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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
n. 176/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 18.03.2024 dalla Parte_1
nei confronti di avverso la
[...] CP_1
sentenza n. 2336/2023 resa dal Tribunale di Bari in data 19.09.2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che il diritto di CP_1
all'inclusione delle indennità già riconosciute con la sentenza impugnata (e cioè, indennità di presenza Accordo Nazionale del 21.05.1981, di fuori nastro, diaria e trasferte, di disponibilità) nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo di cui al ricorso, è da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di 24 giorni di ferie annui;
conferma nel resto l'impugnata sentenza, anche in punto spese;
condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avv. ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla dichiaratisi anticipanti.
Così deciso in Bari, il 3 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 18.03.2024 dalla Parte_1
nei confronti di avverso la
[...] CP_1
sentenza n. 2336/2023 resa dal Tribunale di Bari in data 19.09.2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che il diritto di CP_1
all'inclusione delle indennità già riconosciute con la sentenza impugnata (e cioè, indennità di presenza Accordo Nazionale del 21.05.1981, di fuori nastro, diaria e trasferte, di disponibilità) nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo di cui al ricorso, è da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di 24 giorni di ferie annui;
conferma nel resto l'impugnata sentenza, anche in punto spese;
condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avv. ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla dichiaratisi anticipanti.
Così deciso in Bari, il 3 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando