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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 13.3.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Y.F. Ammaturo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti A. Vetri e M. CP_1 CP_2
Mattia
-ADER, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. A. Molendini
Resistenti
Oggetto: opposizione avverso fermo amministrativo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di essere venuto a conoscenza, in seguito ad una visura, dell'esistenza di un fermo amministrativo sul motociclo Honda
iscritto in data 1.4.2003 dalla . CP_3 Controparte_4 A fondamento dell'opposizione, proposta a norma dell'art. 615 c.p.c, l'istante formulava le seguenti eccezioni:
- nullità del fermo per “inesistenza del titolo legittimante la pretesa impositiva”, per omessa notifica dell'atto prodromico, dell'intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di fermo;
- illegittimità del fermo per decadenza e prescrizione. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €500,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ADER, costituendosi in giudizio, nel contestare le avverse eccezioni, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che “gli importi di cui alle cartelle interessate nell'odierna vicenda per cui è causa (n. 02420000034818837000 e n. 02420010067000860000) risultano azzerati (all.to 5), in quanto, dapprima interessati dai procedimenti giudiziari precedentemente promossi dallo stesso (all.ti da 6 a 10) innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Brindisi (R.G. 1831/2021 – Pt_1
Sentenza 988/2022 del 12/07/2022) ed innanzi al Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro (R.G.
2622/2017 – sentenza 575/2018) e successivamente sgravati dagli Enti Impositori, con conseguente chiusura del fascicolo attinente al fermo amministrativo in questione e richiesta al PRA di relativa cancellazione”.
, regolarmente costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_1 la carenza di interesse ad agire. All'odierna udienza parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che ADER abbia disposto l'annullamento del fermo impugnato. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna e x art. 96 c.p.c “per mancato utilizzo del ciclomotore” (cfr. note difensive del 20.2.2025), non essendovi alcun elemento che deponga in tal senso, tenuto conto che il fermo per cui è causa risale al 2003 e che lo stesso istante ha dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio, di esserne venuto a conoscenza in quanto “intendendo vendere il proprio motociclo si recava presso l'agenzia di vendita” effettuando una visura: tale scansione temporale degli eventi esclude la sussistenza del danno di cui il ricorrente ha chiesto il ristoro a norma dell'art. 96 c.p.c. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve disporsene la compensazione integrale tra il ricorrente ed non essendo emerso alcun profilo di illegittimità addebitabile all' . CP_1 CP_5
Vanno invece poste a carico di ADER, parte convenuta anche nel giudizio conclusosi con sentenza n. 575/2018, atteso che la cancellazione del fermo è avvenuta a cinque anni di distanza dallo sgravio del titolo avente ad oggetto pretese contributive e comunque solo in seguito alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio. Le spese si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato da nei Parte_1 confronti di e di ADER così provvede: CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in € 800,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente;
compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente ed . CP_1
Brindisi, 13.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere