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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/05/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 687/2022
promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelita Cosentino. Parte_1
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Sansepolcro (AR) presso lo studio Controparte_1
dell'Avv. Rodolfo Vannetti, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
Avverso sentenza n. 302/2022 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: come da atto di citazione, e quindi “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione degli effetti provvisori della sentenza di primo grado essendo l'appello fondato su atti pubblici, in riforma totale della sentenza appellata statuire e dichiarare che la domanda di di scioglimento della comunione è pienamente Parte_1
legittima e per l'effetto, previa relazione peritale d'ufficio che individui e prospetti la divisione dei beni immobili nelle rispettive quote del 50%. Con vittoria di spese, funzioni e onorari per il doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata “La appellata si riportata a tutte le proprie considerazioni CP_1
e conclusioni, affinchè l'appello per motivi formali o di merito venga integralmente respinto, si riporta alle conclusioni già rassegnate con la comparsa di costituzione”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 302/2022 del Parte_1
Tribunale di Arezzo, con la quale era stata respinta la domanda di scioglimento della comunione avanzata dalla stessa sig.ra (con riferimento ad un fondo sito in Pt_1
Anghiari – AR –) ed accolta, invece, la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione di tale bene, originariamente avanzata dal convenuto (poi Persona_1
deceduto nelle more).
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla sig.ra allegando che: Pt_1
• era comproprietaria (al 50%) di un fondo sito nel Comune di Anghiari (AR), loc.
Gelle di Poggio, Popolo di Scoiano, come dimostrato da “atto pubblico di quietanza e assenso alla cancellazione di patto di riservato dominio registrato dall'Entrate di Albano Laziale in data 21.3.2016”, relativo ad un patto di riservato dominio a suo tempo (nel 1985) intercorso con la Cassa per la Formazione della
Proprietà Contadina (oggi I.S.M.E.A.);
• dopo la formalizzazione di tale atto pubblico (e il conseguente definitivo acquisto di proprietà), la sig.ra aveva comunicato a (suo ex Pt_1 Persona_1
marito) la propria volontà di “dividere le quote”;
• non essendo andati a buon fine i tentativi di risoluzione bonaria della questione e non avendo sortito effetto positivo neppure la procedura di mediazione ritualmente instaurata, la aveva promosso la causa in oggetto. Pt_1
2 1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto al Tribunale di
Arezzo che “...preso atto del diritto scaturente da atto pubblico registrato, esperita la attività istruttoria necessaria, identificate compiutamente le quote nella misura del 50%, dichiari la divisione dell'immobile per cui è causa come da progetto che più riterrà equo.
Con vittoria di spese funzioni e onorari del presente giudizio”.
1.2) Si era costituito il sig. , che aveva contestato le allegazioni e le Per_1
domande attoree, in particolare esponendo che:
o la sig.ra aveva radicato una variegata pluralità di cause nei confronti del Pt_1
predetto convenuto, di cui quella in esame era l'ultima;
o la domanda oggetto di causa aveva a riferimento beni di cui la si era Pt_1
disinteressata per circa 30 anni, mentre il aveva, a propria cura e spese, Per_1
edificato immobili sul terreno in questione, realizzato colture diversificate, costruito una strada di accesso e realizzato due laghi;
o il bene in questione era stato usucapito dallo stesso , dal momento che Per_1
sin dal 30.10.1986 (quando le parti si erano separate) la non aveva neppure Pt_1
più fatto accesso nel fondo in oggetto, come del resto ammesso implicitamente nell'atto di citazione (ove era stato dato atto che “in questi anni trascorsi alla sig.ga viene fatto divieto assoluto da parte del non Pt_1 Persona_1 solo di accedervi liberamente ma anche di goderne...”);
o il , inoltre, aveva sempre coltivato da solo il fondo in oggetto, sostenuto Per_1
le relative spese, costruito opere e modificato lo stesso;
o nella denegata ipotesi in cui non fosse stata riconosciuta l'usucapione richiesta, il convenuto aveva diritto ad ottenere la restituzione della metà degli importi sostenuti per il miglioramento del fondo e di quelli corrispondenti alle opere realizzate.
1.2.1) In base a tali assunti, il convenuto aveva chiesto: “Piaccia all'Ecc.mo
Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere tutte le domande interposte contro l'esponente, in quanto infondate in fatto e prive di spessore in diritto, come analiticamente dedotto nella superiore premessa e come emergerà in corso di causa. In via riconvenzionale dichiarare la maturata usucapione del comparente, già formalmente proprietario per metà, della metà formalmente intestata alla attrice sui seguenti beni: in
Comune di Anghiari, foglio 120 del catasto fabbricati, particelle 220 sub 2, 223 sub 1,
220 sub 3, 223 sub 3, 223 sub 2 e 222; mentre in catasto terreni foglio 119 p.lla 28, foglio
120 p.lla 17, 18, 19, 20, 22, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 59 e 60, foglio 120, p.lla 221. In ipotesi subordinata dichiarare la attrice tenuta ad erogare al comparente le somme descritte nella superiore premessa composte dalla restituzione delle rate pagate alla cassa
3 contadina in ragione del 50% oltre interessi e nel valore della metà dei miglioramenti costituiti dagli immobili, dai laghi e quant'altro in loco, per totali € 262.355,64 (pari alla metà del versato, degli interessi e del valore delle migliorie), oltre la residua somma capitale che sarà certificata dalla Cassa Contadina per i pagamenti di cui non c'è ad oggi documentazione, con gli interessi per i ritardati pagamenti pagati alla Cassa e oltre agli interessi dal 2005 alla restituzione, salvo metà del primo e l'ultimo pagamento, eseguito dalla attrice, o la minor somma di giustizia, comprensiva della quota di interessi sopra specificata se dovuti, oltre la rivalutazione se dovuta. In ogni caso, vittoria di spese legali ed eventualmente anche tecniche, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge”.
1.3) Nelle more del giudizio era deceduto il sig. , con successiva Per_1
costituzione in prosecuzione di vedova . Controparte_1 Per_1
La previo richiamo delle difese già svolte dal defunto , aveva CP_1 Per_1 quindi illustrato come vi fossero anche altri eredi di quest'ultimo, specificando che:
→ (figlia della e del de cuius) aveva rinunciato all'eredità; Persona_2 CP_1
→ e (figli della e del de cuius) avevano Controparte_2 Controparte_3 Pt_1 accettato l'eredità con beneficio di inventario, mentre il secondo risultava assistito da amministratore di sostegno.
1.3.1) Il Tribunale di Arezzo aveva dunque disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del che non avevano rinunciato Per_1 all'eredità e, all'esito di ciò, si era costituita in giudizio (rimanendo Controparte_2
invece contumace , come tale dichiarato in sentenza). Controparte_3
1.3.2) La predetta terza chiamata aveva di fatto aderito alle domande della madre, sig.ra riproponendo in proprio le medesime istanze. Pt_1
1.4) Il Tribunale di Arezzo, espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, aveva infine ritenuto che:
− il contratto posto dall'attrice a fondamento del proprio diritto doveva qualificarsi formalmente nei termini di un “contratto di compravendita con riserva di proprietà”;
− la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto (Cass. 3415 dell'8.4.1999) che il trasferimento della proprietà avvenisse, in tali casi, al momento del pagamento dell'ultima rata del prezzo (e dunque nel 2016);
− quindi, “...nel caso in esame, solo alla data del 21.03.2016 sarebbe potuto sorgere, in capo all'attrice, il titolo di comproprietaria del bene immobile in parola, ossia con decorrenza dalla data in cui il venditore, preso atto del pagamento dell'intero prezzo convenuto nel contratto del 17.07.1985, ha rilasciato la relativa quietanza
4 e, di conseguenza, ha riconosciuto in capo a e Persona_1
la qualifica di proprietari del fondo in questione”; Parte_1
− a tale data, tuttavia, il sig. era già divenuto proprietario esclusivo, per Per_1
usucapione, del bene in questione;
− a sostegno di tale conclusione si ponevano le risultanze emergenti dall'istruttoria e, in particolare:
o il contenuto della comparsa conclusionale dimessa, il 28.4.1999, dalla nel giudizio di separazione tra i coniugi;
Pt_1
o le dichiarazioni del Sindaco di Anghiari;
o il fatto che il era iscritto all'albo dei coltivatori diretti, mentre la Per_1
non lo era;
Pt_1
o il fatto che il aveva seguito tutte le pratiche relative alle Per_1
trasformazioni, innovazioni e costruzioni operate sul fondo in questione;
o le dichiarazioni dei testi, che avevano confermato come il avesse Per_1
posseduto ininterrottamente per oltre venti anni il bene immobile in oggetto.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di
Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia di CP_3
:
1. dichiara che già formalmente proprietario per la metà,
[...] Persona_1
è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione ventennale dell' altra metà, formalmente intestata all'attrice, dei beni siti in Comune di Anghiari, al Foglio 120 del
Catasto Fabbricati, particelle 220 sub 2; 223 sub 1; 220 sub 3; 223 sub 3; 223 sub 2 e
222; ed in Catasto Terreni, al Foglio 119 p.lla 28; Foglio 120 p.lla 17, 18, 19, 20, 22, 27,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 59 e 60; Foglio 120, p.lla 221; 2. rigetta, per l'effetto, la domanda proposta da parte attrice;
3. ogni altra domanda, eccezione e/o questione, resta assorbita nella presente decisione;
4. condanna l'attrice a rimborsare a le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 10.980,00 per competenze professionali, oltre 15% per
Spese Generali, IVA, CPA se dovute;
5. dichiara interamente compensate tra l'attrice e
le spese del presente giudizio”. Controparte_2
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la sig.ra Pt_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “errata e fuorviante ricostruzione dei fatti che sottendono alla controversia”, stigmatizzando la non condivisibilità dell'approccio seguito dal Tribunale che, nel valorizzare il fatto che SM si era riservata la proprietà del fondo sino al versamento dell'ultima rata, aveva comunque riconosciuto la fondatezza della
5 domanda di usucapione del nei confronti della nonostante che Per_1 Pt_1
tali beni fossero stati (sino al 21.3.2016) di proprietà, appunto, di SM;
2°. “Contraddittorietà della motivazione in relazione all'assunto conclusivo”, rilevando come il Tribunale avesse ritenuto che l'usucapione invocata dal convenuto in prime cure si fosse compiuta già prima del versamento dell'ultima rata di acquisto del bene, e, dunque, del tutto incongruamente nei confronti dell'ente pubblico da cui il bene era stato acquistato con riserva della proprietà;
3°. “Falsa e/o errata applicazione di norme di legge”, dal momento che il possesso esercitato dal era avvenuto in forza del titolo di acquisto, sia pure con Per_1 riserva di proprietà, intercorso con l'ente pubblico, rilevando poi il carattere anomalo della procedura seguita in prime cure, laddove non era stata dichiarata l'interruzione del processo.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione della sig.ra questa ha CP_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., contestando comunque nel merito le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
2.3) Non si sono invece costituiti nel presente grado di giudizio Controparte_2
e , di cui si deve pertanto dichiarare la contumacia. Controparte_3
3) Preliminarmente all'analisi del merito della causa occorre prendere in considerazione l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata da parte appellata, onde rilevarne l'infondatezza.
3.1) In proposito occorre infatti ricordare come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente
6 formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019). Infine, è stato precisato che “In materia di appello,
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così
Cass. 20124 del 7.10.2015)
3.2) In quest'ottica deve quindi evidenziarsi come il gravame in analisi non assurga al deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342 c.p.c., dal momento che risultano esposti dall'appellante profili di censura sufficientemente chiari nei confronti della sentenza impugnata, con indicazione delle considerazioni del giudice di prime cure oggetto delle censure predette, la cui valutazione deve essere pertanto compiuta sul piano della fondatezza o meno dell'appello e non su quello della sua ammissibilità.
4) Ciò premesso, deve valutarsi d'ufficio la questione (incidentalmente sollevata da parte appellante) concernente le modalità di prosecuzione del giudizio di prime cure all'esito del decesso del sig. , in relazione al quale la sig.ra ha lamentato Per_1 Pt_1
l'omessa adozione di un formale provvedimento di interruzione.
La questione non risulta suscettibile di condurre ad esiti di sorta, in quanto, una volta preso atto che la sig.ra si è spontaneamente costituita in prosecuzione, all'esito CP_1
del decesso del predetto sig. , trova applicazione il principio indicato dalla Per_1
Suprema Corte secondo cui “La costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., ma impedisce l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo;
trattandosi di causa inscindibile,
7 ove la morte intervenga nel corso del giudizio d'appello, la mancata costituzione di taluni eredi determina la necessità di integrare il contraddittorio carente, affinché la causa sia decisa in confronto di tutte le parti della sentenza di primo grado, cosicché è nulla la sentenza d'appello pronunciata in difetto dell'ordine di integrazione, senza che da tale nullità derivi l'estinzione del processo per decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., dovendo invece la causa essere rinviata al giudice d'appello per una nuova decisione in confronto di tutte le parti” (così Cass. 1104 del 16.1.2025).
Dunque, nel caso di specie, essendo avvenuta la predetta costituzione della CP_1 ed essendo stata disposto da parte del Tribunale di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del sig. non spontaneamente costituiti, Per_1
risulta privo di rilievo il fatto che non si sia dato corso ad un formale provvedimento di interruzione del processo.
5) Venendo all'analisi del merito del gravame, deve rilevarsi come tutti e tre i motivi di gravame attengano alle censure che l'appellante ha mosso al percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure onde ritenere che in capo al sig.
[...]
si fosse maturata l'usucapione dell'immobile oggetto di causa, nonostante che: Per_1
a) sino al pagamento dell'ultima rata di acquisto, il bene fosse rimasto nella proprietà di SM, non potendosi quindi ravvisare alcun diritto di comproprietà in capo alla in ordine a tale arco di tempo;
Pt_1
b) l'usucapione, se del caso, avrebbe dovuto essere ritenuta maturata nei confronti di
SM, da cui tuttavia il aveva acquistato il bene;
Per_1
c) la condotta del fosse dunque quella di un detentore qualificato in forza Per_1
di un titolo (appunto, il contratto di vendita con riserva della proprietà) e non di un possessore ad usucapionem.
5.1) Le contestazioni sollevate dall'appellante pongono la necessità, per questa
Corte, di prendere in considerazione una questione pregiudiziale.
5.1.1) Il Tribunale di Arezzo ha ritenuto che “Appare, dunque, evidente che anche attraverso i testi escussi sopra riportati, tutti indifferenti, risulta provato che Per_1
per oltre 20 anni precedenti alla data dell'atto pubblico del 21.03.2016, abbia
[...] posseduto in via esclusiva il bene immobile di cui all'atto di citazione”.
Nell'impostazione ricostruttiva operata dal Tribunale di Arezzo, dunque,
l'usucapione invocata dal sig. si sarebbe compiuta prima dell'atto pubblico Per_1
predetto, con cui la proprietà del bene in oggetto venne ad essere trasferita in quote eguali
(al 50% ciascuna) in capo al sig. ed alla sig.ra Per_1 Pt_1
Ciò, peraltro, dopo che lo stesso Tribunale di Arezzo aveva ritenuto che “Secondo
l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo
8 per discostarsi (cfr., in tal senso, Cass. Sez. II, Sentenza n. 3415 del 08/04/1999 ), la compravendita immobiliare sottoposta alla condizione del pagamento del prezzo si inquadra nella figura della compravendita con riserva di proprietà e “(…) il trasferimento del relativo diritto si realizza col pagamento dell'ultima rata del prezzo
(…)”; in particolare, la Corta di Cassazione, nella citata sentenza precisa che “(…) l'art.
1360 cod. civ. sulla retroattività della condizione non opera infatti tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso da quello della conclusione del contratto (…)”. Ciò posto, appare evidente che, nel caso in esame, solo alla data del 21.03.2016 sarebbe potuto sorgere, in capo all'attrice, il titolo di comproprietaria del bene immobile in parola, ossia con decorrenza dalla data in cui il venditore, preso atto del pagamento dell'intero prezzo convenuto nel contratto del 17.07.1985, ha rilasciato la relativa quietanza e, di conseguenza, ha riconosciuto in capo a e Persona_1 [...]
la qualifica di proprietari del fondo in questione”. Parte_1
5.1.2) Dunque, alla stregua della stessa impostazione ricostruttiva seguita dal
Tribunale di Arezzo, risulta che l'usucapione invocata dal sig. e riconosciuta Per_1
dallo stesso Tribunale, si sia maturata (iniziata e conclusa) in un arco temporale in cui il bene usucapito era rimasto di proprietà di SM.
Al netto di qualsivoglia considerazione attinente alla condivisibilità in merito di tale conclusione, deve quindi rilevarsi come la sentenza sia stata, di fatto, resa con riferimento ad un soggetto che non è (mai) stato parte del processo in prime cure.
A prescindere dal tenore formale delle espressioni utilizzate nella sentenza impugnata, tale è in effetti il portato giuridico della statuizione resa e, come tale, la decisione in questione risulta altresì suscettibile di produrre ulteriori effetti nei confronti di
SM (solo esemplificativamente: la riconosciuta sussistenza di un usucapione maturata prima dell'acquisto finale del bene potrebbe legittimare la richiesta di restituzione del prezzo versato).
Il contenuto concreto della pronuncia impugnata, per come resa e motivata, non consente dunque di prendere in considerazione la stessa nella presente sede, trattandosi comunque di valutare il fondamento di una domanda accolta sostanzialmente nei confronti di un soggetto terzo rispetto al processo, nella perdurante estraneità di tale soggetto al processo stesso.
5.1.3) Deve quindi constatarsi come risulti ravvisabile la violazione del contraddittorio con riferimento alla mancata partecipazione al processo di primo grado di
SM, quale litisconsorte necessario (in quanto individuabile quale destinatario della
9 domanda del sig. , nei termini formali in cui questa è stata accolta dal giudice di Per_1
prime cure).
5.2) La causa, dunque, deve essere rimessa avanti al Tribunale di Arezzo, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c.
6) Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, si osserva come la Suprema Corte (cfr Cass. 36076 dell'8.11.2022, dep.
9.12.2022) abbia avuto modo di ribadire “...i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, secondo i quali, in caso di annullamento della sentenza di primo grado per un difetto di instaurazione del contraddittorio, il giudice di secondo grado deve, di regola, liquidare le spese del doppio grado del giudizio, ponendole a carico della parte cui è imputabile l'irregolarità che ha causato la rilevata nullità (cfr., in proposito, in generale,
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 – 01: «il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354
c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello;
inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita
l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa»; conf.: Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476 – 01; in particolare, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 11441 del 12/11/1998, Rv. 520665 – 01: «la parte che abbia convenuto in giudizio con citazione nulla per insufficienza del termine a comparire uno dei litisconsorti necessari deve essere considerata soccombente nel giudizio conclusosi con la rimessione della causa da parte del giudice di appello al giudice di primo grado, per difetto di integrità del contraddittorio, ancorché detta parte abbia concluso per la rimessione della causa al primo giudice, avendo essa dato causa con la propria citazione nulla all'intera vicenda processuale»).”.
Nel caso di specie, ponendosi nell'ottica interpretativa valorizzata dalla Corte di
Cassazione, non è dato ravvisare una parte cui attribuire l'irregolarità che si pone come causa della rimessione della causa in primo grado, non essendo ciò attribuibile alla ma neppure alle difese (intese come allegazioni e domande) originariamente Pt_1
esposte dal sig. . Per_1
In difetto dei presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza, dunque, deve procedersi alla compensazione delle spese.
6.1) Non trattandosi di ipotesi di reiezione, inammissibilità o improcedibilità del gravame, non sussistono i presupposti per la sussistenza dell'obbligo di versamento, da
10 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 302/2022 del Tribunale di Arezzo, così Parte_1
statuisce:
1) dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
2) rimette la causa avanti al Tribunale di Arezzo, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario, ex art. 354, primo comma, c.p.c.;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dell'insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 687/2022
promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelita Cosentino. Parte_1
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Sansepolcro (AR) presso lo studio Controparte_1
dell'Avv. Rodolfo Vannetti, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
Avverso sentenza n. 302/2022 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: come da atto di citazione, e quindi “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione degli effetti provvisori della sentenza di primo grado essendo l'appello fondato su atti pubblici, in riforma totale della sentenza appellata statuire e dichiarare che la domanda di di scioglimento della comunione è pienamente Parte_1
legittima e per l'effetto, previa relazione peritale d'ufficio che individui e prospetti la divisione dei beni immobili nelle rispettive quote del 50%. Con vittoria di spese, funzioni e onorari per il doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata “La appellata si riportata a tutte le proprie considerazioni CP_1
e conclusioni, affinchè l'appello per motivi formali o di merito venga integralmente respinto, si riporta alle conclusioni già rassegnate con la comparsa di costituzione”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 302/2022 del Parte_1
Tribunale di Arezzo, con la quale era stata respinta la domanda di scioglimento della comunione avanzata dalla stessa sig.ra (con riferimento ad un fondo sito in Pt_1
Anghiari – AR –) ed accolta, invece, la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione di tale bene, originariamente avanzata dal convenuto (poi Persona_1
deceduto nelle more).
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla sig.ra allegando che: Pt_1
• era comproprietaria (al 50%) di un fondo sito nel Comune di Anghiari (AR), loc.
Gelle di Poggio, Popolo di Scoiano, come dimostrato da “atto pubblico di quietanza e assenso alla cancellazione di patto di riservato dominio registrato dall'Entrate di Albano Laziale in data 21.3.2016”, relativo ad un patto di riservato dominio a suo tempo (nel 1985) intercorso con la Cassa per la Formazione della
Proprietà Contadina (oggi I.S.M.E.A.);
• dopo la formalizzazione di tale atto pubblico (e il conseguente definitivo acquisto di proprietà), la sig.ra aveva comunicato a (suo ex Pt_1 Persona_1
marito) la propria volontà di “dividere le quote”;
• non essendo andati a buon fine i tentativi di risoluzione bonaria della questione e non avendo sortito effetto positivo neppure la procedura di mediazione ritualmente instaurata, la aveva promosso la causa in oggetto. Pt_1
2 1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto al Tribunale di
Arezzo che “...preso atto del diritto scaturente da atto pubblico registrato, esperita la attività istruttoria necessaria, identificate compiutamente le quote nella misura del 50%, dichiari la divisione dell'immobile per cui è causa come da progetto che più riterrà equo.
Con vittoria di spese funzioni e onorari del presente giudizio”.
1.2) Si era costituito il sig. , che aveva contestato le allegazioni e le Per_1
domande attoree, in particolare esponendo che:
o la sig.ra aveva radicato una variegata pluralità di cause nei confronti del Pt_1
predetto convenuto, di cui quella in esame era l'ultima;
o la domanda oggetto di causa aveva a riferimento beni di cui la si era Pt_1
disinteressata per circa 30 anni, mentre il aveva, a propria cura e spese, Per_1
edificato immobili sul terreno in questione, realizzato colture diversificate, costruito una strada di accesso e realizzato due laghi;
o il bene in questione era stato usucapito dallo stesso , dal momento che Per_1
sin dal 30.10.1986 (quando le parti si erano separate) la non aveva neppure Pt_1
più fatto accesso nel fondo in oggetto, come del resto ammesso implicitamente nell'atto di citazione (ove era stato dato atto che “in questi anni trascorsi alla sig.ga viene fatto divieto assoluto da parte del non Pt_1 Persona_1 solo di accedervi liberamente ma anche di goderne...”);
o il , inoltre, aveva sempre coltivato da solo il fondo in oggetto, sostenuto Per_1
le relative spese, costruito opere e modificato lo stesso;
o nella denegata ipotesi in cui non fosse stata riconosciuta l'usucapione richiesta, il convenuto aveva diritto ad ottenere la restituzione della metà degli importi sostenuti per il miglioramento del fondo e di quelli corrispondenti alle opere realizzate.
1.2.1) In base a tali assunti, il convenuto aveva chiesto: “Piaccia all'Ecc.mo
Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere tutte le domande interposte contro l'esponente, in quanto infondate in fatto e prive di spessore in diritto, come analiticamente dedotto nella superiore premessa e come emergerà in corso di causa. In via riconvenzionale dichiarare la maturata usucapione del comparente, già formalmente proprietario per metà, della metà formalmente intestata alla attrice sui seguenti beni: in
Comune di Anghiari, foglio 120 del catasto fabbricati, particelle 220 sub 2, 223 sub 1,
220 sub 3, 223 sub 3, 223 sub 2 e 222; mentre in catasto terreni foglio 119 p.lla 28, foglio
120 p.lla 17, 18, 19, 20, 22, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 59 e 60, foglio 120, p.lla 221. In ipotesi subordinata dichiarare la attrice tenuta ad erogare al comparente le somme descritte nella superiore premessa composte dalla restituzione delle rate pagate alla cassa
3 contadina in ragione del 50% oltre interessi e nel valore della metà dei miglioramenti costituiti dagli immobili, dai laghi e quant'altro in loco, per totali € 262.355,64 (pari alla metà del versato, degli interessi e del valore delle migliorie), oltre la residua somma capitale che sarà certificata dalla Cassa Contadina per i pagamenti di cui non c'è ad oggi documentazione, con gli interessi per i ritardati pagamenti pagati alla Cassa e oltre agli interessi dal 2005 alla restituzione, salvo metà del primo e l'ultimo pagamento, eseguito dalla attrice, o la minor somma di giustizia, comprensiva della quota di interessi sopra specificata se dovuti, oltre la rivalutazione se dovuta. In ogni caso, vittoria di spese legali ed eventualmente anche tecniche, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge”.
1.3) Nelle more del giudizio era deceduto il sig. , con successiva Per_1
costituzione in prosecuzione di vedova . Controparte_1 Per_1
La previo richiamo delle difese già svolte dal defunto , aveva CP_1 Per_1 quindi illustrato come vi fossero anche altri eredi di quest'ultimo, specificando che:
→ (figlia della e del de cuius) aveva rinunciato all'eredità; Persona_2 CP_1
→ e (figli della e del de cuius) avevano Controparte_2 Controparte_3 Pt_1 accettato l'eredità con beneficio di inventario, mentre il secondo risultava assistito da amministratore di sostegno.
1.3.1) Il Tribunale di Arezzo aveva dunque disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del che non avevano rinunciato Per_1 all'eredità e, all'esito di ciò, si era costituita in giudizio (rimanendo Controparte_2
invece contumace , come tale dichiarato in sentenza). Controparte_3
1.3.2) La predetta terza chiamata aveva di fatto aderito alle domande della madre, sig.ra riproponendo in proprio le medesime istanze. Pt_1
1.4) Il Tribunale di Arezzo, espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, aveva infine ritenuto che:
− il contratto posto dall'attrice a fondamento del proprio diritto doveva qualificarsi formalmente nei termini di un “contratto di compravendita con riserva di proprietà”;
− la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto (Cass. 3415 dell'8.4.1999) che il trasferimento della proprietà avvenisse, in tali casi, al momento del pagamento dell'ultima rata del prezzo (e dunque nel 2016);
− quindi, “...nel caso in esame, solo alla data del 21.03.2016 sarebbe potuto sorgere, in capo all'attrice, il titolo di comproprietaria del bene immobile in parola, ossia con decorrenza dalla data in cui il venditore, preso atto del pagamento dell'intero prezzo convenuto nel contratto del 17.07.1985, ha rilasciato la relativa quietanza
4 e, di conseguenza, ha riconosciuto in capo a e Persona_1
la qualifica di proprietari del fondo in questione”; Parte_1
− a tale data, tuttavia, il sig. era già divenuto proprietario esclusivo, per Per_1
usucapione, del bene in questione;
− a sostegno di tale conclusione si ponevano le risultanze emergenti dall'istruttoria e, in particolare:
o il contenuto della comparsa conclusionale dimessa, il 28.4.1999, dalla nel giudizio di separazione tra i coniugi;
Pt_1
o le dichiarazioni del Sindaco di Anghiari;
o il fatto che il era iscritto all'albo dei coltivatori diretti, mentre la Per_1
non lo era;
Pt_1
o il fatto che il aveva seguito tutte le pratiche relative alle Per_1
trasformazioni, innovazioni e costruzioni operate sul fondo in questione;
o le dichiarazioni dei testi, che avevano confermato come il avesse Per_1
posseduto ininterrottamente per oltre venti anni il bene immobile in oggetto.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di
Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia di CP_3
:
1. dichiara che già formalmente proprietario per la metà,
[...] Persona_1
è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione ventennale dell' altra metà, formalmente intestata all'attrice, dei beni siti in Comune di Anghiari, al Foglio 120 del
Catasto Fabbricati, particelle 220 sub 2; 223 sub 1; 220 sub 3; 223 sub 3; 223 sub 2 e
222; ed in Catasto Terreni, al Foglio 119 p.lla 28; Foglio 120 p.lla 17, 18, 19, 20, 22, 27,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 59 e 60; Foglio 120, p.lla 221; 2. rigetta, per l'effetto, la domanda proposta da parte attrice;
3. ogni altra domanda, eccezione e/o questione, resta assorbita nella presente decisione;
4. condanna l'attrice a rimborsare a le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 10.980,00 per competenze professionali, oltre 15% per
Spese Generali, IVA, CPA se dovute;
5. dichiara interamente compensate tra l'attrice e
le spese del presente giudizio”. Controparte_2
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la sig.ra Pt_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “errata e fuorviante ricostruzione dei fatti che sottendono alla controversia”, stigmatizzando la non condivisibilità dell'approccio seguito dal Tribunale che, nel valorizzare il fatto che SM si era riservata la proprietà del fondo sino al versamento dell'ultima rata, aveva comunque riconosciuto la fondatezza della
5 domanda di usucapione del nei confronti della nonostante che Per_1 Pt_1
tali beni fossero stati (sino al 21.3.2016) di proprietà, appunto, di SM;
2°. “Contraddittorietà della motivazione in relazione all'assunto conclusivo”, rilevando come il Tribunale avesse ritenuto che l'usucapione invocata dal convenuto in prime cure si fosse compiuta già prima del versamento dell'ultima rata di acquisto del bene, e, dunque, del tutto incongruamente nei confronti dell'ente pubblico da cui il bene era stato acquistato con riserva della proprietà;
3°. “Falsa e/o errata applicazione di norme di legge”, dal momento che il possesso esercitato dal era avvenuto in forza del titolo di acquisto, sia pure con Per_1 riserva di proprietà, intercorso con l'ente pubblico, rilevando poi il carattere anomalo della procedura seguita in prime cure, laddove non era stata dichiarata l'interruzione del processo.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione della sig.ra questa ha CP_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., contestando comunque nel merito le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
2.3) Non si sono invece costituiti nel presente grado di giudizio Controparte_2
e , di cui si deve pertanto dichiarare la contumacia. Controparte_3
3) Preliminarmente all'analisi del merito della causa occorre prendere in considerazione l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata da parte appellata, onde rilevarne l'infondatezza.
3.1) In proposito occorre infatti ricordare come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente
6 formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019). Infine, è stato precisato che “In materia di appello,
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così
Cass. 20124 del 7.10.2015)
3.2) In quest'ottica deve quindi evidenziarsi come il gravame in analisi non assurga al deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342 c.p.c., dal momento che risultano esposti dall'appellante profili di censura sufficientemente chiari nei confronti della sentenza impugnata, con indicazione delle considerazioni del giudice di prime cure oggetto delle censure predette, la cui valutazione deve essere pertanto compiuta sul piano della fondatezza o meno dell'appello e non su quello della sua ammissibilità.
4) Ciò premesso, deve valutarsi d'ufficio la questione (incidentalmente sollevata da parte appellante) concernente le modalità di prosecuzione del giudizio di prime cure all'esito del decesso del sig. , in relazione al quale la sig.ra ha lamentato Per_1 Pt_1
l'omessa adozione di un formale provvedimento di interruzione.
La questione non risulta suscettibile di condurre ad esiti di sorta, in quanto, una volta preso atto che la sig.ra si è spontaneamente costituita in prosecuzione, all'esito CP_1
del decesso del predetto sig. , trova applicazione il principio indicato dalla Per_1
Suprema Corte secondo cui “La costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., ma impedisce l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo;
trattandosi di causa inscindibile,
7 ove la morte intervenga nel corso del giudizio d'appello, la mancata costituzione di taluni eredi determina la necessità di integrare il contraddittorio carente, affinché la causa sia decisa in confronto di tutte le parti della sentenza di primo grado, cosicché è nulla la sentenza d'appello pronunciata in difetto dell'ordine di integrazione, senza che da tale nullità derivi l'estinzione del processo per decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., dovendo invece la causa essere rinviata al giudice d'appello per una nuova decisione in confronto di tutte le parti” (così Cass. 1104 del 16.1.2025).
Dunque, nel caso di specie, essendo avvenuta la predetta costituzione della CP_1 ed essendo stata disposto da parte del Tribunale di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del sig. non spontaneamente costituiti, Per_1
risulta privo di rilievo il fatto che non si sia dato corso ad un formale provvedimento di interruzione del processo.
5) Venendo all'analisi del merito del gravame, deve rilevarsi come tutti e tre i motivi di gravame attengano alle censure che l'appellante ha mosso al percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure onde ritenere che in capo al sig.
[...]
si fosse maturata l'usucapione dell'immobile oggetto di causa, nonostante che: Per_1
a) sino al pagamento dell'ultima rata di acquisto, il bene fosse rimasto nella proprietà di SM, non potendosi quindi ravvisare alcun diritto di comproprietà in capo alla in ordine a tale arco di tempo;
Pt_1
b) l'usucapione, se del caso, avrebbe dovuto essere ritenuta maturata nei confronti di
SM, da cui tuttavia il aveva acquistato il bene;
Per_1
c) la condotta del fosse dunque quella di un detentore qualificato in forza Per_1
di un titolo (appunto, il contratto di vendita con riserva della proprietà) e non di un possessore ad usucapionem.
5.1) Le contestazioni sollevate dall'appellante pongono la necessità, per questa
Corte, di prendere in considerazione una questione pregiudiziale.
5.1.1) Il Tribunale di Arezzo ha ritenuto che “Appare, dunque, evidente che anche attraverso i testi escussi sopra riportati, tutti indifferenti, risulta provato che Per_1
per oltre 20 anni precedenti alla data dell'atto pubblico del 21.03.2016, abbia
[...] posseduto in via esclusiva il bene immobile di cui all'atto di citazione”.
Nell'impostazione ricostruttiva operata dal Tribunale di Arezzo, dunque,
l'usucapione invocata dal sig. si sarebbe compiuta prima dell'atto pubblico Per_1
predetto, con cui la proprietà del bene in oggetto venne ad essere trasferita in quote eguali
(al 50% ciascuna) in capo al sig. ed alla sig.ra Per_1 Pt_1
Ciò, peraltro, dopo che lo stesso Tribunale di Arezzo aveva ritenuto che “Secondo
l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo
8 per discostarsi (cfr., in tal senso, Cass. Sez. II, Sentenza n. 3415 del 08/04/1999 ), la compravendita immobiliare sottoposta alla condizione del pagamento del prezzo si inquadra nella figura della compravendita con riserva di proprietà e “(…) il trasferimento del relativo diritto si realizza col pagamento dell'ultima rata del prezzo
(…)”; in particolare, la Corta di Cassazione, nella citata sentenza precisa che “(…) l'art.
1360 cod. civ. sulla retroattività della condizione non opera infatti tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso da quello della conclusione del contratto (…)”. Ciò posto, appare evidente che, nel caso in esame, solo alla data del 21.03.2016 sarebbe potuto sorgere, in capo all'attrice, il titolo di comproprietaria del bene immobile in parola, ossia con decorrenza dalla data in cui il venditore, preso atto del pagamento dell'intero prezzo convenuto nel contratto del 17.07.1985, ha rilasciato la relativa quietanza e, di conseguenza, ha riconosciuto in capo a e Persona_1 [...]
la qualifica di proprietari del fondo in questione”. Parte_1
5.1.2) Dunque, alla stregua della stessa impostazione ricostruttiva seguita dal
Tribunale di Arezzo, risulta che l'usucapione invocata dal sig. e riconosciuta Per_1
dallo stesso Tribunale, si sia maturata (iniziata e conclusa) in un arco temporale in cui il bene usucapito era rimasto di proprietà di SM.
Al netto di qualsivoglia considerazione attinente alla condivisibilità in merito di tale conclusione, deve quindi rilevarsi come la sentenza sia stata, di fatto, resa con riferimento ad un soggetto che non è (mai) stato parte del processo in prime cure.
A prescindere dal tenore formale delle espressioni utilizzate nella sentenza impugnata, tale è in effetti il portato giuridico della statuizione resa e, come tale, la decisione in questione risulta altresì suscettibile di produrre ulteriori effetti nei confronti di
SM (solo esemplificativamente: la riconosciuta sussistenza di un usucapione maturata prima dell'acquisto finale del bene potrebbe legittimare la richiesta di restituzione del prezzo versato).
Il contenuto concreto della pronuncia impugnata, per come resa e motivata, non consente dunque di prendere in considerazione la stessa nella presente sede, trattandosi comunque di valutare il fondamento di una domanda accolta sostanzialmente nei confronti di un soggetto terzo rispetto al processo, nella perdurante estraneità di tale soggetto al processo stesso.
5.1.3) Deve quindi constatarsi come risulti ravvisabile la violazione del contraddittorio con riferimento alla mancata partecipazione al processo di primo grado di
SM, quale litisconsorte necessario (in quanto individuabile quale destinatario della
9 domanda del sig. , nei termini formali in cui questa è stata accolta dal giudice di Per_1
prime cure).
5.2) La causa, dunque, deve essere rimessa avanti al Tribunale di Arezzo, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c.
6) Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, si osserva come la Suprema Corte (cfr Cass. 36076 dell'8.11.2022, dep.
9.12.2022) abbia avuto modo di ribadire “...i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, secondo i quali, in caso di annullamento della sentenza di primo grado per un difetto di instaurazione del contraddittorio, il giudice di secondo grado deve, di regola, liquidare le spese del doppio grado del giudizio, ponendole a carico della parte cui è imputabile l'irregolarità che ha causato la rilevata nullità (cfr., in proposito, in generale,
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 – 01: «il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354
c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello;
inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita
l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa»; conf.: Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476 – 01; in particolare, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 11441 del 12/11/1998, Rv. 520665 – 01: «la parte che abbia convenuto in giudizio con citazione nulla per insufficienza del termine a comparire uno dei litisconsorti necessari deve essere considerata soccombente nel giudizio conclusosi con la rimessione della causa da parte del giudice di appello al giudice di primo grado, per difetto di integrità del contraddittorio, ancorché detta parte abbia concluso per la rimessione della causa al primo giudice, avendo essa dato causa con la propria citazione nulla all'intera vicenda processuale»).”.
Nel caso di specie, ponendosi nell'ottica interpretativa valorizzata dalla Corte di
Cassazione, non è dato ravvisare una parte cui attribuire l'irregolarità che si pone come causa della rimessione della causa in primo grado, non essendo ciò attribuibile alla ma neppure alle difese (intese come allegazioni e domande) originariamente Pt_1
esposte dal sig. . Per_1
In difetto dei presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza, dunque, deve procedersi alla compensazione delle spese.
6.1) Non trattandosi di ipotesi di reiezione, inammissibilità o improcedibilità del gravame, non sussistono i presupposti per la sussistenza dell'obbligo di versamento, da
10 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 302/2022 del Tribunale di Arezzo, così Parte_1
statuisce:
1) dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
2) rimette la causa avanti al Tribunale di Arezzo, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario, ex art. 354, primo comma, c.p.c.;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dell'insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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