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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1831/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. LOPEZ Parte_1
FRANCESCO SALVATORE
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato Controparte_1 in atti, dall'avv. Mariagrazia Carnovale
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al giorno 16.4.2025.
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. volto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l.
11.2.1980 n. 18 e dello status di handicap ex art. 3, comma 3, della l. 104/92 rispetto ai quali l'espletata CTU aveva sortito esito negativo, sottovalutando la sua reale condizione clinica.
L' nel costituirsi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_2 fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è così decisa.
***
Nel merito, il ricorso è infondato. La consulenza medico–legale disposta nel corso della fase sommaria, all'esito di un'approfondita ed accurata valutazione obiettiva nonché di un'attenta disamina di tutta la documentazione medica in atti, ha accertato che le patologie da cui è affetto parte istante non sono di gravità tale da determinare la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dei benefici invocati.
Più in particolare, si evidenzia come il CTU ha compiuto una valutazione complessiva dello stato di salute del ricorrente, valutando correttamente unicamente le menomazioni idonee ad incidere sull'autonomia personale del periziato (neuropatia diabetica,segni di decadimento cognitivo, protrusione erniarie paramediana del disco intersomatico L1-L2+L3-L4+L4-
L5 ed anterolistesi L5-S1; cardiopatia con ins. Aortica e aortosclerosi, BPCO in noduli polmonari ed enfisema polmonare;
diverticolosi del colon), ritenendo “ segni di neuropatia diabetica e i segni di decadimento cognitivo come risulta dal certificato dell'UO di Fisiatria ASP KR del 15.12.22), trattasi quindi di forma iniziale di demenza, non essendo documentato alcuna grave conseguenza, questo stato viene confermato dalla documentazione in atti, quindi è da ritenere che, allo stato attuale, non comprometta la sua possibilità di svolgere l'attività quotidiana, naturalmente trattandosi di patologia cronica evolutiva
l'attuale situazione potrebbe peggiorare col tempo. Per cui, in questo caso, si evince che non è così invalidante da richiedere l'accompagnamento. Per la demenza iniziale le tabelle indicative delle percentuali di invalidità, DM 05.02.92 modificato con DM 14.06.94, il codice 1002 “demenza iniziale” assegna il
70%. La cardiopatia è in buon compenso emodinamico con riscontro di un FE del 55%, si specifica che la depressione del valore della frazione di eiezione è il fattore principale a determinare la gravità delle cardiopatie di qualsiasi natura, tanto da considerare un valore del 20% non compatibile con lasopravvivenza, la Frazione di Eiezione al di sotto del 35% è indice di scompenso e più alto è il valore più valido è il compenso quindi il valore 55% non è segno di scompenso, si percentualizza assegna con la seconda classe NIHA che il codice 6442 valuta dal 41 al 50%.
La patologia dell'apparato osteo-articolare da cui è affetto, protrusione erniarie paramediana del disco intersomatico L1-L2+L3-L4+L4-L5 ed anterolistesi L5-S1, gli permettono di deambulare autonomamente anche se con difficoltà così risulta dalla certificazione allegata che inerisce particolarmente
l'anno 2022 e solo due certificati fino al febbraio 2023, non sono allegati altri certificati più recenti e quelli allegato non riportano che il sig. non deambula autonomamente, se così fosse Parte_1 perché non esiste certificazione che lo attesti, è il ricorrente che deve dimostrare il diritto all'indennità, non basta certo presentarsi in carrozzina, se così fosse alla visita per CTU ci sarebbe la fila di carrozzine. La gravità delle riportate patologie amplificata dalle altre patologie in diagnosi poco invalidanti concorre a ridurre la validità psico-fisica del ricorrente, con diritto ad una valutazione complessiva del 100%.
Il Ctu ha quindi escluso che il ricorrente sia impossibilitato a deambulare autonomamente, anche in ragione della riscontrata (all'esame obiettivo) normo-trofia degli arti inferiori, e alternativamente ha escluso un'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita(essendo affetto da un decadimento cognitivo allo stato iniziale, di lieve entità) per cui “La situazione esposta non assume connotazione di gravità poiché le minorazioni, come risulta dagli atti, non hanno ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Parimenti, il CTU ha escluso la sussistenza dello status di handicap in situazione di gravità
“Si assegna quindi il comma 1 art. 3 che l'ex legge 104/92 riconosce alle persone con handicap. In base alla documentazione allegata, non si ritiene che il sig. abbia necessità di un supporto Parte_1 socio-assistenziale continuativo, in quanto non presenta impedimento severo allo sviluppo della sua persona umana, alla sua autonomia e ai suoi rapporti partecipativi alla vita della collettività e alla realizzazione dei necessari diritti civili, politici e patrimoniali”.
Orbene, nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio parte ricorrente non ha sottoposto al Tribunale alcun preciso elemento sulla scorta del quale poter dubitare circa la correttezza della valutazione operata dal CTU;
in sostanza, i motivi di doglianza non vanno oltre la generica non condivisione della valutazione medico-legale effettuata nella prima fase processuale, costituendo una riproposizione delle censure già a suo tempo vagliate dal CTU in risposta alle osservazioni di controparte.
Da ultimo, si rileva che alcuna nuova documentazione risulta prodotta in allegato al ricorso in opposizione, astrattamente idonea a determinare un aggravamento del quadro patologico già valutato dal CTU, sicchè allo stato la rinnovazione delle operazioni di consulenza assumerebbe carattere meramente esplorativo.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass. 12703/2015).
Invero, come noto “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (tra le tante, Cass.,
n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, per la medesima argomentazione, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1831 / 2024 RG, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-spese irripetibili;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate. CP_2
Crotone, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei