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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1928/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6830/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259003413379000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1202/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Rinuncia al ricorso all'esito dell'accettazione istanza rateizzo e chiede la compensazione delle spese. Resistente/Appellato: Resistente: chiede il rigetto del ricorso, confermando la legittimità dell'atto impugnato e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Parte ricorrente proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259003413379/000, notificata in data 5 marzo 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – CO gli ingiungeva il pagamento della somma complessiva di euro 5.100,96 per il mancato versamento delle somme iscritte nella cartella di pagamento n. 07120180020050816000, emessa per IRPEF riliquidata su indennità di fine rapporto (TFR) – anno d'imposta 2013, oltre sanzioni ed interessi.
Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la cartella presupposta né altri atti connessi, eccependo la decadenza e la prescrizione del credito tributario, nonché la carenza di motivazione dell'intimazione e l'illegittimità della pretesa impositiva in assenza di un atto di riliquidazione regolarmente notificato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – CO, eccependo l'infondatezza del ricorso e deducendo la regolare notifica della cartella di pagamento in data 29 novembre 2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., perfezionatasi per compiuta giacenza, nonché la successiva notifica di un preavviso di fermo amministrativo nel 2019, ritenuto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione. L'Ufficio concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito, il suo rigetto.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la parte ricorrente depositava documentazione attestante l'avvenuta presentazione di istanza di rateizzazione del debito oggetto di causa e chiedeva rinvio per definire la posizione con l'Agente della riscossione. La Corte disponeva il rinvio dell'udienza al 26 gennaio 2026.
Successivamente la parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso all'esito dell'accettazione dell'istanza di rateizzazione, chiedendo la compensazione delle spese.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte, preso atto della rinuncia, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione
Motivi della decisione
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
Ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, il processo si estingue per rinuncia al ricorso quando la parte vi rinuncia espressamente e tale rinuncia è accettata dalle altre parti costituite o comunque non è da esse contestata.
Nel caso di specie la parte ricorrente ha formalmente dichiarato di rinunciare al ricorso all'esito dell'accettazione dell'istanza di rateizzazione del debito oggetto di causa, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. Tale rinuncia risulta inequivoca ed è stata portata a conoscenza della controparte, che non ha sollevato opposizioni. La rinuncia determina il venir meno dell'interesse alla decisione e comporta l'estinzione del giudizio.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della definizione della controversia mediante rateizzazione del debito e della conseguente cessazione dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Compensa le spese di giudizio.
Napoli, 26-01-2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6830/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259003413379000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1202/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Rinuncia al ricorso all'esito dell'accettazione istanza rateizzo e chiede la compensazione delle spese. Resistente/Appellato: Resistente: chiede il rigetto del ricorso, confermando la legittimità dell'atto impugnato e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Parte ricorrente proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259003413379/000, notificata in data 5 marzo 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – CO gli ingiungeva il pagamento della somma complessiva di euro 5.100,96 per il mancato versamento delle somme iscritte nella cartella di pagamento n. 07120180020050816000, emessa per IRPEF riliquidata su indennità di fine rapporto (TFR) – anno d'imposta 2013, oltre sanzioni ed interessi.
Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la cartella presupposta né altri atti connessi, eccependo la decadenza e la prescrizione del credito tributario, nonché la carenza di motivazione dell'intimazione e l'illegittimità della pretesa impositiva in assenza di un atto di riliquidazione regolarmente notificato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – CO, eccependo l'infondatezza del ricorso e deducendo la regolare notifica della cartella di pagamento in data 29 novembre 2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., perfezionatasi per compiuta giacenza, nonché la successiva notifica di un preavviso di fermo amministrativo nel 2019, ritenuto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione. L'Ufficio concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito, il suo rigetto.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la parte ricorrente depositava documentazione attestante l'avvenuta presentazione di istanza di rateizzazione del debito oggetto di causa e chiedeva rinvio per definire la posizione con l'Agente della riscossione. La Corte disponeva il rinvio dell'udienza al 26 gennaio 2026.
Successivamente la parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso all'esito dell'accettazione dell'istanza di rateizzazione, chiedendo la compensazione delle spese.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte, preso atto della rinuncia, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione
Motivi della decisione
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
Ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, il processo si estingue per rinuncia al ricorso quando la parte vi rinuncia espressamente e tale rinuncia è accettata dalle altre parti costituite o comunque non è da esse contestata.
Nel caso di specie la parte ricorrente ha formalmente dichiarato di rinunciare al ricorso all'esito dell'accettazione dell'istanza di rateizzazione del debito oggetto di causa, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. Tale rinuncia risulta inequivoca ed è stata portata a conoscenza della controparte, che non ha sollevato opposizioni. La rinuncia determina il venir meno dell'interesse alla decisione e comporta l'estinzione del giudizio.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della definizione della controversia mediante rateizzazione del debito e della conseguente cessazione dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Compensa le spese di giudizio.
Napoli, 26-01-2026