità della consulenza redatta in sede di ATP perché effettuata prima della sua costituzione in giudizio, l'inoperatività della polizza e l'infondatezza della domanda principale. La causa veniva dunque istruita mediante acquisizione di documentazione, espletamento di consulenza tecnica e audizione testi. In seguito all'assegnazione della causa alla scrivente in data 20.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte. IN DIRITTO Part Venendo al merito, la società agisce per l'accertamento della Pt_1 responsabilità dell'Ing. per negligenza Controparte_1 nell'espletamento della consulenza tecnica nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare e il conseguente risarcimento del danno. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'esperto stimatore nominato dal giudice dell'esecuzione per la stima dei beni immobili pignorati è equiparabile al consulente tecnico di ufficio ed è, pertanto, soggetto al regime di responsabilità previsto dall'art. 64 c.p.c. (Cfr. Cassazione civile sez. III, 18/09/2015, n.18313). Il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile
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staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente (Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, n.13010).
Ciò posto, è necessario verificare se nel caso di specie possa ravvisarsi, nella condotta specificatamente contestata dall'odierna attrice (omissione di presenza di amianto nella copertura dei capannoni) una responsabilità del convenuto per colpa o dolo nell'espletamento dell'incarico ricevuto dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, che ha portato l'odierna attrice ad aggiudicarsi l'immobile. Pertanto, è necessario ricostruire i fatti oggetto del presente giudizio:
- In data 25.1.2016 il Giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva n. 78/2015 promossa nei confronti della coop. Emetteva il provvedimento Parte_2 di fissazione della prima udienza in cui convocava le parti e nominava, per quanto di interesse, l'Ing. quale Controparte_1 esperto-stimatore;
- Nel medesimo decreto il G.E. affidava all'esperto la redazione di una relazione di stima da cui doveva risultare: “1) l'identificazione del bene comprensiva di confini e dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico artistico;
4) l'esistenza di formalità, vincoli ed oneri anche di natura condominiale che saranno cancellati o comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; 5) la verifica della regolarità urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;
6) l'eventuale esistenza di usi civici o di altri vincoli pubblicistici sul bene”;
- In data 9.5.2016 veniva redatta la perizia dell'Ing.
[...]
in cui, sommariamente, si attestava che: il lotto 1 CP_1 risultava composto da A) immobile in Raiano Via Pratola composto da edificio ad un solo piano adibito ad ufficio distinto al catasto al foglio 19 mappale 545 sub. 1 B) immobile ad uso rimessa composto da tre magazzini tutti ricompresi in un unico capannone industriale realizzato in cemento armato prefabbricato identificato al catasto al foglio 19 particella 545 sub 1; C) capannone per allevamento in
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cemento armato;
D) capannone per allevamento in cemento armato;
E) capannone in cemento armato per allevamento;
F) capannone in cemento armato per allevamento;
e) fossa di raccolta acque;
le coperture degli immobili sono costituite in parte a falde e cemento armato e in parte con tegole in cotto in condizioni sufficienti;
il lotto veniva valutato, al netto delle decurtazioni per lo stato in cui si trovava, € 1.197.474,09; il sopralluogo veniva effettuato in data 29.2.2016;
- In data 26.7.2021 la si aggiudicava l'intero lotto al Pt_1 Parte_1 prezzo di € 299.000,00;
- In data 27.10.2021 veniva emesso poi il decreto di trasferimento degli immobili alla predetta società;
- Dopo l'immissione in possesso dell'immobile nel novembre del 2021, in data 20.12.2021 il tecnico incaricato dalla ditta Dott. Per_2
, effettuava prelievi sulle quattro coperture dei capannoni
[...] oggetto di acquisto nella procedura immobiliare e li inviava al Parte laboratorio di Frosinone il quale, con documento del 27.12.2021 comunicava l'esito del rapporto di prova, ossia la presenza, nel suddetto campione, della presenza di fibre di amianto di tipo crisotilo;
- Con relazione del 23.2.2022 il dott. Arch. incaricato Controparte_3 da parte attrice, asserviva che: “ L'esame dello stato dei luoghi consente di asserire:
1. Che, diversamente da quanto evidenziato dal CTU Ing. la copertura dei capannoni oggetto Controparte_1 dell'esecuzione forzata e quindi della vendita alla è Parte_1 costituita da pannelli di amianto.
2. La riattivazione dell'attività di allevamento, propedeutica, del resto sia dell'acquisto sia dell'attività propria della e comunque qualunque utilizzo, sono Parte_1 incompatibili con una copertura con quel materiale;
Per la rimozione, il confezionamento, lo smaltimento e la sostituzione della copertura con normali pannelli coibentati il costo è pari ad €. 296.950,24, comprensivi di oneri di cantiere e con una valutazione in aumento dal 5 al 20 % a seconda del tempo intercorso tenendo conto, per quanto possibile, dell'esponenziale aumento dei prezzi del materiale edilizio.
- Nel corso del giudizio veniva espletato accertamento tecnico preventivo con nomina dell'ing. al quale veniva Persona_3 conferito il seguente incarico: “RIFERISCA IL C.T.U., ESAMINATI GLI ATTI E I DOCUMENTI DI CAUSA, ESPERITI GLI
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OPPORTUNI ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI, ANCHE MEDIANTE RILIEVI FOTOGRAFICI, LO STATO DEI LUOGHI, IN PARTICOLARE RIFERISCA SE NELL'IMMOBILE IN QUESTIONE VI È LA PRESENZA DI AMIANTO NEI SOLAI DI COPERTURA DEI CAPANNONI DESTINATI ALL'ALLEVAMENTO E QUINDI
DETERMINARE IL COSTO PER LA RIMOZIONE, LO STOCCAGGIO E LA SOSTITUZIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE DEDUZIONI SVOLTE DALLE PARTI ED IN RELAZIONE ALLA DESTINAZIONE DEI CAPANNONI IN QUESTIONE.”
- Il CTU accertava che: “Dai sopralluoghi esperiti si è rilevato che i manufatti denominati “A-B-C-D” hanno la copertura in lastre ondulate in fibrocemento, il corpo di fabbrica “F” ha la copertura in lastre metalliche e il corpo di fabbrica denominato “E” ha il manto di copertura a tegole.” Pertanto, affidava a un ditta specializzata l'individuazione della presenza di amianto sulle coperture dei fabbricati ABCD e concludeva: “I manufatti identificati con le lettere
“A-B-C-D” presentano coperture in lastre costituite da fibrocemento ondulato la cui matrice fibrosa è costituita da amianto di tipo crisotilo. Il manto di copertura del manufatto “A” presenta lastre che secondo le vigenti normative devono essere bonificate in quanto danneggiate;
I manti di copertura dei manufatti “B-C-D” presentano lastre integre suscettibili di danneggiamento che secondo le vigenti normative devono essere monitorate al fine di scongiurare il pericolo di danneggiamento e sottoposte ad un idoneo programma per il controllo periodico delle condizioni dei materiali;
Il costo totale per la rimozione, lo stoccaggio e la sostituzione ammonta ad €. 319.500,00 arrotondati (euro trecentodiciannovemilacinquecento/00);
- I testi escussi hanno per lo più riferito sulla circostanza in merito alla presenza o meno di ammaloramenti delle coperture dei capannoni al momento del sopralluogo dell'ing. dell'avvenuto accesso di CP_1 terzi nell'area dove sono ubicati i capannoni, delle perdite subite dalla società attrice per la presenza dell'amianto nei capannoni acquistati. Ciò posto, come sopra esposto, dall'istruttoria complessivamente svolta non si ritiene sia emersa la prova della colpa o del dolo ascrivibile all'Ing. nell'espletamento della perizia estimativa dell'immobile oggetto CP_1
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della procedura esecutiva immobiliare e aggiudicato alla ditta attrice, per i motivi di seguito esposti. In particolare, posta la presenza di amianto nella copertura dei capannoni oggetto della vendita all'asta, l'attrice non ha provato, essendo suo preciso onere, che l'ing. avesse dolosamente o colposamente omesso tale CP_1 circostanza nella redazione della perizia. Dagli atti, invece risulta che:
- All'ing. nell'affidamento dell'incarico dal G.E. non era stato CP_1 specificatamente richiesto di verificare se le coperture dei capannoni oggetto dell'esecuzione immobiliare contenessero amianto o altre sostanze pericolose, ma semplicemente una descrizione sommaria degli immobili per procedere a una stima e la verifica dell'esistenza di vizi e atti pregiudizievoli alla vendita;
- Nella perizia di stima dell'ing. veniva data una sommaria CP_1 descrizione degli immobili in cui si indicavano i materiali di copertura dei capannoni senza alcun approfondimento di carattere tecnico (non richiesto comunque nella perizia). Orbene, se è vero che nella consulenza tecnica d'ufficio redatta nel presente giudizio veniva acclarata la presenza di amianto nelle coperture dei capannoni, non veniva specificato né se tale presenza era evidente icto oculi né se le coperture erano danneggiate già all'epoca del sopralluogo del che avveniva comunque nel 2016, mentre l'acquisto dell'immobile CP_1 avveniva nell'anno 2021 come anche il primo accertamento della presenza dell'amianto. E' evidente, dunque, che in assenza di specifica verifica è ben possibile che all'epoca del sopralluogo non fosse possibile per il verificare il CP_1 danneggiamento delle coperture dei capannoni che potrebbero essersi ammalorate con il tempo a causa degli agenti atmosferici e dalla mancanza di manutenzione nel lungo tempo trascorso tra il sopralluogo del convenuto (2016) e l'acquisto dell'immobile (2021). Dalle foto allegate alla perizia del infatti, non appare evidente alcun CP_1 danneggiamento del tetto.
Del resto, l'accertamento o meno della presenza dell'amianto veniva effettuato dalla ditta e poi dal CTU incaricato nel presente giudizio solo a seguito di specifica analisi e incarico a cura di soggetti qualificati (tecnico industriale prima e società specializzata poi) e comunque dopo oltre un mese dalla presa di possesso dell'immobile da parte dell'aggiudicatario. Lo stesso aggiudicatario, nonostante avesse intrapreso attività per l'adeguamento dei capannoni alle proprie esigenze impreditoriali, si
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avvedeva della possibile presenza di amianto solo allorché si presentava l'esigenza di istallare gli impianti di aerazione proprio in prossimità delle coperture. Ne deriva, dunque, che non vi è la prova che l'omissione del circa la CP_1 presenza di amianto nella copertura del tetto non può rientrare nell'ambito di un profilo di colpa grave come richiesto dall'art. 64 c.p.c. idonea a giustificare un'ipotesi di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. in quanto si tratta di una circostanza che non rientrava strettamente nell'incarico ricevuto e non atteneva a una verifica rientrante nella diligenza media richiesta dal professionista nell'espletamento dell'incarico. Invero, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, da commisurare alla natura dell'attività esercitata (cfr. Cass. 6967/2006). In altri termini, ai fini dell'accertamento della responsabilità del professionista, è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. Trattasi, in sostanza, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dovuta, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.). Diverso sarebbe stato il caso in cui il avesse effettivamente avuto un CP_1 sospetto sulla presenza dell'amianto e non avesse tempestivamente segnalato la circostanza al G.E. per le opportune verifiche.
Da ultimo occorre comunque osservare che la presenza di amianto nell'immobile e la necessaria attività di bonifica rientra, a parere di questo Giudice, nella fattispecie dei vizi della cosa, ma la garanzia per tali ipotesi nell'esecuzione forzata è esclusa espressamente dall'art. 2922 c.c.. Del resto, la stessa attrice ammette di aver visionato i beni prima di acquistarli, ragion per cui se effettivamente la presenza di amianto fosse stata già visibile al momento del sopralluogo avrebbe potuto richiedere gli accertamenti opportuni o farsi assistere già nella vendita da un tecnico di fiducia per verificare se gli immobili fossero idonei allo svolgimento della sua attività commerciale. Per dette ragioni, la domanda attrice va integralmente rigettata. Ai soli fini della determinazione delle spese di lite nei rapporti tra convenuto e terza chiamata, occorre sottolineare che non è fondata
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l'eccezione relativa all'inoperatività della polizza sollevata dalla
[...]
. Controparte_2
Invero, dall'esame delle condizioni generali di contratto, nella parte relativa all'esclusione della garanzia, non è indicato espressamente che il professionista non è coperto nel caso di incarico come consulente tecnico presso il Tribunale. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra attrice e convenuto e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 come aggiornato mentre possono essere compensate tra la convenuta e la terza chiamata stante la fondatezza della domanda di manleva e il rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza (reciproca soccombenza).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto possono essere poste integralmente a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Part
- Rigetta integralmente la domanda svolta da Parte_1
;
[...]
- Condanna la , in persona del legale Pt_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
22.457,00 per compensi (scaglione valore sino a 520.000,00 fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie) oltre iva, cpa, spese forfettarie come per legge, spese esenti.
- Compensa le spese di lite tra e Controparte_1 [...]
. Controparte_2
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU. Così deciso in Sulmona il 17.9.2025. Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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R.G. 229/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SULMONA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 229 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022 vertente tra
, (C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Santa Maria Capua Vetere via Roberto D'Angiò, angolo Piazza San Francesco, presso lo studio dell'avv. Armando Di Tella che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al all'atto di citazione;
- ATTORE - E
ING. (C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Sulmona (AQ) alla via Salvemini n. 7 presso lo studio dell'avv. Paolo Sambenedetto che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTO – E
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_2 in Roma Via Crescenzio n. 17/A presso lo studio dell'avv. Michele Clemente che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
-terza chiamata-
OGGETTO: responsabilità professionale e risarcimento del danno. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.2025. IN FATTO
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Con atto di citazione ritualmente notificato la SUI. Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di accertare la grave
[...] negligenza del CTU- ing. nella redazione Controparte_1 dell'elaborato peritale effettuato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare e condannarlo al risarcimento del danno patito dalla medesima società quantificato in € 296.950,24. A sostegno della citata domanda l'attrice ha dedotto che:
- La è una società che, da anni, esercita Parte_1
l'attività agrozootecnica di allevamenti di bestiame di media e piccola taglia suinicolo e avicolo, sia in proprio che a mezzo soccida con i più importanti marchi italiani della zootecnia (Amadori, Aia, Martini, Siciliano ecc.), esponendo un fatturato di rilevanza medio alta, per il settore in questione.;
- Il legale rappresentante p.t. dell'attrice, venuto a conoscenza che, nel comune di Raiano (AQ), a seguito di procedura espropriativa del Tribunale intestato, RGE 78/2015, erano in vendita terreni e capannoni già destinati all'allevamento di bestiame, decideva di partecipare all'asta;
- La società, dunque, acquisiva la relazione peritale finalizzato all'identificazione e stima dell'immobile e di ogni altro documento allegato alla procedura e visionava l'immobile;
- Dopo la procedura di vendita forzata l'attrice si aggiudicava i beni oggetto di
- Pignoramento e, dopo aver preso possesso, la Parte_1
, a mezzo del proprio personale specializzato, si apprestava
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a porre in essere le necessarie attività per poter accogliere il bestiame da allevare quali installazioni di mangiatoie, aggiornamento impianti etc.;
- Durante uno di detti sopralluoghi, uno dei tecnici presenti rappresentava il probabile utilizzo di amianto per la copertura dei capannoni;
- La società, dunque, allertava un tecnico specializzato in laterizi di amianto e relativo trattamento e tale tecnico, previo esame visivo, acquisiva campioni dei 4 capannoni e portava i campioni in laboratorio;
- Tali analisi confermavano la presenza di amianto di tipo crisotilo che, com'è noto, è molto pericoloso se rilasciato nell'aria rendendo infruibile l'immobile acquistato;
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- La società incaricava dunque un tecnico per un preventivo per la rimozione delle coperture dei capannoni contenenti amianto rendendo così fruibile il bene;
- Dalla consulenza dell'Arch. la somma che consente di Per_1 ritenere fruibile il bene ammonta ad € 296.950,24 compresivi di oneri di cantiere e del probabile aumento dei costi per tempi e materiali;
- Il CTU incaricato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, Ing. , ha omesso ogni informazione in ordine alla Controparte_1 presenza dell'amianto nell'immobile oggetto di asta e dei costi per la sua eliminazione, inducendo in errore la società che ha poi acquistato il bene senza essere consapevole di tali circostanze. In data 9.5.2022, l'attrice depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa al fine di stabilire lo stato dell'immobile e la quantificazione dei costi di bonifica. Con comparsa del 21.6.2022 si costituiva l'ing. il quale Controparte_1 contestava in fatto e in diritto la domanda avversa ritenendo l'assenza di qualsivoglia responsabilità a suo carico e chiedeva la chiamata in manleva Contr dell'assicurazione . In data 8.11.2022 si costituiva anche la la quale Controparte_2 eccepiva l'inopponibilità della consulenza redatta in sede di ATP perché effettuata prima della sua costituzione in giudizio, l'inoperatività della polizza e l'infondatezza della domanda principale. La causa veniva dunque istruita mediante acquisizione di documentazione, espletamento di consulenza tecnica e audizione testi. In seguito all'assegnazione della causa alla scrivente in data 20.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte. IN DIRITTO Part Venendo al merito, la società agisce per l'accertamento della Pt_1 responsabilità dell'Ing. per negligenza Controparte_1 nell'espletamento della consulenza tecnica nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare e il conseguente risarcimento del danno. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'esperto stimatore nominato dal giudice dell'esecuzione per la stima dei beni immobili pignorati è equiparabile al consulente tecnico di ufficio ed è, pertanto, soggetto al regime di responsabilità previsto dall'art. 64 c.p.c. (Cfr. Cassazione civile sez. III, 18/09/2015, n.18313). Il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile
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staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente (Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, n.13010).
Ciò posto, è necessario verificare se nel caso di specie possa ravvisarsi, nella condotta specificatamente contestata dall'odierna attrice (omissione di presenza di amianto nella copertura dei capannoni) una responsabilità del convenuto per colpa o dolo nell'espletamento dell'incarico ricevuto dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, che ha portato l'odierna attrice ad aggiudicarsi l'immobile. Pertanto, è necessario ricostruire i fatti oggetto del presente giudizio:
- In data 25.1.2016 il Giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva n. 78/2015 promossa nei confronti della coop. Emetteva il provvedimento Parte_2 di fissazione della prima udienza in cui convocava le parti e nominava, per quanto di interesse, l'Ing. quale Controparte_1 esperto-stimatore;
- Nel medesimo decreto il G.E. affidava all'esperto la redazione di una relazione di stima da cui doveva risultare: “1) l'identificazione del bene comprensiva di confini e dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico artistico;
4) l'esistenza di formalità, vincoli ed oneri anche di natura condominiale che saranno cancellati o comunque risulteranno non opponibili all'acquirente; 5) la verifica della regolarità urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;
6) l'eventuale esistenza di usi civici o di altri vincoli pubblicistici sul bene”;
- In data 9.5.2016 veniva redatta la perizia dell'Ing.
[...]
in cui, sommariamente, si attestava che: il lotto 1 CP_1 risultava composto da A) immobile in Raiano Via Pratola composto da edificio ad un solo piano adibito ad ufficio distinto al catasto al foglio 19 mappale 545 sub. 1 B) immobile ad uso rimessa composto da tre magazzini tutti ricompresi in un unico capannone industriale realizzato in cemento armato prefabbricato identificato al catasto al foglio 19 particella 545 sub 1; C) capannone per allevamento in
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cemento armato;
D) capannone per allevamento in cemento armato;
E) capannone in cemento armato per allevamento;
F) capannone in cemento armato per allevamento;
e) fossa di raccolta acque;
le coperture degli immobili sono costituite in parte a falde e cemento armato e in parte con tegole in cotto in condizioni sufficienti;
il lotto veniva valutato, al netto delle decurtazioni per lo stato in cui si trovava, € 1.197.474,09; il sopralluogo veniva effettuato in data 29.2.2016;
- In data 26.7.2021 la si aggiudicava l'intero lotto al Pt_1 Parte_1 prezzo di € 299.000,00;
- In data 27.10.2021 veniva emesso poi il decreto di trasferimento degli immobili alla predetta società;
- Dopo l'immissione in possesso dell'immobile nel novembre del 2021, in data 20.12.2021 il tecnico incaricato dalla ditta Dott. Per_2
, effettuava prelievi sulle quattro coperture dei capannoni
[...] oggetto di acquisto nella procedura immobiliare e li inviava al Parte laboratorio di Frosinone il quale, con documento del 27.12.2021 comunicava l'esito del rapporto di prova, ossia la presenza, nel suddetto campione, della presenza di fibre di amianto di tipo crisotilo;
- Con relazione del 23.2.2022 il dott. Arch. incaricato Controparte_3 da parte attrice, asserviva che: “ L'esame dello stato dei luoghi consente di asserire:
1. Che, diversamente da quanto evidenziato dal CTU Ing. la copertura dei capannoni oggetto Controparte_1 dell'esecuzione forzata e quindi della vendita alla è Parte_1 costituita da pannelli di amianto.
2. La riattivazione dell'attività di allevamento, propedeutica, del resto sia dell'acquisto sia dell'attività propria della e comunque qualunque utilizzo, sono Parte_1 incompatibili con una copertura con quel materiale;
Per la rimozione, il confezionamento, lo smaltimento e la sostituzione della copertura con normali pannelli coibentati il costo è pari ad €. 296.950,24, comprensivi di oneri di cantiere e con una valutazione in aumento dal 5 al 20 % a seconda del tempo intercorso tenendo conto, per quanto possibile, dell'esponenziale aumento dei prezzi del materiale edilizio.
- Nel corso del giudizio veniva espletato accertamento tecnico preventivo con nomina dell'ing. al quale veniva Persona_3 conferito il seguente incarico: “RIFERISCA IL C.T.U., ESAMINATI GLI ATTI E I DOCUMENTI DI CAUSA, ESPERITI GLI
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OPPORTUNI ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI, ANCHE MEDIANTE RILIEVI FOTOGRAFICI, LO STATO DEI LUOGHI, IN PARTICOLARE RIFERISCA SE NELL'IMMOBILE IN QUESTIONE VI È LA PRESENZA DI AMIANTO NEI SOLAI DI COPERTURA DEI CAPANNONI DESTINATI ALL'ALLEVAMENTO E QUINDI
DETERMINARE IL COSTO PER LA RIMOZIONE, LO STOCCAGGIO E LA SOSTITUZIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE DEDUZIONI SVOLTE DALLE PARTI ED IN RELAZIONE ALLA DESTINAZIONE DEI CAPANNONI IN QUESTIONE.”
- Il CTU accertava che: “Dai sopralluoghi esperiti si è rilevato che i manufatti denominati “A-B-C-D” hanno la copertura in lastre ondulate in fibrocemento, il corpo di fabbrica “F” ha la copertura in lastre metalliche e il corpo di fabbrica denominato “E” ha il manto di copertura a tegole.” Pertanto, affidava a un ditta specializzata l'individuazione della presenza di amianto sulle coperture dei fabbricati ABCD e concludeva: “I manufatti identificati con le lettere
“A-B-C-D” presentano coperture in lastre costituite da fibrocemento ondulato la cui matrice fibrosa è costituita da amianto di tipo crisotilo. Il manto di copertura del manufatto “A” presenta lastre che secondo le vigenti normative devono essere bonificate in quanto danneggiate;
I manti di copertura dei manufatti “B-C-D” presentano lastre integre suscettibili di danneggiamento che secondo le vigenti normative devono essere monitorate al fine di scongiurare il pericolo di danneggiamento e sottoposte ad un idoneo programma per il controllo periodico delle condizioni dei materiali;
Il costo totale per la rimozione, lo stoccaggio e la sostituzione ammonta ad €. 319.500,00 arrotondati (euro trecentodiciannovemilacinquecento/00);
- I testi escussi hanno per lo più riferito sulla circostanza in merito alla presenza o meno di ammaloramenti delle coperture dei capannoni al momento del sopralluogo dell'ing. dell'avvenuto accesso di CP_1 terzi nell'area dove sono ubicati i capannoni, delle perdite subite dalla società attrice per la presenza dell'amianto nei capannoni acquistati. Ciò posto, come sopra esposto, dall'istruttoria complessivamente svolta non si ritiene sia emersa la prova della colpa o del dolo ascrivibile all'Ing. nell'espletamento della perizia estimativa dell'immobile oggetto CP_1
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della procedura esecutiva immobiliare e aggiudicato alla ditta attrice, per i motivi di seguito esposti. In particolare, posta la presenza di amianto nella copertura dei capannoni oggetto della vendita all'asta, l'attrice non ha provato, essendo suo preciso onere, che l'ing. avesse dolosamente o colposamente omesso tale CP_1 circostanza nella redazione della perizia. Dagli atti, invece risulta che:
- All'ing. nell'affidamento dell'incarico dal G.E. non era stato CP_1 specificatamente richiesto di verificare se le coperture dei capannoni oggetto dell'esecuzione immobiliare contenessero amianto o altre sostanze pericolose, ma semplicemente una descrizione sommaria degli immobili per procedere a una stima e la verifica dell'esistenza di vizi e atti pregiudizievoli alla vendita;
- Nella perizia di stima dell'ing. veniva data una sommaria CP_1 descrizione degli immobili in cui si indicavano i materiali di copertura dei capannoni senza alcun approfondimento di carattere tecnico (non richiesto comunque nella perizia). Orbene, se è vero che nella consulenza tecnica d'ufficio redatta nel presente giudizio veniva acclarata la presenza di amianto nelle coperture dei capannoni, non veniva specificato né se tale presenza era evidente icto oculi né se le coperture erano danneggiate già all'epoca del sopralluogo del che avveniva comunque nel 2016, mentre l'acquisto dell'immobile CP_1 avveniva nell'anno 2021 come anche il primo accertamento della presenza dell'amianto. E' evidente, dunque, che in assenza di specifica verifica è ben possibile che all'epoca del sopralluogo non fosse possibile per il verificare il CP_1 danneggiamento delle coperture dei capannoni che potrebbero essersi ammalorate con il tempo a causa degli agenti atmosferici e dalla mancanza di manutenzione nel lungo tempo trascorso tra il sopralluogo del convenuto (2016) e l'acquisto dell'immobile (2021). Dalle foto allegate alla perizia del infatti, non appare evidente alcun CP_1 danneggiamento del tetto.
Del resto, l'accertamento o meno della presenza dell'amianto veniva effettuato dalla ditta e poi dal CTU incaricato nel presente giudizio solo a seguito di specifica analisi e incarico a cura di soggetti qualificati (tecnico industriale prima e società specializzata poi) e comunque dopo oltre un mese dalla presa di possesso dell'immobile da parte dell'aggiudicatario. Lo stesso aggiudicatario, nonostante avesse intrapreso attività per l'adeguamento dei capannoni alle proprie esigenze impreditoriali, si
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avvedeva della possibile presenza di amianto solo allorché si presentava l'esigenza di istallare gli impianti di aerazione proprio in prossimità delle coperture. Ne deriva, dunque, che non vi è la prova che l'omissione del circa la CP_1 presenza di amianto nella copertura del tetto non può rientrare nell'ambito di un profilo di colpa grave come richiesto dall'art. 64 c.p.c. idonea a giustificare un'ipotesi di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. in quanto si tratta di una circostanza che non rientrava strettamente nell'incarico ricevuto e non atteneva a una verifica rientrante nella diligenza media richiesta dal professionista nell'espletamento dell'incarico. Invero, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, da commisurare alla natura dell'attività esercitata (cfr. Cass. 6967/2006). In altri termini, ai fini dell'accertamento della responsabilità del professionista, è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. Trattasi, in sostanza, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dovuta, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.). Diverso sarebbe stato il caso in cui il avesse effettivamente avuto un CP_1 sospetto sulla presenza dell'amianto e non avesse tempestivamente segnalato la circostanza al G.E. per le opportune verifiche.
Da ultimo occorre comunque osservare che la presenza di amianto nell'immobile e la necessaria attività di bonifica rientra, a parere di questo Giudice, nella fattispecie dei vizi della cosa, ma la garanzia per tali ipotesi nell'esecuzione forzata è esclusa espressamente dall'art. 2922 c.c.. Del resto, la stessa attrice ammette di aver visionato i beni prima di acquistarli, ragion per cui se effettivamente la presenza di amianto fosse stata già visibile al momento del sopralluogo avrebbe potuto richiedere gli accertamenti opportuni o farsi assistere già nella vendita da un tecnico di fiducia per verificare se gli immobili fossero idonei allo svolgimento della sua attività commerciale. Per dette ragioni, la domanda attrice va integralmente rigettata. Ai soli fini della determinazione delle spese di lite nei rapporti tra convenuto e terza chiamata, occorre sottolineare che non è fondata
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l'eccezione relativa all'inoperatività della polizza sollevata dalla
[...]
. Controparte_2
Invero, dall'esame delle condizioni generali di contratto, nella parte relativa all'esclusione della garanzia, non è indicato espressamente che il professionista non è coperto nel caso di incarico come consulente tecnico presso il Tribunale. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra attrice e convenuto e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 come aggiornato mentre possono essere compensate tra la convenuta e la terza chiamata stante la fondatezza della domanda di manleva e il rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza (reciproca soccombenza).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto possono essere poste integralmente a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Part
- Rigetta integralmente la domanda svolta da Parte_1
;
[...]
- Condanna la , in persona del legale Pt_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
22.457,00 per compensi (scaglione valore sino a 520.000,00 fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie) oltre iva, cpa, spese forfettarie come per legge, spese esenti.
- Compensa le spese di lite tra e Controparte_1 [...]
. Controparte_2
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU. Così deciso in Sulmona il 17.9.2025. Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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