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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1172/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. ROMAGNOLI MASSIMILIANO e dall'avv. MARCHIONNI PAOLA;
elettivamente domiciliato in VIA C. PICCOLPASSO, 4/A - fax 0742 344889, , , Parte_2 Pt_3 presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. GIRETTI ANGELO;
elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO 12, FILOTTRANO, presso il difensore;
OGGETTO: locazione uso diverso - risoluzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24 gennaio 2025, riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Va accolta la domanda proposta da intesa alla declaratoria della Parte_1 risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione in data CP_1
pagina 1 di 3 23.8.18, reg.to il 29.8.18, avente ad oggetto immobile uso commerciale in Tolentino (MC) in Viale
Trento e Trieste n.ri 77/79/81, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Tolentino al Foglio
52, Part. n. 541, Sub. 22, Cat. C/1, classe 4.
2 – Il giudizio prendeva le mosse dalla intimazione di sfratto per morosità cui seguiva il provvedimento reso alla udienza del 5.6.24 con il quale non veniva convalidato lo sfratto, ma veniva reso provvedimento di condanna al rilascio, sulla circostanza -non più coltivata dal conduttore- di non avere mai occupato i locali oggetto del contratto e conseguentemente di non avere mai operato pagamento alcuno, nonostante la contraria dichiarazione del locatore;
i canoni invece sarebbero stati regolarmente pagati dalla srl Scommettendo 2 Elle che detiene i locali ed in cui favore sarebbe stato ceduto ex lege il contratto, con subentro ritualmente depositato - allegava la relativa ricevuta, in data 22.2.19- presso la Agenzia delle Entrate;
circostanza della quale parte intimante negava di avere mai ricevuto comunicazione.
3 – Inutilmente svoltasi la fase della mediazione obbligatoria, il giudizio veniva deciso senza alcuna attività istruttoria.
4 – In via preliminare, va rilevata la inaccoglibilità della eccezione di carenza di legittimazione passiva della conduttrice che viene fondata, nella fase del merito, sulla circostanza
[. che il contratto era stato stipulato con la e non invece con la Controparte_2
CP_3
4.1 – Abbandonata la linea difensiva della utilizzazione dei locali fin dall'inizio della locazione ad opera di diverso conduttore (circostanza peraltro in contrasto con l'emergenza contrattuale del subentro a distanza di circa cinque mesi dall'inizio della locazione: cfr. relative dichiarazioni alla Agenzia delle Entrate), la seconda circostanza non assume rilievo atteso che la Co Con null'altro è che la persona giuridica risultante dalla trasformazione della tanto da conservarne il medesimo numero di partita IVA.
4.2 – Quanto alla pretesa cessione ex lege del contratto di locazione, non risulta alcuna allegazione a sostegno della sussistenza di circostanze giustificatrici (ad esempio, cessione del ramo di azienda o affitto dello stesso) della deroga pattiziamente convenuta alla clausola 6 del contratto, di divieto di sublocazione o cessione a terzi, anche parziale.
4.3 – Pertanto, pur in presenza della prova documentale (copia di bonifici bancari) di versamenti mensili con la causale di “Affitto ...” dalla srls Scommettendo 2l a , Parte_1 non può ritenersi la prova dell'intervenuto pagamento dei canoni di locazione a debito della pagina 2 di 3 resistente per gli importi da questa richiesti (il cui onere cade in capo alla conduttrice in ragione della natura contrattuale del credito).
5 – Quanto all'ammontare del credito, il locatore lamenta il mancato pagamento dei ratei dal mese di marzo 2023 a febbraio 2024 per la somma complessiva di euro 6.000,00, importo di poi (memorie conclusionali) aggiornato ad euro 6.500,00: tale quindi l'importo al cui pagamento va condannata la intimata conduttrice, nei cui confronti va -per quanto occorra- confermato il provvedimento di rilascio immobile reso il 5.6.24.
7 – Le spese, incluse quelle di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, dichiara la intervenuta risoluzione del contratto di locazione in data 23.8.18, reg.to il 29.8.18, per inadempimento del conduttore società risultante all'esito della trasformazione della I- CP_1
Point sas di FI LU & C. originario contraente;
conferma per quanto occorrer possa il provvedimento di rilascio immobile reso il 5.6.24; condanna al pagamento in favore CP_1 del locatario dei canoni di locazione insoluti per la somma di euro 6.500,00, Parte_1 oltre interessi dalle relative scadenze ed oltre canoni mensili fino al rilascio dell'immobile; condanna la a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore di CP_1 Parte_1
, incluse quelle di mediazione, in complessivi euro 2.300,00 per compensi professionali,
[...] oltre spese generali, cap ed iva, oltre spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 24 gennaio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1172/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. ROMAGNOLI MASSIMILIANO e dall'avv. MARCHIONNI PAOLA;
elettivamente domiciliato in VIA C. PICCOLPASSO, 4/A - fax 0742 344889, , , Parte_2 Pt_3 presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. GIRETTI ANGELO;
elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO 12, FILOTTRANO, presso il difensore;
OGGETTO: locazione uso diverso - risoluzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24 gennaio 2025, riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Va accolta la domanda proposta da intesa alla declaratoria della Parte_1 risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione in data CP_1
pagina 1 di 3 23.8.18, reg.to il 29.8.18, avente ad oggetto immobile uso commerciale in Tolentino (MC) in Viale
Trento e Trieste n.ri 77/79/81, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Tolentino al Foglio
52, Part. n. 541, Sub. 22, Cat. C/1, classe 4.
2 – Il giudizio prendeva le mosse dalla intimazione di sfratto per morosità cui seguiva il provvedimento reso alla udienza del 5.6.24 con il quale non veniva convalidato lo sfratto, ma veniva reso provvedimento di condanna al rilascio, sulla circostanza -non più coltivata dal conduttore- di non avere mai occupato i locali oggetto del contratto e conseguentemente di non avere mai operato pagamento alcuno, nonostante la contraria dichiarazione del locatore;
i canoni invece sarebbero stati regolarmente pagati dalla srl Scommettendo 2 Elle che detiene i locali ed in cui favore sarebbe stato ceduto ex lege il contratto, con subentro ritualmente depositato - allegava la relativa ricevuta, in data 22.2.19- presso la Agenzia delle Entrate;
circostanza della quale parte intimante negava di avere mai ricevuto comunicazione.
3 – Inutilmente svoltasi la fase della mediazione obbligatoria, il giudizio veniva deciso senza alcuna attività istruttoria.
4 – In via preliminare, va rilevata la inaccoglibilità della eccezione di carenza di legittimazione passiva della conduttrice che viene fondata, nella fase del merito, sulla circostanza
[. che il contratto era stato stipulato con la e non invece con la Controparte_2
CP_3
4.1 – Abbandonata la linea difensiva della utilizzazione dei locali fin dall'inizio della locazione ad opera di diverso conduttore (circostanza peraltro in contrasto con l'emergenza contrattuale del subentro a distanza di circa cinque mesi dall'inizio della locazione: cfr. relative dichiarazioni alla Agenzia delle Entrate), la seconda circostanza non assume rilievo atteso che la Co Con null'altro è che la persona giuridica risultante dalla trasformazione della tanto da conservarne il medesimo numero di partita IVA.
4.2 – Quanto alla pretesa cessione ex lege del contratto di locazione, non risulta alcuna allegazione a sostegno della sussistenza di circostanze giustificatrici (ad esempio, cessione del ramo di azienda o affitto dello stesso) della deroga pattiziamente convenuta alla clausola 6 del contratto, di divieto di sublocazione o cessione a terzi, anche parziale.
4.3 – Pertanto, pur in presenza della prova documentale (copia di bonifici bancari) di versamenti mensili con la causale di “Affitto ...” dalla srls Scommettendo 2l a , Parte_1 non può ritenersi la prova dell'intervenuto pagamento dei canoni di locazione a debito della pagina 2 di 3 resistente per gli importi da questa richiesti (il cui onere cade in capo alla conduttrice in ragione della natura contrattuale del credito).
5 – Quanto all'ammontare del credito, il locatore lamenta il mancato pagamento dei ratei dal mese di marzo 2023 a febbraio 2024 per la somma complessiva di euro 6.000,00, importo di poi (memorie conclusionali) aggiornato ad euro 6.500,00: tale quindi l'importo al cui pagamento va condannata la intimata conduttrice, nei cui confronti va -per quanto occorra- confermato il provvedimento di rilascio immobile reso il 5.6.24.
7 – Le spese, incluse quelle di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, dichiara la intervenuta risoluzione del contratto di locazione in data 23.8.18, reg.to il 29.8.18, per inadempimento del conduttore società risultante all'esito della trasformazione della I- CP_1
Point sas di FI LU & C. originario contraente;
conferma per quanto occorrer possa il provvedimento di rilascio immobile reso il 5.6.24; condanna al pagamento in favore CP_1 del locatario dei canoni di locazione insoluti per la somma di euro 6.500,00, Parte_1 oltre interessi dalle relative scadenze ed oltre canoni mensili fino al rilascio dell'immobile; condanna la a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore di CP_1 Parte_1
, incluse quelle di mediazione, in complessivi euro 2.300,00 per compensi professionali,
[...] oltre spese generali, cap ed iva, oltre spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 24 gennaio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3