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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 01/12/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1231/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 26.11.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1231/2023 RG,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. A. Roberto S. Nastasi, presso il cui C.F._1
studio in Gela, via Iudice n°2, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
CONTRO
con sede in via Palazzi n.217, Gela, c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cammalleri, per procura in atti, nel cui studio in Gela, nella via G.
Rossini n.63, è elettivamente domiciliata;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6.11.2023, ha adito il Tribunale di Gela, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, esponendo: a) di aver lavorato continuativamente per la resistente dall'11.2.2021 fino al
15.5.2023, data in cui è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, in virtù di contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio livello C;
b) che, all'atto dell'assunzione è stato assegnato alla mansione di addetto alla portineria;
c) che, in data 29.4.2023, gli è stata notificata lettera di licenziamento, con cui la società datrice ha comunicato: “preso atto della costante perdita economica riscontrata negli ultimi anni e della perdurante grave contrazione dell'attività produttiva, ci vediamo costretti a procedere al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L'azienda, infatti, nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività imprenditoriale e di una migliore efficienza gestionale finalizzata incremento della redditività, ha necessità di procedere alla soppressione del suo posto di lavoro. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede abbiamo valutato la possibilità di reimpiegarla in nuove o diverse mansioni anche deteriori, ma allo stato attuale siamo spiacenti di doverle comunicare che non ' ci è possibile mantenere il rapporto di lavoro con Lei in atto. Ne rispetto del termine di preavviso previsto dal CCNL applicato dall'azienda le comunichiamo che il rapporto di lavoro deve;
di 'conseguenza, considerarsi cessato con decorrenza al 15.05.2023”; d) che, in data
1.6.2023, il ricorrente ha provveduto ad impugnare in sede stragiudiziale il recesso.
Parte ricorrente, deducendo di avere svolto nel corso del rapporto diverse mansioni rispetto a quelle di assunzione, ha rilevato l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto (riorganizzazione dell'assetto aziendale per la contrazione economica subita) dedotto quale giustificato motivo oggettivo;
per insussistenza del nesso causale tra il predetto fatto ed il licenziamento comunicato dal datore di lavoro, il quale, anzi, ha assunto un altro lavoratore ( ) con mansione di addetto alla reception/portineria Persona_1
con decorrenza da settembre 2023; per violazione dei principi di buona fede e correttezza nella scelta del lavoratore da licenziare;
per violazione dell'obbligo di repêchage.
Il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare con qualsiasi statuizione la nullità, invalidità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con provvedimento del 29.04.2203 per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto Voglia ai sensi dell'art 3 comma
1 del Dlgs 23/2015 dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e conseguentemente condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 2) Condannare, infine, la resistente alla rifusione delle spese di lite da attribuire al procuratore che si dichiara anticipatario”.
Costituitasi tempestivamente in giudizio con memoria depositata il 10.1.2024, ha contestato il CP_1
ricorso, deducendo: la sussistenza del fatto allegato quale giustificato motivo oggettivo;
il rispetto i principi di buona fede e correttezza nella selezione del lavoratore da licenziare;
l'impossibilità di adibire il lavoratore ricorrente ad altre mansioni;
l'infondatezza della dedotta nuova assunzione, in quanto la lavoratrice Per_1
è stata solo reimmessa in servizio a seguito di revoca del provvedimento disciplinare.
[...]
Parte resistente ha quindi così concluso: “In via principale: rigettare ognuna e tutte le richieste del ricorrente poiché infondate in fatto e diritto;
In via subordinata, senza recesso e per scrupolo difensivo, per il caso di accoglimento: anche parziale della domanda e di dichiarazione di invalidità del licenziamento, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e, per l'effetto, applicare la sanzione di cui all'art.3, co.1, del D. Lgs. n.23/2015, ordinando alla resistente di pagare un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità per ogni anno di servizio espletato dal lavoratore e, quindi, nella misura complessiva pari a quattro mensilità e, per l'effetto, ex art.3 comma I del D.lgs. 23/2015, disponga che il datore di lavoro corrisponda al ricorrente un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Rigettate le richieste istruttorie, in quanto in parte inammissibili (il capitolo di prova testimoniale formulato dal resistente, in particolare, è generico e volto a far esprimere al teste valutazioni) ed in parte irrilevanti, con ordinanza del 22.11.2025 è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la quale, pur accettata dalla resistente, non è stata tuttavia accettata da parte ricorrente.
Sostituita l'udienza del 26.11.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Il presente giudizio ha ad oggetto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato a Pt_1
con lettera del 29.4.2023 e così motivato: “La presente per comunicarle che, preso atto della
[...]
costante perdita economica riscontrata negli ultimi anni e della perdurante grave contrazione dell'attività produttiva, ci vediamo costretti a procedere al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L'azienda, infatti, nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività imprenditoriale e di una migliore efficienza gestionale finalizzata all'incremento della redditività, ha necessità di procedere alla soppressione del suo posto di lavoro.
Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede abbiamo valutato la possibilità di reimpiegarla in nuove
o diverse mansioni, anche deteriori, ma allo stato attuale siamo spiacenti di doverLe comunicare che non ci è possibile mantenere il rapporto di lavoro con Lei in atto. Nel rispetto del termine di preavviso previsto dal
CCNL applicato dall'azienda le comunichiamo che il rapporto di lavoro deve, di conseguenza, considerarsi cessato con decorrenza al 15.05.2023”.
Al fine di vagliare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, va osservato che al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore a fondamento del licenziamento e, in caso positivo, la verifica della impossibilità di reimpiego in mansioni diverse, eventualmente anche inferiori con il consenso del lavoratore, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione nella circostanza per cui la scelta del licenziamento deve rappresentare pur sempre una extrema ratio (Cass. n. 3040/2011, n. 9468/2019).
Al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (Cass. n. 24235/2010).
Nel controllo della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, il giudice deve quindi accertare: l'effettività delle ragioni economico-produttive addotte a fondamento del licenziamento;
l'effettività della soppressione del posto di lavoro;
il nesso di causalità tra le une e l'altra. È altresì comune opinione che tale controllo debba estendersi anche alla verifica della impossibilità di reimpiego in mansioni diverse, eventualmente anche inferiori con il consenso del lavoratore, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione nella circostanza per cui la scelta del licenziamento deve rappresentare pur sempre una extrema ratio (Cass. n. 3040/2011; n. 9468/2019).
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili o di collaborazione con la controparte (Cass. n. 24882/2017; Cass. n.
6084/2021; Trib. Firenze sez. L, 20/7/2021 n.545).
Nella specie, sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo, nella lettera di licenziamento, la società datrice di lavoro ha genericamente rappresentato una “costante perdita economica riscontrata negli ultimi anni”, con “perdurante grave contrazione dell'attività produttiva”, nonché la necessità “di una riorganizzazione dell'attività imprenditoriale e di una migliore efficienza gestionale finalizzata all'incremento della redditività”
e “di procedere alla soppressione del suo posto di lavoro”.
Nella memoria difensiva, poi, le predette generiche motivazioni sono state così precisate: 1) in seguito a verifiche eseguite dai N.A.S. e dai Vigili del Fuoco di Caltanissetta, rispettivamente del 22.11.2022 e del
25.11.2022, è stato avviato l'iter per la sospensione dell'accreditamento presso l'
[...]
, con riduzione in via provvisoria da 38 a 25 dei posti letto convenzionati;
2) Controparte_2
l'accreditamento dei 25 posti, poi, era persino revocato il 26.04.2023; 3) in esito a lavori di adeguamento eseguiti presso la struttura, la è stata nuovamente autorizzata, il 5.5.2023, in via provvisoria, nel CP_1
limite di 25 posti letto per svolgere attività di RSA in convenzione;
4) conseguentemente, essendosi il fatturato della società ridotto notevolmente sia nell'anno 2022 che nell'anno 2023, ineludibile è stato il licenziamento di e di altri lavoratori. Parte_1
La contrazione dell'attività produttiva viene ricondotta dalla società datrice alla riduzione dei posti letto accreditati da 38 a 25 (la revoca dell'accreditamento risulta avvenuta solo per 10 giorni), ma tale circostanza, se in astratto può giustificare una generica riduzione del guadagno rispetto a quello percepibile mantenendo un accreditamento a 38 posti (pur non essendo provata l'effettiva copertura dei 38 posti prima della riduzione dell'accreditamento), non è di per sé sufficiente a dimostrare che la perdita sia stata di entità tale da imporre una riorganizzazione aziendale con il licenziamento del personale.
Infatti, non vi è in atti specifica prova dell'entità di tale perdita economica, non essendo stata prodotta al riguardo documentazione idonea, né essa costituiva circostanza che poteva provarsi a mezzo la prova per testi chiesta dalla resistente, implicando il relativo capitolo valutazioni, sulla rilevanza e sulle cause della riduzione dei ricavi, che non sono demandabili ai testi. Inoltre, non vi è prova del nesso di causalità, atteso che la generica perdita economica non implica necessariamente una riduzione del personale, anche considerato che il lavoratore ricorrente, assunto l'11.2.2021, ha lavorato ancora per un anno e mezzo circa alle dipendenze della società resistente da quando
(novembre 2022) l'accreditamento era stato ridotto da 38 a 25 dei posti letto convenzionati.
Peraltro, la revoca dell'accreditamento, disposta il 26.4.2023, è durata solo 10 giorni ed il licenziamento è avvenuto il 15.5.2023, quando era già stato nuovamente autorizzato, in data 5.5.2023, l'accreditamento per
25 posti.
Parte ricorrente ha rilevato l'illegittimità del licenziamento, in quanto l'insussistenza del nesso di causalità e, comunque, la circostanza che il lavoratore avrebbe dovuto e potuto essere ricollocato all'interno dell'Azienda, si desumono dallo stesso comportamento del datore di lavoro che, successivamente al licenziamento del ricorrente, ha assunto la lavoratrice con mansioni di addetta alla Persona_1
reception/portineria.
La società resistente ha dedotto che la lavoratrice “non è stata assunta ex novo nel settembre 2023, Per_1
bensì è stata reimmessa in servizio all'esito di un procedimento disciplinare che l'Azienda ha ritenuto di dover archiviare, dopo che costei era stata licenziata per “giusta causa” (All.9), con provvedimento poi revocato”.
Parte resistente non ha quindi contestato che sia lavoratrice che, nel settembre 2023, ha iniziato Persona_1
a svolgere attività lavorativa alle proprie dipendenze con mansioni di reception/portineria, avendo solo contestato che l'assunzione sia avvenuta ex novo.
Tale contestazione, tuttavia, appare priva di fondamento per la stessa deduzione della resistente, secondo cui la predetta lavoratrice è stata licenziata per giusta causa (circostanza che emerge anche dall'Unilav in atti). Invero, la dedotta archiviazione del procedimento disciplinare è avvenuta dopo l'adozione del provvedimento espulsivo, per cui, essendo il rapporto di lavoro ormai giuridicamente cessato per recesso datoriale, la “reimmissione in servizio” a seguito di “revoca” del licenziamento altro non è se non una nuova assunzione della stessa lavoratrice licenziata.
Poiché è stata assunta dopo il licenziamento di e per lo svolgimento delle Persona_1 Parte_1
mansioni di addetto reception/portineria, non corrisponde al vero che il posto di quest'ultimo – assunto con mansioni di addetto alla portineria - era stato soppresso ovvero che il lavoratore ricorrente non potesse essere ricollocato nell'organigramma aziendale per lo svolgimento ad altre mansioni.
Da ciò consegue che non sussiste il giustificato motivo oggettivo dedotto a fondamento del licenziamento, per cui, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, quest'ultimo è illegittimo. In ordine alla tutela, è pacifico che il lavoratore licenziato è stato assunto in data 11.2.2021 per cui, ai sensi dell'art. 3 comma 1 d.lgs n. 23/2015, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannato il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale.
Ai fini della quantificazione di quest'ultima, la Corte Costituzionale ha affermato: “Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio - criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 - nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)” (Corte Cost.
8.11.2018 n. 194).
Tenuto conto della durata del rapporto di lavoro a decorrere dall'assunzione del lavoratore avvenuta l'11.2.2021, del numero medio di dipendenti quale risulta dalla visura camerale in atti, dell'età del lavoratore e della possibilità di reperimento di una nuova occupazione, nonché delle dimensioni dell'attività economica in relazione al ridotto numero (da 38 a 25) di posti letto convenzionati, si ritiene congruo determinare in un importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il rapporto di lavoro di alle dipendenze di alla data del Parte_1 CP_1
licenziamento avvenuto il 15.5.2023; condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1
di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a , con CP_1 Parte_1
distrazione in favore del relativo difensore che si dichiara antistatario, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Gela, 1.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 26.11.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1231/2023 RG,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. A. Roberto S. Nastasi, presso il cui C.F._1
studio in Gela, via Iudice n°2, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
CONTRO
con sede in via Palazzi n.217, Gela, c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cammalleri, per procura in atti, nel cui studio in Gela, nella via G.
Rossini n.63, è elettivamente domiciliata;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6.11.2023, ha adito il Tribunale di Gela, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, esponendo: a) di aver lavorato continuativamente per la resistente dall'11.2.2021 fino al
15.5.2023, data in cui è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, in virtù di contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio livello C;
b) che, all'atto dell'assunzione è stato assegnato alla mansione di addetto alla portineria;
c) che, in data 29.4.2023, gli è stata notificata lettera di licenziamento, con cui la società datrice ha comunicato: “preso atto della costante perdita economica riscontrata negli ultimi anni e della perdurante grave contrazione dell'attività produttiva, ci vediamo costretti a procedere al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L'azienda, infatti, nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività imprenditoriale e di una migliore efficienza gestionale finalizzata incremento della redditività, ha necessità di procedere alla soppressione del suo posto di lavoro. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede abbiamo valutato la possibilità di reimpiegarla in nuove o diverse mansioni anche deteriori, ma allo stato attuale siamo spiacenti di doverle comunicare che non ' ci è possibile mantenere il rapporto di lavoro con Lei in atto. Ne rispetto del termine di preavviso previsto dal CCNL applicato dall'azienda le comunichiamo che il rapporto di lavoro deve;
di 'conseguenza, considerarsi cessato con decorrenza al 15.05.2023”; d) che, in data
1.6.2023, il ricorrente ha provveduto ad impugnare in sede stragiudiziale il recesso.
Parte ricorrente, deducendo di avere svolto nel corso del rapporto diverse mansioni rispetto a quelle di assunzione, ha rilevato l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto (riorganizzazione dell'assetto aziendale per la contrazione economica subita) dedotto quale giustificato motivo oggettivo;
per insussistenza del nesso causale tra il predetto fatto ed il licenziamento comunicato dal datore di lavoro, il quale, anzi, ha assunto un altro lavoratore ( ) con mansione di addetto alla reception/portineria Persona_1
con decorrenza da settembre 2023; per violazione dei principi di buona fede e correttezza nella scelta del lavoratore da licenziare;
per violazione dell'obbligo di repêchage.
Il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare con qualsiasi statuizione la nullità, invalidità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con provvedimento del 29.04.2203 per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto Voglia ai sensi dell'art 3 comma
1 del Dlgs 23/2015 dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e conseguentemente condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 2) Condannare, infine, la resistente alla rifusione delle spese di lite da attribuire al procuratore che si dichiara anticipatario”.
Costituitasi tempestivamente in giudizio con memoria depositata il 10.1.2024, ha contestato il CP_1
ricorso, deducendo: la sussistenza del fatto allegato quale giustificato motivo oggettivo;
il rispetto i principi di buona fede e correttezza nella selezione del lavoratore da licenziare;
l'impossibilità di adibire il lavoratore ricorrente ad altre mansioni;
l'infondatezza della dedotta nuova assunzione, in quanto la lavoratrice Per_1
è stata solo reimmessa in servizio a seguito di revoca del provvedimento disciplinare.
[...]
Parte resistente ha quindi così concluso: “In via principale: rigettare ognuna e tutte le richieste del ricorrente poiché infondate in fatto e diritto;
In via subordinata, senza recesso e per scrupolo difensivo, per il caso di accoglimento: anche parziale della domanda e di dichiarazione di invalidità del licenziamento, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e, per l'effetto, applicare la sanzione di cui all'art.3, co.1, del D. Lgs. n.23/2015, ordinando alla resistente di pagare un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità per ogni anno di servizio espletato dal lavoratore e, quindi, nella misura complessiva pari a quattro mensilità e, per l'effetto, ex art.3 comma I del D.lgs. 23/2015, disponga che il datore di lavoro corrisponda al ricorrente un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Rigettate le richieste istruttorie, in quanto in parte inammissibili (il capitolo di prova testimoniale formulato dal resistente, in particolare, è generico e volto a far esprimere al teste valutazioni) ed in parte irrilevanti, con ordinanza del 22.11.2025 è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la quale, pur accettata dalla resistente, non è stata tuttavia accettata da parte ricorrente.
Sostituita l'udienza del 26.11.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Il presente giudizio ha ad oggetto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato a Pt_1
con lettera del 29.4.2023 e così motivato: “La presente per comunicarle che, preso atto della
[...]
costante perdita economica riscontrata negli ultimi anni e della perdurante grave contrazione dell'attività produttiva, ci vediamo costretti a procedere al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L'azienda, infatti, nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività imprenditoriale e di una migliore efficienza gestionale finalizzata all'incremento della redditività, ha necessità di procedere alla soppressione del suo posto di lavoro.
Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede abbiamo valutato la possibilità di reimpiegarla in nuove
o diverse mansioni, anche deteriori, ma allo stato attuale siamo spiacenti di doverLe comunicare che non ci è possibile mantenere il rapporto di lavoro con Lei in atto. Nel rispetto del termine di preavviso previsto dal
CCNL applicato dall'azienda le comunichiamo che il rapporto di lavoro deve, di conseguenza, considerarsi cessato con decorrenza al 15.05.2023”.
Al fine di vagliare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, va osservato che al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore a fondamento del licenziamento e, in caso positivo, la verifica della impossibilità di reimpiego in mansioni diverse, eventualmente anche inferiori con il consenso del lavoratore, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione nella circostanza per cui la scelta del licenziamento deve rappresentare pur sempre una extrema ratio (Cass. n. 3040/2011, n. 9468/2019).
Al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (Cass. n. 24235/2010).
Nel controllo della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, il giudice deve quindi accertare: l'effettività delle ragioni economico-produttive addotte a fondamento del licenziamento;
l'effettività della soppressione del posto di lavoro;
il nesso di causalità tra le une e l'altra. È altresì comune opinione che tale controllo debba estendersi anche alla verifica della impossibilità di reimpiego in mansioni diverse, eventualmente anche inferiori con il consenso del lavoratore, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione nella circostanza per cui la scelta del licenziamento deve rappresentare pur sempre una extrema ratio (Cass. n. 3040/2011; n. 9468/2019).
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili o di collaborazione con la controparte (Cass. n. 24882/2017; Cass. n.
6084/2021; Trib. Firenze sez. L, 20/7/2021 n.545).
Nella specie, sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo, nella lettera di licenziamento, la società datrice di lavoro ha genericamente rappresentato una “costante perdita economica riscontrata negli ultimi anni”, con “perdurante grave contrazione dell'attività produttiva”, nonché la necessità “di una riorganizzazione dell'attività imprenditoriale e di una migliore efficienza gestionale finalizzata all'incremento della redditività”
e “di procedere alla soppressione del suo posto di lavoro”.
Nella memoria difensiva, poi, le predette generiche motivazioni sono state così precisate: 1) in seguito a verifiche eseguite dai N.A.S. e dai Vigili del Fuoco di Caltanissetta, rispettivamente del 22.11.2022 e del
25.11.2022, è stato avviato l'iter per la sospensione dell'accreditamento presso l'
[...]
, con riduzione in via provvisoria da 38 a 25 dei posti letto convenzionati;
2) Controparte_2
l'accreditamento dei 25 posti, poi, era persino revocato il 26.04.2023; 3) in esito a lavori di adeguamento eseguiti presso la struttura, la è stata nuovamente autorizzata, il 5.5.2023, in via provvisoria, nel CP_1
limite di 25 posti letto per svolgere attività di RSA in convenzione;
4) conseguentemente, essendosi il fatturato della società ridotto notevolmente sia nell'anno 2022 che nell'anno 2023, ineludibile è stato il licenziamento di e di altri lavoratori. Parte_1
La contrazione dell'attività produttiva viene ricondotta dalla società datrice alla riduzione dei posti letto accreditati da 38 a 25 (la revoca dell'accreditamento risulta avvenuta solo per 10 giorni), ma tale circostanza, se in astratto può giustificare una generica riduzione del guadagno rispetto a quello percepibile mantenendo un accreditamento a 38 posti (pur non essendo provata l'effettiva copertura dei 38 posti prima della riduzione dell'accreditamento), non è di per sé sufficiente a dimostrare che la perdita sia stata di entità tale da imporre una riorganizzazione aziendale con il licenziamento del personale.
Infatti, non vi è in atti specifica prova dell'entità di tale perdita economica, non essendo stata prodotta al riguardo documentazione idonea, né essa costituiva circostanza che poteva provarsi a mezzo la prova per testi chiesta dalla resistente, implicando il relativo capitolo valutazioni, sulla rilevanza e sulle cause della riduzione dei ricavi, che non sono demandabili ai testi. Inoltre, non vi è prova del nesso di causalità, atteso che la generica perdita economica non implica necessariamente una riduzione del personale, anche considerato che il lavoratore ricorrente, assunto l'11.2.2021, ha lavorato ancora per un anno e mezzo circa alle dipendenze della società resistente da quando
(novembre 2022) l'accreditamento era stato ridotto da 38 a 25 dei posti letto convenzionati.
Peraltro, la revoca dell'accreditamento, disposta il 26.4.2023, è durata solo 10 giorni ed il licenziamento è avvenuto il 15.5.2023, quando era già stato nuovamente autorizzato, in data 5.5.2023, l'accreditamento per
25 posti.
Parte ricorrente ha rilevato l'illegittimità del licenziamento, in quanto l'insussistenza del nesso di causalità e, comunque, la circostanza che il lavoratore avrebbe dovuto e potuto essere ricollocato all'interno dell'Azienda, si desumono dallo stesso comportamento del datore di lavoro che, successivamente al licenziamento del ricorrente, ha assunto la lavoratrice con mansioni di addetta alla Persona_1
reception/portineria.
La società resistente ha dedotto che la lavoratrice “non è stata assunta ex novo nel settembre 2023, Per_1
bensì è stata reimmessa in servizio all'esito di un procedimento disciplinare che l'Azienda ha ritenuto di dover archiviare, dopo che costei era stata licenziata per “giusta causa” (All.9), con provvedimento poi revocato”.
Parte resistente non ha quindi contestato che sia lavoratrice che, nel settembre 2023, ha iniziato Persona_1
a svolgere attività lavorativa alle proprie dipendenze con mansioni di reception/portineria, avendo solo contestato che l'assunzione sia avvenuta ex novo.
Tale contestazione, tuttavia, appare priva di fondamento per la stessa deduzione della resistente, secondo cui la predetta lavoratrice è stata licenziata per giusta causa (circostanza che emerge anche dall'Unilav in atti). Invero, la dedotta archiviazione del procedimento disciplinare è avvenuta dopo l'adozione del provvedimento espulsivo, per cui, essendo il rapporto di lavoro ormai giuridicamente cessato per recesso datoriale, la “reimmissione in servizio” a seguito di “revoca” del licenziamento altro non è se non una nuova assunzione della stessa lavoratrice licenziata.
Poiché è stata assunta dopo il licenziamento di e per lo svolgimento delle Persona_1 Parte_1
mansioni di addetto reception/portineria, non corrisponde al vero che il posto di quest'ultimo – assunto con mansioni di addetto alla portineria - era stato soppresso ovvero che il lavoratore ricorrente non potesse essere ricollocato nell'organigramma aziendale per lo svolgimento ad altre mansioni.
Da ciò consegue che non sussiste il giustificato motivo oggettivo dedotto a fondamento del licenziamento, per cui, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, quest'ultimo è illegittimo. In ordine alla tutela, è pacifico che il lavoratore licenziato è stato assunto in data 11.2.2021 per cui, ai sensi dell'art. 3 comma 1 d.lgs n. 23/2015, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannato il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale.
Ai fini della quantificazione di quest'ultima, la Corte Costituzionale ha affermato: “Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio - criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 - nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)” (Corte Cost.
8.11.2018 n. 194).
Tenuto conto della durata del rapporto di lavoro a decorrere dall'assunzione del lavoratore avvenuta l'11.2.2021, del numero medio di dipendenti quale risulta dalla visura camerale in atti, dell'età del lavoratore e della possibilità di reperimento di una nuova occupazione, nonché delle dimensioni dell'attività economica in relazione al ridotto numero (da 38 a 25) di posti letto convenzionati, si ritiene congruo determinare in un importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il rapporto di lavoro di alle dipendenze di alla data del Parte_1 CP_1
licenziamento avvenuto il 15.5.2023; condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1
di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a , con CP_1 Parte_1
distrazione in favore del relativo difensore che si dichiara antistatario, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Gela, 1.12.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi