Ordinanza cautelare 25 ottobre 2013
Sentenza 30 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/05/2018, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2018
N. 03549/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04041/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4041 del 2013, proposto da:
GR US, rappresentato e difeso dall'avvocato Gioacchino Abete, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. e domicilio digitale: avv.gioacchinoabete@pec.it;
contro
Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 49 del 30/4/2013 del Responsabile della P.O. 3, con la quale è stata ordinata la sospensione di ogni lavoro eventualmente in corso ed ingiunta l’eliminazione o rimozione delle opere abusivamente realizzate, ripristinando lo stato dei luoghi alla Via Micco n. 21;
di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente, tra cui la richiamata relazione dell'UTC prot. n. 6520 del 28/3/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza smaltimento del giorno 18 maggio 2018 il dott. US Esposito; nessuno è presente per la parte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso ritualmente proposto è impugnata l’ordinanza con cui, ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive realizzate dal ricorrente e consistenti – come descritto nel provvedimento – nella “realizzazione, sul terrazzo al piano primo fabbricato esistente, di una copertura a falda inclinata in legno lamellare in assenza di titoli autorizzativi. Tale copertura è composta per circa mq 16,00 con altezza minima di 2,50 e max 3,30 aperta per due lati, e per circa 20,00 mq con altezza minima di 2,50 e max 3,80 chiusa per quattro lati”.
È denunciata la violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost. e delle invocate disposizioni di legge, oltre all’eccesso di potere sotto più profili.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 25/10/2013 n. 1667.
All’udienza pubblica del 18 maggio 2018 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
1. - L’ordine di demolizione è avversato dal ricorrente sostenendo che:
- era necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento;
- occorreva motivare sul pubblico interesse alla demolizione di opere esistenti da lungo tempo (coeve all’edificazione del fabbricato, antecedente al 1942), consistenti in un piccolo locale caldaia;
- quest’ultimo costituisce un volume tecnico non assoggettato a permesso di costruire e privo di autonomia funzionale;
- è insussistente il contrasto con gli interessi paesaggistici, essendo stata realizzata l’opera prima dell’imposizione dei relativi vincoli.
Le censure sono infondate.
1.1. È pacificamente escluso che i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi debbano essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, attesa la loro natura vincolata e la doverosità della sanzione di legge, per le opere realizzate in assenza di titolo (giurisprudenza pacifica, costantemente ribadita: cfr., tra le più recenti, la sentenza della Sezione del 25/10/2017 n. 5015 e, per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 12/10/2016 n. 4204).
Tanto più che è indimostrato che l’esito del procedimento avrebbe potuto essere in alcun odo diverso, dovendosi per ciò fare applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, che esclude in tal caso che il provvedimento conclusivo sia comunque annullabile per un vizio meramente formale.
1.2. Non è richiesta alcuna motivazione sull’interesse pubblico, il quale è in re ipsa nell’esigenza di ripristinare l’ordinato assetto del territorio, violato dalla realizzazione di un’opera abusiva, essendo a tal fine sufficiente l’adeguata descrizione dell’abuso e la sua qualificazione con riferimento all’assenza di titolo edilizio (cfr., per tutte, la sentenza della Sezione del 2/1/2018 n. 5: “a rendere legittimo l’ordine di demolizione è sufficiente la enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti ai fini della individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge”).
Tale conclusione non muta, in relazione alla (presunta) epoca di lontana commissione dell’abuso, poiché il decorso del tempo non genera alcun affidamento sul mantenimento dell’opera abusiva (cfr. per tutte, da ultimo, la sentenza della Sezione del 4/5/2018 n. 3018: “l’ordinanza di demolizione non richiede alcuna motivazione sull’interesse pubblico in caso di decorso di un lungo lasso di tempo dalla commissione dell’abuso, atteso che un comportamento antigiuridico concretantesi in un illecito permanente non è idoneo a ingenerare alcun interesse meritevole di tutela dall’ordinamento può essere richiesta”).
1.3. Nessuna valida prova è fornita dalla parte sulla preesistenza dell’opera, genericamente addotta sottintendendo che nella specie non occorreva un titolo edilizio e sostenendo la mancanza all’epoca di vincoli paesaggistici (cfr. la recentissima sentenza della Sezione del 17/5/2018 n. 3262: “è posto in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) destinatario della ingiunzione di demolizione l'onere di provare la risalenza dell'immobile ad epoca anteriore alla legge « ponte » n. 765 del 1967, che (…) estese l'obbligo di previa licenza edilizia anche alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro dei centri urbani”).
Invero, incombe sulla parte che adduce un rilievo a sé favorevole l’onere di fornire adeguata dimostrazione del proprio assunto, avendo la condivisibile giurisprudenza chiarito che le prove sulla data di realizzazione delle opere debbono risultare “obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto” (TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, 2/10/2013 n. 814).
In mancanza, non può darsi credito all’affermazione che si palesa in contrasto con l’accertamento condotto dai pubblici ufficiali, attestante lo stato dei luoghi e le innovazioni arrecate rispetto alla situazione preesistente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14/12/2016 n. 5262: “il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del Comune a seguito di sopralluogo, attestante l'esistenza di manufatti abusivi, costituisce atto pubblico, fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante”).
1.4. L’opera non può essere qualificata come volume tecnico.
Trattasi di una copertura per complessivi mq. 36 circa, che in alcun modo può ricomprendersi nella suddetta nozione.
La giurisprudenza, anche di questa Sezione (cfr. la sentenza del 24/3/2017 n. 1618), ha rimarcato che il concetto di volume tecnico presuppone un parametro di tipo funzionale (rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione principale) e due condizioni di segno negativo (impossibilità di soluzioni progettuali diverse e proporzionalità tra volumi ed esigenze da soddisfare).
Nel caso in esame, non può fondatamente sostenersi che l’opera costituisca un intervento edilizio necessitato dalle esigenze dell’uso e privo di alternative, poiché la nozione di volume tecnico “può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico - funzionali della costruzione stessa”, che non soddisfino alcuna finalità residenziale (sentenza cit.).
In ogni caso, anche laddove volesse considerarsi l’opera come volume tecnico, l’esistenza sul territorio del comune di Somma Vesuviana del vincolo paesaggistico, non sottrarrebbe comunque il manufatto dall’applicazione dell’art. 167 d. lgs. 42/2004, norma che impedisce l’autorizzazione paesaggistica postuma qualora siano stati realizzati nuovi volumi, senza che sia consentito distinguere dall’ipotesi generale quella relativa ai volumi di carattere tecnico (cfr. ex multis, questa Sezione, 28/12/2017, n. 1390; Tar Campania, Salerno, sez. II, 28.05.2015, n. 1219).
Come chiarito infatti nell’ordinanza impugnata, “l’abuso in questione ricade in zona “B4” del vigente PRG, soggetta alle norme di tutela del d. lgs. 22 gennaio 2003, n. 42” nonché “del D.M.26/10/1961 (territorio di particolare pregio)”.
Anche la più generale nozione di pertinenza postula un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale (sicché la prima non è suscettibile di autonoma e separata utilizzazione), sempreché l’opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico ed un apprezzabile aumento di volumetria, incidente anche sulla protezione dei luoghi accordata dalla tutela paesaggistica (cfr., da ultimo, la sentenza della Sezione del 3/5/2017 n. 2381 che, per un’analoga struttura consistente in una veranda, ha precisato che: “l’installazione di un veranda chiusa è senza dubbio una trasformazione edilizia produttiva che aggrava il carico urbanistico, con una modificazione altresì della sagoma e del prospetto dell’edificio, in zona vincolata, comportante, con tutta evidenza, degli aumenti di volumetria non irrilevanti che, oltre ad escludere il rapporto pertinenziale, risultano ostativi al rilascio in via postuma della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, co. 4, e dell’art. 146, co. 4, del d. lgs. n. 42 del 2004”).
2. - Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, non essendosi costituito l’intimato Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per gli onorari e le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente FF
Alfonso Graziano, Consigliere
US Esposito, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US Esposito | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO