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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/12/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 472/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
10.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 472/2024 avente ad oggetto: anticipazione pensione di vecchiaia per invalidità superiore all'80%
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
NT AB con elezione di domicilio presso il suo studio, sito in Cosenza alla Via E.M.
Cristroforo n. 57;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello
RN e GI ET ed elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' . CP_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 18.03.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di aver presentato in data 01.10.2023 a domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia nella gestione lavoratori dipendenti;
di aver allegato alla domanda la richiesta di applicazione delle particolari agevolazioni previste per gli invalidi non inferiori all'80% ai sensi della Legge n. 503 del
1992, art. 1, c. 8, nonché la documentazione medica attestante le patologie sofferte;
che in data
12.12.2023, l' comunicava alla ricorrente il rigetto della domanda di pensione con le seguenti CP_1 motivazioni: “Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e pertanto non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”; di aver quindi presentato CP_ ricorso al Comitato Provinciale in data 13.02.2024 avverso il suddetto provvedimento, rimasto senza riscontro alcuno;
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, avendo compiuto i 62 anni di età, avendo cessato di lavorare ed avendo maturato oltre 20 anni di anzianità contributiva, nonché di essere affetta da gravi patologie comportanti uno stato di invalidità pari o superiore all'80%.
In virtù di quanto innanzi esposto parte ricorrente ha chiesto accertarsi diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata perché invalida nella misura pari o superiore all'80% sin dal compimento del 56mo anno di età o, quantomeno, all'atto della domanda e per l'effetto, condannare CP_ l' in persona del rappresentante p.t. al pagamento della pensione di vecchiaia in favore della ricorrente e dei ratei di pensione maturati dalla data di compimento dell'età pensionabile ovvero, in subordine, da quella data diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e diritto, ed in CP_1 subordine dichiarare applicabile il regime di “liquidazione differita” ex art. 12 del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito in legge n.122 del 2010, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La domanda è infondata e va rigettata.
Il punto oggetto di contestazione attiene nel caso di specie alla sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per percepire la pensione anticipata di vecchiaia, cioè un grado di invalidità in misura superiore all'ottanta per cento.
Nel caso di specie il nominato CTU, Dott. , le cui conclusioni sono pienamente Persona_1 condivisibili perché puntualmente motivate sulla scorta della documentazione in atti e dei parametri medico-legali di riferimento, ha accertato che la ricorrente non ha patologie tali da poter godere della pensione anticipata di vecchiaia, essendo invalida nella misura del 67% dalla data della domanda amministrativa (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia). In particolare, il c.t.u. ha riscontrato che “Gli accertamenti svolti in tale sede hanno permesso di focalizzare a carico dell'interessata un complesso di patologie in cui quella articolare riveste ruolo predominante. Questo complesso patologico si sostanzia in una diffusa dorso lomboartrosi con diversi bulging che determinano una importante limitazione della mobilità del rachide anche se non la impediscono completamente. Tale patologia può essere ascritta per analogia al codice 7001 (anchilosi totale di rachide 70%) e valutata nella misura del 40%.
Il diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali può essere ascritto al codice 9309 e valutato nella misura del 20%
La cardiopatia ipertensiva allo stato appare ben compensata dalla terapia medica. Essa comunque può essere ascritta al codice 6441 e valutata al 21%.
In definitiva la Signora è da ritenersi invalida nella misura del 67% (calcolo Pt_1 riduzionistico) e conseguentemente non presenta i requisiti sanitari previsti per la prestazione richiesta”, (Cfr. CTU in atti.
Alla luce di ciò la domanda deve essere rigettata.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti attesi i limiti reddituali della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per le medesime ragioni vanno inoltre poste a carico dell' le spese della compiuta CTU, liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 472/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
10.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 472/2024 avente ad oggetto: anticipazione pensione di vecchiaia per invalidità superiore all'80%
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
NT AB con elezione di domicilio presso il suo studio, sito in Cosenza alla Via E.M.
Cristroforo n. 57;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello
RN e GI ET ed elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' . CP_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 18.03.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di aver presentato in data 01.10.2023 a domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia nella gestione lavoratori dipendenti;
di aver allegato alla domanda la richiesta di applicazione delle particolari agevolazioni previste per gli invalidi non inferiori all'80% ai sensi della Legge n. 503 del
1992, art. 1, c. 8, nonché la documentazione medica attestante le patologie sofferte;
che in data
12.12.2023, l' comunicava alla ricorrente il rigetto della domanda di pensione con le seguenti CP_1 motivazioni: “Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e pertanto non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”; di aver quindi presentato CP_ ricorso al Comitato Provinciale in data 13.02.2024 avverso il suddetto provvedimento, rimasto senza riscontro alcuno;
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, avendo compiuto i 62 anni di età, avendo cessato di lavorare ed avendo maturato oltre 20 anni di anzianità contributiva, nonché di essere affetta da gravi patologie comportanti uno stato di invalidità pari o superiore all'80%.
In virtù di quanto innanzi esposto parte ricorrente ha chiesto accertarsi diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata perché invalida nella misura pari o superiore all'80% sin dal compimento del 56mo anno di età o, quantomeno, all'atto della domanda e per l'effetto, condannare CP_ l' in persona del rappresentante p.t. al pagamento della pensione di vecchiaia in favore della ricorrente e dei ratei di pensione maturati dalla data di compimento dell'età pensionabile ovvero, in subordine, da quella data diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e diritto, ed in CP_1 subordine dichiarare applicabile il regime di “liquidazione differita” ex art. 12 del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito in legge n.122 del 2010, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La domanda è infondata e va rigettata.
Il punto oggetto di contestazione attiene nel caso di specie alla sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per percepire la pensione anticipata di vecchiaia, cioè un grado di invalidità in misura superiore all'ottanta per cento.
Nel caso di specie il nominato CTU, Dott. , le cui conclusioni sono pienamente Persona_1 condivisibili perché puntualmente motivate sulla scorta della documentazione in atti e dei parametri medico-legali di riferimento, ha accertato che la ricorrente non ha patologie tali da poter godere della pensione anticipata di vecchiaia, essendo invalida nella misura del 67% dalla data della domanda amministrativa (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia). In particolare, il c.t.u. ha riscontrato che “Gli accertamenti svolti in tale sede hanno permesso di focalizzare a carico dell'interessata un complesso di patologie in cui quella articolare riveste ruolo predominante. Questo complesso patologico si sostanzia in una diffusa dorso lomboartrosi con diversi bulging che determinano una importante limitazione della mobilità del rachide anche se non la impediscono completamente. Tale patologia può essere ascritta per analogia al codice 7001 (anchilosi totale di rachide 70%) e valutata nella misura del 40%.
Il diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali può essere ascritto al codice 9309 e valutato nella misura del 20%
La cardiopatia ipertensiva allo stato appare ben compensata dalla terapia medica. Essa comunque può essere ascritta al codice 6441 e valutata al 21%.
In definitiva la Signora è da ritenersi invalida nella misura del 67% (calcolo Pt_1 riduzionistico) e conseguentemente non presenta i requisiti sanitari previsti per la prestazione richiesta”, (Cfr. CTU in atti.
Alla luce di ciò la domanda deve essere rigettata.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti attesi i limiti reddituali della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per le medesime ragioni vanno inoltre poste a carico dell' le spese della compiuta CTU, liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso