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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/09/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 520 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 10.09.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. VIZOCO NICANDRO, Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
MOSCARDINO ALDO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: mansione e jus variandi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22/12/2020, la IG.ra ha evocato, Parte_1 dinanzi il Tribunale di Isernia, la IG.ra in qualità di titolare del Bar CP_1 Momà, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: - “1) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da orari, modalità e mansioni indicati nella premessa in fatto del presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice della somma di € 1.753,47 lordi, di cui € 108,66 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e/o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, il tutto a titolo di differenze retributive per la mancata corresponsione della retribuzione relativa al mese di novembre 2019, per le ore prestate in eccesso e per il diverso e superiore inquadramento professionale a far data dal 11.09.2019 e/o da altra data ritenuta di giustizia, da commisurarsi in proporzione all'attività lavorativa profusa dalla ricorrente e, comunque, facendo riferimento al C.C.N.L. applicabile a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, indennità sostitutiva per ferie non godute, festività, permessi non goduti o parzialmente goduti, accantonamento e/o pagamento del TFR maturato ed in ogni altro diritto applicabile e qui non richiamato, nonché di tutti gli istituti contrattuali applicati e/o inapplicati e/o applicabili, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito e sino al reale soddisfo;
2) condannare, pertanto, la resistente al pagamento della somma di € 1.753,47 lordi, di cui € 108,66 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e/o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per la mancata corresponsione della retribuzione relativa al mese di novembre 2019, per le ore prestate in eccesso e per il diverso e superiore inquadramento professionale a far data dal 11.09.2019 e/o da altra data ritenuta di giustizia nonché per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario e supplementare, da commisurarsi in proporzione all'attività lavorativa profusa dalla ricorrente e, comunque, facendo riferimento al C.C.N.L. applicabile a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, indennità sostitutiva per ferie non godute, festività, permessi non goduti o parzialmente goduti, accantonamento e/o pagamento del TFR maturato ed in ogni altro diritto applicabile e qui non richiamato, nonché di tutti gli istituti contrattuali applicati e/o inapplicati e/o applicabili, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito e sino al reale soddisfo;
3) condannare la resistente alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale presso i competenti enti previdenziali ed assicurativi;
4) condannare la resistente al pagamento delle spese ed onorari della presente causa, maggiorati dell'IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Affermava, in fatto:
- Di aver lavorato per la ditta individuale “Bar Momà” di operante CP_1 nel campo della somministrazione di alimenti, nel periodo intercorrente tra il giorno 11 settembre 2019 ed il 21 novembre 2019, in virtù di contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, part-time, presso il “Bar Momà”, sito in Venafro (IS), alla Via Marco Tullio Cicerone, n. 14, con la mansione di cuoca;
- Di essere stata formalmente inquadrata al Livello Quinto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo – FIPE Confcommercio, con contratto part-time orizzontale al 37,5% - 15 ore settimanali - distribuite su cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), ma che in realtà, in base alle direttive datoriali, durante il mese di settembre, aveva lavorato dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 14.00, quindi per 33 ore a settimana (anziché per le 15 contrattualmente previste) mentre, per i mesi di ottobre e novembre, aveva lavorato dal lunedì al venerdì, sempre dalle 8.30 alle 14.00, per complessive 27,5 ore settimanali, superando così di gran lunga le ore contrattualmente previste, senza che tali ore prestate in aumento fossero ricondotte nell'ambito delle cd. clausole elastiche, previste dall'art. 82, co. 5 C.C.N.L. applicabile1, e, dunque, senza il riconoscimento della relativa maggiorazione di retribuzione;
- Che, peraltro, avrebbe dovuto, in realtà, esser inquadrata al Livello Quarto del succitato C.C.N.L. con la qualifica di “cuoco di cucina non organizzata in partite”, così come sancito nell'art. 54 C.C.N.L. applicabile, intendendosi per tale “colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina”, essendo addetta alla preparazione quotidiana di piatti sia caldi che freddi tra cui antipasti, primi, contorni e dolci;
- Di aver percepito, a titolo di retribuzione, € 422,00 lordi per il mese di settembre,
€ 502,32 lordi per il mese di ottobre, nulla per il mese di novembre, e nulla neanche a titolo di TFR.
- Di essersi dimessa in data 21.11.2019. Si è costituita la resistente chiedendo il rigetto del ricorso e contestando CP_1 nel merito sia il lavoro supplementare asseritamente svolto che lo svolgimento delle mansioni superiori. Espletata la prova con l'escussione dei testi e per parte Testimone_1 Testimone_2 ricorrente nonché e per parte resistente, espletato Testimone_3 Testimone_4
l'interrogatorio formale della ricorrente, è stata fissata udienza di discussione a trattazione scritta, con termine per note.
*** 2. Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le differenze retributive orarie e le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che "Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che eIGe il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (cfr. Sent. n. 13150/2018 Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate. La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte. Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento" (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ.n. 7007/1987n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999). 3. Nel caso di specie, si ritiene che parte ricorrente abbia fornito prova sia dello svolgimento di fatto di un orario lavorativo superiore a quello contrattuale, e specificamente indicato in ricorso, che dello svolgimento di mansioni superiori con carattere prevalente rispetto all'inquadramento contrattuale. La teste escussa all'udienza 9 aprile 2024, collega di lavoro della Testimone_1 ricorrente, interrogata sugli orari e sulle mansioni svolte dalla IG.ra , ha riferito Pt_1 quanto segue: - “Confermo, io lavoravo la mattina, lei era in cucina ed io ero al bar e gli orari erano quelli, 8.30-14.00 dal lunedì al sabato per il mese di settembre 2019 e dal lunedì al venerdì per ottobre e novembre”. Ancora, la suddetta teste ha precisato, circa le mansioni effettivamente svolte dalla IG.ra : - “Confermo; la IGnora arrivava e preparava quello che le veniva richiesto, pizza, dolci, o Pt_1 entrambi, e pasta quando si è deciso di fare la tavola calda, in base alle disposizioni che venivano date. Di pizza ne faceva due o tre teglie e di tanti gusti, impastando al momento, e poi faceva anche dolci, o panettone o crostate. Quando si è aperta la tavola calda preparava anche un primo e un secondo”. Inoltre, la IG.ra ha chiarito che la IG.ra era sottoposta al potere Tes_1 Pt_1 direttivo, disciplinare e di vigilanza della resistente dichiarando: “Confermo che rispondevamo disciplinarmente alla IGnora che si faceva chiamare , che ci dava le direttive”. Il teste escusso all'udienza del 12 novembre 2024, ha dichiarato: Testimone_2
“Premetto che ho comandato la compagnia dei Carabinieri di Venafro dal 2016 al 2021; conosco la IG.ra perché faceva le pulizie in caserma, poi si impiegò presso questo bar Momà e Parte_1 una mattina mi disse di passare a pranzo dove lei preparava delle cose. Era prima della pandemia, sono andato una volta soltanto a pranzo con il mio amico che era il mio medico curante;
io CP_2 ricordo che quella volta ho mangiato un primo e un secondo, il primo erano delle orecchiette e il secondo era pollo peperoni e funghi. La IGnora ci teneva a fare bella figura. In quell'occasione la IGnora si affacciò, mi propose lei cosa scegliere, e venne a controllare che andasse tutto bene. Sarò stato lì tra l'una e mezza e le due di un giorno feriale, non oltre. ADR: ho visto la IGnora dietro il bancone anche altre volte quando sono andato a prendere un caffè, non ricordo cosa stesse facendo ma era lì; andavamo con il dirigente dell'istituto comprensivo , il preside ” CP_3
I testi di parte ricorrente appaiono credibili perché aventi diretta conoscenza dei fatti di causa, essendo la prima una collega della ricorrente addetta al servizio (e ciò avvalora anche la tesi della prevalenza della mansione di cuoca, essendo altrimenti inutile la presenza di due figure contemporaneamente in un bar con un numero limitato di avventori, per espressa ammissione della resistente) e il secondo un avventore, se non abituale, regolare del bar, che ha collocato nel tempo con precisione la sua frequentazione dello stesso. I testimoni di parte resistente, di contro, sono stati piuttosto generici a sostenerne le ragioni in fatto. Il IG. ha dichiarato: “Non so che orario facesse la IGnora non so che Testimone_3 Pt_1 orari di apertura e chiusura facesse il bar. Nel bar si offrivano aperitivi, ossia patatine e piatti freddi. Non venivano serviti pasta e secondi, e nemmeno pizze e dolci. Andavo al bar spesso ma non tutti i giorni, sia la mattina che di pomeriggio, ci sono andato fino a prima della chiusura ma non ricordo a partire da quando”. Il IG. , commercialista del bar Momà, ha invece dichiarato: “Io Testimone_4 frequento il bar Momà da sempre in quanto il mio studio è al piano di sopra, e quindi ci passavo anche davanti per entrare. Mi incontravo lì anche con alcuni clienti quando non volevo che salissero a studio. Ricordo che la IG.ra vi ha lavorato per un brevissimo periodo nel 2019, massimo due Pt_1 mesi/due mesi e mezzo;
la titolare aveva preso questa persona perché voleva iniziare a cucinare nel bar, ma non ci è mai riuscita perché la IGnora finiva di lavorare massimo per le 11 perché aveva un figlio di 3, 4 o massimo 5 anni alla scuola che sta a duecento metri e lo andava a prendere, lo teneva in macchina
o al bar stesso e lo faceva mangiare lì. Quelle volte che sono stati preparati piatti freschi se ne è occupata la titolare, ma è capitato pochissime volte e bisognava ordinarli dalla mattina a lei stessa;
il più delle volte erano preparazioni scongelate, più da aperitivo che da pranzo, anche perché gli incassi del bar erano eIGui, non ha mai superato i 150 euro giornalieri, quindi era impossibile che cucinasse pure. ADR: la IGnora raccontava che il bambino veniva prelevato da scuola prima dell'orario normale perché aveva problemi con la mensa della scuola, o comunque non mangiava a scuola e si occupava lei quindi di farlo mangiare.” Da una parte, il IG. avvalora la tesi della ricorrente quanto alle Testimone_4 mansioni di cuoca;
dall'altra, asserisce (ma non riferendo la fonte, “la IGnora raccontava” ma non è precisato se a lui o ad altri) che la lavoratrice interrompesse di lavorare alle 11 per andare a prendere il figlio da scuola e portarlo al bar per farlo mangiare lì, ma questo non esclude che la stessa potesse dopo la breve interruzione continuare a lavorare e preparare le pietanze (che avrebbe, peraltro, somministrato anche al figlio). Inoltre, nessun altro testimone ha affermato di aver visto il figlio della ricorrente al bar in orario di pranzo, dunque si tratta di una dichiarazione priva di riscontro presso gli altri testi. In relazione al TFR, controparte non ha dato la prova dell'avvenuto pagamento, e ciò permette di considerare dovute le spettanze alla luce delle comuni regole probatorie in materia di obbligazioni. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che le contestazioni relative ai conteggi relativi alle differenze di retribuzione redatti dal dott. sono assolutamente generiche, Per_3 può dirsi provato anche il quantum debeatur quantificato in € 1.753,47 lordi. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- In accoglimento del ricorso, condanna al pagamento, in favore di CP_1 parte resistente, di euro 1.753,47 per il titolo di cui in motivazione;
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.314,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Nicandro Vizoco, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Isernia, il 16.09.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 520 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 10.09.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. VIZOCO NICANDRO, Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
MOSCARDINO ALDO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: mansione e jus variandi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22/12/2020, la IG.ra ha evocato, Parte_1 dinanzi il Tribunale di Isernia, la IG.ra in qualità di titolare del Bar CP_1 Momà, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: - “1) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da orari, modalità e mansioni indicati nella premessa in fatto del presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice della somma di € 1.753,47 lordi, di cui € 108,66 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e/o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, il tutto a titolo di differenze retributive per la mancata corresponsione della retribuzione relativa al mese di novembre 2019, per le ore prestate in eccesso e per il diverso e superiore inquadramento professionale a far data dal 11.09.2019 e/o da altra data ritenuta di giustizia, da commisurarsi in proporzione all'attività lavorativa profusa dalla ricorrente e, comunque, facendo riferimento al C.C.N.L. applicabile a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, indennità sostitutiva per ferie non godute, festività, permessi non goduti o parzialmente goduti, accantonamento e/o pagamento del TFR maturato ed in ogni altro diritto applicabile e qui non richiamato, nonché di tutti gli istituti contrattuali applicati e/o inapplicati e/o applicabili, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito e sino al reale soddisfo;
2) condannare, pertanto, la resistente al pagamento della somma di € 1.753,47 lordi, di cui € 108,66 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e/o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per la mancata corresponsione della retribuzione relativa al mese di novembre 2019, per le ore prestate in eccesso e per il diverso e superiore inquadramento professionale a far data dal 11.09.2019 e/o da altra data ritenuta di giustizia nonché per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario e supplementare, da commisurarsi in proporzione all'attività lavorativa profusa dalla ricorrente e, comunque, facendo riferimento al C.C.N.L. applicabile a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, indennità sostitutiva per ferie non godute, festività, permessi non goduti o parzialmente goduti, accantonamento e/o pagamento del TFR maturato ed in ogni altro diritto applicabile e qui non richiamato, nonché di tutti gli istituti contrattuali applicati e/o inapplicati e/o applicabili, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito e sino al reale soddisfo;
3) condannare la resistente alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale presso i competenti enti previdenziali ed assicurativi;
4) condannare la resistente al pagamento delle spese ed onorari della presente causa, maggiorati dell'IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Affermava, in fatto:
- Di aver lavorato per la ditta individuale “Bar Momà” di operante CP_1 nel campo della somministrazione di alimenti, nel periodo intercorrente tra il giorno 11 settembre 2019 ed il 21 novembre 2019, in virtù di contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, part-time, presso il “Bar Momà”, sito in Venafro (IS), alla Via Marco Tullio Cicerone, n. 14, con la mansione di cuoca;
- Di essere stata formalmente inquadrata al Livello Quinto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo – FIPE Confcommercio, con contratto part-time orizzontale al 37,5% - 15 ore settimanali - distribuite su cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), ma che in realtà, in base alle direttive datoriali, durante il mese di settembre, aveva lavorato dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 14.00, quindi per 33 ore a settimana (anziché per le 15 contrattualmente previste) mentre, per i mesi di ottobre e novembre, aveva lavorato dal lunedì al venerdì, sempre dalle 8.30 alle 14.00, per complessive 27,5 ore settimanali, superando così di gran lunga le ore contrattualmente previste, senza che tali ore prestate in aumento fossero ricondotte nell'ambito delle cd. clausole elastiche, previste dall'art. 82, co. 5 C.C.N.L. applicabile1, e, dunque, senza il riconoscimento della relativa maggiorazione di retribuzione;
- Che, peraltro, avrebbe dovuto, in realtà, esser inquadrata al Livello Quarto del succitato C.C.N.L. con la qualifica di “cuoco di cucina non organizzata in partite”, così come sancito nell'art. 54 C.C.N.L. applicabile, intendendosi per tale “colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina”, essendo addetta alla preparazione quotidiana di piatti sia caldi che freddi tra cui antipasti, primi, contorni e dolci;
- Di aver percepito, a titolo di retribuzione, € 422,00 lordi per il mese di settembre,
€ 502,32 lordi per il mese di ottobre, nulla per il mese di novembre, e nulla neanche a titolo di TFR.
- Di essersi dimessa in data 21.11.2019. Si è costituita la resistente chiedendo il rigetto del ricorso e contestando CP_1 nel merito sia il lavoro supplementare asseritamente svolto che lo svolgimento delle mansioni superiori. Espletata la prova con l'escussione dei testi e per parte Testimone_1 Testimone_2 ricorrente nonché e per parte resistente, espletato Testimone_3 Testimone_4
l'interrogatorio formale della ricorrente, è stata fissata udienza di discussione a trattazione scritta, con termine per note.
*** 2. Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le differenze retributive orarie e le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che "Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che eIGe il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (cfr. Sent. n. 13150/2018 Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate. La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte. Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento" (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ.n. 7007/1987n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999). 3. Nel caso di specie, si ritiene che parte ricorrente abbia fornito prova sia dello svolgimento di fatto di un orario lavorativo superiore a quello contrattuale, e specificamente indicato in ricorso, che dello svolgimento di mansioni superiori con carattere prevalente rispetto all'inquadramento contrattuale. La teste escussa all'udienza 9 aprile 2024, collega di lavoro della Testimone_1 ricorrente, interrogata sugli orari e sulle mansioni svolte dalla IG.ra , ha riferito Pt_1 quanto segue: - “Confermo, io lavoravo la mattina, lei era in cucina ed io ero al bar e gli orari erano quelli, 8.30-14.00 dal lunedì al sabato per il mese di settembre 2019 e dal lunedì al venerdì per ottobre e novembre”. Ancora, la suddetta teste ha precisato, circa le mansioni effettivamente svolte dalla IG.ra : - “Confermo; la IGnora arrivava e preparava quello che le veniva richiesto, pizza, dolci, o Pt_1 entrambi, e pasta quando si è deciso di fare la tavola calda, in base alle disposizioni che venivano date. Di pizza ne faceva due o tre teglie e di tanti gusti, impastando al momento, e poi faceva anche dolci, o panettone o crostate. Quando si è aperta la tavola calda preparava anche un primo e un secondo”. Inoltre, la IG.ra ha chiarito che la IG.ra era sottoposta al potere Tes_1 Pt_1 direttivo, disciplinare e di vigilanza della resistente dichiarando: “Confermo che rispondevamo disciplinarmente alla IGnora che si faceva chiamare , che ci dava le direttive”. Il teste escusso all'udienza del 12 novembre 2024, ha dichiarato: Testimone_2
“Premetto che ho comandato la compagnia dei Carabinieri di Venafro dal 2016 al 2021; conosco la IG.ra perché faceva le pulizie in caserma, poi si impiegò presso questo bar Momà e Parte_1 una mattina mi disse di passare a pranzo dove lei preparava delle cose. Era prima della pandemia, sono andato una volta soltanto a pranzo con il mio amico che era il mio medico curante;
io CP_2 ricordo che quella volta ho mangiato un primo e un secondo, il primo erano delle orecchiette e il secondo era pollo peperoni e funghi. La IGnora ci teneva a fare bella figura. In quell'occasione la IGnora si affacciò, mi propose lei cosa scegliere, e venne a controllare che andasse tutto bene. Sarò stato lì tra l'una e mezza e le due di un giorno feriale, non oltre. ADR: ho visto la IGnora dietro il bancone anche altre volte quando sono andato a prendere un caffè, non ricordo cosa stesse facendo ma era lì; andavamo con il dirigente dell'istituto comprensivo , il preside ” CP_3
I testi di parte ricorrente appaiono credibili perché aventi diretta conoscenza dei fatti di causa, essendo la prima una collega della ricorrente addetta al servizio (e ciò avvalora anche la tesi della prevalenza della mansione di cuoca, essendo altrimenti inutile la presenza di due figure contemporaneamente in un bar con un numero limitato di avventori, per espressa ammissione della resistente) e il secondo un avventore, se non abituale, regolare del bar, che ha collocato nel tempo con precisione la sua frequentazione dello stesso. I testimoni di parte resistente, di contro, sono stati piuttosto generici a sostenerne le ragioni in fatto. Il IG. ha dichiarato: “Non so che orario facesse la IGnora non so che Testimone_3 Pt_1 orari di apertura e chiusura facesse il bar. Nel bar si offrivano aperitivi, ossia patatine e piatti freddi. Non venivano serviti pasta e secondi, e nemmeno pizze e dolci. Andavo al bar spesso ma non tutti i giorni, sia la mattina che di pomeriggio, ci sono andato fino a prima della chiusura ma non ricordo a partire da quando”. Il IG. , commercialista del bar Momà, ha invece dichiarato: “Io Testimone_4 frequento il bar Momà da sempre in quanto il mio studio è al piano di sopra, e quindi ci passavo anche davanti per entrare. Mi incontravo lì anche con alcuni clienti quando non volevo che salissero a studio. Ricordo che la IG.ra vi ha lavorato per un brevissimo periodo nel 2019, massimo due Pt_1 mesi/due mesi e mezzo;
la titolare aveva preso questa persona perché voleva iniziare a cucinare nel bar, ma non ci è mai riuscita perché la IGnora finiva di lavorare massimo per le 11 perché aveva un figlio di 3, 4 o massimo 5 anni alla scuola che sta a duecento metri e lo andava a prendere, lo teneva in macchina
o al bar stesso e lo faceva mangiare lì. Quelle volte che sono stati preparati piatti freschi se ne è occupata la titolare, ma è capitato pochissime volte e bisognava ordinarli dalla mattina a lei stessa;
il più delle volte erano preparazioni scongelate, più da aperitivo che da pranzo, anche perché gli incassi del bar erano eIGui, non ha mai superato i 150 euro giornalieri, quindi era impossibile che cucinasse pure. ADR: la IGnora raccontava che il bambino veniva prelevato da scuola prima dell'orario normale perché aveva problemi con la mensa della scuola, o comunque non mangiava a scuola e si occupava lei quindi di farlo mangiare.” Da una parte, il IG. avvalora la tesi della ricorrente quanto alle Testimone_4 mansioni di cuoca;
dall'altra, asserisce (ma non riferendo la fonte, “la IGnora raccontava” ma non è precisato se a lui o ad altri) che la lavoratrice interrompesse di lavorare alle 11 per andare a prendere il figlio da scuola e portarlo al bar per farlo mangiare lì, ma questo non esclude che la stessa potesse dopo la breve interruzione continuare a lavorare e preparare le pietanze (che avrebbe, peraltro, somministrato anche al figlio). Inoltre, nessun altro testimone ha affermato di aver visto il figlio della ricorrente al bar in orario di pranzo, dunque si tratta di una dichiarazione priva di riscontro presso gli altri testi. In relazione al TFR, controparte non ha dato la prova dell'avvenuto pagamento, e ciò permette di considerare dovute le spettanze alla luce delle comuni regole probatorie in materia di obbligazioni. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che le contestazioni relative ai conteggi relativi alle differenze di retribuzione redatti dal dott. sono assolutamente generiche, Per_3 può dirsi provato anche il quantum debeatur quantificato in € 1.753,47 lordi. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- In accoglimento del ricorso, condanna al pagamento, in favore di CP_1 parte resistente, di euro 1.753,47 per il titolo di cui in motivazione;
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.314,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Nicandro Vizoco, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Isernia, il 16.09.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio