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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/07/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 593/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
20.3.2024
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. CANTINI CORTELLEZZI GIULIA MARIALUISA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, Via San
Quintino n. 40
contro
, Controparte_1
– resistente -
rappresentato e difeso dall'Avv. MACCARRONE TINO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Madonna 71 -
Conegliano
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi .
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa.
Nel merito: Accertare la violazione del patto di non concorrenza sottoscritto in data 31 maggio
2021 dal sig. e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 12.799,94 erogate in costanza di rapporto a titolo di Parte_1
indennità per PNC, oltre al pagamento della penale contrattualmente prevista per la violazione del
PNC nel primo trimestre di vigenza pari ad euro 15,000,00, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno subito in misura pari ad euro 1.731,95 od altra veriore ritenuta equa dal Giudicante.
Rigettare le domande riconvenzionali del convenuto in quanto assolutamente prive di alcun fondamento, in fatto quanto in diritto
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per parte resistente:
NEL MERITO: accertati i fatti così come nella narrativa del presente atto e per i motivi ivi indicati, voglia l'Ill.mo Tribunale Intestato respingere la domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE:
1) accertata la validità o comunque l'efficacia del patto di non concorrenza sottoscritto tra il lavoratore e la del 31.5.2021 e accertato l'inadempimento della ricorrente nella Controparte_2
corretta esecuzione dello stesso, e, per quanto occorra, dichiarata la stessa decaduta dal beneficio del termine ex. art. 1186 c.c., voglia il Giudice condannare la ricorrente a corrispondere al lavoratore immediatamente il residuo della somma dovuta a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza ad oggi non corrisposta pari ad € 12.799,94 oltre ad interessi e rivalutazione dal
17.7.2023 all'effettivo soddisfo.
2) Accertato lo svolgimento di mansioni superiori da parte del lavoratore per il periodo 3.6.2020 –
15.12.2021 rispetto all'inquadramento con qualifica di impiegato di II° livello CCNL Terziario e
Servizi, e riconosciuta al lavoratore per il medesimo periodo la qualifica di “quadro” ai sensi del medesimo CCNL condannarsi la ricorrente a rifondere al sig. una somma pari Controparte_1
alle differenze retributive non corrisposte per effetto del illegittimo inquadramento durante il predetto periodo lavorativo, ivi quantificate in €. 17.883,30 o in quella somma maggiore o minore
2 che risulterà di Giustizia unitamente alla rivalutazione ed interessi dal 14.6.2024 all'effettivo soddisfo.
IN SUBORDINE: nella denegata ma non creduta ipotesi di mancato riconoscimento della qualifica di “quadro”, accertato, comunque, lo svolgimento di mansioni superiori da parte del lavoratore per il periodo 3.6.2020 – 15.12.2021 rispetto all'inquadramento con qualifica di impiegato di II° livello
CCNL Terziario e Servizi, e riconosciuta al lavoratore per il medesimo periodo la qualifica di
“impiegato di I° livello” ai sensi del medesimo CCNL condannarsi la ricorrente a rifondere al sig.
una somma pari alle differenze retributive non corrisposte per effetto del Controparte_1
illegittimo inquadramento durante il predetto periodo lavorativo, ivi quantificate in €. 5.404,56 euro o in quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia unitamente alla rivalutazione ed interessi dal 17.6.2024 all'effettivo soddisfo.
In ogni caso con rifusione dei compensi e delle spese di causa a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società agiva in giudizio nei confronti del proprio ex dipendente Parte_1
– dimessosi il 17.7.2023 - allegando l'avvenuta violazione da parte Controparte_1
dello stesso del patto di non concorrenza pattuito in data 31.5.2021 – in sostituzione di quello concordato al momento dell'assunzione - quando ancora lo era CP_1
dipendente di cui era poi subentrata a seguito di fusione. CP_3 Parte_1
Chiedeva dunque che questi fosse condannato a restituire gli importi percepiti a questo titolo nel corso del rapporto di lavoro, senza alcuna residua debenza, ed alla corresponsione della penale stabilita, oltre che al risarcimento dell'ulteriore danno riferito ad accessori e spese legali liquidate a suo favore nel decreto ingiuntivo ottenuto dallo per il TFR residuo, nonostante la possibilità esplicitamente ammessa CP_1
nell'ambito del patto di non concorrenza di compensare gli importi dovuti dal lavoratore per la violazione del patto con i crediti lavorativi maturati.
2. Costituendosi in giudizio negava di aver violato il patto di non Controparte_1
concorrenza concordando l'assunzione, in data 17.7.2023, presso Parte_2
[...] A propria volta svolgeva domanda riconvenzionale sia in relazione alla
[...]
corresponsione delle somme ancora dovute quale compenso per il patto di non concorrenza, che allegando di avere svolto fin dall'assunzione presso mansioni CP_3
superiori rispetto a quelle di formale assunzione, quale responsabile di filiale, per le quali gli sarebbero spettate retribuzioni corrispondenti a quelle di quadro o in subordine di impiegato di I livello, sicché concludeva per la condanna della ricorrente al pagamento dell'importo di € 17.883,30 ovvero in subordine di € 5.404,56, oltre accessori.
3. depositando apposita memoria in replica all'avversa domanda Parte_1
riconvenzionale ne contestava la fondatezza sostenendo che il lavoratore era sempre stato utilizzato in mansioni consone all'inquadramento formale.
4. Prospettata in prima udienza da parte del giudice soluzione conciliativa consistente nell'abbandono delle reciproche domande a spese compensate, la proposta ex art. 185 bis
c.p.c. veniva accolta da parte ricorrente ma non dal resistente;
quindi, la causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali e perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
In relazione alla asserita violazione del patto di non concorrenza.
1. Il patto in questione, stipulato il 31.5.2021, sanciva (doc. 5 ric.) per un periodo di 24
mesi dalla cessazione del rapporto e con riferimento al territorio di Veneto, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lombardia (con riferimento sia al luogo di cui verrà effettuata l'attività del dipendente, sia al luogo in cui verrà utilizzata da soggetti terzi), l'impegno del dipendente a prestare opera e/o attività in qualunque forma, anche occasionalmente e gratuitamente, a favore di soggetti “che svolgano attività identiche o similari in concorrenza con quelle di o delle società Controparte_4
del gruppo, con specifico riferimento al settore della produzione e fornitura di elementi prefabbricati per la realizzazione di solai, coperture e pareti in lamiere grecate, in pannelli sandwich in poliuretano e lana minerale, di manufatti per la realizzazione di
4 celle frigorifere industriali, accessori, presso piegati e similari”, ed “in particolare …..
in favore delle aziende dirette concorrenti della e delle società del suo CP_3
gruppo”.
A fronte di quanto pattuito nel patto si prevedeva la corresponsione al dipendente di €
8.300,00 annui, di cui il 50% erogato nel corso del rapporto ed il 50% da corrispondersi in 4 rateali semestrali dalla cessazione del rapporto.
Il patto in questione sostituiva quello, identico per contenuto ma riferito a periodo di 18
mesi dalla cessazione del rapporto, a fronte di corresponsione di importi minori,
concordato al momento dell'assunzione in (doc. 2 ric.). CP_5
2. Si assume dalla società ricorrente l'avvenuta violazione del patto in questione da parte dello , in relazione all'assunzione quale responsabile dello sviluppo CP_1
commerciale e vendite per il Triveneto presso la società Parte_2
diretta concorrente di e sua maggiore concorrente in relazione ai Parte_1
prodotti in policarbonato, attesa la commercializzazione da parte di di Parte_1
prodotti in policarbonato quali elementi complementari ed accessori dei pannelli e lamiere grecate, i quali ultimi (pannelli e lamiere grecate) pacificamente costituiscono il core business aziendale: si vedano in questo senso le precise deduzioni di pag. 4 del ricorso.
3. Parte resistente nega una violazione del patto ritenendo che lo stesso debba essere riferito, pena anche una sua eccesiva dilatazione contraria al disposto normativo dell'art. 2125 c.c., allo svolgimento di attività a favore di aziende dirette concorrenti nei soli campi della produzione e fornitura di elementi prefabbricati per la realizzazione di solai,
coperture e pareti in lamiere grecate, in pannelli sandwich in poliuretano e lana minerale, di manufatti per la realizzazione di celle frigorifere industriali, presso piegati e manufatti similari a questi ultimi. Circostanza che sarebbe coerente con l'individuazione del core business aziendale di e del suo gruppo nella Parte_1
5 produzione e commercializzazione di coperture in lamiere grecate e pannelli in poliuretano e lana minerale.
4. Tale argomentazione non è peraltro convincente: se è vero che il patto di non concorrenza non è semplicemente riferito, come riportato invece in ricorso, allo svolgimento di attività lavorativa a favore di aziende in diretta concorrenza con
[...]
e società del gruppo, dovendosi attribuire rilevanza anche alla prima parte del Parte_1
patto laddove fa riferimento “al settore della produzione e fornitura di elementi prefabbricati per la realizzazione di solai, coperture e pareti in lamiere grecate, in pannelli sandwich in poliuretano e lana minerale, di manufatti per la realizzazione di celle frigorifere industriali, accessori, presso piegati e similari”, vi sono dei chiari elementi testuali che fanno propendere nel senso che il patto di non concorrenza riguardasse anche l'espletamento da parte del dipendente di attività non attinenti direttamente a produzione e fornitura degli elementi prefabbricati esplicitamente citati
– cioè “per la realizzazione di solai, coperture e pareti in lamiere grecate, in pannelli sandwich in poliuretano e lana minerale”, “manufatti per la realizzazione di celle frigorifere industriali”, “presso piegati” -. Il patto infatti impegnava lo a non CP_1
svolgere attività a favore di aziende che “svolgano attività identiche o similari”, e riguarda anche produzione e commercializzazione di “accessori” degli elementi prefabbricati citati. Ciò, purché ci sia una situazione di “diretta concorrenza”. Contenuto
questo che si reputa non sia di ampiezza tale da determinare una indeterminatezza ovvero una eccessiva estensione del patto tale da pregiudicare qualunque effettiva possibilità di impiego da parte del resistente.
5. Posto che è provato che i prodotti in policarbonato siano commercializzati da
[...]
e società del gruppo quali accessori rispetto agli elementi prefabbricati per CP_6
solai/coperture/pareti in lamiere grecate, in pannelli sandwich in poliuretano e lana minerale – si vedano in particolare il doc. sub 16, a pagg. 6, 7 ed 8 e le deposizioni testimoniali assunte -, circostanza comunque non contestata, e non contestato da parte
6 resistente che sia una diretta concorrente di , e Parte_2 Parte_1
la maggiore concorrente per i prodotti in policarbonato, ne consegue che il patto di non concorrenza debba ritenersi violato.
La circostanza che la commercializzazione di prodotti in policarbonato per la realizzazione di solai/coperture/pareti o loro accessori non attenga al core business
aziendale non esclude che anche in relazione ad essa si possa configurare una concorrenza, e del resto si tratta comunque del terzo prodotto maggiormente commercializzato dall'azienda, anche se in misura significativamente ridotta rispetto ai pannelli e le lamiere grecate.
6. Ne consegue l'accoglimento della domanda della società resistente di restituzione degli importi corrisposti al resistente nel corso del rapporto di lavoro oltre che della penale pattuita in € 15.000,00, e dunque per complessivo importo di € 27.799,94.
7. Non può invece essere accolta la domanda riferita al risarcimento del maggior danno dato all'importo corrisposto per accessori e spese legali rispetto al decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del TFR da parte del lavoratore, in quanto la compensazione degli importi derivanti dalla violazione del patto di non concorrenza era solo potenziale e andava comunque eccepita dalla datrice di lavoro.
In ordine al diritto a differenze retributive correte all'espletamento di mansioni
superiori.
1. Va precisato che la rivendicazione di differenze retributive è limitata al periodo lavorativo svolto alle dipendenze di quando lo era inquadrato CP_3 CP_1
come impiegato di II livello del CCNL terziario, ed infatti le pretese sono riferite ad importo di € 17.883,80 già comprensive di interessi e rivalutazione come calcolati sub doc. 18 ric. (o in subordine ad € 5.404,56 sub doc 19 ric.) in relazione al periodo dal
3.6.2020 al 15.12.2021.
2. La declaratoria del II livello è riferita ai “lavoratori di concetto che godono di autonomia nello svolgimento delle loro funzioni operative e/o di controllo/coordinamento”, mentre
7 quella dei quadri è relativa a lavoratori che “svolgono con carattere continuativo funzioni direttive finalizzate allo sviluppo e al raggiungimento degli obiettivi aziendali nell'ambito di strategie e programmi definiti, all'interno di aziende di adeguata dimensione e struttura anche decentrata. Tali lavoratori hanno la responsabilità̀ di gestione, guida e organizzazione di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità̀ operativa e sono altresì̀ dotati di discrezionalità̀ decisionale …”. A sua volta la declaratoria riferita al I livello è realtiva a lavoratori “con funzioni direttive ed autonomia operativa nell'ambito delle funzioni assegnate e sovraintendono a unità
produttive o a una funzione organizzativa.”
3. L'istruttoria testimoniale svolta – esclusa valorizzabilità delle deposizioni di
[...]
il quale ha riferito di periodo successivo a quello rilevante - ha consentito di Tes_1
accertare che lo era responsabile/referente e comunque gestiva il personale CP_1
delle due unità locali di Piombino Dese e San Stino di Livenza, coordinandole tra loro e fungendo da collegamento della rete vendita (costituita da personale dipendente ed agenti) che faceva capo alla due filiali con l'azienda, organizzava incontri formativi per il relativo personale, eventi promozionali e gestiva accordi commerciali, anche se non è
stata dimostrata una sua discrezionalità decisionale e non può dirsi che le unità locali di cui era responsabile costituissero “settori di particolare complessità operativa” in relazione al ridotto personale che vi faceva riferimento.
4. Deve dunque ritenersi accertato che lo nel periodo in questione abbia svolto CP_1
mansioni riconducili al I livello del CCNL terziario, con conseguente debenza di differenze retributive quantificate in € 5.404,56 – stante la non contestazione ad opera della società ricorrente dei conteggi predisposti dalla controparte sub doc. 19 - oltre alla rivalutazione ed interessi dal 17.6.2024 all'effettivo soddisfo.
§ § § § § § § § § § § § §
Le spese di lite, compensate nella misura della metà tenendo conto della reciproca soccombenza, sono per il residuo – per l'importo liquidato in dispositivo - poste in capo
8 al resistente, sia per la prevalente soccombenza che in considerazione della non adesione alla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c., che gli sarebbe stata favorevole rispetto alla decisione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
- condanna a corrispondere ad l'importo di € Controparte_1 Parte_1
27.799,94;
- condanna a corrispondere a l'importo di € 5.404,56, Parte_1 Controparte_1
oltre alla rivalutazione ed interessi dal 17.6.2024 all'effettivo soddisfo.
Compensa le spese di lite nella misura della metà, e condanna il resistente a rifondere alla società ricorrente le residue spese di lite, per importo di € 2.000,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale, e le spese di contributo unificato per €
259,00.
Venezia, 04/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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